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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2025, n. 11737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11737 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FU SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procun::tore NI MO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11737 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, ha riconosciuto SC CO colpevole di furto pluriaggravato commesso introducendosi, in orario notturno, all' ri:erno di una garage, con destrezza e travisato, condannandolo alla pena di giustizia, operato 'i: umento per la recidiva e la diminuente per la scelta del rito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, ap, ocato Fabio Catania che svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sansi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con i primi due motivi, è denunciata erronea applicazione delle circostanzi ! aggravanti della destrezza e dell'avere agito travisato ( art. 625 nn. 4 e 5 cod. pen.): - quanto alla prima, perché, in realtà, l'agente ha agito su un bene incustedito, per la momentanea assenza della persona offesa e perché il guardiano in servizio si era a;
sopito; - quanto al travisamento, giacchè l'imputato ha agito indossando un comune I :appellino con visiera, che non ne ha impedito il riconoscimento da parte delle Forze dell'ordine. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo, che afferiscono al trattamento sanzionator i: , ci si duole dell'erronea applicazione della legge in punto di riconoscimento della recidiva facoltativa, del tutto immotivata, e del mancato inquadramento del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cid. pen., per cui la Corte di appello non ha replicato alle doglianze dell'appellante, limitandosi rassegnare una motivazione insufficiente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato il primo motivo con il quale la sentenza impugnata è censurata nel' parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della destrezza, di cui all'art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen., per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovi i giudizio sul punto. Nel resto, il ricorso è infondato. 2. Le Sezioni Unite 'Quarticelli' (sentenza n. 34090 del 27/04/2017) hanno affern ato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente a,l)bia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta c3ratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuarE , o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che eoll si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allonagamento del detentore medesimo» (Rv. 270088). A tali principi si è attenuta anche la !giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 23549/2020, Rv. 279361; Sez. 4, n. 139/2020, Rv. 277952:!. L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata (illesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliEn! l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. Di Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4 , n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277952), o nel 'approfittare 2 di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5 n. 640 del 30/10/2)13, Rainart, Rv. 257948). Occorre, cioè che l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da pari: olari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza lel detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di .5.;iluazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez. 4 n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 27795201). 2.1. Nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado, che ha ricostruito i fatti, si desume che l'agente ha approfittato del riposo del custode, che si trovava dal lato opposto all'ingresso, avendo anche dimenticato di chiudere a chiave la porta dell'ufficio nel quale si è 1:onsumato il furto (pg. 3). Ora, con riguardo alla situazione - qui ricorrente - in cui l'agente ,311: profitti della disattenzione del titolare della res, per essersi addormentato, è pur vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è ravvisata la destrezza nel caso nel quale l'imputato agiva in danno di un viaggiatore addormentato, con accortezza tale da evitare che lo stesso si svegliésse (Sez. 2, n. 8136 del 09/03/1984, Rv. 165966; conf. Sez. 5, n. 7314 del 17/12/2014 !,clep. 2015 ) Rv. 262745), ma non può non rilevarsi che si tratta di pronunce antecedenti a l'' 3rresto delle Sezioni Unite 'Quarticelli' (rispetto alla quale, in effetti, dette pronunce vengono ii dicate come difformi). 2.2. Inoltre, si osserva che, pur risultando descritto nell'imputazione, il tentativc &l'agente di nascondere il gesto furtivo dall'inquadratura della telecamera, di tale accertar -K nto non v'è traccia nelle sentenze di merito, cosicchè neppure può essere valorizzato ai fini in i .: same. 2.3. Omette, dunque, la Corte di appello di svolgere un pertinente cor fronto con la deduzione difensiva incentrata, appunto, sulla insussistenza degli elementi fattuali Sii cui fondare l'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante in parola. Di tanto di)vrà, quindi, farsi carico la Corte di appello di Messina, nel rinnovato giudizio di merito, indicanc o - alla luce dei richiamati principi di diritto - gli elementi concreti dai quali sia possibile affei mare che la condotta incriminata sia qualificabile come espressiva di destrezza, nei termini di?.clinati dalle Sezioni Unite. 3.11 secondo motivo del ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606 commi 3 cod. proc. pen. E', invero, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento :;econdo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la 5,ussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo grado e non contestata con i moti /i di appello, essendosi sul punto formato il giudicato, in base al principio del "tantum devolu -urn, quantum appellatum" (Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, Rv. 278886). 4.11 terzo motivo del ricorso è infondato, in quanto la Corte di appello ha valorizzato le dinamiche dell'azione e la dimestichezza nell'aggressione dell'altrui patrimonio :Filali elementi significativi di una accresciuta capacità criminale, tale da giustificare l'aumento di pena. 3 4.1.E' noto l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondi: cui, in tema di recidiva - intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolositè sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precederli penali per delitto a carico dell'imputato - si richiede al giudice uno specifico dovere di motivaione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare in concreto, in base a criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le preced(21 ti condanne, e a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza del a condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata rr o:ivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una magIghre capacità delinquenziale. (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). 4.2. La motivazione sviluppata nella sentenza impugnata risponde alla necessità - recentemente ribadita - "di tenere conto delle profonde modificazioni nella struttig 3 dell'istituto della recidiva e nel giudizio sull'applicazione dello stesso, indotte dalla !;r4' irisprudenza costituzionale e di legittimità con l'individuazione del requisito sostanziale (2'0I'accentuata attitudine a delinquere del reo, in quanto manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, e con la conseguente necessità, perché la recidiva possa considerarsi ritenuta ed applicata, di una valutazione sulla sussistenza nel caso concreto di tale presupposto» (così Sez., U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini. Rv. 284878 - 01). 5. Parimenti infondato risulta il quarto motivo del ricorso, alla luce delle ind cazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla causa di non punibilità di cui al 'art. 131-bis cod. pen., il cui ambito di applicazione è stato definito dal legislatore, da un lato, 21: .I raverso "una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena" con la previsione di "un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo abitualità o meno del comportamento" e, a seguito della entrata in vigore dell'art.1 del d.IgH. 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcune categorie di reati;
dall'altro lato, attraverse , 'affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a que lo di evento, nonché al grado della colpevolezza;
si è, infine, limitata la discrezionalità del giudizi D escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità (motivi a)ietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.: cfr. Sez. 4, n. 30042 del 29/05/2024, tv. 286818). 5.1. La sentenza impugnata contiene una serie di indicazioni - relative alla non iprisoria entità della somma sottratta, all'offensività e alla pericolosità concreta della condotta - c le escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. 6.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento con rinvio diflla sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza. Nel resto II ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
4 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della destrezza, cpn rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetti nel resto il ricorso. Così deciso i -forma, 22 gennaio 2025 Il Consigliere ensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procun::tore NI MO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11737 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, ha riconosciuto SC CO colpevole di furto pluriaggravato commesso introducendosi, in orario notturno, all' ri:erno di una garage, con destrezza e travisato, condannandolo alla pena di giustizia, operato 'i: umento per la recidiva e la diminuente per la scelta del rito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, ap, ocato Fabio Catania che svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sansi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con i primi due motivi, è denunciata erronea applicazione delle circostanzi ! aggravanti della destrezza e dell'avere agito travisato ( art. 625 nn. 4 e 5 cod. pen.): - quanto alla prima, perché, in realtà, l'agente ha agito su un bene incustedito, per la momentanea assenza della persona offesa e perché il guardiano in servizio si era a;
sopito; - quanto al travisamento, giacchè l'imputato ha agito indossando un comune I :appellino con visiera, che non ne ha impedito il riconoscimento da parte delle Forze dell'ordine. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo, che afferiscono al trattamento sanzionator i: , ci si duole dell'erronea applicazione della legge in punto di riconoscimento della recidiva facoltativa, del tutto immotivata, e del mancato inquadramento del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cid. pen., per cui la Corte di appello non ha replicato alle doglianze dell'appellante, limitandosi rassegnare una motivazione insufficiente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato il primo motivo con il quale la sentenza impugnata è censurata nel' parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della destrezza, di cui all'art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen., per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovi i giudizio sul punto. Nel resto, il ricorso è infondato. 2. Le Sezioni Unite 'Quarticelli' (sentenza n. 34090 del 27/04/2017) hanno affern ato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente a,l)bia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta c3ratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuarE , o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che eoll si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allonagamento del detentore medesimo» (Rv. 270088). A tali principi si è attenuta anche la !giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 23549/2020, Rv. 279361; Sez. 4, n. 139/2020, Rv. 277952:!. L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata (illesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliEn! l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. Di Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4 , n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277952), o nel 'approfittare 2 di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5 n. 640 del 30/10/2)13, Rainart, Rv. 257948). Occorre, cioè che l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da pari: olari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza lel detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di .5.;iluazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez. 4 n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 27795201). 2.1. Nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado, che ha ricostruito i fatti, si desume che l'agente ha approfittato del riposo del custode, che si trovava dal lato opposto all'ingresso, avendo anche dimenticato di chiudere a chiave la porta dell'ufficio nel quale si è 1:onsumato il furto (pg. 3). Ora, con riguardo alla situazione - qui ricorrente - in cui l'agente ,311: profitti della disattenzione del titolare della res, per essersi addormentato, è pur vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è ravvisata la destrezza nel caso nel quale l'imputato agiva in danno di un viaggiatore addormentato, con accortezza tale da evitare che lo stesso si svegliésse (Sez. 2, n. 8136 del 09/03/1984, Rv. 165966; conf. Sez. 5, n. 7314 del 17/12/2014 !,clep. 2015 ) Rv. 262745), ma non può non rilevarsi che si tratta di pronunce antecedenti a l'' 3rresto delle Sezioni Unite 'Quarticelli' (rispetto alla quale, in effetti, dette pronunce vengono ii dicate come difformi). 2.2. Inoltre, si osserva che, pur risultando descritto nell'imputazione, il tentativc &l'agente di nascondere il gesto furtivo dall'inquadratura della telecamera, di tale accertar -K nto non v'è traccia nelle sentenze di merito, cosicchè neppure può essere valorizzato ai fini in i .: same. 2.3. Omette, dunque, la Corte di appello di svolgere un pertinente cor fronto con la deduzione difensiva incentrata, appunto, sulla insussistenza degli elementi fattuali Sii cui fondare l'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante in parola. Di tanto di)vrà, quindi, farsi carico la Corte di appello di Messina, nel rinnovato giudizio di merito, indicanc o - alla luce dei richiamati principi di diritto - gli elementi concreti dai quali sia possibile affei mare che la condotta incriminata sia qualificabile come espressiva di destrezza, nei termini di?.clinati dalle Sezioni Unite. 3.11 secondo motivo del ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606 commi 3 cod. proc. pen. E', invero, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento :;econdo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la 5,ussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo grado e non contestata con i moti /i di appello, essendosi sul punto formato il giudicato, in base al principio del "tantum devolu -urn, quantum appellatum" (Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, Rv. 278886). 4.11 terzo motivo del ricorso è infondato, in quanto la Corte di appello ha valorizzato le dinamiche dell'azione e la dimestichezza nell'aggressione dell'altrui patrimonio :Filali elementi significativi di una accresciuta capacità criminale, tale da giustificare l'aumento di pena. 3 4.1.E' noto l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondi: cui, in tema di recidiva - intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolositè sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precederli penali per delitto a carico dell'imputato - si richiede al giudice uno specifico dovere di motivaione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare in concreto, in base a criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le preced(21 ti condanne, e a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza del a condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata rr o:ivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una magIghre capacità delinquenziale. (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). 4.2. La motivazione sviluppata nella sentenza impugnata risponde alla necessità - recentemente ribadita - "di tenere conto delle profonde modificazioni nella struttig 3 dell'istituto della recidiva e nel giudizio sull'applicazione dello stesso, indotte dalla !;r4' irisprudenza costituzionale e di legittimità con l'individuazione del requisito sostanziale (2'0I'accentuata attitudine a delinquere del reo, in quanto manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, e con la conseguente necessità, perché la recidiva possa considerarsi ritenuta ed applicata, di una valutazione sulla sussistenza nel caso concreto di tale presupposto» (così Sez., U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini. Rv. 284878 - 01). 5. Parimenti infondato risulta il quarto motivo del ricorso, alla luce delle ind cazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla causa di non punibilità di cui al 'art. 131-bis cod. pen., il cui ambito di applicazione è stato definito dal legislatore, da un lato, 21: .I raverso "una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena" con la previsione di "un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo abitualità o meno del comportamento" e, a seguito della entrata in vigore dell'art.1 del d.IgH. 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcune categorie di reati;
dall'altro lato, attraverse , 'affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a que lo di evento, nonché al grado della colpevolezza;
si è, infine, limitata la discrezionalità del giudizi D escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità (motivi a)ietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.: cfr. Sez. 4, n. 30042 del 29/05/2024, tv. 286818). 5.1. La sentenza impugnata contiene una serie di indicazioni - relative alla non iprisoria entità della somma sottratta, all'offensività e alla pericolosità concreta della condotta - c le escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. 6.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento con rinvio diflla sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza. Nel resto II ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
4 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della destrezza, cpn rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetti nel resto il ricorso. Così deciso i -forma, 22 gennaio 2025 Il Consigliere ensore