Art. 3.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo esercizio finanziario 1961-62, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo esercizio finanziario 1961-62, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.