Articolo 7 della Legge 20 marzo 1984, n. 34
Articolo 6
Versione
8 aprile 1984
Art. 7. Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale di polizia e militare di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 435 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede per gli esercizi 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per gli anni 1985 e 1986 con la disponibilita' derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, nella specifica voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
All'onere per la concessione dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 2 della presente legge ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983, valutato in complessive lire 610 miliardi per gli anni 1983 e 1984 e in lire 423 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella voce specifica "Rinnovo del contratto di polizia (indennita' operative)".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 aprile 1984