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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
28/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 690/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Arezzo - Piazza Della Libertà 3 52100 Arezzo AR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 204/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171 2017 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il
29/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente “Ricorrente_1 S.P.A.” ha proposto atto di appello avverso la sentenza n.204/02/23, resa dalla CTP di Arezzo all'udienza del 21 giugno 2023, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima contro la Provincia di Arezzo, odierna appellata, avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori imposte SA per l'annualità 2017.
In particolare, i giudici di primo grado hanno ritenuto assoggettata ad imposta SA l'occupazione del suolo ad uso cantieri di manutenzione autostradale, aperti in vari Comuni della Provincia di Arezzo.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In dettaglio, la parte appellante ha fatto presente che nel caso di specie opererebbe l'esclusione di cui all'art. 39 del D.Lgs. 503/93 in quanto l'opera sarebbe stata realizzata, a fini di viabilità pubblica nazionale, su un'area già sottratta alla collettività dallo Stato.
Diversamente argomentando, l'Amministrazione provinciale ha evidenziato il fatto che la tassa in questione dovrebbe essere corrisposta da chi materialmente ricava il beneficio economico dall'utilizzazione dell'area connessa al tracciato autostradale, in sintesi l'Ente concessionario.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni ribadite in udienza dal patrocinante la parte pubblica appellata, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
In sintesi, le tesi di parte appellante possono così sintetizzarsi: “la Società ha posto in essere l'occupazione temporanea de qua al solo fine di assolvere agli obblighi di manutenzione delle infrastrutture autostradali imposti dalla Convenzione e della Legge;
pertanto, in capo ad Essa, non si configura alcuna volontaria limitazione all'uso del demanio provinciale per soddisfare un interesse privato, che, invece, viene temporaneamente occupato nell'adempimento di un dovere, per volontà specifica dello
Stato, nella sua qualità di Ente Concedente.”
Per altri aspetti l'avviso impugnato sarebbe comunque illegittimo e andrebbe annullato anche in quanto:
“la fattispecie in esame (occupazione di suolo pubblico effettuata al fine di realizzare le opere autostradali) rientra chiaramente nell'ambito di applicazione dell'art. 49, lett. a) del d.lgs. n. 507/1993, che riconosce l'esenzione dalla Tassa per le “occupazioni effettuate dallo Stato”.
Diversamente argomentando, l'Amministrazione provinciale ha evidenziato che la Suprema Corte, con la pronuncia a SS.UU. n.8628/20, ha valutato che: “quando esiste una concessione per occupazione di suolo pubblico soggetto passivo della SA è il destinatario del provvedimento autorizzatorio emesso dall'Amministrazione territoriale, senza che sia necessario effettuare ulteriori indagini”.
Con diversa pronuncia (Cass. Sez. 6-5, 25 luglio 2018, n.19693) la Cassazione ha inoltre precisato che l'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad opera della società Società_2 s.p.a., in qualità di concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione, senza che assuma rilevanza che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell'attività d'impresa svolta da una società per azioni”.
Il quadro giurisprudenziale di cui sopra determina la reiezione dell'appello con liquidazione delle spese, a favore della Provincia di Arezzo, in €. 6.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, complessivi per entrambi i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e liquida le spese a favore della Provincia di Arezzo in €. 6.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge, se dovuti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
28/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 690/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Arezzo - Piazza Della Libertà 3 52100 Arezzo AR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 204/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171 2017 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il
29/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente “Ricorrente_1 S.P.A.” ha proposto atto di appello avverso la sentenza n.204/02/23, resa dalla CTP di Arezzo all'udienza del 21 giugno 2023, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima contro la Provincia di Arezzo, odierna appellata, avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori imposte SA per l'annualità 2017.
In particolare, i giudici di primo grado hanno ritenuto assoggettata ad imposta SA l'occupazione del suolo ad uso cantieri di manutenzione autostradale, aperti in vari Comuni della Provincia di Arezzo.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In dettaglio, la parte appellante ha fatto presente che nel caso di specie opererebbe l'esclusione di cui all'art. 39 del D.Lgs. 503/93 in quanto l'opera sarebbe stata realizzata, a fini di viabilità pubblica nazionale, su un'area già sottratta alla collettività dallo Stato.
Diversamente argomentando, l'Amministrazione provinciale ha evidenziato il fatto che la tassa in questione dovrebbe essere corrisposta da chi materialmente ricava il beneficio economico dall'utilizzazione dell'area connessa al tracciato autostradale, in sintesi l'Ente concessionario.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni ribadite in udienza dal patrocinante la parte pubblica appellata, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
In sintesi, le tesi di parte appellante possono così sintetizzarsi: “la Società ha posto in essere l'occupazione temporanea de qua al solo fine di assolvere agli obblighi di manutenzione delle infrastrutture autostradali imposti dalla Convenzione e della Legge;
pertanto, in capo ad Essa, non si configura alcuna volontaria limitazione all'uso del demanio provinciale per soddisfare un interesse privato, che, invece, viene temporaneamente occupato nell'adempimento di un dovere, per volontà specifica dello
Stato, nella sua qualità di Ente Concedente.”
Per altri aspetti l'avviso impugnato sarebbe comunque illegittimo e andrebbe annullato anche in quanto:
“la fattispecie in esame (occupazione di suolo pubblico effettuata al fine di realizzare le opere autostradali) rientra chiaramente nell'ambito di applicazione dell'art. 49, lett. a) del d.lgs. n. 507/1993, che riconosce l'esenzione dalla Tassa per le “occupazioni effettuate dallo Stato”.
Diversamente argomentando, l'Amministrazione provinciale ha evidenziato che la Suprema Corte, con la pronuncia a SS.UU. n.8628/20, ha valutato che: “quando esiste una concessione per occupazione di suolo pubblico soggetto passivo della SA è il destinatario del provvedimento autorizzatorio emesso dall'Amministrazione territoriale, senza che sia necessario effettuare ulteriori indagini”.
Con diversa pronuncia (Cass. Sez. 6-5, 25 luglio 2018, n.19693) la Cassazione ha inoltre precisato che l'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad opera della società Società_2 s.p.a., in qualità di concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione, senza che assuma rilevanza che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell'attività d'impresa svolta da una società per azioni”.
Il quadro giurisprudenziale di cui sopra determina la reiezione dell'appello con liquidazione delle spese, a favore della Provincia di Arezzo, in €. 6.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, complessivi per entrambi i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e liquida le spese a favore della Provincia di Arezzo in €. 6.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge, se dovuti