Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 59
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Esclusione dall'imposta per occupazione di suolo pubblico a fini di viabilità pubblica nazionale

    La Corte ha ritenuto che l'esenzione prevista per lo Stato e gli enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente. Poiché l'occupazione è avvenuta ad opera della società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione, indipendentemente dal fatto che l'opera sia di proprietà dello Stato, data la finalità lucrativa dell'attività d'impresa svolta dalla società.

  • Rigettato
    Occupazione temporanea per obblighi di manutenzione autostradale

    La Corte ha ritenuto l'appello non fondato, non condividendo le argomentazioni della società appellante. La Suprema Corte, con la pronuncia a SS.UU. n.8628/20, ha valutato che quando esiste una concessione per occupazione di suolo pubblico, il soggetto passivo della SA è il destinatario del provvedimento autorizzatorio emesso dall'Amministrazione territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 59
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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