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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. Carmelo Mazzeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite, iscritte ai nn. 118/2023 e 122/2023 R.G., riservate per la decisione con ordinanza del 4 ottobre 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, e decisa senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertenti
TRA
Causa n. 118/2023 RG
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv. C.F._1
LI SC, cod. fisc. , ed EN SC, cod. fisc. CodiceFiscale_2
, per procura rilasciata su foglio separato, allegato alla CodiceFiscale_3
citazione,
appellante
Causa n. 122/2023 R.G. nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pagano, del C.F._4
Foro di Messina (c.f. che lo difende per procura in atti, C.F._5
appellante contro
(c.f. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._6
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Blando (C.F: CodiceFiscale_7
del Foro di Catania, come da procura rilasciata su foglio separato, allegato al presente atto telematicamente,
in persona del presidente del cda, p.t. Sig. Controparte_2
(p.i.00191 ) con sede in Messina, Viale Principe Parte_3 P.IVA_1
ER n. 89 ed elettivamente domiciliata a Messina, Corso Cavour 178, presso lo studio dell'Avv. Corrado Martelli (C.F. che la C.F._8
rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa,
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 1176/2022 –
responsabilità professionale.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2013 la signora Controparte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina la Controparte_2
e i dott. e per ottenerne, previo
[...] Parte_1 Parte_2
accertamento della loro responsabilità medica, la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti in seguito all'intervento del 23 settembre 2008 di rimozione e reimpianto di protesi mammarie (“mastoplastica additiva sottomuscolare con
mastopessi periareolare”). A sostegno delle domande l'attrice aveva allegato (in estrema sintesi):
➢ che nel 2008 si era recata presso lo studio del dott. , al fine di Parte_2
rimuovere le conseguenze pregiudizievoli, estetiche e funzionali, a lei residuate in seguito ad un pregresso intervento di mastoplastica additiva, cui si era sottoposta in data 6 giugno 2005; e il medico le aveva consigliato di sottoporsi ad un nuovo intervento di rimozione e reimpianto di protesi mammarie per correzione della “ptosi” mammaria bilaterale, garantendole la perfetta riuscita dell'operazione e la risoluzione delle problematiche riscontrate;
➢ che, pertanto il 23 settembre 2008 era stata sottoposta al predetto intervento a cura del dott. , coadiuvato dal dott. Parte_2 Pt_1
➢ che alla prima visita successiva a quest'ultimo intervento, la aveva CP_1
accusato persistenti dolori ed edemi estesi in tutto il torace;
➢ che lo stesso aveva ammesso l'esistenza di uno stato flogistico Parte_2
anomalo e un pessimo risultato estetico, prescrivendo una blanda terapia antinfiammatoria;
➢ che nel gennaio 2009 l'attrice aveva notato una protuberanza nella zona mammaria pettorale destra, con dislocamento della protesi;
➢ che, non avendo avuto effetto l'ulteriore terapia antibiotica prescrittagli dal dott. , si era rivolta al reparto di chirurgia plastica e maxillo-facciale Parte_2
dell'Ospedale “Vittorio Emanuele” di Catania, dove era stata ricoverata nel febbraio 2009 per essere sottoposta ad un ulteriore intervento di rimozione delle protesi e riposizionamento di nuove.
Così ricostruiti i fatti, la allegando, come detto, la negligenza ed CP_1
imperizia dei due chirurghi e, conseguentemente, della struttura sanitaria nella quale era avvenuto l'intervento, ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per le lesioni alla sua integrità fisica, per il danno esistenziale e per l'alterazione del suo equilibrio psicologico (depressione di tipo reattivo), oltre che per inabilità temporanea e per spese mediche, con vittoria delle spese di lite.
2. Costituitasi la e dichiarata la contumacia dei Controparte_2
convenuti e disposta consulenza medico-legale d'ufficio e Parte_2 Pt_1
ammesse le prove orali, all'udienza del 20 giugno 2016 si è costituito il dott.
, eccependo la nullità della notificazione dell'atto di citazione e Parte_2
chiedendo, previa rimessione in termini, l'autorizzazione alla chiamata in causa di con la quale aveva stipulato apposita polizza Controparte_3
per la responsabilità civile.
Il giudice istruttore ha rigettato la superiore richiesta, con ordinanza del 20
settembre 2016.
3. In esito all'istruttoria, il Tribunale adìto, con sentenza 1° luglio 2022, n.
1176, ha così deciso, sulla base degli accertamenti svolti dal c.t.u. dott. Per_1
e delle emergenze processuali, nella contumacia del dott.
[...] Pt_1
1. accoglie la domanda dell'attrice, per l'effetto, dichiara la responsabilità dei convenuti per i fatti oggetto di causa e condanna la Controparte_2
e , in solido, al pagamento in
[...] Parte_2 Parte_1
favore di della somma di € 26.879,18 all'attualità, oltre Controparte_1
interessi come in motivazione;
2. Condanna la e Controparte_2 Parte_2 Pt_1 in solido, alla rifusione nei confronti di delle spese
[...] Controparte_1
di lite, che liquida in € 7.450,00 per compensi ed € 1.148,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_2
di e di , in solido.
[...] Parte_2 Parte_1
4. Avverso tale sentenza il dott. ha proposto appello, chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, con il rigetto delle originarie domande risarcitorie della signora e conseguente regime delle spese di lite. CP_1
Con separato appello anche il dott. ha impugnato la sentenza in Parte_2
oggetto.
4.1 - I due giudizi sono stati riuniti.
4.2 – Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 ottobre 2024 e poi rimessa sul ruolo, per essersi astenuta una componente del Collegio giudicante;
quindi, questa Corte,
in diversa composizione, con ordinanza del 4 ottobre 2025 ha assegnato la causa nuovamente in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
avendo le parti già precedentemente depositato le loro memorie conclusionali.
5. In primo luogo deve essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello
proposta dall'appellata avendo ella rilevato che alla data del 1° febbraio CP_1
2023 non si era integrata la notifica dell'atto di impugnazione.
L'eccezione (peraltro non più riproposta nella precisazione delle conclusioni e nella conclusionale) è infondata: risulta infatti in atti che proprio l'1 febbraio 2023
(ultimo giorno utile del termine c.d. lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c.) il legale del dott. ha inviato con pec l'atto di gravame, che risulta consegnato nella Pt_1
casella di posta elettronica dell'avv. Caterina Blando, legale dell'attrice/appellata.
6. Va poi rilevato che la nel costituirsi in giudizio Controparte_2
ha chiesto soltanto di “ritenere e dichiarare il giudicato interno parziale, sulla parte
della sentenza che ha disposto la sussistenza del vincolo di solidarietà. Con
vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
7. In ordine al giudizio n. 118/2023 R.G., con il primo motivo di appello il dott. rimasto contumace in primo grado, deduce di non aver mai avuto Pt_1
notificato l'atto introduttivo, non avendo mai avuto la residenza in via Pirandello,
n. 8 a Oliveri (ME), dove era avvenuta la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per assenza del destinatario: v. comparsa della , ma a Patti Via Fontanelle CP_4
ed oggi a Montalbano Elicona Fraz. Braidi Via Messina 79): sicché egli deduce che, non avendo mai avuto conoscenza della pendenza della causa, il Tribunale
ha errato nel non disporre la rinnovazione della notifica, impendendogli di costituirsi e di chiamare in garanzia la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato il contratto per la responsabilità professionale.
Conseguentemente, con il secondo motivo di gravame, ha chiesto, in uno alla rimessione in termini, l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa HDI Italia s.p.a. (già , dalla quale dovrà Controparte_5
essere garantito e manlevato nella denegata e non temuta ipotesi in cui si accerti la responsabilità professionale.
7.1 - A fronte delle difese della osserva la Corte che la notifica risulta CP_1
essere stata ritualmente eseguita in Oliveri (Me), via Pirandello, 8, luogo in cui – come eccepito dalla stessa appellata, senza contestazioni da parte dell'appellante – si trovava all'epoca lo studio medico del dott. ove egli Pt_1
precedentemente aveva ricevuto altre notifiche dall'odierna appellante (nel 2009
e del 2011 due raccomandate, sottoscritte personalmente, e la cui riconducibilità
allo stesso non è stata contestata.
Risulta quindi rispettata la prescrizione degli artt. 139 e 140 c.p.c., con conseguente rigetto dei due motivi di appello, non essendo stata documentata una cesura tra il luogo della notifica e la sfera giuridica del destinatario (cfr. Cass.
11 marzo 2021, n. 6804, secondo cui il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso (…) il luogo in cui il destinatario svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di sua ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.: ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e/o lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea
- lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata).
8. A sua volta, nel giudizio n. 122/2023 R.G. il dott. (che, lo si ricordi, Parte_2
si è costituito in primo grado il 20 giugno 2016, sollevando analoga eccezione)
con il primo ed il secondo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza gravata, per avere rigettato la sua domanda di termine per la chiamata in giudizio della (oggi ), a fronte Controparte_6 Controparte_3
dell'eccezione di inesistenza o nullità della notifica della citazione, che, invece, il primo giudice ha ritenuto valida.
8.1 – Sul punto il Tribunale ha innanzitutto affermato che “l'atto di citazione
risulta notificato al ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per assenza del Parte_2
destinatario; in particolare, in data 28.5.2013 è stata depositata copia del plico
presso la casa comunale e il 30.5.2013 è spedita la raccomandata A/R n. Pt_4
76573387938-1 portiere dello stabile 4.6.2013”. Parte_5
Ha quindi rigettato l'eccezione del relativa all'indirizzo prescelto per Parte_2
la notifica, ovvero il luogo di lavoro (studio medico), assumendo il deducente che,
essendo lo studio stesso sempre aperto nei giorni feriali, in via continuativa dalle ore 9,00 alle ore 19,00, risultava (aveva sostenuto in primo grado il convenuto)
“inverosimile che un atto giudiziario possa essere stato notificato ex art. 140 c.p.c.
in una data che dovrebbe essere un giorno feriale del mese di maggio”, ma che risulta non chiaramente leggibile. Il Tribunale, infatti, ha affermato che
“evidentemente, il giorno della tentata notifica – il 28.5.2013 – nessuno ha
risposto, mentre è irrilevante l'illeggibilità della firma del portiere, in ragione del
seguente, condiviso, principio di diritto: se nell'avviso di ricevimento manchino le
generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non
previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione sia addotta come
inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare
accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia
probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile,
stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. n. 12384/2021; Cass. n. 26336/2020; Cass. n. 11708/2011)”.
8.2 – Con il citato motivo di gravame il dott. , lungi dall'esporre Parte_2 specifiche ragioni di censura al ragionamento del Tribunale, insiste nelle pregresse eccezioni, ribadendo le sue tesi e, specificamente, da un lato di non aver avuto conoscenza del processo, dall'altro l'impossibilità di risalire alla identità del soggetto che svolgeva in quel giorno le funzioni di portiere del condominio.
8.3 - Né miglior sorte può avere la deduzione del secondo cui a tutto Parte_2
voler concedere, la conoscibilità dell'atto si dovrebbe considerare perfezionata al decimo giorno successivo all'invio della raccomandata, e quindi in data 9 giugno
2016: con conseguente violazione del termine minimo a comparire rispetto all'udienza del 23 ottobre 2026. Quel termine, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c.
riguarda l'udienza di prima comparizione indicata in citazione (24 febbraio 2014),
mentre il è stato dichiarato contumace già con ordinanza del 18 maggio Parte_2
2015 e all'udienza del 14 dicembre 2015 la causa è stata rinviata, per l'appunto,
al 20 giugno 2016, data in cui il predetto si è costituito.
8.4 - La successiva deduzione (sollevata per la prima volta in questa fase) di mancanza della prova sul contenuto di tale avviso (ed in particolare che tale avviso sia stato inserito nella busta e sia stato redatto in conformità alle disposizioni dell'articolo 48 disp. att. c.p.c., la notifica non può ritenersi regolare)
è infondata.
8.5 – Per tutte le superiori ragioni, anche i primi due motivi di gravame del dott.
vanno rigettati. Parte_2
9. Passando al merito della controversia, poiché il terzo motivo di appello
del dott. e il terzo motivo del dott. attengono a contestazioni Pt_1 Parte_2
della sentenza, per avere acriticamente aderito alle conclusioni, ritenute erronee, della consulenza tecnica d'ufficio, oggetto pertanto di specifiche censure, è
opportuno richiamare brevemente il contenuto della relazione peritale.
9.1 - Il c.t.u. dott. Persona_1
a) ha ripercorso la storia clinica della originaria attrice,
dall'intervento di mastoplastica additiva per la correzione di una condizione di natura prettamente estetica quale la ptosi mammaria bilaterale,
al successivo intervento presso la a seguito del Controparte_2
ripresentarsi della ptosi mammaria con superficializzazione delle protesi sottoghiandolari impiantate nel 2005, con “mastoplastica additiva sottomuscolare con mastopessi periareolare”;
b) ha verificato che, nonostante l'apparente corretta esecuzione della procedura
(secondo quanto documentato nel verbale operatorio), tale ultimo intervento non ha garantito alla paziente il risultato sperato: infatti, la a distanza CP_1
di poco tempo dovette sottoporsi ad altro intervento a causa di una dislocazione delle protesi associata ad uno stato infiammatorio periprotesico e alla recidiva di ptosi mammaria di grado severo;
c) ha ritenuto che “la complicanza presentata da parte attrice – dislocazione con
retrazione capsulare – potrebbe essere legata a fenomeni cicatriziali anomali
periprotesici, che si definiscono appunto “retrazione capsulare”, determinanti
una innaturale rigidità e visibilità dell'impianto con deformazione del profilo
mammario. All'esame obiettivo del ricovero presso l'A.O.U. “V. Emanuele” di
Catania venivano infatti rilevati importanti fenomeni cicatriziali in particolare
al seno di destra “contrazione capsulare di 3° grado di Baker”, ovvero una
contrattura protesica di grado moderato (classificazione di Baker prevede 4
gradi in ordine di gravità) con possibilità di rilevare ispettivamente e palpare le stesse protesi. Tale riscontro è confermato anche dal successivo esame
istologico della capsula periprotesica mammaria del 17.2.2009 che
evidenziava “frammenti di parete fibrosa con note di flogosi cronica”;
d) ha rilevato che “nel corso dello stesso ricovero presso l'A.O.U. “V. Emanuele”
di Catania, all'esame obiettivo, veniva rilevata una ptosi mammaria bilaterale
di 2° con ptosi ghiandolare severa, ovvero una situazione analoga o
addirittura aggravata rispetto a quella per la quale si sottoponeva all'
intervento chirurgico oggetto di doglianza eseguito presso la CP_2 [...]
di Messina. Tale reperto appare riconducibile a qualche errore di CP_2
posizionamento o di scelta delle protesi sottomuscolari che, in
considerazione anche alle preesistenze sul seno (lassità dei tessuti), non
hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo richiesto;
ciò si aggiunga che
dal verbale operatorio del 7.2.2009, si rileva come le tasche protesiche
confezionate in precedenza fossero “troppo ampie”, con ciò evidenziando un
probabile errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento del 23.9.2008”.
Il c.t.u. ha infine affermato che “In atto residuano postumi consistenti in esiti
cicatriziali da pregressi interventi chirurgici con lieve asimmetria delle mammelle”,
precisando che tali esiti cicatriziali obiettivati, “sono in parte riconducibili al primo
intervento di mastoplastica eseguito nel 2005 e in parte legati alla procedura di
mastopessi con mastoplastica eseguita nel corso dell'intervento presso la
[...]
“ ” di Messina”. E poiché “questi ultimi si sarebbero, quindi, CP_2 CP_2
comunque presentati anche qualora l'intervento non si fosse complicato, ovvero
fosse riuscito alla perfezione, (…) non si ritiene possano essere del tutto
compresi nella percentuale di danno biologico da risarcire da parte convenuta”.
Ne consegue, a detta del c.t.u., che solo una parte della componente cicatriziale residuata può essere ascrivibile all'errore dei sanitari della suddetta Casa di Cura,
come aggravamento degli esiti cicatriziali preesistenti”. Aggiunge che “a ciò deve
associarsi, per il pregiudizio estetico residuato con la residua asimmetria dei due
seni, una ulteriore quota di danno biologico permanente (integrante
menomazione fisica con influenza negativa sulle attività dinamico-relazionali del
soggetto indipendentemente dalla propria capacità lavorativa) stimabile,
complessivamente, in misura del 7 per cento (7%) secondo i comuni barèmes di
riferimento del danno alla persona in responsabilità civile”.
Il dott. ha specificato, rispondendo al quesito n. 4 (“Indichi, il CTU, se Per_1
l'attrice avesse già riportato, in seguito al primo intervento, eventuali postumi e,
in caso positivo, decurti la relativa incidenza dalla quantificazione finale”) che la
paziente era portatrice di esiti di mastoplastica occorsa nel 2005, che non sono
stati considerati nella quantificazione del danno biologico attuale e ascrivibile a
colpa medica”.
9.2 - Nel rispondere alle osservazioni formulate dalla convenuta , CP_2
il dott. ha poi rimarcato che “Difatti, sebbene lo scrivente abbia ritenuto non Per_1
prevedibile e non prevenibile la formazione del sieroma occorso alla CP_1
altrettanto non può essere sostenuto per la non corretta esecuzione dell'atto
chirurgico posto in essere presso la convenuta . Ciò, si ripete, CP_2
emerge dal riscontro di tasche protesiche “troppo ampie” rilevate nel successivo
atto chirurgico del 7.2.2009, evidenziando, quindi, un errore tecnico che non può
in alcun caso essere attribuito alla variabilità individuale della paziente. In
relazione alla ritenuta “sfuggita all'usuale follow up operatorio” da parte della
paziente, si rileva che sebbene risulti che alla dimissione dalla Casa di Cura alla
paziente venne prescritta terapia medica con programmato controllo clinico a distanza di 2 giorni, la complicanza occorsa (dislocamento protesico bilaterale)
non avrebbe giovato di alcun beneficio se non in quello derivante da nuovo atto
chirurgico; a ciò si aggiunga quanto riportato nella certificazione del 04.01.2016
prodotta da parte attrice, in cui vi è riferimento a controllo medico occorso in data
30.09.2008, epoca in cui la già presentava i segni iniziali della CP_1
dislocazione protesica e della reazione infiammatoria poi riscontrata. Come gli
esiti derivanti dai pregressi interventi chirurgici cui la si sottopose risultano CP_1
mascherati dalla successiva attività chirurgica;
in particolare, difatti, è pacifico
notare come al momento dell'accesso presso la convenuta la CP_2
presentasse “Assenza di nodularità patologiche rilevate clinicamente. CP_1
Capezzolo ed areola normoconformati”, pertanto una condizione del tutto
assimilabile alla normalità per quanto attiene l'efficienza estetica, ad eccezione
della già nota ptosi mammaria”
9.3 – Assumono gli appellanti che le conclusioni del consulente d'ufficio
(acriticamente recepite in sentenza) sono erronee, derivandone la nullità della c.t.u.), per una serie di motivi:
1) Il CTU si contraddice laddove dichiara da un lato che ci sarebbe stato un errore nella scelta del tipo di intervento da parte del dott. , dall'altra Parte_2
afferma ripetutamente che ci sono state delle complicanze non prevedibili.
Pertanto, appare assolutamente in linea con le linee guida la scelta del dott.
e del dott. di eseguire l'intervento di Mastoplastica additiva Parte_2 Pt_1
retro muscolare sulla signora in quanto la paziente a seguito del CP_1
primo intervento eseguito nel 2005, lamentava dopo pochi anni una ptosi moderata, una superficializzazione protesica e le protesi andavano incontro a dislocazioni e a rotazioni. 2) Il c.t.u. ha omesso di considerare che la paziente era portatrice di esiti di mastoplastica occorsa nel 2005, dalla quale erano derivati danni, che dovevano essere eliminati dall'intervento eseguito dal dott. , Parte_2
coadiuvato dal dott. pertanto, i pregressi esiti non sono stati Pt_1
considerati nella quantificazione del danno biologico attuale, avendo il dott.
addossato ai deducenti tutti i pregiudizi accertati;
in sostanza, il c.t.u. Per_1
non ha risposto al seguente quesito del giudice: “Indichi il CTU se l'attrice
avesse già riportato, in seguito al primo intervento, eventuali postumi e, in
caso positivo, decurti la relativa incidenza dalla quantificazione finale”
3) Il CTU, inoltre, ammette che la dislocazione delle protesi dopo l'intervento del
2008 è stata causata da uno stato flogistico non dipendente dall'operato dei medici, ma inspiegabilmente va contro i medici che si sono profusi per riparare un problema. Lo stesso perito dichiara, infatti, che “Il fenomeno
(formazione di sieroma) può essere considerato una complicanza non
prevedibile né evitabile, in quanto esclusivamente dipendente da fenomeni
di cicatrizzazione e pertanto non ascrivibile a colpa medica..” (pag. 22 della
CTU).
4) Il c.t.u. ha erroneamente affermato che in forza del rapporto instaurato tra le parti, la prestazione del professionista doveva considerarsi una prestazione di risultato, con ciò dimostrando di avere ritenuto l'intervento de quo di chirurgia estetica, laddove invece si è trattato di un intervento di chirurgia plastica, tanto è vero che è stato effettuato in regime ordinario, ossia a carico del sistema nazionale sanitario, circostanza emersa in primo grado e non contestata da controparte e che confuta la detta conclusione.
5) Il dott. e il dott. non potevano garantire il risultato, essendovi Parte_2 Pt_1 un pregresso problema funzionale e non meramente estetico.
In conclusione, a detta degli appellanti, “il perito riconosce che l'infiammazione
non può essere addebitata ai medici e quindi se ne deve dedurre neanche le
sofferenze e l'inabilità temporanea che ne è derivata. Ergo la sentenza di primo
grado deve essere senza dubbio riformata nella parte in cui condanna i convenuti
al risarcimento dei danni patiti dalla signora a titolo di inabilità temporanea CP_1
causata dallo stato infiammatorio e non dall'operato dei due chirurghi e di
conseguenza della struttura”.
Gli appellanti chiedono, in definitiva, il rinnovo della consulenza o il richiamo del dott. per rispondere ai quesiti ed alle osservazioni mosse Per_1
9.4 – A giudizio della Corte, l'appello non coglie nel segno, tenuto conto delle puntuali conclusioni – correttamente fatte proprie dal tribunale - del consulente d'ufficio, che ha svolto appropriate valutazioni tecniche, ampiamente motivate e con opportuno repliche alle osservazioni delle parti, sì da essere condivisibili,
perché attendibili e scevre da vizi logici.
Intanto, va evidenziato che l'appellante dott. , al di là delle censure Parte_2
alla c.t.u. che verranno valutate di qui a poco, contesta in maniera apodittica l'affermazione della sua responsabilità (“Il dottore non ha Parte_2
alcuna responsabilità nella causazione dei danni ipotizzati e richiesti poiché
alcuna responsabilità può essere allo stesso ascritta. Egli ha eseguito l'intervento
con la qualificata diligenza del professionista ed ha fatto tutto quanto era in suo
potere-dovere per limitare o impedire il verificarsi di danni in capo all'attrice. Se
(e si ripete, se) danni si sono verificati, questi sono imputabili alla attrice che non
ha seguito le prescrizioni ed i consigli di chi ha eseguito l'intervento e di chi l'ha
avuta in cura”). 9.5 – Quanto al profilo della qualificazione giuridica dell'attività medica in
questione, è vero quanto deducono gli appellanti sulla necessità di escludere,
nel caso in esame, un obbligo di risultato. Tuttavia (Cass. 8 aprile 1997, n. 3046),
occorre distinguere in tema di responsabilità professionale del medico per chirurgia plastica – soprattutto ai fini dei connessi obblighi informativi, di cui si parlerà con il quarto motivo di gravame –
a) l'intervento che miri al miglioramento estetico del paziente (vera e propria chirurgia estetica), nel quale il professionista deve non solo informare sui possibili rischi del trattamento per la vita o l'incolumità personale, ma prospettare realisticamente le possibilità di ottenimento del risultato perseguito,
b) e l'intervento diretto alla ricostituzione delle normali caratteristiche fisiche,
negativamente alterate dallo stesso paziente mediante interventi consapevolmente praticati sulla propria persona, dei cui esiti egli intenda comunque liberarsi, ritenendoli non più accettabili: in tale ipotesi (in cui trattasi propriamente di chirurgia plastica cosiddetta ricostitutiva) ferma la necessaria informazione sui rischi anzidetti, il sanitario assolve ai propri obblighi ove renda edotto il paziente di quegli eventuali esiti che potrebbero rendere vana l'operazione non comportando in sostanza un effettivo miglioramento rispetto alla situazione preesistente.
La questione verrà affrontata nel paragrafo seguente.
9.6 – Quel che qui occorre evidenziare, in relazione alle superiori censure, che il c.t.u. ha chiaramente affermato, sulla base dei dati acquisiti , anche in ordine al successivo intervento ricostruttivo in Catania, e con argomentazioni tecniche scevre da vizi logici, che le complicanze rilevate a seguito dell'intervento oggetto di causa sono riconducibili “a qualche errore di posizionamento o di scelta delle
protesi sottomuscolari che, in considerazione anche alle preesistenze sul seno
(lassità dei tessuti), non hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo
richiesto”, essendo “le tasche protesiche confezionate in precedenza “troppo
ampie”, con ciò evidenziando un probabile errore tecnico nell'esecuzione
dell'intervento del 23.9.2008”. La conclusione è netta, anche dopo le osservazioni dei c.t.p., e non lascia margini di dubbio. Ciò sterilizza la questione dell'obbligo o meno di raggiugere un risultato, di cui già si è detto, poiché, trattandosi di chirurgia plastica ricostruttiva, non contava tanto un possibile risultato estetico,
ma il ripristino di una funzionalità organica compromessa dall'errore medico.
In sostanza (con ciò disattendendo l'ulteriore censura relativa allo stato flogistico rilevato), pur avendo “ritenuto non prevedibile e non prevenibile la
formazione del sieroma occorso alla , il c.t.u. ha chiaramente affermato CP_1
che “altrettanto non può essere sostenuto per la non corretta esecuzione dell'atto
chirurgico posto in essere presso la convenuta . Ciò, si ripete, CP_2
emerge dal riscontro di tasche protesiche “troppo ampie” rilevate nel successivo
atto chirurgico del 7.2.2009, evidenziando, quindi, un errore tecnico che non può
in alcun caso essere attribuito alla variabilità individuale della paziente”.
9.6 - Anche in tal caso, la Corte non può che condividere tale conclusione,
netta e solidamente ancorata ad un argomentare tecnico rigoroso, che il
Tribunale ha correttamente fatto propria, avendo legittimamente affermato la responsabilità della struttura e dei due medici.
Infine, non è vero che il c.t.u. non abbia considerato i pregressi danni della mastoplastica occorsa nel 2005, avendone espressamente parlato e avendo anzi quantificato la percentuale di esiti permanenti al netto del danno pregresso. 9.7 - Il motivo va quindi rigettato.
10. Con il quarto motivo di appello entrambi gli appellanti censurano la
(ritenuta erronea) valutazione fatta dal Tribunale in punto di consenso informato,
laddove ha affermato che “la prova di avere adempiuto correttamente all'onere
informativo grava sul medico (cfr. C. Cass. Sez III, n. 19220/2013; 20984/2012).
Nel caso di specie una tale prova non è stata fornita, non potendo desumersi
dalla documentazione in atti né che i medici avessero prospettato alla la CP_1
possibilità di un intervento di tipo diverso, come indicato dal CTU, né che le
avessero prospettato i rischi specifici dell'intervento chirurgico” (pag. 15 e 16
della sentenza)”.
Il c.t.u. così aveva scritto: Bisogna sottolineare infine come non emerge agli
atti una esaustiva informazione (vedi modulo informazione e consenso per
mastoplastica e mastopessi periareolare del 23.9.2008) relativamente alle
maggiori probabilità di complicanze in considerazione del fatto che il seno della
era stato già sottoposto a stress chirurgico (come già detto nel 2005) con CP_1
conseguenziale aumento delle probabilità di insuccesso o di ricorrenza di
complicanze.
Al riguardo, deducono che il modulo di consenso informato, sottoscritto dal dott. e dalla signora contiene tutte le informazioni relative al tipo Parte_2 CP_1
di intervento da effettuare, con i relativi rischi e le possibili complicanze, anche tenendo conto delle note problematiche e dei problemi legati al precedente intervento della paziente: ne consegue che la paziente sarebbe stata resa edotta ed ha accettato che “Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può
essere precisamente pronosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l'entità e la durata del risultato, così come la qualità delle
cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi e sieromi, in quanto vi è
una componente che può sfuggire al dominio del prestatore d'opera (il Chirurgo),
rappresentata dalle caratteristiche di “reattività biologica individuale” (modalità di
cicatrizzazione) del soggetto, che viene sottoposto ad intervento chirurgico. Tali
complicazioni possono essere trattate e a tal fine acconsento a sottopormi alle
cure del caso, eventualmente anche chirurgiche”.
10.1 – A giudizio della Corte, la censura sconta l'omessa considerazione che,
al di là dell'utilizzo di un modulo stereotipato, la consapevolezza in capo ai medici operatori delle preesistenze – come ben afferma il c.t.u. – avrebbero dovuto imporre una specifica manifestazione alla paziente della maggior probabilità di complicanze rispetto ad un intervento posto in essere su un distretto anatomico non gravato da preesistenze.
10.2 – Anche tale motivo di gravame va quindi rigettato.
Ne consegue che va confermata l'affermazione della responsabilità dei due medici appellanti, essendo stata provata la colpa sanitaria, il nesso di causalità
con le lesioni denunciate e il danno c.d. differenziale.
11. Con il quinto motivo dell'appello del dott. e del dott. Parte_2 Pt_1
viene censurata la parte della sentenza in cui si afferma che “Ci sono spese
mediche documentate per € 13.479,29, così rivalutata all'attualità la somma di €
11.191,32”: gli appellanti assumono che tale somma non è congrua rispetto al tipo di intervento e non rispondente alla documentazione offerta, “considerato
che si tratta di un intervento rientrante nel sistema sanitario nazionale”. Chiedono,
pertanto, la riverifica delle voci e che il CTU richiamato o il nuovo CTU voglia meglio rivedere le proprie conclusioni in ordine alle somme da riconoscere nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda.
Il motivo di appello è generico, e pertanto, inammissibile, non specificando quali singole voci non sarebbero riconoscibili o rientrerebbero in quei costi coperti dal SSN.
12. Nello stesso quinto motivo di appello, il dott. ed il dott. Parte_2 Pt_1
“chiedono il rigetto della domanda sul lucro cessante, risultando evidente sin dal
primo intervento che la situazione patologica della paziente era difficoltosa e che
alcun costo può gravare sui medici che hanno tentato di riparare il problema”.
12.1 - La doglianza, a giudizio della Corte, non coglie nel segno ed appare, al di là della sua genericità, non coerente con l'unico passo motivazionale nel quale il Tribunale fa riferimento al concetto di “lucro cessante”: “Sulla somma
complessivamente liquidata all'attrice, pari a € 26.879,18 (di cui € 13.399,89 per
danno dinamico-relazionale e inabilità temporanea, e € 13.479,29 per spese),
deve essere riconosciuto anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del
danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove
tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario (…). Non
avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili
impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente
calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass.
Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul
calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli
interessi legali (…).
12.2 – Invero, nel merito, in coerenza con la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare,
oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata,
anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso
(Cass. 1 febbraio 2023, n. 2979).
13. Con il sesto motivo di appello del dott. , questi si duole che la Parte_2
sentenza abbia disposto la solidarietà passiva a carico dei convenuti e con riferimento ai danni e con riferimento alle spese legali, non essendosi in presenza di presunzione di colpa concorrente di tutti coloro che abbiano partecipato al fatto illecito, ma di azioni potenzialmente dannose plurime ma distinte, ancorché
contemporanee, per la quale la responsabilità deve di regola presumersi individuale.
13.1 - La doglianza non coglie nel segno e va rigettata. Infatti, non essendo stato possibile individuare la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose, nel contesto di un atto operatorio in equipe, trova applicazione la regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale circa l'eventuale distinzione anche percentuale delle condotte stesse ((Cass. 14 dicembre 2024, n. 32556).
14. Il sesto motivo del dott. ed il settimo motivo del dott. Pt_1 Parte_2
attengono alla contestata condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale, che va confermata, in applicazione del principio di soccombenza.
15. In conclusione, gli appelli vanno rigettati, dovendosi confermare la sentenza impugnata
16. Anche per tale grado le spese seguono la soccombenza e si liquidano,
tenuto conto del valore della causa, solidalmente a carico dei due appellanti nella misura di € 8.469,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione al minio, per l'attività svolta in appello, € 1.523,00, fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
In ordine al rapporto processuale tra gli appellanti e la , Controparte_2
le spese vanno compensate, tenuto conto della difesa di quest'ultima, che ha soltanto chiesto di dare atto del giudicato interno parziale, sulla parte della sentenza che ha disposto la sussistenza del vincolo di solidarietà.
16. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nelle riunite, iscritte ai nn. 118/2023 e 122/2023 R.G., sugli appelli separatamente proposti contro la sentenza del tribunale di Messina n. 1176/2022
da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e Controparte_2
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellata le spese di CP_4
lite, liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3) Compensa le spese tra gli appellanti e la;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte degli appellanti soccombenti di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. Carmelo Mazzeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite, iscritte ai nn. 118/2023 e 122/2023 R.G., riservate per la decisione con ordinanza del 4 ottobre 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, e decisa senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertenti
TRA
Causa n. 118/2023 RG
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv. C.F._1
LI SC, cod. fisc. , ed EN SC, cod. fisc. CodiceFiscale_2
, per procura rilasciata su foglio separato, allegato alla CodiceFiscale_3
citazione,
appellante
Causa n. 122/2023 R.G. nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pagano, del C.F._4
Foro di Messina (c.f. che lo difende per procura in atti, C.F._5
appellante contro
(c.f. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._6
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Blando (C.F: CodiceFiscale_7
del Foro di Catania, come da procura rilasciata su foglio separato, allegato al presente atto telematicamente,
in persona del presidente del cda, p.t. Sig. Controparte_2
(p.i.00191 ) con sede in Messina, Viale Principe Parte_3 P.IVA_1
ER n. 89 ed elettivamente domiciliata a Messina, Corso Cavour 178, presso lo studio dell'Avv. Corrado Martelli (C.F. che la C.F._8
rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa,
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 1176/2022 –
responsabilità professionale.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2013 la signora Controparte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina la Controparte_2
e i dott. e per ottenerne, previo
[...] Parte_1 Parte_2
accertamento della loro responsabilità medica, la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti in seguito all'intervento del 23 settembre 2008 di rimozione e reimpianto di protesi mammarie (“mastoplastica additiva sottomuscolare con
mastopessi periareolare”). A sostegno delle domande l'attrice aveva allegato (in estrema sintesi):
➢ che nel 2008 si era recata presso lo studio del dott. , al fine di Parte_2
rimuovere le conseguenze pregiudizievoli, estetiche e funzionali, a lei residuate in seguito ad un pregresso intervento di mastoplastica additiva, cui si era sottoposta in data 6 giugno 2005; e il medico le aveva consigliato di sottoporsi ad un nuovo intervento di rimozione e reimpianto di protesi mammarie per correzione della “ptosi” mammaria bilaterale, garantendole la perfetta riuscita dell'operazione e la risoluzione delle problematiche riscontrate;
➢ che, pertanto il 23 settembre 2008 era stata sottoposta al predetto intervento a cura del dott. , coadiuvato dal dott. Parte_2 Pt_1
➢ che alla prima visita successiva a quest'ultimo intervento, la aveva CP_1
accusato persistenti dolori ed edemi estesi in tutto il torace;
➢ che lo stesso aveva ammesso l'esistenza di uno stato flogistico Parte_2
anomalo e un pessimo risultato estetico, prescrivendo una blanda terapia antinfiammatoria;
➢ che nel gennaio 2009 l'attrice aveva notato una protuberanza nella zona mammaria pettorale destra, con dislocamento della protesi;
➢ che, non avendo avuto effetto l'ulteriore terapia antibiotica prescrittagli dal dott. , si era rivolta al reparto di chirurgia plastica e maxillo-facciale Parte_2
dell'Ospedale “Vittorio Emanuele” di Catania, dove era stata ricoverata nel febbraio 2009 per essere sottoposta ad un ulteriore intervento di rimozione delle protesi e riposizionamento di nuove.
Così ricostruiti i fatti, la allegando, come detto, la negligenza ed CP_1
imperizia dei due chirurghi e, conseguentemente, della struttura sanitaria nella quale era avvenuto l'intervento, ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per le lesioni alla sua integrità fisica, per il danno esistenziale e per l'alterazione del suo equilibrio psicologico (depressione di tipo reattivo), oltre che per inabilità temporanea e per spese mediche, con vittoria delle spese di lite.
2. Costituitasi la e dichiarata la contumacia dei Controparte_2
convenuti e disposta consulenza medico-legale d'ufficio e Parte_2 Pt_1
ammesse le prove orali, all'udienza del 20 giugno 2016 si è costituito il dott.
, eccependo la nullità della notificazione dell'atto di citazione e Parte_2
chiedendo, previa rimessione in termini, l'autorizzazione alla chiamata in causa di con la quale aveva stipulato apposita polizza Controparte_3
per la responsabilità civile.
Il giudice istruttore ha rigettato la superiore richiesta, con ordinanza del 20
settembre 2016.
3. In esito all'istruttoria, il Tribunale adìto, con sentenza 1° luglio 2022, n.
1176, ha così deciso, sulla base degli accertamenti svolti dal c.t.u. dott. Per_1
e delle emergenze processuali, nella contumacia del dott.
[...] Pt_1
1. accoglie la domanda dell'attrice, per l'effetto, dichiara la responsabilità dei convenuti per i fatti oggetto di causa e condanna la Controparte_2
e , in solido, al pagamento in
[...] Parte_2 Parte_1
favore di della somma di € 26.879,18 all'attualità, oltre Controparte_1
interessi come in motivazione;
2. Condanna la e Controparte_2 Parte_2 Pt_1 in solido, alla rifusione nei confronti di delle spese
[...] Controparte_1
di lite, che liquida in € 7.450,00 per compensi ed € 1.148,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_2
di e di , in solido.
[...] Parte_2 Parte_1
4. Avverso tale sentenza il dott. ha proposto appello, chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, con il rigetto delle originarie domande risarcitorie della signora e conseguente regime delle spese di lite. CP_1
Con separato appello anche il dott. ha impugnato la sentenza in Parte_2
oggetto.
4.1 - I due giudizi sono stati riuniti.
4.2 – Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 ottobre 2024 e poi rimessa sul ruolo, per essersi astenuta una componente del Collegio giudicante;
quindi, questa Corte,
in diversa composizione, con ordinanza del 4 ottobre 2025 ha assegnato la causa nuovamente in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
avendo le parti già precedentemente depositato le loro memorie conclusionali.
5. In primo luogo deve essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello
proposta dall'appellata avendo ella rilevato che alla data del 1° febbraio CP_1
2023 non si era integrata la notifica dell'atto di impugnazione.
L'eccezione (peraltro non più riproposta nella precisazione delle conclusioni e nella conclusionale) è infondata: risulta infatti in atti che proprio l'1 febbraio 2023
(ultimo giorno utile del termine c.d. lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c.) il legale del dott. ha inviato con pec l'atto di gravame, che risulta consegnato nella Pt_1
casella di posta elettronica dell'avv. Caterina Blando, legale dell'attrice/appellata.
6. Va poi rilevato che la nel costituirsi in giudizio Controparte_2
ha chiesto soltanto di “ritenere e dichiarare il giudicato interno parziale, sulla parte
della sentenza che ha disposto la sussistenza del vincolo di solidarietà. Con
vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
7. In ordine al giudizio n. 118/2023 R.G., con il primo motivo di appello il dott. rimasto contumace in primo grado, deduce di non aver mai avuto Pt_1
notificato l'atto introduttivo, non avendo mai avuto la residenza in via Pirandello,
n. 8 a Oliveri (ME), dove era avvenuta la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per assenza del destinatario: v. comparsa della , ma a Patti Via Fontanelle CP_4
ed oggi a Montalbano Elicona Fraz. Braidi Via Messina 79): sicché egli deduce che, non avendo mai avuto conoscenza della pendenza della causa, il Tribunale
ha errato nel non disporre la rinnovazione della notifica, impendendogli di costituirsi e di chiamare in garanzia la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato il contratto per la responsabilità professionale.
Conseguentemente, con il secondo motivo di gravame, ha chiesto, in uno alla rimessione in termini, l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa HDI Italia s.p.a. (già , dalla quale dovrà Controparte_5
essere garantito e manlevato nella denegata e non temuta ipotesi in cui si accerti la responsabilità professionale.
7.1 - A fronte delle difese della osserva la Corte che la notifica risulta CP_1
essere stata ritualmente eseguita in Oliveri (Me), via Pirandello, 8, luogo in cui – come eccepito dalla stessa appellata, senza contestazioni da parte dell'appellante – si trovava all'epoca lo studio medico del dott. ove egli Pt_1
precedentemente aveva ricevuto altre notifiche dall'odierna appellante (nel 2009
e del 2011 due raccomandate, sottoscritte personalmente, e la cui riconducibilità
allo stesso non è stata contestata.
Risulta quindi rispettata la prescrizione degli artt. 139 e 140 c.p.c., con conseguente rigetto dei due motivi di appello, non essendo stata documentata una cesura tra il luogo della notifica e la sfera giuridica del destinatario (cfr. Cass.
11 marzo 2021, n. 6804, secondo cui il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso (…) il luogo in cui il destinatario svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di sua ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.: ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e/o lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea
- lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata).
8. A sua volta, nel giudizio n. 122/2023 R.G. il dott. (che, lo si ricordi, Parte_2
si è costituito in primo grado il 20 giugno 2016, sollevando analoga eccezione)
con il primo ed il secondo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza gravata, per avere rigettato la sua domanda di termine per la chiamata in giudizio della (oggi ), a fronte Controparte_6 Controparte_3
dell'eccezione di inesistenza o nullità della notifica della citazione, che, invece, il primo giudice ha ritenuto valida.
8.1 – Sul punto il Tribunale ha innanzitutto affermato che “l'atto di citazione
risulta notificato al ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per assenza del Parte_2
destinatario; in particolare, in data 28.5.2013 è stata depositata copia del plico
presso la casa comunale e il 30.5.2013 è spedita la raccomandata A/R n. Pt_4
76573387938-1 portiere dello stabile 4.6.2013”. Parte_5
Ha quindi rigettato l'eccezione del relativa all'indirizzo prescelto per Parte_2
la notifica, ovvero il luogo di lavoro (studio medico), assumendo il deducente che,
essendo lo studio stesso sempre aperto nei giorni feriali, in via continuativa dalle ore 9,00 alle ore 19,00, risultava (aveva sostenuto in primo grado il convenuto)
“inverosimile che un atto giudiziario possa essere stato notificato ex art. 140 c.p.c.
in una data che dovrebbe essere un giorno feriale del mese di maggio”, ma che risulta non chiaramente leggibile. Il Tribunale, infatti, ha affermato che
“evidentemente, il giorno della tentata notifica – il 28.5.2013 – nessuno ha
risposto, mentre è irrilevante l'illeggibilità della firma del portiere, in ragione del
seguente, condiviso, principio di diritto: se nell'avviso di ricevimento manchino le
generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non
previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione sia addotta come
inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare
accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia
probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile,
stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. n. 12384/2021; Cass. n. 26336/2020; Cass. n. 11708/2011)”.
8.2 – Con il citato motivo di gravame il dott. , lungi dall'esporre Parte_2 specifiche ragioni di censura al ragionamento del Tribunale, insiste nelle pregresse eccezioni, ribadendo le sue tesi e, specificamente, da un lato di non aver avuto conoscenza del processo, dall'altro l'impossibilità di risalire alla identità del soggetto che svolgeva in quel giorno le funzioni di portiere del condominio.
8.3 - Né miglior sorte può avere la deduzione del secondo cui a tutto Parte_2
voler concedere, la conoscibilità dell'atto si dovrebbe considerare perfezionata al decimo giorno successivo all'invio della raccomandata, e quindi in data 9 giugno
2016: con conseguente violazione del termine minimo a comparire rispetto all'udienza del 23 ottobre 2026. Quel termine, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c.
riguarda l'udienza di prima comparizione indicata in citazione (24 febbraio 2014),
mentre il è stato dichiarato contumace già con ordinanza del 18 maggio Parte_2
2015 e all'udienza del 14 dicembre 2015 la causa è stata rinviata, per l'appunto,
al 20 giugno 2016, data in cui il predetto si è costituito.
8.4 - La successiva deduzione (sollevata per la prima volta in questa fase) di mancanza della prova sul contenuto di tale avviso (ed in particolare che tale avviso sia stato inserito nella busta e sia stato redatto in conformità alle disposizioni dell'articolo 48 disp. att. c.p.c., la notifica non può ritenersi regolare)
è infondata.
8.5 – Per tutte le superiori ragioni, anche i primi due motivi di gravame del dott.
vanno rigettati. Parte_2
9. Passando al merito della controversia, poiché il terzo motivo di appello
del dott. e il terzo motivo del dott. attengono a contestazioni Pt_1 Parte_2
della sentenza, per avere acriticamente aderito alle conclusioni, ritenute erronee, della consulenza tecnica d'ufficio, oggetto pertanto di specifiche censure, è
opportuno richiamare brevemente il contenuto della relazione peritale.
9.1 - Il c.t.u. dott. Persona_1
a) ha ripercorso la storia clinica della originaria attrice,
dall'intervento di mastoplastica additiva per la correzione di una condizione di natura prettamente estetica quale la ptosi mammaria bilaterale,
al successivo intervento presso la a seguito del Controparte_2
ripresentarsi della ptosi mammaria con superficializzazione delle protesi sottoghiandolari impiantate nel 2005, con “mastoplastica additiva sottomuscolare con mastopessi periareolare”;
b) ha verificato che, nonostante l'apparente corretta esecuzione della procedura
(secondo quanto documentato nel verbale operatorio), tale ultimo intervento non ha garantito alla paziente il risultato sperato: infatti, la a distanza CP_1
di poco tempo dovette sottoporsi ad altro intervento a causa di una dislocazione delle protesi associata ad uno stato infiammatorio periprotesico e alla recidiva di ptosi mammaria di grado severo;
c) ha ritenuto che “la complicanza presentata da parte attrice – dislocazione con
retrazione capsulare – potrebbe essere legata a fenomeni cicatriziali anomali
periprotesici, che si definiscono appunto “retrazione capsulare”, determinanti
una innaturale rigidità e visibilità dell'impianto con deformazione del profilo
mammario. All'esame obiettivo del ricovero presso l'A.O.U. “V. Emanuele” di
Catania venivano infatti rilevati importanti fenomeni cicatriziali in particolare
al seno di destra “contrazione capsulare di 3° grado di Baker”, ovvero una
contrattura protesica di grado moderato (classificazione di Baker prevede 4
gradi in ordine di gravità) con possibilità di rilevare ispettivamente e palpare le stesse protesi. Tale riscontro è confermato anche dal successivo esame
istologico della capsula periprotesica mammaria del 17.2.2009 che
evidenziava “frammenti di parete fibrosa con note di flogosi cronica”;
d) ha rilevato che “nel corso dello stesso ricovero presso l'A.O.U. “V. Emanuele”
di Catania, all'esame obiettivo, veniva rilevata una ptosi mammaria bilaterale
di 2° con ptosi ghiandolare severa, ovvero una situazione analoga o
addirittura aggravata rispetto a quella per la quale si sottoponeva all'
intervento chirurgico oggetto di doglianza eseguito presso la CP_2 [...]
di Messina. Tale reperto appare riconducibile a qualche errore di CP_2
posizionamento o di scelta delle protesi sottomuscolari che, in
considerazione anche alle preesistenze sul seno (lassità dei tessuti), non
hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo richiesto;
ciò si aggiunga che
dal verbale operatorio del 7.2.2009, si rileva come le tasche protesiche
confezionate in precedenza fossero “troppo ampie”, con ciò evidenziando un
probabile errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento del 23.9.2008”.
Il c.t.u. ha infine affermato che “In atto residuano postumi consistenti in esiti
cicatriziali da pregressi interventi chirurgici con lieve asimmetria delle mammelle”,
precisando che tali esiti cicatriziali obiettivati, “sono in parte riconducibili al primo
intervento di mastoplastica eseguito nel 2005 e in parte legati alla procedura di
mastopessi con mastoplastica eseguita nel corso dell'intervento presso la
[...]
“ ” di Messina”. E poiché “questi ultimi si sarebbero, quindi, CP_2 CP_2
comunque presentati anche qualora l'intervento non si fosse complicato, ovvero
fosse riuscito alla perfezione, (…) non si ritiene possano essere del tutto
compresi nella percentuale di danno biologico da risarcire da parte convenuta”.
Ne consegue, a detta del c.t.u., che solo una parte della componente cicatriziale residuata può essere ascrivibile all'errore dei sanitari della suddetta Casa di Cura,
come aggravamento degli esiti cicatriziali preesistenti”. Aggiunge che “a ciò deve
associarsi, per il pregiudizio estetico residuato con la residua asimmetria dei due
seni, una ulteriore quota di danno biologico permanente (integrante
menomazione fisica con influenza negativa sulle attività dinamico-relazionali del
soggetto indipendentemente dalla propria capacità lavorativa) stimabile,
complessivamente, in misura del 7 per cento (7%) secondo i comuni barèmes di
riferimento del danno alla persona in responsabilità civile”.
Il dott. ha specificato, rispondendo al quesito n. 4 (“Indichi, il CTU, se Per_1
l'attrice avesse già riportato, in seguito al primo intervento, eventuali postumi e,
in caso positivo, decurti la relativa incidenza dalla quantificazione finale”) che la
paziente era portatrice di esiti di mastoplastica occorsa nel 2005, che non sono
stati considerati nella quantificazione del danno biologico attuale e ascrivibile a
colpa medica”.
9.2 - Nel rispondere alle osservazioni formulate dalla convenuta , CP_2
il dott. ha poi rimarcato che “Difatti, sebbene lo scrivente abbia ritenuto non Per_1
prevedibile e non prevenibile la formazione del sieroma occorso alla CP_1
altrettanto non può essere sostenuto per la non corretta esecuzione dell'atto
chirurgico posto in essere presso la convenuta . Ciò, si ripete, CP_2
emerge dal riscontro di tasche protesiche “troppo ampie” rilevate nel successivo
atto chirurgico del 7.2.2009, evidenziando, quindi, un errore tecnico che non può
in alcun caso essere attribuito alla variabilità individuale della paziente. In
relazione alla ritenuta “sfuggita all'usuale follow up operatorio” da parte della
paziente, si rileva che sebbene risulti che alla dimissione dalla Casa di Cura alla
paziente venne prescritta terapia medica con programmato controllo clinico a distanza di 2 giorni, la complicanza occorsa (dislocamento protesico bilaterale)
non avrebbe giovato di alcun beneficio se non in quello derivante da nuovo atto
chirurgico; a ciò si aggiunga quanto riportato nella certificazione del 04.01.2016
prodotta da parte attrice, in cui vi è riferimento a controllo medico occorso in data
30.09.2008, epoca in cui la già presentava i segni iniziali della CP_1
dislocazione protesica e della reazione infiammatoria poi riscontrata. Come gli
esiti derivanti dai pregressi interventi chirurgici cui la si sottopose risultano CP_1
mascherati dalla successiva attività chirurgica;
in particolare, difatti, è pacifico
notare come al momento dell'accesso presso la convenuta la CP_2
presentasse “Assenza di nodularità patologiche rilevate clinicamente. CP_1
Capezzolo ed areola normoconformati”, pertanto una condizione del tutto
assimilabile alla normalità per quanto attiene l'efficienza estetica, ad eccezione
della già nota ptosi mammaria”
9.3 – Assumono gli appellanti che le conclusioni del consulente d'ufficio
(acriticamente recepite in sentenza) sono erronee, derivandone la nullità della c.t.u.), per una serie di motivi:
1) Il CTU si contraddice laddove dichiara da un lato che ci sarebbe stato un errore nella scelta del tipo di intervento da parte del dott. , dall'altra Parte_2
afferma ripetutamente che ci sono state delle complicanze non prevedibili.
Pertanto, appare assolutamente in linea con le linee guida la scelta del dott.
e del dott. di eseguire l'intervento di Mastoplastica additiva Parte_2 Pt_1
retro muscolare sulla signora in quanto la paziente a seguito del CP_1
primo intervento eseguito nel 2005, lamentava dopo pochi anni una ptosi moderata, una superficializzazione protesica e le protesi andavano incontro a dislocazioni e a rotazioni. 2) Il c.t.u. ha omesso di considerare che la paziente era portatrice di esiti di mastoplastica occorsa nel 2005, dalla quale erano derivati danni, che dovevano essere eliminati dall'intervento eseguito dal dott. , Parte_2
coadiuvato dal dott. pertanto, i pregressi esiti non sono stati Pt_1
considerati nella quantificazione del danno biologico attuale, avendo il dott.
addossato ai deducenti tutti i pregiudizi accertati;
in sostanza, il c.t.u. Per_1
non ha risposto al seguente quesito del giudice: “Indichi il CTU se l'attrice
avesse già riportato, in seguito al primo intervento, eventuali postumi e, in
caso positivo, decurti la relativa incidenza dalla quantificazione finale”
3) Il CTU, inoltre, ammette che la dislocazione delle protesi dopo l'intervento del
2008 è stata causata da uno stato flogistico non dipendente dall'operato dei medici, ma inspiegabilmente va contro i medici che si sono profusi per riparare un problema. Lo stesso perito dichiara, infatti, che “Il fenomeno
(formazione di sieroma) può essere considerato una complicanza non
prevedibile né evitabile, in quanto esclusivamente dipendente da fenomeni
di cicatrizzazione e pertanto non ascrivibile a colpa medica..” (pag. 22 della
CTU).
4) Il c.t.u. ha erroneamente affermato che in forza del rapporto instaurato tra le parti, la prestazione del professionista doveva considerarsi una prestazione di risultato, con ciò dimostrando di avere ritenuto l'intervento de quo di chirurgia estetica, laddove invece si è trattato di un intervento di chirurgia plastica, tanto è vero che è stato effettuato in regime ordinario, ossia a carico del sistema nazionale sanitario, circostanza emersa in primo grado e non contestata da controparte e che confuta la detta conclusione.
5) Il dott. e il dott. non potevano garantire il risultato, essendovi Parte_2 Pt_1 un pregresso problema funzionale e non meramente estetico.
In conclusione, a detta degli appellanti, “il perito riconosce che l'infiammazione
non può essere addebitata ai medici e quindi se ne deve dedurre neanche le
sofferenze e l'inabilità temporanea che ne è derivata. Ergo la sentenza di primo
grado deve essere senza dubbio riformata nella parte in cui condanna i convenuti
al risarcimento dei danni patiti dalla signora a titolo di inabilità temporanea CP_1
causata dallo stato infiammatorio e non dall'operato dei due chirurghi e di
conseguenza della struttura”.
Gli appellanti chiedono, in definitiva, il rinnovo della consulenza o il richiamo del dott. per rispondere ai quesiti ed alle osservazioni mosse Per_1
9.4 – A giudizio della Corte, l'appello non coglie nel segno, tenuto conto delle puntuali conclusioni – correttamente fatte proprie dal tribunale - del consulente d'ufficio, che ha svolto appropriate valutazioni tecniche, ampiamente motivate e con opportuno repliche alle osservazioni delle parti, sì da essere condivisibili,
perché attendibili e scevre da vizi logici.
Intanto, va evidenziato che l'appellante dott. , al di là delle censure Parte_2
alla c.t.u. che verranno valutate di qui a poco, contesta in maniera apodittica l'affermazione della sua responsabilità (“Il dottore non ha Parte_2
alcuna responsabilità nella causazione dei danni ipotizzati e richiesti poiché
alcuna responsabilità può essere allo stesso ascritta. Egli ha eseguito l'intervento
con la qualificata diligenza del professionista ed ha fatto tutto quanto era in suo
potere-dovere per limitare o impedire il verificarsi di danni in capo all'attrice. Se
(e si ripete, se) danni si sono verificati, questi sono imputabili alla attrice che non
ha seguito le prescrizioni ed i consigli di chi ha eseguito l'intervento e di chi l'ha
avuta in cura”). 9.5 – Quanto al profilo della qualificazione giuridica dell'attività medica in
questione, è vero quanto deducono gli appellanti sulla necessità di escludere,
nel caso in esame, un obbligo di risultato. Tuttavia (Cass. 8 aprile 1997, n. 3046),
occorre distinguere in tema di responsabilità professionale del medico per chirurgia plastica – soprattutto ai fini dei connessi obblighi informativi, di cui si parlerà con il quarto motivo di gravame –
a) l'intervento che miri al miglioramento estetico del paziente (vera e propria chirurgia estetica), nel quale il professionista deve non solo informare sui possibili rischi del trattamento per la vita o l'incolumità personale, ma prospettare realisticamente le possibilità di ottenimento del risultato perseguito,
b) e l'intervento diretto alla ricostituzione delle normali caratteristiche fisiche,
negativamente alterate dallo stesso paziente mediante interventi consapevolmente praticati sulla propria persona, dei cui esiti egli intenda comunque liberarsi, ritenendoli non più accettabili: in tale ipotesi (in cui trattasi propriamente di chirurgia plastica cosiddetta ricostitutiva) ferma la necessaria informazione sui rischi anzidetti, il sanitario assolve ai propri obblighi ove renda edotto il paziente di quegli eventuali esiti che potrebbero rendere vana l'operazione non comportando in sostanza un effettivo miglioramento rispetto alla situazione preesistente.
La questione verrà affrontata nel paragrafo seguente.
9.6 – Quel che qui occorre evidenziare, in relazione alle superiori censure, che il c.t.u. ha chiaramente affermato, sulla base dei dati acquisiti , anche in ordine al successivo intervento ricostruttivo in Catania, e con argomentazioni tecniche scevre da vizi logici, che le complicanze rilevate a seguito dell'intervento oggetto di causa sono riconducibili “a qualche errore di posizionamento o di scelta delle
protesi sottomuscolari che, in considerazione anche alle preesistenze sul seno
(lassità dei tessuti), non hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo
richiesto”, essendo “le tasche protesiche confezionate in precedenza “troppo
ampie”, con ciò evidenziando un probabile errore tecnico nell'esecuzione
dell'intervento del 23.9.2008”. La conclusione è netta, anche dopo le osservazioni dei c.t.p., e non lascia margini di dubbio. Ciò sterilizza la questione dell'obbligo o meno di raggiugere un risultato, di cui già si è detto, poiché, trattandosi di chirurgia plastica ricostruttiva, non contava tanto un possibile risultato estetico,
ma il ripristino di una funzionalità organica compromessa dall'errore medico.
In sostanza (con ciò disattendendo l'ulteriore censura relativa allo stato flogistico rilevato), pur avendo “ritenuto non prevedibile e non prevenibile la
formazione del sieroma occorso alla , il c.t.u. ha chiaramente affermato CP_1
che “altrettanto non può essere sostenuto per la non corretta esecuzione dell'atto
chirurgico posto in essere presso la convenuta . Ciò, si ripete, CP_2
emerge dal riscontro di tasche protesiche “troppo ampie” rilevate nel successivo
atto chirurgico del 7.2.2009, evidenziando, quindi, un errore tecnico che non può
in alcun caso essere attribuito alla variabilità individuale della paziente”.
9.6 - Anche in tal caso, la Corte non può che condividere tale conclusione,
netta e solidamente ancorata ad un argomentare tecnico rigoroso, che il
Tribunale ha correttamente fatto propria, avendo legittimamente affermato la responsabilità della struttura e dei due medici.
Infine, non è vero che il c.t.u. non abbia considerato i pregressi danni della mastoplastica occorsa nel 2005, avendone espressamente parlato e avendo anzi quantificato la percentuale di esiti permanenti al netto del danno pregresso. 9.7 - Il motivo va quindi rigettato.
10. Con il quarto motivo di appello entrambi gli appellanti censurano la
(ritenuta erronea) valutazione fatta dal Tribunale in punto di consenso informato,
laddove ha affermato che “la prova di avere adempiuto correttamente all'onere
informativo grava sul medico (cfr. C. Cass. Sez III, n. 19220/2013; 20984/2012).
Nel caso di specie una tale prova non è stata fornita, non potendo desumersi
dalla documentazione in atti né che i medici avessero prospettato alla la CP_1
possibilità di un intervento di tipo diverso, come indicato dal CTU, né che le
avessero prospettato i rischi specifici dell'intervento chirurgico” (pag. 15 e 16
della sentenza)”.
Il c.t.u. così aveva scritto: Bisogna sottolineare infine come non emerge agli
atti una esaustiva informazione (vedi modulo informazione e consenso per
mastoplastica e mastopessi periareolare del 23.9.2008) relativamente alle
maggiori probabilità di complicanze in considerazione del fatto che il seno della
era stato già sottoposto a stress chirurgico (come già detto nel 2005) con CP_1
conseguenziale aumento delle probabilità di insuccesso o di ricorrenza di
complicanze.
Al riguardo, deducono che il modulo di consenso informato, sottoscritto dal dott. e dalla signora contiene tutte le informazioni relative al tipo Parte_2 CP_1
di intervento da effettuare, con i relativi rischi e le possibili complicanze, anche tenendo conto delle note problematiche e dei problemi legati al precedente intervento della paziente: ne consegue che la paziente sarebbe stata resa edotta ed ha accettato che “Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può
essere precisamente pronosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l'entità e la durata del risultato, così come la qualità delle
cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi e sieromi, in quanto vi è
una componente che può sfuggire al dominio del prestatore d'opera (il Chirurgo),
rappresentata dalle caratteristiche di “reattività biologica individuale” (modalità di
cicatrizzazione) del soggetto, che viene sottoposto ad intervento chirurgico. Tali
complicazioni possono essere trattate e a tal fine acconsento a sottopormi alle
cure del caso, eventualmente anche chirurgiche”.
10.1 – A giudizio della Corte, la censura sconta l'omessa considerazione che,
al di là dell'utilizzo di un modulo stereotipato, la consapevolezza in capo ai medici operatori delle preesistenze – come ben afferma il c.t.u. – avrebbero dovuto imporre una specifica manifestazione alla paziente della maggior probabilità di complicanze rispetto ad un intervento posto in essere su un distretto anatomico non gravato da preesistenze.
10.2 – Anche tale motivo di gravame va quindi rigettato.
Ne consegue che va confermata l'affermazione della responsabilità dei due medici appellanti, essendo stata provata la colpa sanitaria, il nesso di causalità
con le lesioni denunciate e il danno c.d. differenziale.
11. Con il quinto motivo dell'appello del dott. e del dott. Parte_2 Pt_1
viene censurata la parte della sentenza in cui si afferma che “Ci sono spese
mediche documentate per € 13.479,29, così rivalutata all'attualità la somma di €
11.191,32”: gli appellanti assumono che tale somma non è congrua rispetto al tipo di intervento e non rispondente alla documentazione offerta, “considerato
che si tratta di un intervento rientrante nel sistema sanitario nazionale”. Chiedono,
pertanto, la riverifica delle voci e che il CTU richiamato o il nuovo CTU voglia meglio rivedere le proprie conclusioni in ordine alle somme da riconoscere nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda.
Il motivo di appello è generico, e pertanto, inammissibile, non specificando quali singole voci non sarebbero riconoscibili o rientrerebbero in quei costi coperti dal SSN.
12. Nello stesso quinto motivo di appello, il dott. ed il dott. Parte_2 Pt_1
“chiedono il rigetto della domanda sul lucro cessante, risultando evidente sin dal
primo intervento che la situazione patologica della paziente era difficoltosa e che
alcun costo può gravare sui medici che hanno tentato di riparare il problema”.
12.1 - La doglianza, a giudizio della Corte, non coglie nel segno ed appare, al di là della sua genericità, non coerente con l'unico passo motivazionale nel quale il Tribunale fa riferimento al concetto di “lucro cessante”: “Sulla somma
complessivamente liquidata all'attrice, pari a € 26.879,18 (di cui € 13.399,89 per
danno dinamico-relazionale e inabilità temporanea, e € 13.479,29 per spese),
deve essere riconosciuto anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del
danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove
tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario (…). Non
avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili
impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente
calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass.
Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul
calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli
interessi legali (…).
12.2 – Invero, nel merito, in coerenza con la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare,
oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata,
anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso
(Cass. 1 febbraio 2023, n. 2979).
13. Con il sesto motivo di appello del dott. , questi si duole che la Parte_2
sentenza abbia disposto la solidarietà passiva a carico dei convenuti e con riferimento ai danni e con riferimento alle spese legali, non essendosi in presenza di presunzione di colpa concorrente di tutti coloro che abbiano partecipato al fatto illecito, ma di azioni potenzialmente dannose plurime ma distinte, ancorché
contemporanee, per la quale la responsabilità deve di regola presumersi individuale.
13.1 - La doglianza non coglie nel segno e va rigettata. Infatti, non essendo stato possibile individuare la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose, nel contesto di un atto operatorio in equipe, trova applicazione la regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale circa l'eventuale distinzione anche percentuale delle condotte stesse ((Cass. 14 dicembre 2024, n. 32556).
14. Il sesto motivo del dott. ed il settimo motivo del dott. Pt_1 Parte_2
attengono alla contestata condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale, che va confermata, in applicazione del principio di soccombenza.
15. In conclusione, gli appelli vanno rigettati, dovendosi confermare la sentenza impugnata
16. Anche per tale grado le spese seguono la soccombenza e si liquidano,
tenuto conto del valore della causa, solidalmente a carico dei due appellanti nella misura di € 8.469,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione al minio, per l'attività svolta in appello, € 1.523,00, fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
In ordine al rapporto processuale tra gli appellanti e la , Controparte_2
le spese vanno compensate, tenuto conto della difesa di quest'ultima, che ha soltanto chiesto di dare atto del giudicato interno parziale, sulla parte della sentenza che ha disposto la sussistenza del vincolo di solidarietà.
16. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nelle riunite, iscritte ai nn. 118/2023 e 122/2023 R.G., sugli appelli separatamente proposti contro la sentenza del tribunale di Messina n. 1176/2022
da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e Controparte_2
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellata le spese di CP_4
lite, liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3) Compensa le spese tra gli appellanti e la;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte degli appellanti soccombenti di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)