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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 773/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GARGANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4894/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Inferiore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132581 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento notificato il 26/6/2025 dal Comune di Nocera Inferiore avente ad oggetto omesso parziale versamento Imu anno 2020 per l'importo complessivo di euro
1.575,00.
Il ricorrente eccepisce omessa notifica di avviso di pagamento nonché intervenuta prescrizione quinquennale, non mancando di eccepire carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituito il Comune di Nocera Inferiore, contestando sia l'eccezione di omessa notifica di avviso bonario che l'asserita prescrizione, non mancando di sostenere che l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica di avviso di pagamento o avviso bonario è priva di pregio. Come è noto, infatti, trattasi di tributo autoliquidato dal contribuente a seguito della pubblicazione della delibera comunale avente ad oggetto le aliquote applicabili per il relativo anno d'imposta.
Anche l'eccezione di intervenuta prescrizione è priva di fondamento. Infatti, l'art.1, comma 161, legge n.
296/2006 dispone “… Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Pertanto, l'atto impugnato notificato il
26/6/2025 risulta tempestivo.
Da ultimo, non merita diverso esito l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, il quale risulta adeguatamente motivato, essendo rilevabili, seppure sinteticamente, le ragioni della sua emissione e la individuazione della pretesa tributaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 legge n. 241/1990 e dall'art. 7 legge n. 212/2000.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GARGANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4894/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Inferiore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132581 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento notificato il 26/6/2025 dal Comune di Nocera Inferiore avente ad oggetto omesso parziale versamento Imu anno 2020 per l'importo complessivo di euro
1.575,00.
Il ricorrente eccepisce omessa notifica di avviso di pagamento nonché intervenuta prescrizione quinquennale, non mancando di eccepire carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituito il Comune di Nocera Inferiore, contestando sia l'eccezione di omessa notifica di avviso bonario che l'asserita prescrizione, non mancando di sostenere che l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica di avviso di pagamento o avviso bonario è priva di pregio. Come è noto, infatti, trattasi di tributo autoliquidato dal contribuente a seguito della pubblicazione della delibera comunale avente ad oggetto le aliquote applicabili per il relativo anno d'imposta.
Anche l'eccezione di intervenuta prescrizione è priva di fondamento. Infatti, l'art.1, comma 161, legge n.
296/2006 dispone “… Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Pertanto, l'atto impugnato notificato il
26/6/2025 risulta tempestivo.
Da ultimo, non merita diverso esito l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, il quale risulta adeguatamente motivato, essendo rilevabili, seppure sinteticamente, le ragioni della sua emissione e la individuazione della pretesa tributaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 legge n. 241/1990 e dall'art. 7 legge n. 212/2000.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori come per legge.