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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2095/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210059897785 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210059897785 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La icorrente Ricorrente_1 - che si difende personalmente - dichiara di impugnare la cartella in epigrafe -relativa a tasse automobilistica 2014/2015 notificata il 30.1.23, dichiarando di convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo.
Sostiene che non è stata messa in condizioni di appurare se gli accertamenti prodromici sono stati notificato entro i termini di decadenza. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato con PEC a due indirizzi digitali ma riferibili all'Agenzia delle Entrate
Riscossione (ADER): sic.areaterritoriale.pa@pec. Agenziariscossione.gov.it e protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it.
Né l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) né l'Agenzia delle Entrate risultano costituiti in giudizio
Rilevata l'incoerenza della notificazione del ricorso con quanto indicato in esso, si ritiene palese la violazione del principio del contraddittorio.
Pertanto il ricorso ai sensi degli art. 21 e 22 del dlgs 546/92 va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio sia dell'ente impositore che dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese
Palermo 6.10.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo LI
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2095/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210059897785 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210059897785 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La icorrente Ricorrente_1 - che si difende personalmente - dichiara di impugnare la cartella in epigrafe -relativa a tasse automobilistica 2014/2015 notificata il 30.1.23, dichiarando di convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo.
Sostiene che non è stata messa in condizioni di appurare se gli accertamenti prodromici sono stati notificato entro i termini di decadenza. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato con PEC a due indirizzi digitali ma riferibili all'Agenzia delle Entrate
Riscossione (ADER): sic.areaterritoriale.pa@pec. Agenziariscossione.gov.it e protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it.
Né l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) né l'Agenzia delle Entrate risultano costituiti in giudizio
Rilevata l'incoerenza della notificazione del ricorso con quanto indicato in esso, si ritiene palese la violazione del principio del contraddittorio.
Pertanto il ricorso ai sensi degli art. 21 e 22 del dlgs 546/92 va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio sia dell'ente impositore che dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese
Palermo 6.10.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo LI