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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9828/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO-RIFIUTO ART.37 DL 21/22 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 26 ottobre 2023, la Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnatoil silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso presentata in data 7 novembre2022, al fine di ottenere la restituzione dell'importo di euro 2.034.202,37, oltre interessi maturati e maturandi, versato a titolo di acconto e saldo del contributo straordinario contro il caro bollette, previsto dall'art. 37 del D.L. 21 maggio 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 delD.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'art. 1, commi 120 e 121 della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (c.d. legge di bilancio2023).
La richiesta di rimborso è stata motivata e ampiamente argomentata in ragione dell'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 37 del D.L 21/2022 e dell'incompatibilità di tale norma con i principi comunitari.
1.1.La Società, in ragione dell'attività svolta, in data 30 giugno 2022 ha dapprima versato, a titolo di acconto, l'importo di Euro 3.129.728,43, quantificato nella misura del 40 per cento del Contributo complessivamente calcolato pari a Euro 7.824.321,08 (in ragione dell'aliquota del 25 per cento) sulla base dell'incremento (i) del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (ii) rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre
2020 al 30 aprile 2021, come risultanti dalle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA (c.d. LIPE) presentate telematicamente nei termini ordinari. Successivamente, tuttavia, in ragione di alcuni errori commessi nelle registrazioni IVA, il Contributo è stato complessivamente ricalcolato (sulla base delle LIPE corrette ri-presentate in data 14 ottobre 20221 e in ragione dell'aliquota del 25 per cento) in Euro 2.034.202,37, interamente imputato al versamento già effettuato con Modello F24 del 30 giugno 2022; l'importo che è risultato versato in eccesso in ragione del predetto ricalcolo (pari ad Euro1.095.526,06) è stato imputato ad acconto IRAP per l'anno
2022 e versato con il medesimo Modello F24, come da richieste di modifica accolte con procedura CIVIS prot. 2022101308253 del 13 ottobre 2022 e prot.2022101819135 del 18 ottobre 2022 (all. n. 3).
Per l'effetto, alla data del 30 giugno 2022 la Società istante ha versato l'intero importo del
Contributo (non soltanto l'acconto del 40 per cento), come ricalcolato nel precedente paragrafo
In specie, la Società, adeguandosi in via prudenziale alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle
Entrate nella Circolare 23 giugno 2022, n. 22 (pur non condividendole, per le ragioni esposte
“infra”), ha calcolato il predetto Contributo sulla base del complessivo importo delle operazioni attive e passive risultanti dalle proprie LIPE presentate telematicamente, senza operare alcuna rettifica per escludere dalla base imponibile gli elementi attivi/passivi evidentemente estranei alle attività specificamente individuate dal citato art. 37, comma 1 vale a dire,con riferimento al caso di specie, la cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.p.A. (all. n. 4) . L'operazione straordinaria di cessione della partecipazione è stata realizzata a fronte di un corrispettivo incassato pari ad Euro
129.764.656,00. Ne deriva che il versamento effettuato dalla Società a titolo di Contributo è integralmente indebito, essendo l'art. 37, citato, tanto affetto da illegittimità costituzionalestrutturale, quanto contrario ai principi dell'Unione Europea. Con la conseguenza che il silenzio-rifiuto che si è formato sull'Istanza, che qui si impugna, risulta illegittimo e deve essere annullato, con condanna dell'Agenzia alla restituzione della totalità delle somme richieste. In subordine richiede la restituzione del Contributo versato con riferimento alla cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.p.A., dal momento che è totalmente riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 S.p.A. confluita nelle LIPE tra le operazioni attive del mese di dicembre 2021.
2.L'Ufficio si è costituito in giudizio, rilevando che la domanda di rimborso formulata nel ricorso introduttivo risulta inammissibile e comunque infondata. Argomenta diffusamente circa legittimità costituzionale e la complessiva ragionevolezza anche sul piano del rispetto dei principi comunitari dell' intervento posto in essere dal legislatore italiano. lQuanto alla richiesta subordinata relativa alla restituzione del contributo riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 spa confluita nelle LIPE tra le operazioni attive, ribadisce che l'interpretazione letterale della disposizione in commento consente di applicare il contributo a tutti coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale,
i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e i soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
La base imponibile del tributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Ebbene, la società rientra certamente tra i soggetti passivi del tributo ed anche l'operazione straordinaria di cessione della partecipazione fa parte delle operazioni attive poste in essere nel periodo di riferimento dalla medesima. Né quest'ultima operazione rientra tra quelle espressamente escluse dai commi 3- bis e 3-ter dell'art. 37 D.L. 21/2022, cui l'art. 37 del d.l. 21 del 2022 fa riferimento.
3.La difesa del ricorrente ha presentato memoria in vista dell' odierna udienza in cui dà atto che la Corte
Costituzionale, con la sentenza 26 giugno 2024, n. 111 e, successivamente, con la sentenza 2 dicembre
2025, n. 180 , si è pronunciata su diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, d.l. 21 marzo
2022, n. 21, sollevate in relazione agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 della Costituzione (e, in via mediata, all'art. 1, del Protocollo Addizionale CEDU).
Deduce la validità ed attualità nonostante le pronunce da parte della Corte Costituzionale, delle questioni di legittimità costituzionale fatte valere dalla Società in sede di ricorso in relazione, in specie, alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la base imponibile indicata nell'art. 37 non risulta idonea ad individuare la ricchezza che il Contributo intende colpire. Risultano inoltre del tutto aperte le ulteriori questioni sollevate nel ricorso introduttivo circa il contrasto delle disposizioni di cui all'art.37 con le norme ed i principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione Europea (cfr. pp. 17 - 25 del ricorso introduttivo).
In subordine, insiste sulla illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato e il diritto della ricorrente alla restituzione del Contributo versato con riferimento alla cessione della partecipazione detenuta in
Società_1 S.p.A.
Per effetto di tale interpretazione, infatti, ciò che viene attratto nella base imponibile del Contributo sono i proventi derivanti da operazioni straordinarie (i.e. attività del tutto slegate dall'aumento dei prezzi del settore energetico). Evidenzia sul punto che i principi espressi con la sentenza della Corte Costituzionale
n. 111/2024 in materia di accise confermano l'interpretazione dell'art. 37, d.l. n. 21, citato, costituzionalmente orientata, secondo cui la base imponibile del Contributo avrebbe dovuto essere determinata escludendo i c.d. elementi estranei ai profitti relativi alle oscillazioni dei prezzi energetici.
Il riferimento alle accise nella citata sentenza della Consulta costituisce solo la mera esemplificazione di un più ampio principio di irrilevanza ai fini del Contributo delle operazioni economiche che – al pari delle accise – sono completamente estranee alla produzione di extra-profitti, ovvero siano per loro natura inidonee a produrne.
Chiede alla Corte di attuare una interpretazione costituzionalmente orientata in base a quanto espresso dalla Consulta nella sentenza 111/2024, ovvero rimettere a questa gli atti perché si pronunci sulla legittimità costituzionale della inclusione nella base imponibile del Contributo dei proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni, e più in generale di componenti economiche estranee al concetto di extraprofitti derivanti dall'anomalo incremento dei prezzi dell'energia.
Ribadisce che ciò che peraltro appare in linea con la modifica normativa introdotta con l'art. 1, co. 120 della legge 197/2022, citata;
in particolare, introducendo il co.
3- bis all'art. 37 del D.L 21/2022, è stata esclusa la rilevanza ai fini della determinazione del Contributo delle operazioni straordinarie intercorrenti tra i soggetti passivi del contributo stesso, irrilevanza evidenziata anche da ON (Circ. n. 8/2023, pag. 12), del controvalore di acquisto e/o cessione di partecipazioni, in quanto del tutto avulsa dalla attività di produzione e scambio di energia elettrica che il Contributo intende colpire.
* * *
L'Ufficio non ha depositato controrepliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
2.Va premesso che nelle more la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111/2024 del 4/06/2024, depositata il 27/06/2024 e pubblicata in G.U. in data 3/07/2024, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 D.L. n. 21/2022 sollevate in altri giudizi da questa Corte di
Giustizia di Primo Grado di Roma, e da altre Corti di giustizia di primo grado in riferimento agli artt. 3,
23, 42, 53 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si è comunque pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 37 cit., a fronte delle eccezioni di incostituzionalità sollevate ma In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma indubitata limitatamente alla parte in cui non esclude dalla base imponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, mentre ha ritenuto infondate tutte le altre questioni di costituzionalità.
La Corte Costituzionale con la sentenza 180 del 7-ottobrembre 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delll'art. 37 del dl n. 21/2022 come convertito e successivamente modificato sollevate da varie Corti di Giustizia tributaria.
3. La ricorrente, ha insistito nel motivo di ricorso e nella memoria in via principale sulla l'incompatibilità dell'art. 37 D.L. 21/2022 con le norme ed i principi comunitari, sotto il profilo della violazione degli artt.
106 e 107 TFUE, costituendo il contributo in esame aiuto di Stato illegittimo, e della violazione dell'art. 17 della Carta di Nizza, di contenuto analogo all'art. 1 del Primo Protocollo Cedu, apparendo il prelievo in argomento manifestamente espropriativo.
Orbene, ritiene la Corte che l'assunto della ricorrente sia infondato. Non convince l'eccepita violazione del diritto comunitario.
Con riguardo alla presunta violazione degli artt. 106 e 107 TFUE, perché il contributo in esame costituirebbe una sorta di aiuto di Stato per le imprese cche sono state escluse dal prelievo, va innanzitutto rilevato che l'art. 37 D.L. 21/2022 costituisce l'attuazione, in ambito nazionale, delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Comunicazione “RePowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”, pubblicata l'8/03/2022, in cui si prevede che “gli Stati membri possono prendere in considerazione misure fiscali intese a catturare alcuni dei rendimenti ottenuti da determinati produttori di energia elettrica”, precisando che “nella misura in cui le esenzioni da tali imposte sugli utili comportano vantaggi selettivi per determinate imprese, possono essere di applicazione le norme in materia di aiuti di Stato”. In secondo luogo, va evidenziato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 111/2024 già sopra illustrata, ha escluso che la normativa che sottopone solo alcuni soggetti al contributo di cui trattasi integri una forma di discriminazione, sia tra imprese del mercato energetico ed imprese operanti in altri settori merceologici, sia tra imprese che operano all'interno del mercato energetico, cosicché, a fronte di una normativa nazionale non discriminatoria, non può essere configurata la fattispecie dell'aiuto di Stato.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 17 della Carta di Nizza, va innanzitutto osservato che la
Corte Costituzionale, nella sentenza sopra illustrata, ha escluso il contrasto dell'art. 37 D.L. 21/2022 con l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, norma dal contenuto del tutto analogo a quello dell'art. 17 della Carta di Nizza.
4. I principi affermati dalla Corte costituzionale consentono però a questo Giudice di ritenere fondata la richiesta subordinata della parte ricorrente secondo una intepretazione costituzionalmente orientata.
Invero ha affermato la Corte Costituzionale che il suddetto contributo «e' stato emanato nell'ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall'invasione russa dell'Ucraina, in conseguenza della quale la Russia ha diminuito, in modo progressivo,le forniture di gas naturale all'Unione europea». E' in questo contesto che le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato «"degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di la' dei risultati delle normali attivita' commerciali"».Si e' verificata, pertanto, una grave situazione di crisi e per farfronte agli « "effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese"»(sentenza n. 111 del 2024), data la straordinarieta' degli eventi, e'stato necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo. Il contributo per l'anno 2022, di cui all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, e' stato, infatti, un prelievo una tantum sugli scambi di prodotti energetici di quegli operatori che hanno, in sostanza, beneficiato di un andamento anticiclico, ed e' stato introdotto per finanziare interventi solidaristici urgenti, finalizzati a «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» (sentenza n. 111 del 2024). In questi termini, il prelievo straordinario ha riguardato esclusivamente una capacita' contributiva riconducibile a «un incremento "speculativo" dei prezzi di vendita dei prodotti energetici» - connesso a fattori del tutto esogeni, indipendenti dalle ordinarie scelte economiche e aziendali - e che, in quanto tale, appariva indicativa «di una maggiore forza economica delle imprese operanti in quel determinato settore» (ancora sentenza n. 111 del 2024)." Afferma inoltre la Corte Costituzionale con riferimento alla mancata previsione di una soglia massima del contributo che :"Tale soglia massima non e' stata, invece, disposta in riferimento al contributo qui censurato che, come questa Corte ha precisato,presenta, eppure, caratteri strutturali critici, che «in un tempo ordinario, non consentirebbero, di per se' - nemmeno in forza della piu' moderna concezione del principio di capacita' contributiva di superare il test della connessione razionale e della proporzionalita'» (sentenza n.111 del 2024). Il legislatore, infatti, si e' limitato a prevedere una soglia assoluta (5 milioni di euro) e percentuale (il 10 per cento) al di sotto della quale non trova applicazione l'imposta. Anche in relazione a questa lacuna, tuttavia, vengono in rilievo quelle «circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto sui generis l'intervento normativo» (sentenza n. 111 del 2024). In conclusione, in relazione ai profili di legittimita' costituzionale sollevati dal rimettente in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., anche rispetto al denunciato effetto di «casuale»discriminazione, questa Corte non puo' che ribadire che «[e'] solo tenendo conto del carattere del tutto sui generis del contesto in cui e' stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, puo'eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore» (sentenza n. 111 del 2024). "
Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi legittima la richiesta di rimborso in quanto riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 spa, confluita nelle LIPE tra le operazioni attive.
Infatti pu considerando legittimo il contributo (sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto il profilo comunitario), la relativa disciplina va interpretata in maniera letterale restrittiva, coerente e rigorosa con i principi costituzionali riaffermati dalle pronunce della Corte Costituzionale e quindi i depurata degli elementi attivi e passivi relativi alle attività estranee.
La Società, nel dicembre 2021 ha portato a termine l'operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.r.l., incassando a titolo di corrispettivo l'importo di Euro 129.762.656,00 importo che – con tutta evidenza – seppur confluito nella LIPE tra le operazioni attive non ha alcuna attinenza e/o collegamento con l'attività di produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica oggetto del contributo de quo, in quanto del tutto avulsa dalle attività di produzione e scambio di energia che legittima la ratio del contributo straordinario.
Pertanto deve essere annullato il silenzio-rifiuto formatosi relativamente all'Istanza di rimborso del contributo con riferimento all' operazione di cessione della partecipazione in Società_1 spa che deve essere in ogni caso esclusa dall'ambito di applicazione del contributo medesimo e dalla base imponibile, il tutto oltre interessi maturati e maturandi.
5.La novità e la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 15.01.2026
La Presidente relatrice
ON FE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9828/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO-RIFIUTO ART.37 DL 21/22 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 26 ottobre 2023, la Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnatoil silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso presentata in data 7 novembre2022, al fine di ottenere la restituzione dell'importo di euro 2.034.202,37, oltre interessi maturati e maturandi, versato a titolo di acconto e saldo del contributo straordinario contro il caro bollette, previsto dall'art. 37 del D.L. 21 maggio 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 delD.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'art. 1, commi 120 e 121 della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (c.d. legge di bilancio2023).
La richiesta di rimborso è stata motivata e ampiamente argomentata in ragione dell'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 37 del D.L 21/2022 e dell'incompatibilità di tale norma con i principi comunitari.
1.1.La Società, in ragione dell'attività svolta, in data 30 giugno 2022 ha dapprima versato, a titolo di acconto, l'importo di Euro 3.129.728,43, quantificato nella misura del 40 per cento del Contributo complessivamente calcolato pari a Euro 7.824.321,08 (in ragione dell'aliquota del 25 per cento) sulla base dell'incremento (i) del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (ii) rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre
2020 al 30 aprile 2021, come risultanti dalle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA (c.d. LIPE) presentate telematicamente nei termini ordinari. Successivamente, tuttavia, in ragione di alcuni errori commessi nelle registrazioni IVA, il Contributo è stato complessivamente ricalcolato (sulla base delle LIPE corrette ri-presentate in data 14 ottobre 20221 e in ragione dell'aliquota del 25 per cento) in Euro 2.034.202,37, interamente imputato al versamento già effettuato con Modello F24 del 30 giugno 2022; l'importo che è risultato versato in eccesso in ragione del predetto ricalcolo (pari ad Euro1.095.526,06) è stato imputato ad acconto IRAP per l'anno
2022 e versato con il medesimo Modello F24, come da richieste di modifica accolte con procedura CIVIS prot. 2022101308253 del 13 ottobre 2022 e prot.2022101819135 del 18 ottobre 2022 (all. n. 3).
Per l'effetto, alla data del 30 giugno 2022 la Società istante ha versato l'intero importo del
Contributo (non soltanto l'acconto del 40 per cento), come ricalcolato nel precedente paragrafo
In specie, la Società, adeguandosi in via prudenziale alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle
Entrate nella Circolare 23 giugno 2022, n. 22 (pur non condividendole, per le ragioni esposte
“infra”), ha calcolato il predetto Contributo sulla base del complessivo importo delle operazioni attive e passive risultanti dalle proprie LIPE presentate telematicamente, senza operare alcuna rettifica per escludere dalla base imponibile gli elementi attivi/passivi evidentemente estranei alle attività specificamente individuate dal citato art. 37, comma 1 vale a dire,con riferimento al caso di specie, la cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.p.A. (all. n. 4) . L'operazione straordinaria di cessione della partecipazione è stata realizzata a fronte di un corrispettivo incassato pari ad Euro
129.764.656,00. Ne deriva che il versamento effettuato dalla Società a titolo di Contributo è integralmente indebito, essendo l'art. 37, citato, tanto affetto da illegittimità costituzionalestrutturale, quanto contrario ai principi dell'Unione Europea. Con la conseguenza che il silenzio-rifiuto che si è formato sull'Istanza, che qui si impugna, risulta illegittimo e deve essere annullato, con condanna dell'Agenzia alla restituzione della totalità delle somme richieste. In subordine richiede la restituzione del Contributo versato con riferimento alla cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.p.A., dal momento che è totalmente riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 S.p.A. confluita nelle LIPE tra le operazioni attive del mese di dicembre 2021.
2.L'Ufficio si è costituito in giudizio, rilevando che la domanda di rimborso formulata nel ricorso introduttivo risulta inammissibile e comunque infondata. Argomenta diffusamente circa legittimità costituzionale e la complessiva ragionevolezza anche sul piano del rispetto dei principi comunitari dell' intervento posto in essere dal legislatore italiano. lQuanto alla richiesta subordinata relativa alla restituzione del contributo riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 spa confluita nelle LIPE tra le operazioni attive, ribadisce che l'interpretazione letterale della disposizione in commento consente di applicare il contributo a tutti coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale,
i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e i soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
La base imponibile del tributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Ebbene, la società rientra certamente tra i soggetti passivi del tributo ed anche l'operazione straordinaria di cessione della partecipazione fa parte delle operazioni attive poste in essere nel periodo di riferimento dalla medesima. Né quest'ultima operazione rientra tra quelle espressamente escluse dai commi 3- bis e 3-ter dell'art. 37 D.L. 21/2022, cui l'art. 37 del d.l. 21 del 2022 fa riferimento.
3.La difesa del ricorrente ha presentato memoria in vista dell' odierna udienza in cui dà atto che la Corte
Costituzionale, con la sentenza 26 giugno 2024, n. 111 e, successivamente, con la sentenza 2 dicembre
2025, n. 180 , si è pronunciata su diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, d.l. 21 marzo
2022, n. 21, sollevate in relazione agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 della Costituzione (e, in via mediata, all'art. 1, del Protocollo Addizionale CEDU).
Deduce la validità ed attualità nonostante le pronunce da parte della Corte Costituzionale, delle questioni di legittimità costituzionale fatte valere dalla Società in sede di ricorso in relazione, in specie, alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la base imponibile indicata nell'art. 37 non risulta idonea ad individuare la ricchezza che il Contributo intende colpire. Risultano inoltre del tutto aperte le ulteriori questioni sollevate nel ricorso introduttivo circa il contrasto delle disposizioni di cui all'art.37 con le norme ed i principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione Europea (cfr. pp. 17 - 25 del ricorso introduttivo).
In subordine, insiste sulla illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato e il diritto della ricorrente alla restituzione del Contributo versato con riferimento alla cessione della partecipazione detenuta in
Società_1 S.p.A.
Per effetto di tale interpretazione, infatti, ciò che viene attratto nella base imponibile del Contributo sono i proventi derivanti da operazioni straordinarie (i.e. attività del tutto slegate dall'aumento dei prezzi del settore energetico). Evidenzia sul punto che i principi espressi con la sentenza della Corte Costituzionale
n. 111/2024 in materia di accise confermano l'interpretazione dell'art. 37, d.l. n. 21, citato, costituzionalmente orientata, secondo cui la base imponibile del Contributo avrebbe dovuto essere determinata escludendo i c.d. elementi estranei ai profitti relativi alle oscillazioni dei prezzi energetici.
Il riferimento alle accise nella citata sentenza della Consulta costituisce solo la mera esemplificazione di un più ampio principio di irrilevanza ai fini del Contributo delle operazioni economiche che – al pari delle accise – sono completamente estranee alla produzione di extra-profitti, ovvero siano per loro natura inidonee a produrne.
Chiede alla Corte di attuare una interpretazione costituzionalmente orientata in base a quanto espresso dalla Consulta nella sentenza 111/2024, ovvero rimettere a questa gli atti perché si pronunci sulla legittimità costituzionale della inclusione nella base imponibile del Contributo dei proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni, e più in generale di componenti economiche estranee al concetto di extraprofitti derivanti dall'anomalo incremento dei prezzi dell'energia.
Ribadisce che ciò che peraltro appare in linea con la modifica normativa introdotta con l'art. 1, co. 120 della legge 197/2022, citata;
in particolare, introducendo il co.
3- bis all'art. 37 del D.L 21/2022, è stata esclusa la rilevanza ai fini della determinazione del Contributo delle operazioni straordinarie intercorrenti tra i soggetti passivi del contributo stesso, irrilevanza evidenziata anche da ON (Circ. n. 8/2023, pag. 12), del controvalore di acquisto e/o cessione di partecipazioni, in quanto del tutto avulsa dalla attività di produzione e scambio di energia elettrica che il Contributo intende colpire.
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L'Ufficio non ha depositato controrepliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
2.Va premesso che nelle more la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111/2024 del 4/06/2024, depositata il 27/06/2024 e pubblicata in G.U. in data 3/07/2024, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 D.L. n. 21/2022 sollevate in altri giudizi da questa Corte di
Giustizia di Primo Grado di Roma, e da altre Corti di giustizia di primo grado in riferimento agli artt. 3,
23, 42, 53 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si è comunque pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 37 cit., a fronte delle eccezioni di incostituzionalità sollevate ma In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma indubitata limitatamente alla parte in cui non esclude dalla base imponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, mentre ha ritenuto infondate tutte le altre questioni di costituzionalità.
La Corte Costituzionale con la sentenza 180 del 7-ottobrembre 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delll'art. 37 del dl n. 21/2022 come convertito e successivamente modificato sollevate da varie Corti di Giustizia tributaria.
3. La ricorrente, ha insistito nel motivo di ricorso e nella memoria in via principale sulla l'incompatibilità dell'art. 37 D.L. 21/2022 con le norme ed i principi comunitari, sotto il profilo della violazione degli artt.
106 e 107 TFUE, costituendo il contributo in esame aiuto di Stato illegittimo, e della violazione dell'art. 17 della Carta di Nizza, di contenuto analogo all'art. 1 del Primo Protocollo Cedu, apparendo il prelievo in argomento manifestamente espropriativo.
Orbene, ritiene la Corte che l'assunto della ricorrente sia infondato. Non convince l'eccepita violazione del diritto comunitario.
Con riguardo alla presunta violazione degli artt. 106 e 107 TFUE, perché il contributo in esame costituirebbe una sorta di aiuto di Stato per le imprese cche sono state escluse dal prelievo, va innanzitutto rilevato che l'art. 37 D.L. 21/2022 costituisce l'attuazione, in ambito nazionale, delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Comunicazione “RePowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”, pubblicata l'8/03/2022, in cui si prevede che “gli Stati membri possono prendere in considerazione misure fiscali intese a catturare alcuni dei rendimenti ottenuti da determinati produttori di energia elettrica”, precisando che “nella misura in cui le esenzioni da tali imposte sugli utili comportano vantaggi selettivi per determinate imprese, possono essere di applicazione le norme in materia di aiuti di Stato”. In secondo luogo, va evidenziato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 111/2024 già sopra illustrata, ha escluso che la normativa che sottopone solo alcuni soggetti al contributo di cui trattasi integri una forma di discriminazione, sia tra imprese del mercato energetico ed imprese operanti in altri settori merceologici, sia tra imprese che operano all'interno del mercato energetico, cosicché, a fronte di una normativa nazionale non discriminatoria, non può essere configurata la fattispecie dell'aiuto di Stato.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 17 della Carta di Nizza, va innanzitutto osservato che la
Corte Costituzionale, nella sentenza sopra illustrata, ha escluso il contrasto dell'art. 37 D.L. 21/2022 con l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, norma dal contenuto del tutto analogo a quello dell'art. 17 della Carta di Nizza.
4. I principi affermati dalla Corte costituzionale consentono però a questo Giudice di ritenere fondata la richiesta subordinata della parte ricorrente secondo una intepretazione costituzionalmente orientata.
Invero ha affermato la Corte Costituzionale che il suddetto contributo «e' stato emanato nell'ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall'invasione russa dell'Ucraina, in conseguenza della quale la Russia ha diminuito, in modo progressivo,le forniture di gas naturale all'Unione europea». E' in questo contesto che le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato «"degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di la' dei risultati delle normali attivita' commerciali"».Si e' verificata, pertanto, una grave situazione di crisi e per farfronte agli « "effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese"»(sentenza n. 111 del 2024), data la straordinarieta' degli eventi, e'stato necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo. Il contributo per l'anno 2022, di cui all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, e' stato, infatti, un prelievo una tantum sugli scambi di prodotti energetici di quegli operatori che hanno, in sostanza, beneficiato di un andamento anticiclico, ed e' stato introdotto per finanziare interventi solidaristici urgenti, finalizzati a «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» (sentenza n. 111 del 2024). In questi termini, il prelievo straordinario ha riguardato esclusivamente una capacita' contributiva riconducibile a «un incremento "speculativo" dei prezzi di vendita dei prodotti energetici» - connesso a fattori del tutto esogeni, indipendenti dalle ordinarie scelte economiche e aziendali - e che, in quanto tale, appariva indicativa «di una maggiore forza economica delle imprese operanti in quel determinato settore» (ancora sentenza n. 111 del 2024)." Afferma inoltre la Corte Costituzionale con riferimento alla mancata previsione di una soglia massima del contributo che :"Tale soglia massima non e' stata, invece, disposta in riferimento al contributo qui censurato che, come questa Corte ha precisato,presenta, eppure, caratteri strutturali critici, che «in un tempo ordinario, non consentirebbero, di per se' - nemmeno in forza della piu' moderna concezione del principio di capacita' contributiva di superare il test della connessione razionale e della proporzionalita'» (sentenza n.111 del 2024). Il legislatore, infatti, si e' limitato a prevedere una soglia assoluta (5 milioni di euro) e percentuale (il 10 per cento) al di sotto della quale non trova applicazione l'imposta. Anche in relazione a questa lacuna, tuttavia, vengono in rilievo quelle «circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto sui generis l'intervento normativo» (sentenza n. 111 del 2024). In conclusione, in relazione ai profili di legittimita' costituzionale sollevati dal rimettente in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., anche rispetto al denunciato effetto di «casuale»discriminazione, questa Corte non puo' che ribadire che «[e'] solo tenendo conto del carattere del tutto sui generis del contesto in cui e' stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, puo'eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore» (sentenza n. 111 del 2024). "
Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi legittima la richiesta di rimborso in quanto riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 spa, confluita nelle LIPE tra le operazioni attive.
Infatti pu considerando legittimo il contributo (sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto il profilo comunitario), la relativa disciplina va interpretata in maniera letterale restrittiva, coerente e rigorosa con i principi costituzionali riaffermati dalle pronunce della Corte Costituzionale e quindi i depurata degli elementi attivi e passivi relativi alle attività estranee.
La Società, nel dicembre 2021 ha portato a termine l'operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.r.l., incassando a titolo di corrispettivo l'importo di Euro 129.762.656,00 importo che – con tutta evidenza – seppur confluito nella LIPE tra le operazioni attive non ha alcuna attinenza e/o collegamento con l'attività di produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica oggetto del contributo de quo, in quanto del tutto avulsa dalle attività di produzione e scambio di energia che legittima la ratio del contributo straordinario.
Pertanto deve essere annullato il silenzio-rifiuto formatosi relativamente all'Istanza di rimborso del contributo con riferimento all' operazione di cessione della partecipazione in Società_1 spa che deve essere in ogni caso esclusa dall'ambito di applicazione del contributo medesimo e dalla base imponibile, il tutto oltre interessi maturati e maturandi.
5.La novità e la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 15.01.2026
La Presidente relatrice
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