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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7455/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Giudice Dott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 26/02/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 23/08/1973 a RHO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]10 20001 INVERUNO ITALIA con l'Avv. BASILICO ROBERTO elettivamente domiciliato P.ZA GIULIO CESARE, 14 20145
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 25/08/1983 a MOLDOVA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 10 20001 INVERUNO ITALIA con l'Avv. MOLINARI GIORGIO FRANCESCO elettivamente domiciliato Piazza Castello n. 11
20121
Parte convenuta con i seguenti figli: Per 1, il 11/12/2000 e Per_2 il 12/6/2006
" in persona del Sostituto Con comunicazione all' Controparte_2
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
10.3.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e Controparte 1 hanno matrimonio concordatario in data 26 Aprile 1997 a Lonate Parte_2
PO (VA) trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune anno 1997 n.6 parte II serie A;
dalla loro unione sono nati Per_1, il 11/12/2000 e Per_2 il 12/6/2006, Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/2/2025, Parte_2 ha chiesto cumulativamente la separazione con addebito in capo alla moglie e al passaggio in giudicato della sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la previsione di un assegno perequativo per il mantenimento della figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente convivente con la madre nella misura di € 600,00 mensili, l'esclusione di qualsiasi assegno sia di mantenimento sia divorzile in favore della CP_1
Con comparsa del 15.5.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 che, con atto articolato ha contestato le seppur scarne affermazioni del marito, ha descritto una situazione economica della famiglia a suo dire decisamente florida, basata solo sui guadagni del marito imprenditore, con il quale aveva da sempre collaborato senza alcun espresso riconoscimento, e contestato la parzialità della documentazione economica versata in atti dal ricorrente, si è associata alle domande sullo status, chiedendo il rigetto di quella di addebito, ha istato per la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia Per_2 nella misura di € 1.200,00 - spontaneamente versata dal padre per quasi 4 anni e ridotta soltanto in concomitanza con il deposito del ricorso e per un assegno di mantenimento / divorzile per sé in pari misura, depositando documentazione a suffragio delle domande, nonché per la condanna ex art. 96 cpc del marito per la temeraria domanda di addebito formulata,
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 12,6,2025 nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e il Giudice Delegato ha formulato una proposta conciliativa -accettata dalla resistente-, scaduti i termini per note assegnati per verificare la possibilità di accordo, rinunziata da parte ricorrente la domanda di addebito, il Giudice Delegato con ordinanza del 4.7.2025 assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti e nello specifico disponeva che Parte_2 corrispondesse ad Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per il suo mantenimento ( € "
400,00 e a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2 €1.200 oltre al 70% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Milano del 2025
Assunta la decisione sulle istanze istruttorie e disposti ordini di esibizione documentale a carico del ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status ( domanza concordemente avanza da entrambe le parti) dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita essendo peraltro pacifico e incontestato che i coniugi vivono ormai da anni separati di fatto.
Il sig. Pt 2 ha peraltro riniziato alla domanda di addebito originariamente svolta esonerando il
Collegio da ogni valutazione in ordine a detta domanda
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione per la pronunzia di divorzio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.7455 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in LONATE POZZOLO (VA) il
26/04/1997 (anno 1997 atto n.
6. parte 2 serie A);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di LONATE POZZOLO (VA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Giudice Dott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 26/02/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 23/08/1973 a RHO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]10 20001 INVERUNO ITALIA con l'Avv. BASILICO ROBERTO elettivamente domiciliato P.ZA GIULIO CESARE, 14 20145
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 25/08/1983 a MOLDOVA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 10 20001 INVERUNO ITALIA con l'Avv. MOLINARI GIORGIO FRANCESCO elettivamente domiciliato Piazza Castello n. 11
20121
Parte convenuta con i seguenti figli: Per 1, il 11/12/2000 e Per_2 il 12/6/2006
" in persona del Sostituto Con comunicazione all' Controparte_2
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
10.3.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e Controparte 1 hanno matrimonio concordatario in data 26 Aprile 1997 a Lonate Parte_2
PO (VA) trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune anno 1997 n.6 parte II serie A;
dalla loro unione sono nati Per_1, il 11/12/2000 e Per_2 il 12/6/2006, Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/2/2025, Parte_2 ha chiesto cumulativamente la separazione con addebito in capo alla moglie e al passaggio in giudicato della sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la previsione di un assegno perequativo per il mantenimento della figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente convivente con la madre nella misura di € 600,00 mensili, l'esclusione di qualsiasi assegno sia di mantenimento sia divorzile in favore della CP_1
Con comparsa del 15.5.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 che, con atto articolato ha contestato le seppur scarne affermazioni del marito, ha descritto una situazione economica della famiglia a suo dire decisamente florida, basata solo sui guadagni del marito imprenditore, con il quale aveva da sempre collaborato senza alcun espresso riconoscimento, e contestato la parzialità della documentazione economica versata in atti dal ricorrente, si è associata alle domande sullo status, chiedendo il rigetto di quella di addebito, ha istato per la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia Per_2 nella misura di € 1.200,00 - spontaneamente versata dal padre per quasi 4 anni e ridotta soltanto in concomitanza con il deposito del ricorso e per un assegno di mantenimento / divorzile per sé in pari misura, depositando documentazione a suffragio delle domande, nonché per la condanna ex art. 96 cpc del marito per la temeraria domanda di addebito formulata,
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 12,6,2025 nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e il Giudice Delegato ha formulato una proposta conciliativa -accettata dalla resistente-, scaduti i termini per note assegnati per verificare la possibilità di accordo, rinunziata da parte ricorrente la domanda di addebito, il Giudice Delegato con ordinanza del 4.7.2025 assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti e nello specifico disponeva che Parte_2 corrispondesse ad Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per il suo mantenimento ( € "
400,00 e a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2 €1.200 oltre al 70% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Milano del 2025
Assunta la decisione sulle istanze istruttorie e disposti ordini di esibizione documentale a carico del ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status ( domanza concordemente avanza da entrambe le parti) dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita essendo peraltro pacifico e incontestato che i coniugi vivono ormai da anni separati di fatto.
Il sig. Pt 2 ha peraltro riniziato alla domanda di addebito originariamente svolta esonerando il
Collegio da ogni valutazione in ordine a detta domanda
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione per la pronunzia di divorzio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.7455 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in LONATE POZZOLO (VA) il
26/04/1997 (anno 1997 atto n.
6. parte 2 serie A);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di LONATE POZZOLO (VA), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai