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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2025, n. 33803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33803 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del G.i.p. del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- NE IM CC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33803 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 25/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento del Questore di Bolzano emesso in data 15 gennaio 2025 nei confronti di RO OS e notifi- cato all'interessato il 17 gennaio 2025, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di dieci anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S. 2. Avverso l'indicata ordinanza, RO OS, a mezzo del difensore di fi- ducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti legittimanti l'adozione del provvedimento - segnatamente, della pericolosità sociale - con conseguente violazione dell'art. 13 Cost., avendo il g.i.p. fatto generico riferimento alla c.n.r. e impiegato mere formule di stile;
2.2. la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alle ragioni di necessità e urgenza sottese all'adozione del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Si rammenta, in adesione al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che, in sede di convalida del provvedimento del Questore circa l'obbligo positivo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, la verifica, demandata al giudice, dei presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa si compie sulla preesistente valutazione da parte del Questore cui è rimessa, nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge, l'adozione del provvedimento oggetto della convalida, che funge, al pari di ogni altro provvedimento provvisorio restrittivo della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost., da atto di natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, chiamata a compiere su di esso il controllo di legalità prescritto ex lege. In virtù dell'intersecazione tra il provvedimento amministrativo e la convalida giurisdizionale si ritiene legittima la motivazione resa da quest'ultima per relationem, allorquando, saldandosi con quella del provvedimento convalidato, consenta un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall'autorità amministrativa nel disporre la misura, peraltro già nota all'interessato (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 2019, Ascani, Rv. 277673 - 01; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657; Sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; Sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009). 2.2. Nel caso in esame, il G.i.p. ha ravvisato la pericolosità del ricorrente, essendosi reso parte attiva in episodi di violenza in occasione della partita di calcio tra il Sudtirol e il Catanzaro, disputata il 12 gennaio 2025: locuzione breviloquente che si salda con il contenuto della c.n.r. del 13 gennaio 2024 e dell'annotazione di p.g. del 12 gennaio 2025, a cui l'ordinanza impugnata fa espresso rinvio, in cui sono analiticamente i fatti ascritti all'OS, il quale, all'atto di far ingresso nell'impianto sportivo di Bolzano fu trovato in possesso di un coltello da cucina, che era occultato nei pantaloni dietro la schiena, e, in quel contesto, l'OS si scagliò contro gli operatori minacciandoli con la frase: "Vi apro come un capretto". 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo nel caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all' obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299). Di conseguenza, non è necessario argomentare sull'urgenza se il DASPO ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica. Si è precisato, inoltre, che grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare. (Sez. 3, n. A 6586 del 17/12/2024, dep. 2025, Barbieri, Rv. 287519 - 01; Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256 - 01; Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal, Rv. 240244 - 01). 3.2. Nel caso qui al vaglio, il ricorrente non ha rappresentato che tra la data in cui è stato notificato il provvedimento del Questore e la data della convalida si siano svolte competizioni sportive cui non ha potuto partecipare, sicché, in applicazione dei principi ora richiamati, il giudice non era tenuto ad esplicitare le ragioni dell'urgenza. 4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/09/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- NE IM CC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33803 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 25/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento del Questore di Bolzano emesso in data 15 gennaio 2025 nei confronti di RO OS e notifi- cato all'interessato il 17 gennaio 2025, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di dieci anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S. 2. Avverso l'indicata ordinanza, RO OS, a mezzo del difensore di fi- ducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti legittimanti l'adozione del provvedimento - segnatamente, della pericolosità sociale - con conseguente violazione dell'art. 13 Cost., avendo il g.i.p. fatto generico riferimento alla c.n.r. e impiegato mere formule di stile;
2.2. la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alle ragioni di necessità e urgenza sottese all'adozione del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Si rammenta, in adesione al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che, in sede di convalida del provvedimento del Questore circa l'obbligo positivo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, la verifica, demandata al giudice, dei presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa si compie sulla preesistente valutazione da parte del Questore cui è rimessa, nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge, l'adozione del provvedimento oggetto della convalida, che funge, al pari di ogni altro provvedimento provvisorio restrittivo della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost., da atto di natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, chiamata a compiere su di esso il controllo di legalità prescritto ex lege. In virtù dell'intersecazione tra il provvedimento amministrativo e la convalida giurisdizionale si ritiene legittima la motivazione resa da quest'ultima per relationem, allorquando, saldandosi con quella del provvedimento convalidato, consenta un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall'autorità amministrativa nel disporre la misura, peraltro già nota all'interessato (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 2019, Ascani, Rv. 277673 - 01; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657; Sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; Sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009). 2.2. Nel caso in esame, il G.i.p. ha ravvisato la pericolosità del ricorrente, essendosi reso parte attiva in episodi di violenza in occasione della partita di calcio tra il Sudtirol e il Catanzaro, disputata il 12 gennaio 2025: locuzione breviloquente che si salda con il contenuto della c.n.r. del 13 gennaio 2024 e dell'annotazione di p.g. del 12 gennaio 2025, a cui l'ordinanza impugnata fa espresso rinvio, in cui sono analiticamente i fatti ascritti all'OS, il quale, all'atto di far ingresso nell'impianto sportivo di Bolzano fu trovato in possesso di un coltello da cucina, che era occultato nei pantaloni dietro la schiena, e, in quel contesto, l'OS si scagliò contro gli operatori minacciandoli con la frase: "Vi apro come un capretto". 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo nel caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all' obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299). Di conseguenza, non è necessario argomentare sull'urgenza se il DASPO ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica. Si è precisato, inoltre, che grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare. (Sez. 3, n. A 6586 del 17/12/2024, dep. 2025, Barbieri, Rv. 287519 - 01; Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256 - 01; Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal, Rv. 240244 - 01). 3.2. Nel caso qui al vaglio, il ricorrente non ha rappresentato che tra la data in cui è stato notificato il provvedimento del Questore e la data della convalida si siano svolte competizioni sportive cui non ha potuto partecipare, sicché, in applicazione dei principi ora richiamati, il giudice non era tenuto ad esplicitare le ragioni dell'urgenza. 4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/09/2025.