Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Croce Verde Villastellone, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Zero, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Bonifanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione della Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola D'Alessandro, Elisabetta Mauceri, Roberto Pagliacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Croce Rossa Italiana Comitato di OR, Croce Rossa Italiana Comitato di NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Goria, Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore generale della Azienda Sanitaria Zero n. 587 del 24 dicembre 2025, recante l'approvazione degli esiti della procedura di selezione per l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera (118) in forma continuativa per l'anno 2026, e dei suoi allegati, in particolare l'Allegato n. 2 "elenco odv assegnatarie delle convenzioni" e l'allegato n. 3 "schema tipo di convenzione";
- della deliberazione del Direttore generale della Azienda Sanitaria Zero n. 596 del 29 dicembre 2025, di integrazione e rettifica della precedente deliberazione n. 587/2025;
- dei verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, delle griglie di valutazione, dei punteggi attribuiti nonché, per quanto di interesse, di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le note di assegnazione delle postazioni e le convenzioni stipulate o da stipularsi, nella parte in cui dispongono l'affidamento: a) del lotto TO1-1C in favore dell'ATS tra Croce Rossa Italiana Comitato di OR e Croce Rossa Italiana Comitato di NA; b) del lotto TO1-5C in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di OR in forma singola, come da deliberazioni e verbali richiamati;
- dell'avviso di selezione per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera per le postazioni di soccorso in forma continuativa ubicate sul territorio della Regione Piemonte in convenzione con le organizzazioni di volontariato (periodo 01/01/2026 - 31/12/2026);
- dei provvedimenti di ammissione e di attribuzione dei punteggi, delle comunicazioni di aggiudicazione e di assegnazione delle postazioni;
della nota della Azienda Sanitaria Zero n. 2026/0001882 del 22 gennaio 2026, con cui è stato dato riscontro all'istanza di accesso agli atti della ricorrente e sono stati trasmessi i documenti di gara;
- nonché per la conseguente dichiarazione di inefficacia delle convenzioni eventualmente stipulate tra Azienda Sanitaria Zero e la Croce Rossa Italiana Comitato di OR, e la Croce Rossa Italiana Comitato di NA, a seguito dei provvedimenti di affidamento di cui sopra, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
- e, in via consequenziale, per la condanna dell'Azienda Sanitaria Zero, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.: in via principale, a disporre il subentro e l'affidamento in favore della Croce Verde Villastellone, quale operatore utilmente collocato in graduatoria, previa rinnovazione della valutazione e con ogni conseguente effetto conformativo; in via subordinata, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza degli atti illegittimi impugnati e del mancato affidamento del servizio, ivi compresi il danno da perdita di chance, il danno patrimoniale da mancato conseguimento delle utilità economico-funzionali connesse all'esecuzione del servizio, che sarebbero state destinate alla copertura dei costi e al sostegno dell'attività istituzionale dell'ente, nonché il danno emergente, da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Zero, di Associazione della Croce Rossa Italiana, di Croce Rossa Italiana Comitato di OR e di Croce Rossa Italiana Comitato di NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 il dott. AV PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Croce Verde Villastellone impugna gli atti della gara indetta dall’Azienda Sanitaria Zero per il “trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera per le postazioni di soccorso in forma continuativa ubicate sul territorio della Regione Piemonte in convenzione con le organizzazioni di volontariato” e, cumulativamente, l’affidamento: a) del lotto TO1-1C in favore dell’associazione temporanea di scopo tra il Comitato di OR il Comitato di NA della Croce Rossa Italiana; b) del lotto TO1-5C in favore del Comitato di OR della Croce Rossa Italiana.
Chiede inoltre la declaratoria di inefficacia delle convenzioni stipulate con le associazioni aggiudicatarie ed il subentro nell’affidamento annuale del servizio, in subordine il risarcimento del danno.
L’associazione ricorrente non è stata ammessa alla fase di valutazione dell’offerta economica, per i due lotti controversi, avendo riportato uno scostamento superiore ai 5 punti rispetto alla migliore offerta tecnica, con l’effetto preclusivo previsto in via automatica dall’art. 6 del bando. In particolare, per il lotto TO1-1C, alla ricorrente veniva attribuito un punteggio pari a 47,86 punti, a fronte dei 54,00 punti riconosciuti all’a.t.s. CR OR – CR NA; analogamente, per il lotto TO1-5C, alla ricorrente veniva attribuito un punteggio pari a 46,90 punti, a fronte dei 54,00 punti assegnati alla CR OR.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 3, 10, 35 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, la violazione della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 9-8080 del 2024, la violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e concorrenza, l’eccesso di potere sotto molteplici profili: la commissione di gara avrebbe illegittimamente valorizzato, per i comitati aggiudicatari, l’anzianità storica ed i volumi di attività non riferibili ai soggetti giuridici partecipanti, con effetti distorsivi sulle aggiudicazioni dei lotti TO1-5C e TO1-1C.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 3, 10 e 35 del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, la violazione dei principi di trasparenza e partecipazione procedimentale e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione: l’amministrazione avrebbe illegittimamente consentito l’integrazione postuma della motivazione dell’aggiudicazione, mediante la deliberazione n. 596 del 29 dicembre 2025 e gli allegati verbali di gara.
Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso originario, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 3, 10, 41, 95, 97 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione dei principi di attendibilità, sostenibilità e congruità dell’offerta e l’eccesso di potere sotto molteplici profili: l’offerta economica dell’a.t.s. CR OR – CR NA, per il lotto TO1-1C, sarebbe stata illegittimamente ammessa e valutata, sebbene priva dei requisiti di attendibilità, congruità e sostenibilità richiesti dalla normativa di settore e dall’avviso di selezione.
Si sono costituite l’Azienda Sanitaria Zero e l’associazione controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Con i motivi aggiunti, notificati in seguito al completo accesso agli atti di gara, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 dell’Allegato A della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 9-8080 del 2024, la violazione dell’avviso di gara, la violazione degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 e l’eccesso di potere sotto molteplici profili: l’a.t.s. CR OR – CR NA, per il lotto TO1-1C, sarebbe stata illegittimamente ammessa dalla commissione giudicatrice, nonostante la sostanziale elusione dei principi e delle regole sull’istituto dell'associazione temporanea di scopo, senza svolgere un adeguato approfondimento sulla effettiva coerenza dell’assetto organizzativo dichiarato, rispetto al modello volontaristico previsto dalla disciplina regionale.
Le parti resistenti hanno replicato ai motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2026, avvisati i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito formulate dall’amministrazione e dalle controinteressate, in quanto il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati nel merito.
Con il primo e più articolato motivo, la ricorrente lamenta che la sua esclusione dai due lotti sarebbe scaturita da uno scarto numerico dovuto, in misura determinante, all’attribuzione del punteggio massimo per il criterio dell’anzianità di costituzione (5,00 punti ai soggetti CR, contro 0,43 e 0,62 alla ricorrente) e per il criterio dell’esperienza operativa di 118 (10,00 punti ai soggetti CR, contro 3,98 e 5,82 alla ricorrente). Secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo il riconoscimento di un’anzianità ultracentenaria e di volumi di attività operativa di 118 riferiti ad un bacino organizzativo sovradimensionato, in capo alle articolazioni locali della Croce Rossa Italiana, che sono state giuridicamente costituite soltanto nel 2013 e nel 2014. La commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente attribuito un’anzianità di costituzione risalente al 1884 (per il Comitato di OR) ed al 1972 (per il Comitato di NA), valorizzandone gli indici di affidabilità, esperienza e stabilità organizzativa, in violazione della disciplina regionale che prescrive che la valutazione dei requisiti soggettivi degli enti del volontariato avvenga sulla base di dati oggettivi e verificabili, risultanti dal Registro unico nazionale del terzo settore, quale unico sistema pubblico di certificazione dell’identità giuridica, dell’anzianità e delle caratteristiche organizzative delle associazioni. Dalla consultazione del Registro, il Comitato di OR ed il Comitato di NA risultano costituiti, quali enti di diritto privato, rispettivamente nel 2014 e nel 2013, dotati di autonoma soggettività giuridica, di proprio codice fiscale e di propria partita IVA, a seguito del processo di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana avviato con il d.lgs. n. 178 del 2012, senza alcuna continuità con la preesistente Croce Rossa Italiana in forma di ente pubblico. Anche con riferimento al criterio dell’esperienza operativa nel servizio di emergenza urgenza 118, espresso in termini di “servizi annui”, la commissione avrebbe considerato valori quantitativi di eccezionale consistenza, coerenti non già con l’attività effettivamente riferibile al singolo Comitato territoriale o all’ATS quale centro unitario di imputazione, bensì con una sommatoria di bacini di utenza, strutture ed organizzazioni del sistema complessivo della Croce Rossa Italiana. In particolare, per il lotto TO1-1C, all’a.t.s. CR OR – CR NA sono stati riconosciuti attribuiti “servizi annui 118” pari a 142.181, con punteggio massimo di 10,00, mentre alla ricorrente sono stati riconosciuti servizi pari a 82.689, con punteggio 5,82.
Il motivo è infondato.
L’avviso di selezione pubblicato dall’Azienda Sanitaria Zero recepisce fedelmente l’Allegato A della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 9-8080 del 2024.
L’art. 5.1.c) dell’Allegato A alla delibera regionale, rubricato “Valutazione dell’esperienza maturata: anni di costituzione (5 punti)”, riprodotto nell’art. 5 dell’avviso di selezione, prevede che un massimo di 5 punti siano attribuiti “in base all'anno di costituzione” alle organizzazioni di volontariato partecipanti, senza specifico riferimento alla data di iscrizione al Registro unico nazionale; prevede, inoltre, che un massimo di 10 punti siano attribuiti in base al numero dei servizi di emergenza urgenza extra-ospedaliera effettuati in convenzione nei dieci anni precedenti (dal 2015 al 2024); che per le aggregazioni temporanee, debba calcolarsi il numero medio di servizi in convenzione delle singole associazioni, rapportando il totale dei servizi in convenzione al numero dei soggetti aggregati.
Dalla documentazione acquisita dalla commissione di gara (doc. 8, 9, 15, 16, 22), risulta che il Comitato di OR ha dichiarato l’anno di costituzione 1884, che coincide con l’emanazione del regio decreto 7 febbraio 1884 n. 1243, con il quale l’associazione della Croce Rossa è stata eretta in corpo morale e posta sotto la tutela e vigilanza dei Ministri della Guerra e della Marina. Il Comitato di NA ha dichiarato l’anno di costituzione 1972, coincidente con la relativa deliberazione del Comitato nazionale della Croce Rossa.
Le date di iscrizione delle associazioni al Registro unico nazionale valgono ad indicare il momento dell’assunzione, da parte dei comitati locali della Croce Rossa Italiana, della personalità giuridica di diritto privato.
Tanto discende dall’art. 1-bis del d.lgs. n. 178 del 2012 (riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, a norma dell'art. 2 della legge n. 183 del 2010), che ha stabilito: “1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CR il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CR con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale”.
La privatizzazione della Croce Rossa Italiana ha salvaguardato la continuità tra gli originari comitati e quelli costituiti a partire dall’anno 2013, dal momento che i mutamenti normativi ed organizzativi non hanno sostanzialmente inciso sulla persistenza delle finalità istituzionali e sulla continuità funzionale dell’articolazione territoriale. Tra questi, il Comitato di OR ed il Comitato di NA hanno mutato la propria natura giuridica, da ente pubblico in associazione di diritto privato, mantenendo inalterata l’esperienza maturata e l’operatività nei servizi di assistenza sanitaria e di soccorso in emergenza.
Sul tema, la giurisprudenza ha avuto modo di mettere in luce la continuità istituzionale, organizzativa e di scopo tra la Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 con il compito istituzionale di prestare soccorso, assistenza e trasportare gli infermi, riconosciuta con il citato regio decreto del 1884 quale ente pubblico con un’articolazione interna caratterizzata dalla presenza di un’organizzazione centrale (Comitato centrale), regionale (Comitati regionali), provinciale (Comitati provinciali) e locale (Comitati locali), e l’ente privatizzato a partire dal 2012: “(…) In questo quadro di riorganizzazione, in senso privatistico, non vi sono state modifiche negli scopi e nelle funzioni svolte. Permane dunque il ruolo della Croce Rossa nella tutela della salute, nell’ambito della quale va indubbiamente ricompresa anche l’attività di trasporto degli infermi” (Cons. Stato, Sez. III, n. 1722 del 2025).
La trasformazione della Croce Rossa Italiana in una persona giuridica di diritto privato non ha inciso sulle sue funzioni di interesse pubblico, elencate dall'art. 1, quarto comma, del d.lgs. n. 178 del 2012. L'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato è stata giudicata del tutto coerente con la vocazione solidaristica della neoistituita Associazione della Croce Rossa italiana, associazione di volontariato chiamata a svolgere rilevanti funzioni di interesse generale, a livello nazionale e internazionale, che anzi trova una diretta copertura costituzionale nell'art. 118, comma 4, Cost. in una ottica di sussidiarietà orizzontale (così Corte cost., sent. n. 79 del 2019).
Entro tale quadro storico e normativo, la nota del 13 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro indirizzata alla Regione Molise, prodotta in giudizio dalla ricorrente, afferma soltanto la natura giuridica privatistica dei comitati locali, senza prendere posizione esplicita in ordine alla pretesa discontinuità operativa ed organizzativa con gli enti provinciali e comunali preesistenti alla riforma del 2012.
Anche per il secondo dei profili contestati dalla ricorrente, quello del conteggio dei servizi annui, l’amministrazione ha dimostrato di aver valutato esclusivamente i servizi svolti dai Comitati di OR e di NA, non quelli effettuati dalla Croce Rossa Italiana nell’intero territorio nazionale, come desumibile dal differenziale numerico intercorso tra la ricorrente e le controinteressate (142.181 contro 82.689), che non potrebbe certo riferirsi al volume di servizi d’emergenza effettuati da tutte le articolazioni territoriali della Croce Rossa Italiana. Le dichiarazioni rese da ciascun Comitato in sede di offerta tecnica, nel documento digitale denominato “Schema progetto descrittivo di gestione del servizio postazione in forma continuativa” (doc. 15 e 16), riportano il numero di interventi effettuati con i propri mezzi di soccorso, operanti in regime di convenzione per il servizio di emergenza urgenza 118.
Per quanto detto, il primo motivo di ricorso è infondato.
Passando al secondo motivo, non sussiste il difetto d’istruttoria e di motivazione denunciato dalla ricorrente.
I verbali della commissione di gara, regolarmente formati e sottoscritti, non erano stati allegati alla delibera n. 587 del 23 dicembre 2025, per un mero disguido tecnico, come chiarito dalla difesa dell’amministrazione (doc. 7). Alla successiva delibera n. 596 del 29 dicembre 2025 sono stati allegati i verbali, poi pubblicati sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, e consegnati all’associazione ricorrente nella fase dell’accesso agli atti di gara.
Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato.
Il terzo motivo del ricorso originario ed i motivi aggiunti, che attengono all’offerta economica delle associazioni aggiudicatarie, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
La ricorrente afferma che l’offerta della Croce Rossa Italiana, in particolare per il lotto TO1-1C, non si presenterebbe come la proiezione finanziaria di una struttura unitaria organizzata per l’esecuzione delle postazioni affidate, ma come una mera sommatoria percentuale di costi generali e di apparati preesistenti dei singoli Comitati, imputati all’aggregazione temporanea in modo forfettario e senza una puntuale correlazione con le risorse effettivamente dedicate al servizio. L’istituto dell’aggregazione temporanea sarebbe così utilizzato non come mezzo di integrazione delle capacità tecniche, ma come artificio per cumulare apparati organizzativi, automezzi, volontari, spalmando i costi generali, con finalità distorsive della concorrenza. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra le quote di partecipazione (65% al Comitato CR di OR e 35% al Comitato CR di NA), le strutture effettivamente impiegate ed i costi dichiarati, in conformità con le prescrizioni dell’avviso di gara e della disciplina regolamentare regionale. L’apporto di capacità operativa del Comitato CR di NA, per autisti e barellieri, si fonderebbe sulla componente di lavoro subordinato quantitativamente eccedente rispetto al modello volontaristico, in violazione dell’avviso di gara e degli indirizzi approvati dalla Regione Piemonte.
Al riguardo, deve ribadirsi che quando l’amministrazione proceda all’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza extraospedaliera, in convenzione con le organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, non è applicabile la disciplina degli appalti di servizi, trattandosi di procedura di evidenza pubblica per la selezione delle associazioni alle quali affidare il servizio nello schema dell’amministrazione condivisa, alternativo a quello concorrenziale regolato dal Codice dei contratti pubblici (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 7355 del 2021; TAR Veneto, Sez. III, n. 1245 del 2020).
D’altronde, proprio nell’ambito degli appalti di servizi, l’art. 68, undicesimo comma, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha ormai definitivamente ripudiato la risalente regola della corrispondenza tra requisiti di qualificazione tecnica ed economica e percentuale di partecipazione al raggruppamento temporaneo d’imprese, stabilendo che la capacità deve essere dimostrata dal raggruppamento nel suo complesso e che le imprese partecipanti in raggruppamento devono essere libere di ripartire le quote di esecuzione ed i requisiti di qualificazione, tra mandanti e capogruppo, senza l’imposizione di limiti rigidi da parte del legislatore o della stazione appaltante (cfr., in tema, Corte Giust. UE, sent. 28 aprile 2022, C-642/20, Caruter).
Perciò è infondato il motivo con cui la ricorrente afferma che la quota di partecipazione dichiarata nell’ambito dell’aggregazione temporanea debba trovare corrispondenza con l’incidenza dei costi sostenuti da ciascuna associazione e con la rispettiva quota di esecuzione del servizio. La modalità di ripartizione dei costi e delle ore di servizio, all’interno del raggruppamento temporaneo, non era oggetto di valutazione ai fini dell’ammissione alla gara e dell’attribuzione dei punteggi, ma era rimessa all’autonomia organizzativa interna dei soggetti partecipanti in forma aggregata.
Nella gara qui in esame, sia il Comitato di OR che quello di NA hanno prodotto, utilizzando la modulistica predisposta dall’amministrazione, il preventivo economico individuale, l’offerta aggregata, le certificazioni sottoscritte da Revisori legali (doc. 12, 13, 14).
Al livello legislativo, l’art. 32, primo comma, del d.lgs. n. 117 del 2017, nel definire le organizzazioni di volontariato quali “enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”, impone la prevalenza dell’apporto volontaristico nella struttura della singola associazione, non in relazione all’organizzazione dello specifico servizio in favore dell’amministrazione pubblica.
L’art. 3 del regolamento regionale prevede soltanto che il personale dipendente non possa essere impiegato in attività di volontariato, allo scopo di preservare la distinzione soggettiva e funzionale tra volontari e dipendenti, senza con ciò vietare del tutto l’utilizzo di lavoratori dipendenti nell’organizzazione del servizio.
Il bando di gara e la modulistica non prescrivevano in alcun punto che i concorrenti aggregati in associazione temporanea dichiarassero quali equipaggi, quali turnazioni, quali veicoli e quali funzioni di centrale operativa sarebbero stati destinati alle singole postazioni di intervento.
Né l’art. 3 dell’Allegato A alla delibera della Regione Piemonte n. 9–8080 del 2024, né l’art. 2.11.a) dell’avviso di selezione impongono la prevalenza della componente volontaristica, rispetto a quella del lavoro dipendente, nell’ambito delle aggregazioni temporanee di scopo, bensì richiedono la garanzia di un numero minimo di ore di servizio prestate dai volontari.
Il bando richiedeva, quale requisito minimo di partecipazione, che i concorrenti in forma singola o aggregata disponessero, per ciascuna postazione da assumere in convenzione, di un numero di ore prestate dai volontari iscritti ed in possesso dei requisiti formativi, come di seguito indicato per il tipo di postazione qui in considerazione: “almeno 7.960 ore / anno per ciascuna postazione con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l’intera annualità”.
Per il lotto TO1–1C, i comitati aggiudicatari hanno dimostrato il rispetto del monte ore minimo di volontari richiesto, mediante l’apporto complessivo delle due organizzazioni per 4.000 ore di volontari da parte di CR OR e per 3.960 ore di volontari da parte di CR NA (doc. 15), raggiungendo così la soglia minima di 7.960 ore / anno di volontari.
Quanto ai punteggi, l’art. 5.b) dell’avviso di gara prevedeva la valutazione della capacità organizzativa dei concorrenti, sia in forma singola che in forma aggregata, secondo una scala premiale riferita al numero di ore di volontari eccedenti il minimo prescritto (per il lotto TO1–1C, pari a 7.960 ore / anno).
Nella specie, il Comitato di OR ed il Comitato di NA hanno assicurato il numero di ore di volontari minimo prescritto per il lotto ed hanno dato copertura alle ore residue di servizio (fino a complessive 9.560 ore / anno) mediante il personale dipendente. Il fatto che, per il solo lotto TO1–1C, le ore coperte da personale dipendente siano maggiori rispetto alle ore coperte da volontari non integra, come vorrebbe la ricorrente, una violazione della normativa in materia di affidamenti dei servizi di soccorso ed emergenza alle associazioni del terzo settore, né costituisce un’elusione dei principi alla base delle aggregazioni temporanee di scopo.
Per quanto detto, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati nel merito.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione e delle associazioni aggiudicatarie, sono compensate nei confronti di Associazione della Croce Rossa Italiana.
Ai fini della misura del contributo unificato, il presente giudizio non è soggetto al rito speciale disciplinato dagli artt. 120-ss. cod. proc. amm., non trattandosi di procedura per l’aggiudicazione di appalto di servizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Azienda Sanitaria Zero, di Croce Rossa Italiana Comitato di OR e di Croce Rossa Italiana Comitato di NA, a ciascuna per l’importo di euro 1.500,00 (oltre accessori di legge).
Compensa le spese nei confronti di Associazione della Croce Rossa Italiana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OR nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LU, Presidente
AV PI, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV PI | AN LU |
IL SEGRETARIO