CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 606/2020 depositato il 15/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 418/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 2 e pubblicata il 17/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9034T01999 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9034T01999 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza ha per oggetto il recupero a tassazione, per l'anno 2016, delle spese di sponsorizzazione, riqualificate dall'Ufficio come erogazioni liberali, sostenute dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche, per l'importo complessivo di € 200.000; ne era scaturita una maggiore
IRES per € 55.000, una maggiore IRAP pari ad € 9.460, nonché una maggiore IVA per € 44.000, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro e l'Ufficio si costituiva, difendendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite;
in particolare, veniva accolta l'eccezione, sollevata dalla parte privata, di nullità dell'avviso di accertamento, limitatamente al rilievo IVA, per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, mentre, per il resto, veniva avallata la posizione dell'Ufficio, evidenziandosi la scarsa pertinenza, la sproporzione e la carente documentazione delle spese di sponsorizzazione in contestazione;
inoltre, i giudici di primo grado ritenevano non dirimente il disposto di cui all'art. 90-comma 8 L. n. 289/2002, considerato anche il contrasto giurisprudenziale, all'epoca esistente, riguardo alla portata della norma.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società contribuente e dall'Ufficio (con appello incidentale), ciascuno, ovviamente, in relazione alla parte di decisione a sé sfavorevole.
In prossimità dell'odierna udienza, l'appellante principale ha presentato memoria con documentazione, richiamandosi all'attuale consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, riguardante l'interpretazione dell'art. 90-comma 8 L. n. 289/2002.
L'Ufficio, in data 12 febbraio scorso, ha presentato richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, documentando di avere provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi, negli ultimi anni, in materia di spese di sponsorizzazione;
riguardo alle spese di lite, l'Ufficio ne ha chiesto la compensazione, evidenziando che “l'abbandono della pretesa erariale consegue al recepimento di un orientamento di legittimità che si è consolidato successivamente all'instaurazione del presente giudizio”.
All'odierna udienza, il rappresentante dell'Ufficio ha ribadito la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il rappresentante di parte privata si è associato alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, ma ha insistito per la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e provvedere di conseguenza.
Le spese processuali vanno compensate anche per il presente grado di giudizio, così come avvenuto in primo grado, considerato che l'Ufficio, a fronte della pronuncia parzialmente favorevole della Commissione
Tributaria Provinciale, basata anche su orientamenti giurisprudenziali di questa Corte di secondo grado (v. sentenza n. 242/2018 richiamata nella sentenza impugnata), non poteva fare altro che mantenere la propria posizione in quella fase iniziale dell'appello, provvedendo, però, con comportamento processualmente leale, al recente annullamento dell'avviso di accertamento, dopo avere preso atto dell'orientamento della Corte di
Cassazione, ormai univoco e pienamente consolidato, in tema di interpretazione dell'art. 90-comma 8 della
L. 289/2002.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Ancona, all'esito della Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Mario Vincenzo D'Aprile
(firma digitale)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 606/2020 depositato il 15/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 418/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 2 e pubblicata il 17/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9034T01999 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9034T01999 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza ha per oggetto il recupero a tassazione, per l'anno 2016, delle spese di sponsorizzazione, riqualificate dall'Ufficio come erogazioni liberali, sostenute dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche, per l'importo complessivo di € 200.000; ne era scaturita una maggiore
IRES per € 55.000, una maggiore IRAP pari ad € 9.460, nonché una maggiore IVA per € 44.000, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro e l'Ufficio si costituiva, difendendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite;
in particolare, veniva accolta l'eccezione, sollevata dalla parte privata, di nullità dell'avviso di accertamento, limitatamente al rilievo IVA, per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, mentre, per il resto, veniva avallata la posizione dell'Ufficio, evidenziandosi la scarsa pertinenza, la sproporzione e la carente documentazione delle spese di sponsorizzazione in contestazione;
inoltre, i giudici di primo grado ritenevano non dirimente il disposto di cui all'art. 90-comma 8 L. n. 289/2002, considerato anche il contrasto giurisprudenziale, all'epoca esistente, riguardo alla portata della norma.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società contribuente e dall'Ufficio (con appello incidentale), ciascuno, ovviamente, in relazione alla parte di decisione a sé sfavorevole.
In prossimità dell'odierna udienza, l'appellante principale ha presentato memoria con documentazione, richiamandosi all'attuale consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, riguardante l'interpretazione dell'art. 90-comma 8 L. n. 289/2002.
L'Ufficio, in data 12 febbraio scorso, ha presentato richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, documentando di avere provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi, negli ultimi anni, in materia di spese di sponsorizzazione;
riguardo alle spese di lite, l'Ufficio ne ha chiesto la compensazione, evidenziando che “l'abbandono della pretesa erariale consegue al recepimento di un orientamento di legittimità che si è consolidato successivamente all'instaurazione del presente giudizio”.
All'odierna udienza, il rappresentante dell'Ufficio ha ribadito la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il rappresentante di parte privata si è associato alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, ma ha insistito per la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e provvedere di conseguenza.
Le spese processuali vanno compensate anche per il presente grado di giudizio, così come avvenuto in primo grado, considerato che l'Ufficio, a fronte della pronuncia parzialmente favorevole della Commissione
Tributaria Provinciale, basata anche su orientamenti giurisprudenziali di questa Corte di secondo grado (v. sentenza n. 242/2018 richiamata nella sentenza impugnata), non poteva fare altro che mantenere la propria posizione in quella fase iniziale dell'appello, provvedendo, però, con comportamento processualmente leale, al recente annullamento dell'avviso di accertamento, dopo avere preso atto dell'orientamento della Corte di
Cassazione, ormai univoco e pienamente consolidato, in tema di interpretazione dell'art. 90-comma 8 della
L. 289/2002.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Ancona, all'esito della Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Mario Vincenzo D'Aprile
(firma digitale)