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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 818/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MILARDO SANTI, presso il cui studio, in Solarino, via
Ruggero Settimo n. 5, è elettivamente domiciliato.
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GALLETTA MAURA, presso il cui studio, in Messina, via Pippo Romeo n. 8/10, è elettivamente domiciliata.
e contro
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NANNI GIUSEPPE e
TRAPANESE DOMENICO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Siracusa, Via Tagliamento n. 22.
pagina 1 di 6 Appellate
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle precisate conclusioni come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Siracusa n. 606/2020, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 16/07/2020, di rigetto delle domande spiegate dallo stesso in primo grado, laddove aveva chiesto la dichiarazione di Pt_1
risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento di Controparte_1
la condanna di al pagamento della somma di € 3.180,39 a
[...] Controparte_1
titolo di rimborso per le spese sostenute per l'acquisto del suddetto depuratore, pari al montante del finanziamento (capitale erogato più interessi), nonché la dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con Controparte_2
A sostegno delle domande proposte in primo grado aveva esposto che: Parte_1
- in data 4 aprile 2018 stipulava con la società “ il contratto relativo Controparte_1 alla vendita dell'impianto ad osmosi inversa per il trattamento domestico dell'acqua potabile (depuratore): modello BEVERELLA, e che al fine di stipulare il predetto contratto ed acquistare, pertanto, il depuratore, il sig. stipulava un Parte_1 ulteriore contratto di prestito finalizzato con la società “ ”, relativo CP_2
all'importo richiesto di euro 2.500,00 e di totale importo dovuto di euro 3.180,39;
- l'impianto di depurazione installato si mostrava sin da subito difettoso e malfunzionante e, pertanto, in data 10 aprile 2018 veniva sostituito dagli operatori del servizio assistenza con un nuovo impianto di depurazione;
- in data 16 ottobre 2018 il sig. contattava telefonicamente il centro assistenza Pt_1
della per comunicare nuovamente il guasto ed il Controparte_3
pagina 2 di 6 malfunzionamento del nuovo impianto installato e, alla detta richiesta, l'operatore comunicava l'apertura della pratica di assistenza, che rimaneva, tuttavia, inevasa;
- in data 8 novembre 2018, pertanto, il inviava una lettera raccomandata di Pt_1
reclamo alla sede centrale della società , cui non seguiva alcun riscontro Controparte_1
da parte della società;
- in data 6 febbraio 2019 il comunicava alla società la Pt_1 Controparte_1
risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, consistente nella mancata manutenzione del bene ancora in stato di garanzia con contestuale denuncia dei vizi della cosa venduta, chiedendo, altresì, il risarcimento per il danno subito, sia a causa del mal funzionamento dell'impianto di depurazione, sia a causa della stipulazione del contratto di prestito con la società finalizzato all'acquisto del predetto impianto;
CP_2
- in data 12 febbraio 2019, la società comunicava la propria Controparte_1
disponibilità a riportare l'impianto al normale funzionamento, ma a tale disponibilità non seguiva alcun intervento.
Aveva, quindi, lamentato il grave inadempimento contrattuale di ed CP_1
evidenziato la legittimità della richiesta di risoluzione da parte del il quale ha Pt_1
subito un notevole danno sia per aver acquistato un impianto difettoso e mai ripristinato e sia per aver stipulato un contratto di credito con la società finalizzato CP_2
all'acquisto del predetto impianto.
Le società convenute, costituitesi in giudizio, avevano contestato quanto dedotto e lamentato dal perché del tutto destituito di fondamento ed avevano chiesto il Pt_1
rigetto delle domande.
La società inoltre, aveva proposto domanda riconvenzionale di CP_2
condanna del al pagamento in suo favore della somma di €. 2.396,19, Parte_1
oltre gli interessi moratori contrattuali sulla residua sorte capitale.
Il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza n.606/2020, respingeva le domande di e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da di Parte_1 CP_2
condanna del al pagamento della somma di €. 2.396,19, oltre gli interessi Parte_1
moratori contrattuali sulla residua sorte capitale dal 31 agosto 2019 sino al soddisfo.
pagina 3 di 6 Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone, previa Parte_1
sospensione della esecutorietà della stessa, l'integrale riforma.
A sostegno dell'appello il ha riproposto le deduzioni di cui alla domanda Pt_1 introduttiva del giudizio di primo grado lamentando l'inadempimento della società CP_1
e, per le medesime ragioni, ha contestato quanto statuito dal giudice di primo grado
[...] in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da . Parte_2
Radicato il contraddittorio, si sono costituite e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato.
Dalle risultanze emerse nel corso del giudizio di primo grado emerge in modo chiaro l'assenza di elementi di prova sufficienti in ordine all'asserito grave inadempimento della società venditrice.
Alcun grave malfunzionamento e inadempimento è stato specificato ed accertato nel corso del giudizio sufficiente ad affermare la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla società . Controparte_1
Al contrario, dalla documentazione versata in atti emerge come quest'ultima abbia fornito ed offerto di fornire adeguata assistenza: in particolare, risulta che in data 6 aprile
2018 ha proceduto alla consegna del bene e contestuale installazione Controparte_1
presso l'abitazione del;
a seguito della segnalazione di un lamentato guasto, la Pt_1
società venditrice è prontamente intervenuta provvedendo alla sostituzione del prodotto;
dopo alcuni mesi di regolare ed ininterrotto utilizzo dell'impianto, il sig. Pt_1
lamentando un nuovo difetto e segnalando un mancato intervento da parte della Società, chiedeva immediatamente la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.
In data 12 febbraio 2019, a fronte della domanda di risoluzione, Controparte_1
ha offerto la disponibilità ad una immediata verifica dell'impianto; offerta rimasta priva di riscontro da parte dell'odierno appellante, il quale risulta avere invece insistito per la pagina 4 di 6 risoluzione del contratto, senza avere previamente consentito all'odierna appellata venditrice di accertare il lamentato malfunzionamento e la sua natura.
Peraltro, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, il non ha in Pt_1
alcun modo indicato e specificato la natura dei vizi che renderebbero la cosa inidonea all'uso cui è destinata, o ne diminuirebbero in modo apprezzabile il valore, si da consentire ex art. 1490 c.c. la risoluzione del contratto di compravendita;
tantomeno ha offerto elementi di prova sufficienti al riguardo, non consentendo di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la risoluzione del contratto.
Va rammentato che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490
c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. n. 11748 del 3 maggio 2019).
Inoltre, è da rilevare che l'art. 130 del Codice del Consumo prevede tra i possibili rimedi la riparazione/sostituzione, la riduzione del prezzo ed solo in ultimo la risoluzione definitiva del contratto.
L'obbligo per il consumatore ex art. 130 comma 7 D.Lg. 206/05 di attendere prima la riparazione o la sostituzione del bene e solo dopo poter esperire l'azione di risoluzione è considerato una specificazione del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c.: infatti, poiché il compratore può ottenere un bene non difettoso, grazie ai rimedi speciali, non c'è alcuna valida ragione per cui questi debba sciogliere il contratto.
Pertanto, la mera segnalazione effettuata dall'acquirente del presunto guasto, in ogni caso presuppone necessariamente l'accertamento dei lamentati difetti tramite tecnici autorizzati prima di giungere ad una irreversibile domanda di risoluzione.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve ritenersi infondato e va, pertanto, respinto.
L'esame degli altri motivi di opposizione si palesa superfluo rimanendo assorbiti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe ex d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002 in ordine al condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 818/2021 R.G., così statuisce:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in Parte_1
favore delle parti appellate, che si liquidano in euro 1.701,00 per ciascuna per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre iva e cpa;
3) condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi Parte_1
dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Siracusa, 19/02/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 818/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MILARDO SANTI, presso il cui studio, in Solarino, via
Ruggero Settimo n. 5, è elettivamente domiciliato.
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GALLETTA MAURA, presso il cui studio, in Messina, via Pippo Romeo n. 8/10, è elettivamente domiciliata.
e contro
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NANNI GIUSEPPE e
TRAPANESE DOMENICO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Siracusa, Via Tagliamento n. 22.
pagina 1 di 6 Appellate
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle precisate conclusioni come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Siracusa n. 606/2020, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 16/07/2020, di rigetto delle domande spiegate dallo stesso in primo grado, laddove aveva chiesto la dichiarazione di Pt_1
risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento di Controparte_1
la condanna di al pagamento della somma di € 3.180,39 a
[...] Controparte_1
titolo di rimborso per le spese sostenute per l'acquisto del suddetto depuratore, pari al montante del finanziamento (capitale erogato più interessi), nonché la dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con Controparte_2
A sostegno delle domande proposte in primo grado aveva esposto che: Parte_1
- in data 4 aprile 2018 stipulava con la società “ il contratto relativo Controparte_1 alla vendita dell'impianto ad osmosi inversa per il trattamento domestico dell'acqua potabile (depuratore): modello BEVERELLA, e che al fine di stipulare il predetto contratto ed acquistare, pertanto, il depuratore, il sig. stipulava un Parte_1 ulteriore contratto di prestito finalizzato con la società “ ”, relativo CP_2
all'importo richiesto di euro 2.500,00 e di totale importo dovuto di euro 3.180,39;
- l'impianto di depurazione installato si mostrava sin da subito difettoso e malfunzionante e, pertanto, in data 10 aprile 2018 veniva sostituito dagli operatori del servizio assistenza con un nuovo impianto di depurazione;
- in data 16 ottobre 2018 il sig. contattava telefonicamente il centro assistenza Pt_1
della per comunicare nuovamente il guasto ed il Controparte_3
pagina 2 di 6 malfunzionamento del nuovo impianto installato e, alla detta richiesta, l'operatore comunicava l'apertura della pratica di assistenza, che rimaneva, tuttavia, inevasa;
- in data 8 novembre 2018, pertanto, il inviava una lettera raccomandata di Pt_1
reclamo alla sede centrale della società , cui non seguiva alcun riscontro Controparte_1
da parte della società;
- in data 6 febbraio 2019 il comunicava alla società la Pt_1 Controparte_1
risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, consistente nella mancata manutenzione del bene ancora in stato di garanzia con contestuale denuncia dei vizi della cosa venduta, chiedendo, altresì, il risarcimento per il danno subito, sia a causa del mal funzionamento dell'impianto di depurazione, sia a causa della stipulazione del contratto di prestito con la società finalizzato all'acquisto del predetto impianto;
CP_2
- in data 12 febbraio 2019, la società comunicava la propria Controparte_1
disponibilità a riportare l'impianto al normale funzionamento, ma a tale disponibilità non seguiva alcun intervento.
Aveva, quindi, lamentato il grave inadempimento contrattuale di ed CP_1
evidenziato la legittimità della richiesta di risoluzione da parte del il quale ha Pt_1
subito un notevole danno sia per aver acquistato un impianto difettoso e mai ripristinato e sia per aver stipulato un contratto di credito con la società finalizzato CP_2
all'acquisto del predetto impianto.
Le società convenute, costituitesi in giudizio, avevano contestato quanto dedotto e lamentato dal perché del tutto destituito di fondamento ed avevano chiesto il Pt_1
rigetto delle domande.
La società inoltre, aveva proposto domanda riconvenzionale di CP_2
condanna del al pagamento in suo favore della somma di €. 2.396,19, Parte_1
oltre gli interessi moratori contrattuali sulla residua sorte capitale.
Il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza n.606/2020, respingeva le domande di e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da di Parte_1 CP_2
condanna del al pagamento della somma di €. 2.396,19, oltre gli interessi Parte_1
moratori contrattuali sulla residua sorte capitale dal 31 agosto 2019 sino al soddisfo.
pagina 3 di 6 Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone, previa Parte_1
sospensione della esecutorietà della stessa, l'integrale riforma.
A sostegno dell'appello il ha riproposto le deduzioni di cui alla domanda Pt_1 introduttiva del giudizio di primo grado lamentando l'inadempimento della società CP_1
e, per le medesime ragioni, ha contestato quanto statuito dal giudice di primo grado
[...] in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da . Parte_2
Radicato il contraddittorio, si sono costituite e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato.
Dalle risultanze emerse nel corso del giudizio di primo grado emerge in modo chiaro l'assenza di elementi di prova sufficienti in ordine all'asserito grave inadempimento della società venditrice.
Alcun grave malfunzionamento e inadempimento è stato specificato ed accertato nel corso del giudizio sufficiente ad affermare la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla società . Controparte_1
Al contrario, dalla documentazione versata in atti emerge come quest'ultima abbia fornito ed offerto di fornire adeguata assistenza: in particolare, risulta che in data 6 aprile
2018 ha proceduto alla consegna del bene e contestuale installazione Controparte_1
presso l'abitazione del;
a seguito della segnalazione di un lamentato guasto, la Pt_1
società venditrice è prontamente intervenuta provvedendo alla sostituzione del prodotto;
dopo alcuni mesi di regolare ed ininterrotto utilizzo dell'impianto, il sig. Pt_1
lamentando un nuovo difetto e segnalando un mancato intervento da parte della Società, chiedeva immediatamente la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.
In data 12 febbraio 2019, a fronte della domanda di risoluzione, Controparte_1
ha offerto la disponibilità ad una immediata verifica dell'impianto; offerta rimasta priva di riscontro da parte dell'odierno appellante, il quale risulta avere invece insistito per la pagina 4 di 6 risoluzione del contratto, senza avere previamente consentito all'odierna appellata venditrice di accertare il lamentato malfunzionamento e la sua natura.
Peraltro, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, il non ha in Pt_1
alcun modo indicato e specificato la natura dei vizi che renderebbero la cosa inidonea all'uso cui è destinata, o ne diminuirebbero in modo apprezzabile il valore, si da consentire ex art. 1490 c.c. la risoluzione del contratto di compravendita;
tantomeno ha offerto elementi di prova sufficienti al riguardo, non consentendo di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la risoluzione del contratto.
Va rammentato che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490
c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. n. 11748 del 3 maggio 2019).
Inoltre, è da rilevare che l'art. 130 del Codice del Consumo prevede tra i possibili rimedi la riparazione/sostituzione, la riduzione del prezzo ed solo in ultimo la risoluzione definitiva del contratto.
L'obbligo per il consumatore ex art. 130 comma 7 D.Lg. 206/05 di attendere prima la riparazione o la sostituzione del bene e solo dopo poter esperire l'azione di risoluzione è considerato una specificazione del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c.: infatti, poiché il compratore può ottenere un bene non difettoso, grazie ai rimedi speciali, non c'è alcuna valida ragione per cui questi debba sciogliere il contratto.
Pertanto, la mera segnalazione effettuata dall'acquirente del presunto guasto, in ogni caso presuppone necessariamente l'accertamento dei lamentati difetti tramite tecnici autorizzati prima di giungere ad una irreversibile domanda di risoluzione.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve ritenersi infondato e va, pertanto, respinto.
L'esame degli altri motivi di opposizione si palesa superfluo rimanendo assorbiti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe ex d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002 in ordine al condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 818/2021 R.G., così statuisce:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in Parte_1
favore delle parti appellate, che si liquidano in euro 1.701,00 per ciascuna per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre iva e cpa;
3) condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi Parte_1
dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Siracusa, 19/02/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 6 di 6