Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 22801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22801 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05275/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5275 del 2023, proposto da
Caronte Shipping s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in MA, via Principe Amedeo, n. 22, presso lo studio del Prof. avv. Paolo Colombo che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandra Cesari, giusta procura in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Veneziana di navigazione e rimorchio s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità, protocollato con codice nr. 9988 del 28 dicembre 2022, comunicato alla società Caronte Shipping S.r.l. in data 28 dicembre 2022, con il quale si comunica che “(…) il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di ammissione al contributo citata in premessa si è concluso con l’accoglimento della domanda stessa. (…) tra quelle proposte, sono risultate ammissibili le rotte riportate nella tabella sottostante e l’importo stimato del contributo ammonta a 16.308,80€. ”;
- degli atti tutti del procedimento amministrativo, conclusosi con l’adozione del provvedimento testé indicato ed impugnato;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quanto impugnato e che con lo stessa debba comunque considerarsi posto in rapporto di correlazione;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto,
della società ricorrente a vedersi corrispondere il contributo per cui è ricorso per l'importo complessivo di euro 53.135,11, o in subordine per il diverso importo che risulterà di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – La vicenda in esame si inserisce nel contesto della legge 19 dicembre 2019, n. 157 (“ legge di bilancio ”) con la quale erano stati introdotti incentivi, “ per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime ”, finalizzati al miglioramento ambientale ed allo sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci (c.d. “ Riverbonus” ). Il piano triennale di incentivi era stato adottato con successivo decreto ministeriale n. 476 del 29 ottobre 2020 (“Decreto Idrobonus ”). L’art. 11 del citato DM 476 prevedeva un soggetto gestore della misura – individuato nella società RAM s.p.a., società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ed una Commissione interna deputata alla validazione dell’istruttoria svolta dal gestore.
2 - Con successiva pubblicazione sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del decreto dirigenziale di attuazione n. 4 del 15 febbraio 2022 venivano aperti i termini per la presentazione delle domande, con prima scadenza fissata per il 20 luglio 2022, poi prorogata al 31 agosto 2022.
3 - In data 29 agosto 2022 la società ricorrente Caronte Shipping s.r.l. presentava domanda per l’accesso al contributo Idrobonus , categoria di cui all’art. 4, lett. E) del DM 476, quantificato nella misura di € 53.135,11, corredandola della documentazione richiesta nel bando.
4 - In data 7 novembre 2022 il gestore RAM inviava alla società Caronte una richiesta di integrazione documentale alla quale la società dava primo riscontro in data 16 novembre 2022 e, successivamente, in data 23 novembre 2022, rendicontando nel dettaglio le rotte effettuate, il carico trasportato ed il conseguente contributo maturato per ciascun trasporto. Dalle informazioni fornite, risultava che la società ricorrente avesse svolto trasporti fra i porti di MA, Marghera, Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, tutti considerati come interni secondo quanto richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. c et d, DM 476/2020, alla luce della classificazione contenuta nell’ Annexe all’Accordo Europeo sulle grandi vie navigabili del 19 gennaio 1996, ratificato con legge italiana 27 gennaio 2000, n. 16.
5- In data 28 dicembre 2022 il MIT notificava alla società ricorrente provvedimento di parziale accoglimento della domanda presentata (nota MIT prot. 9988 del 28 dicembre 2022), riconoscendole un contributo del minore importo di €16.308,80, calcolato con esclusivo riferimento alle rotte “ Porto Marghera – MA ” e “ Trieste – MA ”.
6 – Con pec del 20 febbraio 2023 la società Caronte contestava all’Amministrazione le modalità di calcolo dell’ Idrobonus di spettanza evidenziando, in particolare, l’omessa computazione degli ulteriori porti indicati nella domanda (tutti presenti nell’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale e, pertanto, valutabili ai fini del contributo richiesto), nonché l’omessa computazione dei viaggi di ritorno, pur se contemplati dal D.M. 476/2020 e generalmente previsti nel calcolo di altre tipologie di bonus (ad es. per il “ Ferrobonus ”).
7 – Indi la società ricorrente ha presentato rituale ricorso all’intestato Tribunale, chiedendo, in via principale, di annullare il provvedimento di ammissione parziale ai contributi (prot. MIT 9988 del 28 dicembre 2022), con conseguente accertamento del diritto della medesima società a percepire il contributo Idrobonus nella misura richiesta di €. 53.135,11, o, in subordine, di ordinare al MIT una nuova istruttoria onde riconoscerle l’intiero del beneficio richiesto.
A sostegno delle proprie pretese la società ricorrente deduceva i seguenti motivi.
7.1 – Con un primo motivo di ricorso ( Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 ) la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, di contenuto parzialmente sfavorevole alla propria domanda, non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’intera istanza, ciò che, in ultima analisi, le avrebbe impedito di formulare osservazioni e presentare documenti a supporto di quanto richiesto.
7.2 – Con un secondo motivo di ricorso ( Violazione dell’art. 12del D.M. Infrastrutture n. 476 del 29.10.2020. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ) la ricorrente contesta che il provvedimento impugnato risulta privo di qualsiasi motivazione idonea a chiarire le ragioni del rigetto parziale con esso disposto. Il provvedimento di concessione parziale non indicherebbe, infatti, alcuno degli elementi che l’art. 12 del DM 476/2020 prevede come necessari al fine di determinarne il contenuto.
7.3 – Con un terzo motivo di ricorso ( Violazione della l. n. 16/2000, nonchè dell’Annexe II dell’Accordo Europeo sulle grandi vie navigabili del 19.1.1996, ratificato dalla l.n. 16/2000 e costituente il relativo Allegato. Violazione degli artt. 2, 4, 7, 11, 12 e 14 del D.M. Infrastrutture 29.10.2020 n. 476 ) la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato ha riconosciuto il contributo con esclusivo riferimento ai trasporti effettuati sulle rotte “ Porto Marghera – MA ” e “ Trieste – MA ”, escludendo dal computo del beneficio gli altri trasporti effettuati su porti parimenti classificati come “interni” dall’Accordo Europeo sulle grandi vie navigabili del 19 gennaio 1996, ratificato dalla legge italiana n. 16/2000 e richiamato dall’ art. 2 comma 1 lett. c) D.M. 476/2020 tra i presupposti per il riconoscimento dell’ Idrobonus ; inoltre, i tratti stradali e autostradali evitati in forza dei trasporti fluvio-marittimi indicati nella domanda presentata dalla Caronte Shipping andrebbero conteggiati anche con riferimento ai viaggi di ritorno, così come imposto dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 476/2020.
8 – Il Ministero resistente si è costituito con atto formale in data 6 aprile 2023.
9 – La società controinteressata, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
10 – All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito documentale effettuato dalla parte pubblica in data 18 novembre 2025; indi la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.
DIRITTO
11 – In via preliminare va dichiarato inammissibile il deposito documentale effettuato dal Ministero resistente in data 18 novembre 2025 in quanto effettuato tardivamente, ovverosia oltre il termine a ritroso di 40 giorni dall’udienza pubblica (3 dicembre 2025), previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Pertanto i documenti con esso introdotti non possono essere utilizzati nella presente sede.
12 – Ciò premesso, il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo entro il quale si muove la vicenda oggetto di giudizio.
Con legge di bilancio n. 19 dicembre 2019, n. 157 è stato previsto un pacchetto di incentivi per promuovere la tutela ambientale attraverso forme di trasporto merci più sostenibili e coinvolgenti
idrovie interne e vie fluvio-marittime. Nella cornice primaria è intervenuto il decreto ministeriale n. 476 del 29 ottobre 2020 (“Decreto Idrobonus ”) che ha determinato il piano triennale di incentivi, nonché il decreto dirigenziale di attuazione n. 4 del 15 febbraio 2022 sulla presentazione delle relative domande.
12.1 - Per quanto qui di interesse il DM 476/2020 cit.: a ) all’art. 2, comma 1, lett. c) et d) definisce il tipo di trasporto interessato riferendolo, rispettivamente, alle idrovie interne italiane e alle vie fluvio-marittime italiane, oltre a prevedere le vie navigabili suscettibili di assumere rilievo ai fini dell’erogazione del contributo; b ) all’art. 4, lett. E), introduce il c.d. “ Idrobonus ” – per il quale la ricorrente ha presentato domanda - quale tipologia di aiuto volto a “ Favorire lo spostamento modale delle merci dalla strada alle vie d'acqua attraverso la corresponsione all’impresa comunitaria e all’armatore comunitario di un aiuto pro quota che renda la modalità di trasporto per idrovie interne e per vie fluvio-marittime realmente concorrenziale rispetto alla modalità di trasporto stradale ”; c ) agli artt. 7 ed 8, definisce le modalità di presentazione della domanda di aiuto; d ) all’art. 11, descrive la fase istruttoria di competenza del soggetto gestore – nel caso di specie RAM s.p.a. – e della commissione ministeriale – con funzione di validazione sull’operato del gestore – all’esito della quale “ Il Ministero comunica, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 241 del 1990, le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni ”; e ) all’art. 12, disciplina il contenuto del provvedimento di concessione dell’aiuto che conferma quello di ammissione adottato ai sensi del precedente art. 11. Difatti per le domande ammesse, “ la conferma della erogazione dell'aiuto o sotto aiuto è formalizzata attraverso apposito provvedimento di concessione, il quale contiene i seguenti elementi: a) la descrizione dettagliata del progetto; b) la natura e l'importo delle spese da sostenersi a cura del beneficiario sulla base dei preventivi prodotti e ammesse al cofinanziamento nell'ambito del presente decreto nonché l'importo dell'aiuto o sotto aiuto; c) il cronoprogramma previsto per l'operazione e il termine perentorio per la presentazione delle fatture relative ai preventivi ammessi e della documentazione indicata all'articolo 13, comma 1, del presente decreto; d) le modalità di pagamento dell'aiuto o sotto aiuto; e) la clausola di decadenza dal beneficio e di rimborso dello stesso per il caso di irregolarità accertate dal soggetto gestore anche attraverso controlli o ispezioni sulle unità navali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) eventuali ulteriori clausole specifiche per il beneficiario ”; f ) infine, all’art. 14, dedicato all’ Idrobonus , vengono indicati i documenti che l’impresa richiedente deve fornire in fase di rendicontazione e l’ammontare del contributo massimo, determinato in “€ 0,018 per ciascuna tonnellata metrica imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete autostradale o stradale italiana ”.
Il procedimento, in sintesi, è scandito da una prima fase istruttoria nella quale vengono valutate le domande ed emesso, all’esito, un provvedimento motivato di ammissione che viene comunicato dal Ministero all’impresa interessata (art. 11 cit.). Nella seconda fase l’Amministrazione deve emanare il provvedimento di concessione dell’aiuto che ne conferma l’erogazione (art. 12 cit.) e precede, indicandone le modalità, la terza ed ultima fase di rendicontazione e di erogazione dello stesso (art. 14 cit.). Pertanto nella procedura descritta è possibile distinguere due provvedimenti di fase: uno di ammissione delle domande a conclusione della prima ed uno di concessione del contributo attinente la seconda.
12.2 – Ciò posto, nel caso di specie il provvedimento impugnato (nota MIT prot. 9988 del 28 dicembre 2022) appare concludere la prima fase istruttoria della procedura descritta, avendo i caratteri propri del provvedimento di ammissione – parziale - della domanda di contributo. Il Ministero infatti, per il tramite della comunicazione inviata in data 28 dicembre 2022, notiziava la società ricorrente della mera ammissione al beneficio richiesto ( Idrobonus ) come previsto dall’art. 11 cit. A tale comunicazione di ammissibilità sarebbe poi dovuta seguire l’emissione del provvedimento di effettiva concessione ( ex art. 12 cit.), in concreto mai verificatasi.
12.3 - Tanto chiarito in termini di qualificazione dell’atto gravato, il Collegio reputa fondate, in via assorbente, le critiche mosse dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso in punto di difetto di motivazione.
Sebbene, infatti, il provvedimento impugnato non dovesse contenere gli elementi indicati dall’art. 12 cit. – come sostenuto nella tesi prospettata dalla ricorrente - è pure vero che lo stesso avrebbe dovuto contenere un’adeguata motivazione a sostegno dell’ammissione accordata secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 11 cit. (“ Il Ministero comunica… le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni ”).
Ed era questo, senza dubbio, il precipuo ambito nel quale l’Amministrazione era tenuta ad indicare le ragioni per le quali, alla luce dell’istruttoria svolta, aveva deciso di accordare solo una parte del contributo richiesto in domanda dalla società Caronte Shipping s.r.l.
In altri termini, trattandosi di un accoglimento parziale, non v’è dubbio che il provvedimento avrebbe dovuto esplicitare i motivi per i quali l’altra parte del beneficio richiesto non era stata accordata. Significativamente, in tale contesto, andavano inserite considerazioni circa l’esclusione dal calcolo dell’incentivo delle altre tratte di trasporto indicate in domanda che comunque comprendevano porti italiani “interni”, così come classificati dall’Accordo Europeo sulle grandi vie navigabili del 19 gennaio 1996, ratificato dalla legge italiana n. 16/2000 (v. richiamo dell’art. 2, comma 1, lett. d cit.); considerazioni in ordine al mancato computo dei viaggi di ritorno nonostante l’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 476/2020 ne faccia espressa menzione per definire il “ trasporto di merci per vie fluvio-marittime italiane ” oggetto di incentivo; esplicazione del calcolo matematico effettuato per arrivare alla – minore - misura di bonus riconosciuta.
Pertanto, il provvedimento di ammissione è privo di motivazione sui presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione di limitare l’ammissione del contributo richiesto dalla ricorrente, anche in relazione alle risultanze derivanti dalle integrazioni documentali fornite dalla società stessa in fase istruttoria, contenenti dettagliata rendicontazione delle rotte effettuate (v. comunicazioni del 16 novembre 2022 e del 23 novembre 2022 – docc. 6 e7, produzione documentale ricorrente del 17 ottobre 2025).
12.4 - Tale omissione motivazionale ponendosi in violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 11, DM n. 476/2020 determina l’illegittimità del provvedimento impugnato che va, pertanto, annullato, con obbligo per il Ministero resistente di provvedere nuovamente sulla domanda di contributo presentata dalla società ricorrente senza vincolo di contenuto, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 3 l. n. 241/1990 e dall’art. 11, DM n. 476/2020.
13 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina al Ministero resistente di provvedere nuovamente sulla domanda di contributo presentata dalla parte ricorrente senza vincolo di contenuto, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 3 l. n. 241/1990 e dall’art. 11, DM n. 476/2020.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti della società Caronte Shipping s.r.l. che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA IO, Presidente FF
Luca Biffaro, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | VA IO |
IL SEGRETARIO