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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2022 promossa da:
( ) in proprio ed in qualità di titolare della La Buccia Parte_1 C.F._1 di D'IC AS (P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Patella e P.IVA_1 Amelide Francia ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Amelide Francia in Isola del Gran Sasso (TE), al Borgo Pagliara Vecchia, n. 18, giusta procura in atti;
- attrice -
Contro
(C.F. - P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a L'Aquila, alla Via S. Agostino, n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Bafile, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- convenuta -
OGGETTO: contratti di assicurazione in materia di spese legali
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. Accertare e dichiarare, per le causali di cui tutte in premessa, che le spese e competenze legali, del doppio grado di giudizio, n. 134/2012 R.G. Tribunale di Teramo e n. 328/2016 R.G - n. 328-1/2016 R.G. Corte di Appello di L'Aquila, in capo e dovute dalla Sig.ra in proprio ed in qualità di titolare della Ditta La Buccia di D'IC Parte_1 AS, in favore dei propri procuratori e difensori, per resistere all'azione della Sig.ra Parte_2
sono interamente a carico della , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917
[...] Controparte_1
c.c., comma 3. 2. E, conseguentemente, condannare la pagamento delle spese e Controparte_2 competenze legali del doppio grado di giudizio di cui sopra per la complessiva somma di € 40.049,00, ovvero la somma minore o maggiore che dovesse ritenersi dovuta.
3. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”. Convenuta: “Piaccia all'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare, perché infondata, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
con sede a Mogliano Veneto ed in persona dei legali rappresentanti, con l'atto Controparte_1 di citazione notificato il 22.5.2022 e condannare, per l'effetto, l'attrice al rimborso delle spese, comprese quelle generali, ed al pagamento delle competenze tutte conseguenti al giudizio;
con ogni salvezza”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2022, , in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 della “La Buccia di D'IC AS”, conveniva in giudizio dinanzi a codesto Tribunale per ivi sentirla condannare al pagamento delle spese e competenze legali Controparte_1 del doppio grado di giudizio - n. 134/2012 R.G. Tribunale di Teramo e n. 328/2016 R.G - n. 328- 1/2016 R.G. Corte di Appello di L'Aquila – per un importo pari alla somma di € 40.049,00, ovvero la somma minore o maggiore che dovesse ritenersi dovuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., comma 3.
Sosteneva l'attrice, in sintesi, il proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel doppio grado di giudizio predetto, ai sensi dell'art. 1917 c.c., come da note spese allegate, per le ragioni dettagliate in atti, da parte dell'impresa di assicurazione chiamata in garanzia, giuste condizioni di polizza.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in sostanza di non dovere alcun esborso, in primis per l'inoperatività della polizza e, pertanto, per l'intervenuta decadenza dell'assicurato; eccepiva inoltre la genericità della quantificazione delle “spese e competenze legali del doppio grado del giudizio”, operata senza alcun riferimento normativo e tabellare. Rigettata la richiesta di acquisizione dei fascicoli relativi all'attività difensiva prestata nei due giudizi intercorsi e richiamati in atti, stante la natura del giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, il Giudicante tratteneva la causa in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
La domanda è fondata e va accolta, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate. Giova osservare che in punto di condanna della compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di lite sostenute, l'art. 1917 co. 3 c.c. prevede che «le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata» - disposizione che non può essere derogata se non in senso più favorevole all'interessato
(art. 1932 c.c.) – con la precisazione che il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese legali sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo se manca o è inefficace la copertura assicurativa ovvero quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate (cfr. Cass. civ., sez 6, ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4786).
Premesso tale inquadramento della fattispecie, occorre vagliare la preliminare eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, sulla base di quanto previsto dall'art.
4.1 della Polizza sottoscritta: al riguardo va rilevato che, a fronte del formale invito alla gestione della lite rivolto all'assicuratore, quest'ultimo non ha preso in carico la vertenza, né ha inteso altrimenti far valere la clausola di gestione della lite, sicché, stante la correttezza del comportamento tenuto dall'assicurato, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. e le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Inoltre, e nel merito, l'operatività di una clausola che escluderebbe l'obbligo per l'assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall'assicurato per i legali che non sono stati da essa designati (cd. patto di gestione della lite) è valida in quanto non si pone in contrasto con lo scopo della disposizione di cui all'art. 1917 co. 3 c.c. raggiungendo, anzi, il medesimo scopo previsto da tale disposizione, ossia di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4202). Tuttavia, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato”, indagine che deve attingere dal comportamento di ciascuna delle parti contraenti (cfr. Cass. civ. n. 4202/2020 cit). Infine, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall'assicurazione convenuta in giudizio, nelle condizioni generali della polizza assicurativa non è indicato l'onere in capo all'assicurato di inviare una raccomandata alla compagnia di assicurazione né di notificargli copia dell'atto di citazione al fine di manifestare la volontà di avvalersi del patto di gestione della lite, ritenendosi – pertanto – sufficiente ad integrare la concreta volontà di avvalersi del suddetto patto l'essersi recato a tal fine presso la propria Agenzia assicurativa di riferimento;
oltretutto, risulta dedotto che con denuncia di danno per responsabilità civile verso terzi, in data 7.11.2008, parte attrice rendeva edotta parte convenuta del sinistro de quo e successivamente, a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, i difensori dell'attrice notiziavano il Centro Liquidazione Danni di Pescara della detta Compagnia di Assicurazione, circostanze queste non contestate e che rendono legittima dunque la costituzione nei giudizi intercorsi da parte della attuale attrice con i propri difensori.
Giova evidenziare, peraltro, che ogni questione relativa alla operatività della polizza risulta coperta dal
Giudicato intervenuto con la richiamata sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila, che ha analiticamente vagliato la questione, ritenendo infondate le eccezioni in tal senso sollevate dalla
Compagnia di assicurazione. Né può ritenersi assorbita da tale onere di rimborso contrattualmente e normativamente previsto, la circostanza che nei due gradi di giudizio siano state compensate le spese tra le parti, operando tale previsione all'esterno ma non nel rapporto tra parte e difensore e, quindi, sul diritto della parte ad essere manlevata dalla compagnia di quanto tenuta a pagare in favore del proprio difensore.
Statuito dunque in diritto di parte attrice al rimborso delle spese, evidenziato che non risultano in atti fatture attestanti l'effettivo pagamento, occorrerà procedere alla relativa quantificazione sulla base delle note spese inoltrate e dell'attività effettivamente compiuta dal difensore.
Non essendo in contestazione la puntuale difesa in entrambi i gradi del giudizio, come peraltro può evincersi dall'esame di tutti gli atti prodotti e delle stesse motivazioni delle due sentenze intervenute in primo e secondo grado, in ordine alla quantificazione delle spese e competenze legali del doppio grado del giudizio, esse andranno liquidate avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 applicabile alla fattispecie, in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione in materia di lavoro dinanzi al Tribunale, e innanzi alla Corte d'Appello, individuato in base al valore dei rispettivi procedimenti (entrambi nello scaglione che va da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00), nella misura media, per un corrispettivo tabellare rispettivamente di euro 12756,00 ed euro 9515,00, oltre accessori come per legge.
Per tali ragioni, in definitiva, la pretesa azionata da parte attrice è legittima e va accolta, nei termini e per le ragioni sopra indicate.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1733/2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che le spese e competenze legali, del doppio grado di giudizio, n. 134/2012 R.G. Tribunale di Teramo e n.
328/2016 R.G - n. 328-1/2016 R.G. Corte di Appello di L'Aquila, in capo e dovute dalla Sig.ra in proprio ed in qualità di titolare della Ditta La Buccia di D'IC AS, in Parte_1 favore dei propri procuratori e difensori, per resistere all'azione della Sig.ra Parte_2
sono interamente a carico della , ai sensi e per gli effetti dell'art.
[...] Controparte_1
1917 c.c., comma 3.
- Per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di , della somma di euro 22.271,00, a titolo di Parte_1 copertura delle spese di lite dei due gradi di giudizio, come in motivazione individuati, oltre accessori come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in Controparte_1 favore di , liquidate in euro 3.308,00 per compenso professionale al difensore, Parte_1 oltre accessori come per legge. Così deciso in Teramo il 14 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2022 promossa da:
( ) in proprio ed in qualità di titolare della La Buccia Parte_1 C.F._1 di D'IC AS (P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Patella e P.IVA_1 Amelide Francia ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Amelide Francia in Isola del Gran Sasso (TE), al Borgo Pagliara Vecchia, n. 18, giusta procura in atti;
- attrice -
Contro
(C.F. - P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a L'Aquila, alla Via S. Agostino, n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Bafile, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- convenuta -
OGGETTO: contratti di assicurazione in materia di spese legali
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. Accertare e dichiarare, per le causali di cui tutte in premessa, che le spese e competenze legali, del doppio grado di giudizio, n. 134/2012 R.G. Tribunale di Teramo e n. 328/2016 R.G - n. 328-1/2016 R.G. Corte di Appello di L'Aquila, in capo e dovute dalla Sig.ra in proprio ed in qualità di titolare della Ditta La Buccia di D'IC Parte_1 AS, in favore dei propri procuratori e difensori, per resistere all'azione della Sig.ra Parte_2
sono interamente a carico della , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917
[...] Controparte_1
c.c., comma 3. 2. E, conseguentemente, condannare la pagamento delle spese e Controparte_2 competenze legali del doppio grado di giudizio di cui sopra per la complessiva somma di € 40.049,00, ovvero la somma minore o maggiore che dovesse ritenersi dovuta.
3. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”. Convenuta: “Piaccia all'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare, perché infondata, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
con sede a Mogliano Veneto ed in persona dei legali rappresentanti, con l'atto Controparte_1 di citazione notificato il 22.5.2022 e condannare, per l'effetto, l'attrice al rimborso delle spese, comprese quelle generali, ed al pagamento delle competenze tutte conseguenti al giudizio;
con ogni salvezza”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.5.2022, , in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 della “La Buccia di D'IC AS”, conveniva in giudizio dinanzi a codesto Tribunale per ivi sentirla condannare al pagamento delle spese e competenze legali Controparte_1 del doppio grado di giudizio - n. 134/2012 R.G. Tribunale di Teramo e n. 328/2016 R.G - n. 328- 1/2016 R.G. Corte di Appello di L'Aquila – per un importo pari alla somma di € 40.049,00, ovvero la somma minore o maggiore che dovesse ritenersi dovuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., comma 3.
Sosteneva l'attrice, in sintesi, il proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel doppio grado di giudizio predetto, ai sensi dell'art. 1917 c.c., come da note spese allegate, per le ragioni dettagliate in atti, da parte dell'impresa di assicurazione chiamata in garanzia, giuste condizioni di polizza.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in sostanza di non dovere alcun esborso, in primis per l'inoperatività della polizza e, pertanto, per l'intervenuta decadenza dell'assicurato; eccepiva inoltre la genericità della quantificazione delle “spese e competenze legali del doppio grado del giudizio”, operata senza alcun riferimento normativo e tabellare. Rigettata la richiesta di acquisizione dei fascicoli relativi all'attività difensiva prestata nei due giudizi intercorsi e richiamati in atti, stante la natura del giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, il Giudicante tratteneva la causa in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
La domanda è fondata e va accolta, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate. Giova osservare che in punto di condanna della compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di lite sostenute, l'art. 1917 co. 3 c.c. prevede che «le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata» - disposizione che non può essere derogata se non in senso più favorevole all'interessato
(art. 1932 c.c.) – con la precisazione che il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese legali sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo se manca o è inefficace la copertura assicurativa ovvero quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate (cfr. Cass. civ., sez 6, ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4786).
Premesso tale inquadramento della fattispecie, occorre vagliare la preliminare eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, sulla base di quanto previsto dall'art.
4.1 della Polizza sottoscritta: al riguardo va rilevato che, a fronte del formale invito alla gestione della lite rivolto all'assicuratore, quest'ultimo non ha preso in carico la vertenza, né ha inteso altrimenti far valere la clausola di gestione della lite, sicché, stante la correttezza del comportamento tenuto dall'assicurato, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. e le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Inoltre, e nel merito, l'operatività di una clausola che escluderebbe l'obbligo per l'assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall'assicurato per i legali che non sono stati da essa designati (cd. patto di gestione della lite) è valida in quanto non si pone in contrasto con lo scopo della disposizione di cui all'art. 1917 co. 3 c.c. raggiungendo, anzi, il medesimo scopo previsto da tale disposizione, ossia di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4202). Tuttavia, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato”, indagine che deve attingere dal comportamento di ciascuna delle parti contraenti (cfr. Cass. civ. n. 4202/2020 cit). Infine, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall'assicurazione convenuta in giudizio, nelle condizioni generali della polizza assicurativa non è indicato l'onere in capo all'assicurato di inviare una raccomandata alla compagnia di assicurazione né di notificargli copia dell'atto di citazione al fine di manifestare la volontà di avvalersi del patto di gestione della lite, ritenendosi – pertanto – sufficiente ad integrare la concreta volontà di avvalersi del suddetto patto l'essersi recato a tal fine presso la propria Agenzia assicurativa di riferimento;
oltretutto, risulta dedotto che con denuncia di danno per responsabilità civile verso terzi, in data 7.11.2008, parte attrice rendeva edotta parte convenuta del sinistro de quo e successivamente, a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, i difensori dell'attrice notiziavano il Centro Liquidazione Danni di Pescara della detta Compagnia di Assicurazione, circostanze queste non contestate e che rendono legittima dunque la costituzione nei giudizi intercorsi da parte della attuale attrice con i propri difensori.
Giova evidenziare, peraltro, che ogni questione relativa alla operatività della polizza risulta coperta dal
Giudicato intervenuto con la richiamata sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila, che ha analiticamente vagliato la questione, ritenendo infondate le eccezioni in tal senso sollevate dalla
Compagnia di assicurazione. Né può ritenersi assorbita da tale onere di rimborso contrattualmente e normativamente previsto, la circostanza che nei due gradi di giudizio siano state compensate le spese tra le parti, operando tale previsione all'esterno ma non nel rapporto tra parte e difensore e, quindi, sul diritto della parte ad essere manlevata dalla compagnia di quanto tenuta a pagare in favore del proprio difensore.
Statuito dunque in diritto di parte attrice al rimborso delle spese, evidenziato che non risultano in atti fatture attestanti l'effettivo pagamento, occorrerà procedere alla relativa quantificazione sulla base delle note spese inoltrate e dell'attività effettivamente compiuta dal difensore.
Non essendo in contestazione la puntuale difesa in entrambi i gradi del giudizio, come peraltro può evincersi dall'esame di tutti gli atti prodotti e delle stesse motivazioni delle due sentenze intervenute in primo e secondo grado, in ordine alla quantificazione delle spese e competenze legali del doppio grado del giudizio, esse andranno liquidate avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 applicabile alla fattispecie, in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione in materia di lavoro dinanzi al Tribunale, e innanzi alla Corte d'Appello, individuato in base al valore dei rispettivi procedimenti (entrambi nello scaglione che va da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00), nella misura media, per un corrispettivo tabellare rispettivamente di euro 12756,00 ed euro 9515,00, oltre accessori come per legge.
Per tali ragioni, in definitiva, la pretesa azionata da parte attrice è legittima e va accolta, nei termini e per le ragioni sopra indicate.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1733/2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che le spese e competenze legali, del doppio grado di giudizio, n. 134/2012 R.G. Tribunale di Teramo e n.
328/2016 R.G - n. 328-1/2016 R.G. Corte di Appello di L'Aquila, in capo e dovute dalla Sig.ra in proprio ed in qualità di titolare della Ditta La Buccia di D'IC AS, in Parte_1 favore dei propri procuratori e difensori, per resistere all'azione della Sig.ra Parte_2
sono interamente a carico della , ai sensi e per gli effetti dell'art.
[...] Controparte_1
1917 c.c., comma 3.
- Per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di , della somma di euro 22.271,00, a titolo di Parte_1 copertura delle spese di lite dei due gradi di giudizio, come in motivazione individuati, oltre accessori come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in Controparte_1 favore di , liquidate in euro 3.308,00 per compenso professionale al difensore, Parte_1 oltre accessori come per legge. Così deciso in Teramo il 14 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)