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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2381/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2381/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FICORONI Parte_1 C.F._1
MA EA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPASSO Controparte_1 C.F._2
TERESA
RESISTENTE
e
, con il Curatore Speciale avv. FANTOZZI ALBERTO Controparte_2
INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in data 19.7.2015 in Lariano (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 6 Parte 2 Serie A anno 2015).
Dal matrimonio è nata una GL, (n. 19.7.2017), oggi maggiorenne. CP_2
Con ricorso depositato il 27.5.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie. Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso introduttivo.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Il Presidente delegato autorizzava quindi i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, affidando a entrambe le parti e regolamentando le visite patene, nonché ponendo a carico del CP_2 padre l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento di complessivi € 600,00 per la GL e di € 400,00 per la moglie.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e integravano le rispettive difese.
Alla prima udienza di comparizione, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 3.12.2021, il G.I. rigettava le istanze probatorie formulate dalle parti e disponeva una integrazione della reciproca situazione reddituale e patrimoniale;
incaricava inoltre i
Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo.
All'udienza dell'8.3.2023, vista la relazione dei Servizi Sociali, considerata l'elevata conflittualità fra le parti e i comportamenti ivi riportati e considerato che la minore si era trasferita a vivere CP_2 dalla nonna materna, veniva nominato un curatore speciale per la minore con affido di quest'ultima al Servizio Sociale con riguardo alla adozione di tutte le decisioni di maggiore interesse per la stessa.
All'udienza del 5.4.2023 veniva ascoltata dal Giudice, alla presenza del Curatore speciale, , CP_2 all'epoca minorenne. Con ordinanza del 23.5.2023, emessa nel sub-procedimento 2381-2/2023, veniva modificata l'ordinanza presidenziale con affido condiviso di e collocamento prevalente CP_2 presso l'abitazione paterna, regolamentazione delle visite materne e revoca dell'assegno di mantenimento del padre in favore della GL e dell'assegnazione della casa coniugale alla CP_2 resistente.
A seguito di ulteriore richiesta di integrazione documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 12.5.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.. Alla stessa udienza, venivano rimesse al Collegio anche le istanze di modifica del ricorrente nel sub-procedimento 2381-4/2020.
2. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
3. Venendo alle altre questioni, si rileva innanzitutto che entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione.
Al riguardo, giova rammentare che ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è pur sempre onerato di provare che una simile condotta
è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: deve cioè provare la sussistenza del rapporto di causalità tra l'inadempimento dei suddetti doveri ed una rottura della comunione di intenti e di sentimenti tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza (v., ex multis, Cass. civ., 25843/2013; Cass. civ., 18074/2014), dovendosi pertanto escludere tale nesso qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. civ., 2059/2012; Cass. civ., e 9074/2011).
Quanto alla domanda di addebito di parte ricorrente, la stessa si fonda sulla violazione del dovere di assistenza morale e materiale verso il coniuge, nonché sulla violazione dell'obbligo di fedeltà per aver la stessa intrapreso, a seguito peraltro dell'abbandono da parte del del tetto coniugale, Pt_1 una relazione con tale Persona_1
Orbene, quanto alla violazione del dovere di assistenza, le affermazioni del del tutto Pt_1 generiche, non sono state in alcun modo provate nel corso del giudizio, né vi è prova che la crisi coniugale sia maturata a causa delle condotte della moglie. Si osserva inoltre che il ricorrente non ha provato l'anteriorità della relazione extraconiugale alla crisi coniugale – circostanza infatti contestata dalla resistente, la quale afferma che la relazione con il sia successiva. Per_1
Del resto, occorre rilevare come il ricorrente abbia formulato sulle predette circostanze capitoli di prova del tutto generici e valutativi, per cui sono state rigettate tutte le istanze probatorie formulate dallo stesso (quanto alla dedotta infedeltà da parte della peraltro, il ricorrente ha formulato CP_1 un unico capitolo di prova, attinente alla situazione successiva all'instaurazione del presente giudizio:
“3) attualmente la Sig.ra intrattiene palesemente e all'interno delle mura domestiche una CP_1 relazione amorosa con un uomo più giovane che risponde al nominativo di …”). Persona_1
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente nei suoi scritti difensivi CP_1 quest'ultima afferma che “…per anni … è stata rinchiusa in una "gabbia dorata" costituita da un appartamento di lusso di quasi 200 mq con tanto di Jacuzzi, arredi di lusso e ogni agio possibile ed immaginabile, e che se da un canto, grazie alle risorse facenti capo al marito, ha goduto di un tenore di vita estremamente alto …. dall'altro è stata vittima di comportamenti illeciti ed inurbani da parte del marito, scaturiti in violenze morali, offese e continue recriminazioni che da ultimo, nel mese di gennaio 2020, l'ha addirittura abbandonata a se stessa, allontanandosi dalla casa coniugale, nella quale non ha fatto più rientro”.
Orbene, si deve preliminarmente rilevare come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., Sez. VI-1
Ord., 19.02.2018, n. 3925; v. anche Cass. civ., Sez. I, 15.09.2011, n. 18853).
Tali condotte, tuttavia, devono essere supportate da idonei elementi probatori;
nel caso di specie, non risultano comprovate le vessazioni subite, né la ha prodotto in giudizio documentazione a CP_1 supporto, formulando sul punto capitoli di prova generici e valutativi, ovvero ancora documentali – capitoli che, conseguentemente, non sono stati ammessi.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle relazioni dei Servizi Sociali emerge, invero, una elevatissima conflittualità fra le parti, le quali hanno presentato numerose denunce l'una nei confronti dell'altra. Peraltro, a carico del risultano due procedimenti penali (RGNR 7704/22 e RGNR Pt_1
1697/2 per i quali è tuttavia imputato del reato ex art. 570 bis c.p. per mancata contribuzione;
lo stesso
è stato inoltre assolto nel procedimento 2723/2024 (reato ex art. 388 c.p.c.) perché il fatto non sussiste.
La di contro, risulta imputata a sua volta per i reati di cui agli artt. 368 e 570 bis c.p., per aver CP_1 accusato il nel 2023 del reato ex art. 570 bis c.p. pur sapendolo innocente e per non aver Pt_1 riconsegnato la casa coniugale.
La domanda di addebito della resistente non è fondata nemmeno sotto il profilo dell'abbandono del tetto coniugale, avendo la stessa ammesso, nei propri scritti difensivi, che al momento CP_1 dell'allontanamento del sussisteva già la crisi coniugale (peraltro, il ricorrente contesta la Pt_1 circostanza assumendo di essere stato allontanato dalla : “Nel caso di specie, è pacifico che CP_1 la crisi matrimoniale si era già manifestata ben prima dell'allontanamento del dalla casa Pt_1 coniugale, avvenuto nel gennaio 2020, e che tale allontanamento costituì la conseguenza e non la causa della rottura del rapporto” (cfr. la memoria di replica della resistente).
Per tali ragioni, anche la domanda di addebito formulata dalla resistente deve essere rigettata. 4. In ordine all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario della GL , rileva il Collegio che la stessa è divenuta nel luglio 2025 maggiorenne, per cui il CP_2
Tribunale non deve adottare alcun provvedimento.
Risulta che la stessa viva presso il padre, il quale è rientrato nella disponibilità della casa coniugale
(di sua esclusiva proprietà) soltanto nel dicembre 2024 (si vedano sul punto il verbale di audizione di
, le relazioni dei Servizi Sociali e il provvedimento del 23.5.2023, emesso nel sub- CP_2 procedimento 2381-2/2023).
Quanto alla casa coniugale, deve trovare conferma la revoca dell'assegnazione alla come dal CP_1 succitato provvedimento del 23.5.2023.
Risulta inoltre che di appena 18 anni, non ha proseguito gli studi ed è stata occupata come CP_2 cassiera in un supermercato di Velletri con contratto di lavoro a tempo determinato, scaduto in data
17.6.2025, e che le consentiva un'entrata di €829,00. Orbene, è appena il caso di notare che il contratto di lavoro in atti, stipulato nel dicembre 2024 allorquando era ancora minorenne, è CP_2 venuto meno quando la stessa non aveva ancora raggiunto la maggiore età, e al momento è CP_2 senza una occupazione né è stato dimostrato il contrario dalla madre CP_1
Considerata l'età di e la circostanza che la stessa abbia lavorato ma a tempo determinato e CP_2 quando era ancora minorenne, ritiene il Collegio che la stessa non può essere considerata economicamente autosufficiente, con la conseguenza che deve essere posto a carico della madre un assegno di mantenimento per la GL a cadenza mensile.
Orbene, preliminarmente deve essere rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che:
- il ricorrente fino al 2021 è stato titolare del centro di revisione PIT STOP SRL sito in Lariano;
nel 2021 ha veduto il 100% delle quote a un soggetto terzo al prezzo di € 110.000 (atto del
18.6.2021 a rogito del Notaio;
è titolare di un consistente patrimonio Persona_2 immobiliare (nel 2020 era proprietario di un terreno in Artena, di ½ di un immobile in Lariano, di un vigneto in Lariano, di sei posti auto in Lariano, della casa coniugale , di un fabbricato a
Lariano in corso di costruzione e del fabbricato in Lariano in cui aveva sede il centro di revisione); detto patrimonio immobiliare, tuttavia, negli anni è stato parzialmente dismesso
(nel 2022 ha venduto l'utile dominio di un immobile sito in Lariano loc. Cerreta per il corrispettivo di € 41.000,00, nel 2023 ha venduto un immobile in Lariano via degli Artigiani
n. 1/A – sede del centro di revisione - per il corrispettivo di € 400.000,00). Nel 2021 ha inoltre stipulato un contratto rent to buy relativo a un immobile sito in Lariano, via Roma n. 248.
Dalla dichiarazione redditi 2023 (per il 2022) emerge un reddito complessivo di circa €
12.000,00, derivante dai fabbricati;
dalla dichiarazione redditi 2024 (per il 2023) emerge un reddito complessivo di € 963,00. Dalle movimentazioni dei c/c risultano i versamenti dei prezzi delle compravendite, parzialmente investiti in titoli. Ha allegato di essere attualmente disoccupato e ha prodotto un certificato di iscrizione al centro per l'impiego datato 2024;
- la resistente a causa di malattia oncologica è stata dichiarata invalida al 100% come da verbale del 2020 – a seguito dell'ultima revisione nel 2023, è stata accertata una perdita della CP_3 capacità lavorativa dell'80%. Le è stata inoltre diagnosticata una sindrome depressivo – ansiosa. Nel 2021 aveva dichiarato di non svolgere attività lavorativa;
ha svolto attività nel
2021 per la DN1 Service S.r.l. e dal 2023 è dipendente della Jobitalia S.p.A. (cfr. il CU 2023 per € 9.000,00 circa e il CU 2024 per €13.200,00, nonché il CU 2025 per € 13.932,01; si vedano anche le buste paga relative ad alcune mensilità del 2024 e del 2025 da cui risulta uno stipendio di circa € 1.100-1.300,00 mensili); l' ha rigettato nel 2023 la domanda di CP_3 riconoscimento dell'assegno mensile per la disabilità per superamento dei limiti di reddito. È comproprietaria di un immobile sito in Lariano. Risulta inoltre dal c/c al 31.3.2020 un saldo di € 48.000,00 circa.
Orbene, quanto all'assegno di mantenimento per , alla luce delle rispettive situazioni reddituali, CP_2 il Collegio ritiene congruo disporre il versamento a carico della madre a decorrere dalla sentenza di
€ 250,00, ponendo le spese straordinarie al 60% a carico del ricorrente e al 40% a carico della resistente – attesa la persistente sperequazione, seppure in misura ridotta, sussistente fra le parti.
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla resistente, osserva il Collegio come l'articolo 156, comma 2, c.c. stabilisca che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. In particolare, secondo la Suprema Corte, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato “in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente
l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/01/2018,
n.769).
Nel caso di specie, il ricorrente risulta essere disoccupato;
tuttavia, è titolare di proprietà almeno potenzialmente produttive di reddito e ha ricavato dalle succitate compravendite un cospicuo patrimonio, parzialmente investito (investimento di cui non si conosce l'ammontare attuale). La resistente, di contro, ha visto un miglioramento della propria situazione reddituale in quanto, nonostante la stessa risulti ad oggi invalida all'80%, dal 2023 ha una stabile occupazione lavorativa da cui percepire un introito mensile variabile fra € 1.100,00 ed € 1.400,00. (
Alla luce di quanto rappresentato, osserva il Collegio come, pur risultando tuttora sussistere una disparità economica fra le parti, la stessa si sia notevolmente ridotta rispetto alla introduzione del presente giudizio.
Il Collegio ritiene inoltre quindi porre a carico del ricorrente, sempre a decorrere dalla sentenza, un assegno di mantenimento per la di € 100,00, attesa la sperequazione ancora sussistente fra le CP_1 parti, seppure in misura ridotta.
Quanto da ultimo alla domanda di ammonimento ex art 709 ter c.p.c. formulata dal ricorrente nel sub- procedimento 2381-4/2020 e rimessa al Collegio, si rileva che la stessa non merita accoglimento essendo i fatti narrati dal in parte generici e in ogni caso indicativi unicamente del grave Pt_1 clima di conflittualità fra le parti.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lariano di provvedere alle incombenze di legge;
3) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
4) pone a carico di un assegno mensile di complessivi € 250,00 per il Controparte_1 mantenimento della GL , che dovrà essere corrisposto al domicilio del padre entro i CP_2 primi cinque giorni di ogni mese a decorrere dal deposito della presente sentenza, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 40% (mentre il restante 60% delle spese straordinarie è posto a carico del padre);
5) pone a carico di un assegno mensile di 100,00 per il mantenimento della Parte_1 resistente che dovrà essere corrisposto al domicilio di quest'ultima a Controparte_1 decorrere dal deposito della presente sentenza entro i primi cinque giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025. Il giudice estensore
AR RU
Il presidente
RI SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2381/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FICORONI Parte_1 C.F._1
MA EA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPASSO Controparte_1 C.F._2
TERESA
RESISTENTE
e
, con il Curatore Speciale avv. FANTOZZI ALBERTO Controparte_2
INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in data 19.7.2015 in Lariano (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 6 Parte 2 Serie A anno 2015).
Dal matrimonio è nata una GL, (n. 19.7.2017), oggi maggiorenne. CP_2
Con ricorso depositato il 27.5.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie. Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso introduttivo.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Il Presidente delegato autorizzava quindi i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, affidando a entrambe le parti e regolamentando le visite patene, nonché ponendo a carico del CP_2 padre l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento di complessivi € 600,00 per la GL e di € 400,00 per la moglie.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e integravano le rispettive difese.
Alla prima udienza di comparizione, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 3.12.2021, il G.I. rigettava le istanze probatorie formulate dalle parti e disponeva una integrazione della reciproca situazione reddituale e patrimoniale;
incaricava inoltre i
Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo.
All'udienza dell'8.3.2023, vista la relazione dei Servizi Sociali, considerata l'elevata conflittualità fra le parti e i comportamenti ivi riportati e considerato che la minore si era trasferita a vivere CP_2 dalla nonna materna, veniva nominato un curatore speciale per la minore con affido di quest'ultima al Servizio Sociale con riguardo alla adozione di tutte le decisioni di maggiore interesse per la stessa.
All'udienza del 5.4.2023 veniva ascoltata dal Giudice, alla presenza del Curatore speciale, , CP_2 all'epoca minorenne. Con ordinanza del 23.5.2023, emessa nel sub-procedimento 2381-2/2023, veniva modificata l'ordinanza presidenziale con affido condiviso di e collocamento prevalente CP_2 presso l'abitazione paterna, regolamentazione delle visite materne e revoca dell'assegno di mantenimento del padre in favore della GL e dell'assegnazione della casa coniugale alla CP_2 resistente.
A seguito di ulteriore richiesta di integrazione documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 12.5.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.. Alla stessa udienza, venivano rimesse al Collegio anche le istanze di modifica del ricorrente nel sub-procedimento 2381-4/2020.
2. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
3. Venendo alle altre questioni, si rileva innanzitutto che entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione.
Al riguardo, giova rammentare che ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è pur sempre onerato di provare che una simile condotta
è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: deve cioè provare la sussistenza del rapporto di causalità tra l'inadempimento dei suddetti doveri ed una rottura della comunione di intenti e di sentimenti tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza (v., ex multis, Cass. civ., 25843/2013; Cass. civ., 18074/2014), dovendosi pertanto escludere tale nesso qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. civ., 2059/2012; Cass. civ., e 9074/2011).
Quanto alla domanda di addebito di parte ricorrente, la stessa si fonda sulla violazione del dovere di assistenza morale e materiale verso il coniuge, nonché sulla violazione dell'obbligo di fedeltà per aver la stessa intrapreso, a seguito peraltro dell'abbandono da parte del del tetto coniugale, Pt_1 una relazione con tale Persona_1
Orbene, quanto alla violazione del dovere di assistenza, le affermazioni del del tutto Pt_1 generiche, non sono state in alcun modo provate nel corso del giudizio, né vi è prova che la crisi coniugale sia maturata a causa delle condotte della moglie. Si osserva inoltre che il ricorrente non ha provato l'anteriorità della relazione extraconiugale alla crisi coniugale – circostanza infatti contestata dalla resistente, la quale afferma che la relazione con il sia successiva. Per_1
Del resto, occorre rilevare come il ricorrente abbia formulato sulle predette circostanze capitoli di prova del tutto generici e valutativi, per cui sono state rigettate tutte le istanze probatorie formulate dallo stesso (quanto alla dedotta infedeltà da parte della peraltro, il ricorrente ha formulato CP_1 un unico capitolo di prova, attinente alla situazione successiva all'instaurazione del presente giudizio:
“3) attualmente la Sig.ra intrattiene palesemente e all'interno delle mura domestiche una CP_1 relazione amorosa con un uomo più giovane che risponde al nominativo di …”). Persona_1
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente nei suoi scritti difensivi CP_1 quest'ultima afferma che “…per anni … è stata rinchiusa in una "gabbia dorata" costituita da un appartamento di lusso di quasi 200 mq con tanto di Jacuzzi, arredi di lusso e ogni agio possibile ed immaginabile, e che se da un canto, grazie alle risorse facenti capo al marito, ha goduto di un tenore di vita estremamente alto …. dall'altro è stata vittima di comportamenti illeciti ed inurbani da parte del marito, scaturiti in violenze morali, offese e continue recriminazioni che da ultimo, nel mese di gennaio 2020, l'ha addirittura abbandonata a se stessa, allontanandosi dalla casa coniugale, nella quale non ha fatto più rientro”.
Orbene, si deve preliminarmente rilevare come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., Sez. VI-1
Ord., 19.02.2018, n. 3925; v. anche Cass. civ., Sez. I, 15.09.2011, n. 18853).
Tali condotte, tuttavia, devono essere supportate da idonei elementi probatori;
nel caso di specie, non risultano comprovate le vessazioni subite, né la ha prodotto in giudizio documentazione a CP_1 supporto, formulando sul punto capitoli di prova generici e valutativi, ovvero ancora documentali – capitoli che, conseguentemente, non sono stati ammessi.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle relazioni dei Servizi Sociali emerge, invero, una elevatissima conflittualità fra le parti, le quali hanno presentato numerose denunce l'una nei confronti dell'altra. Peraltro, a carico del risultano due procedimenti penali (RGNR 7704/22 e RGNR Pt_1
1697/2 per i quali è tuttavia imputato del reato ex art. 570 bis c.p. per mancata contribuzione;
lo stesso
è stato inoltre assolto nel procedimento 2723/2024 (reato ex art. 388 c.p.c.) perché il fatto non sussiste.
La di contro, risulta imputata a sua volta per i reati di cui agli artt. 368 e 570 bis c.p., per aver CP_1 accusato il nel 2023 del reato ex art. 570 bis c.p. pur sapendolo innocente e per non aver Pt_1 riconsegnato la casa coniugale.
La domanda di addebito della resistente non è fondata nemmeno sotto il profilo dell'abbandono del tetto coniugale, avendo la stessa ammesso, nei propri scritti difensivi, che al momento CP_1 dell'allontanamento del sussisteva già la crisi coniugale (peraltro, il ricorrente contesta la Pt_1 circostanza assumendo di essere stato allontanato dalla : “Nel caso di specie, è pacifico che CP_1 la crisi matrimoniale si era già manifestata ben prima dell'allontanamento del dalla casa Pt_1 coniugale, avvenuto nel gennaio 2020, e che tale allontanamento costituì la conseguenza e non la causa della rottura del rapporto” (cfr. la memoria di replica della resistente).
Per tali ragioni, anche la domanda di addebito formulata dalla resistente deve essere rigettata. 4. In ordine all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario della GL , rileva il Collegio che la stessa è divenuta nel luglio 2025 maggiorenne, per cui il CP_2
Tribunale non deve adottare alcun provvedimento.
Risulta che la stessa viva presso il padre, il quale è rientrato nella disponibilità della casa coniugale
(di sua esclusiva proprietà) soltanto nel dicembre 2024 (si vedano sul punto il verbale di audizione di
, le relazioni dei Servizi Sociali e il provvedimento del 23.5.2023, emesso nel sub- CP_2 procedimento 2381-2/2023).
Quanto alla casa coniugale, deve trovare conferma la revoca dell'assegnazione alla come dal CP_1 succitato provvedimento del 23.5.2023.
Risulta inoltre che di appena 18 anni, non ha proseguito gli studi ed è stata occupata come CP_2 cassiera in un supermercato di Velletri con contratto di lavoro a tempo determinato, scaduto in data
17.6.2025, e che le consentiva un'entrata di €829,00. Orbene, è appena il caso di notare che il contratto di lavoro in atti, stipulato nel dicembre 2024 allorquando era ancora minorenne, è CP_2 venuto meno quando la stessa non aveva ancora raggiunto la maggiore età, e al momento è CP_2 senza una occupazione né è stato dimostrato il contrario dalla madre CP_1
Considerata l'età di e la circostanza che la stessa abbia lavorato ma a tempo determinato e CP_2 quando era ancora minorenne, ritiene il Collegio che la stessa non può essere considerata economicamente autosufficiente, con la conseguenza che deve essere posto a carico della madre un assegno di mantenimento per la GL a cadenza mensile.
Orbene, preliminarmente deve essere rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che:
- il ricorrente fino al 2021 è stato titolare del centro di revisione PIT STOP SRL sito in Lariano;
nel 2021 ha veduto il 100% delle quote a un soggetto terzo al prezzo di € 110.000 (atto del
18.6.2021 a rogito del Notaio;
è titolare di un consistente patrimonio Persona_2 immobiliare (nel 2020 era proprietario di un terreno in Artena, di ½ di un immobile in Lariano, di un vigneto in Lariano, di sei posti auto in Lariano, della casa coniugale , di un fabbricato a
Lariano in corso di costruzione e del fabbricato in Lariano in cui aveva sede il centro di revisione); detto patrimonio immobiliare, tuttavia, negli anni è stato parzialmente dismesso
(nel 2022 ha venduto l'utile dominio di un immobile sito in Lariano loc. Cerreta per il corrispettivo di € 41.000,00, nel 2023 ha venduto un immobile in Lariano via degli Artigiani
n. 1/A – sede del centro di revisione - per il corrispettivo di € 400.000,00). Nel 2021 ha inoltre stipulato un contratto rent to buy relativo a un immobile sito in Lariano, via Roma n. 248.
Dalla dichiarazione redditi 2023 (per il 2022) emerge un reddito complessivo di circa €
12.000,00, derivante dai fabbricati;
dalla dichiarazione redditi 2024 (per il 2023) emerge un reddito complessivo di € 963,00. Dalle movimentazioni dei c/c risultano i versamenti dei prezzi delle compravendite, parzialmente investiti in titoli. Ha allegato di essere attualmente disoccupato e ha prodotto un certificato di iscrizione al centro per l'impiego datato 2024;
- la resistente a causa di malattia oncologica è stata dichiarata invalida al 100% come da verbale del 2020 – a seguito dell'ultima revisione nel 2023, è stata accertata una perdita della CP_3 capacità lavorativa dell'80%. Le è stata inoltre diagnosticata una sindrome depressivo – ansiosa. Nel 2021 aveva dichiarato di non svolgere attività lavorativa;
ha svolto attività nel
2021 per la DN1 Service S.r.l. e dal 2023 è dipendente della Jobitalia S.p.A. (cfr. il CU 2023 per € 9.000,00 circa e il CU 2024 per €13.200,00, nonché il CU 2025 per € 13.932,01; si vedano anche le buste paga relative ad alcune mensilità del 2024 e del 2025 da cui risulta uno stipendio di circa € 1.100-1.300,00 mensili); l' ha rigettato nel 2023 la domanda di CP_3 riconoscimento dell'assegno mensile per la disabilità per superamento dei limiti di reddito. È comproprietaria di un immobile sito in Lariano. Risulta inoltre dal c/c al 31.3.2020 un saldo di € 48.000,00 circa.
Orbene, quanto all'assegno di mantenimento per , alla luce delle rispettive situazioni reddituali, CP_2 il Collegio ritiene congruo disporre il versamento a carico della madre a decorrere dalla sentenza di
€ 250,00, ponendo le spese straordinarie al 60% a carico del ricorrente e al 40% a carico della resistente – attesa la persistente sperequazione, seppure in misura ridotta, sussistente fra le parti.
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla resistente, osserva il Collegio come l'articolo 156, comma 2, c.c. stabilisca che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. In particolare, secondo la Suprema Corte, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato “in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente
l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/01/2018,
n.769).
Nel caso di specie, il ricorrente risulta essere disoccupato;
tuttavia, è titolare di proprietà almeno potenzialmente produttive di reddito e ha ricavato dalle succitate compravendite un cospicuo patrimonio, parzialmente investito (investimento di cui non si conosce l'ammontare attuale). La resistente, di contro, ha visto un miglioramento della propria situazione reddituale in quanto, nonostante la stessa risulti ad oggi invalida all'80%, dal 2023 ha una stabile occupazione lavorativa da cui percepire un introito mensile variabile fra € 1.100,00 ed € 1.400,00. (
Alla luce di quanto rappresentato, osserva il Collegio come, pur risultando tuttora sussistere una disparità economica fra le parti, la stessa si sia notevolmente ridotta rispetto alla introduzione del presente giudizio.
Il Collegio ritiene inoltre quindi porre a carico del ricorrente, sempre a decorrere dalla sentenza, un assegno di mantenimento per la di € 100,00, attesa la sperequazione ancora sussistente fra le CP_1 parti, seppure in misura ridotta.
Quanto da ultimo alla domanda di ammonimento ex art 709 ter c.p.c. formulata dal ricorrente nel sub- procedimento 2381-4/2020 e rimessa al Collegio, si rileva che la stessa non merita accoglimento essendo i fatti narrati dal in parte generici e in ogni caso indicativi unicamente del grave Pt_1 clima di conflittualità fra le parti.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lariano di provvedere alle incombenze di legge;
3) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
4) pone a carico di un assegno mensile di complessivi € 250,00 per il Controparte_1 mantenimento della GL , che dovrà essere corrisposto al domicilio del padre entro i CP_2 primi cinque giorni di ogni mese a decorrere dal deposito della presente sentenza, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 40% (mentre il restante 60% delle spese straordinarie è posto a carico del padre);
5) pone a carico di un assegno mensile di 100,00 per il mantenimento della Parte_1 resistente che dovrà essere corrisposto al domicilio di quest'ultima a Controparte_1 decorrere dal deposito della presente sentenza entro i primi cinque giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025. Il giudice estensore
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Il presidente
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