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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
3459 2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
sezione lavoro giudice monocratico Marco RA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3459/2025
PROMOS SA DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Bonaldi
parte ricorrente
CONTRO CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino parte convenuta
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
Accertare e dichiarare:
- in via principale, l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 10.588,60 avanzata dall' CP_1 nella comunicazione d'indebito n.
18952698 nei confronti del Sig. e, per l'effetto, accertare e Parte_1 dichiarare l'irripetibilità della erogata dall' CP_1 al Sig. nel periodo dal 01.01.2021 al 31.07.2024; Parte_1
a, l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'CP_1 per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di caus enuto di giustizia con annullamento del relativo provvedimento restitutorio. Con vittoria di Spese e compensi professionali, comprensivi del rimborso forf. del 15% ex art. 2, comma 2, del DM 55/2014, nella misura indicata dall'art. 13 comma 2 c.p.c., aggiornato al DM n. 147 del 13.8.2022, da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi. CONCLUSIONI per parte convenuta:
- ex adverso domande dispiegate nei Rigettare siccome infondate le confronti dell' CP_2
...
Spese come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
Con atto depositato in data 14 aprile 2025 parte ricorrente chiede che sia accertata l'illegittimità della pretesa creditoria dell' CP_1 di cui alla comunicazione in data 15 luglio 20241, con la quale è chiesta la restituzione dell'importo di €. 10.588,60.
A fondamento della propria domanda espone che:
è stato riconosciuto invalido civile in misura pari al 75%, in data
-
26 maggio 2022, e, a seguito di tale accertamento, gli è erogata la prestazione CAT.INV.CIV n. 044-810007123458; il 16 luglio 2024 1'CP_1 comunica la riliquidazione della
-
prestazione, sulla base dei redditi dichiarati, con richiesta di restituzione della somma di €. 10.588,60, per il periodo dal gennaio 2022 al luglio 2024; il ricorso proposto in via amministrativa è stato respinto dal
Controparte_3
Con memoria in data 8 maggio 2025 1' CP_2 convenuto si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
II
All'udienza del 5 marzo 2024 è assunta la deposizione di una funzionaria dell' CP_1 che ha dichiarato: Il ricorrente ha correttamente presentato nel 2022
.
.
.
il modello RED per il 2021, da cui risulta un reddito di € 4.000,00 tuttavia dalla certificazione unica per lo stesso periodo risulta un reddito di € 6.807, 54 (cfr doc.
8 ric pag 3), cioè superiore alla soglia e così per gli anni successivi, nei quali peraltro il superamento della soglia reddituale risulta dagli stessi red comunicati dal ricorrente (2023), nel 2022 invece richiama la dichiara all' Controparte_4 nella dalla quale si ricava il superamento della soglia (cfr doc. 8 ric pag 17). III
All'esito del giudizio alla luce delle allegazioni e delle ragioni svolte dalle parti e delle produzioni documentali e dei chiarimenti forniti dalla funzionaria
CP_1 si osserva:
CP 16 luglio 2024, doc. 2 ric. 1 Cfr. nota i fatti così come allegati e documentati in ricorso non sono 1. stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell'ente convenuto e, inoltre, sono stati espressamente confermati dal funzionario in sede di udienza;
risultano dallai redditi percepiti dal ricorrente
2. documentazione fiscale dallo stesso prodotta e sono riconosciuti anche nelle difese dell' CP_5 in linea di diritto, sulla base dei fatti accertati, pare
3. assorbente il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale : a) l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
""accipiens" versasse in dolo³%; b) L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato4%; c) in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere;
d) in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate να ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali ... ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del
1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988. a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
6 nel caso in esame, inoltre, assume rilievo la previsione 4. normativa ex art. 15 dl 78/107, secondo la quale l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all CP_1
e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni;
alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali ora
5. richiamati si ritiene che nel caso in esame sussista il legittimo affidamento del ricorrente che nelle dichiarazioni reddituali trasmesse all'amministrazione finanziaria³, non contestate in giudizio ed anzi riconosciute dall' CP_1, non ha omesso di dichiarare i redditi che secondo la prospettazione di parte convenuta hanno determinato il superamento delle soglie previste per la fruizione della prestazione;
per completezza si osserva che la sentenza citata e prodotta
6. da parte convenuta in sede di discussione non appare pertinente poiché nella motivazione si dà espressamente atto che la ricorrente, in primo grado non aveva prodotto alcuna dichiarazione dei redditi inoltrata all'Agenzia delle Entrate per gli anni in discussione che comprovasse che aveva assolto all'onere di dichiarare anche i redditi come collaboratrice pacificamente avvenuta nel domestica... 10, cosa che invece presente giudizio;
in conclusione, deve essere dichiarata la non ripetibilità delle 7. somme erogate fino alla data in cui è stato comunicato il provvedimento dell' CP_6
IV
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, vale a dire: materia previdenziale;
scaglione: €. 5.200,00-26.000,00; tutte le fasi processuali;
valore medi: non sussistendo ragioni, ex art. 4, comma 1, DM 55/14, per disporre aumenti o diminuzioni.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria dell' CP_1 di cui alla comunicazione in data 16 luglio 2024 con la quale è chiesta la restituzione dell'importo di €. 10.588,60; dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore dell'avv. Michela Bonaldi, anticipataria, delle spese di lite e dei compensi professionali, liquidati in €. 5.391,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA, e successive occorrende, come per legge.
Torino, 16 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
Marco RA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 cfr. doc 8 ric., pag. 3 mem. conv. e deposizione all'udienza del 7 ottobre 2025.
3 Cass. Civ., Sez. Lav., 9 novembre 2018, n. 28771.
4 Cass. Civ., Sez. Lav., 15 ottobre 2019, n. 26036.
5 Cass. Civ., 30 giugno 2020 n. 13223
6 Cass. Cv. Sez. Lav., 20 maggio 2021, n. 1395.
7 Decreto legge, 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla lg 3 agosto 2009, n. 102 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.
8 Cfr. doc. 8 ric.
9 Cfr. Corte Appello Roma, Sezione Lavoro, 24 giugno 2025, RG 1986-2086/24.
10 Cfr. pag, 6 della motivazione.
11 Cfr. comunicazione del 16 luglio 2024, doc. 2 ric.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
sezione lavoro giudice monocratico Marco RA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3459/2025
PROMOS SA DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Bonaldi
parte ricorrente
CONTRO CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino parte convenuta
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
Accertare e dichiarare:
- in via principale, l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 10.588,60 avanzata dall' CP_1 nella comunicazione d'indebito n.
18952698 nei confronti del Sig. e, per l'effetto, accertare e Parte_1 dichiarare l'irripetibilità della erogata dall' CP_1 al Sig. nel periodo dal 01.01.2021 al 31.07.2024; Parte_1
a, l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'CP_1 per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di caus enuto di giustizia con annullamento del relativo provvedimento restitutorio. Con vittoria di Spese e compensi professionali, comprensivi del rimborso forf. del 15% ex art. 2, comma 2, del DM 55/2014, nella misura indicata dall'art. 13 comma 2 c.p.c., aggiornato al DM n. 147 del 13.8.2022, da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi. CONCLUSIONI per parte convenuta:
- ex adverso domande dispiegate nei Rigettare siccome infondate le confronti dell' CP_2
...
Spese come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
Con atto depositato in data 14 aprile 2025 parte ricorrente chiede che sia accertata l'illegittimità della pretesa creditoria dell' CP_1 di cui alla comunicazione in data 15 luglio 20241, con la quale è chiesta la restituzione dell'importo di €. 10.588,60.
A fondamento della propria domanda espone che:
è stato riconosciuto invalido civile in misura pari al 75%, in data
-
26 maggio 2022, e, a seguito di tale accertamento, gli è erogata la prestazione CAT.INV.CIV n. 044-810007123458; il 16 luglio 2024 1'CP_1 comunica la riliquidazione della
-
prestazione, sulla base dei redditi dichiarati, con richiesta di restituzione della somma di €. 10.588,60, per il periodo dal gennaio 2022 al luglio 2024; il ricorso proposto in via amministrativa è stato respinto dal
Controparte_3
Con memoria in data 8 maggio 2025 1' CP_2 convenuto si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
II
All'udienza del 5 marzo 2024 è assunta la deposizione di una funzionaria dell' CP_1 che ha dichiarato: Il ricorrente ha correttamente presentato nel 2022
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il modello RED per il 2021, da cui risulta un reddito di € 4.000,00 tuttavia dalla certificazione unica per lo stesso periodo risulta un reddito di € 6.807, 54 (cfr doc.
8 ric pag 3), cioè superiore alla soglia e così per gli anni successivi, nei quali peraltro il superamento della soglia reddituale risulta dagli stessi red comunicati dal ricorrente (2023), nel 2022 invece richiama la dichiara all' Controparte_4 nella dalla quale si ricava il superamento della soglia (cfr doc. 8 ric pag 17). III
All'esito del giudizio alla luce delle allegazioni e delle ragioni svolte dalle parti e delle produzioni documentali e dei chiarimenti forniti dalla funzionaria
CP_1 si osserva:
CP 16 luglio 2024, doc. 2 ric. 1 Cfr. nota i fatti così come allegati e documentati in ricorso non sono 1. stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell'ente convenuto e, inoltre, sono stati espressamente confermati dal funzionario in sede di udienza;
risultano dallai redditi percepiti dal ricorrente
2. documentazione fiscale dallo stesso prodotta e sono riconosciuti anche nelle difese dell' CP_5 in linea di diritto, sulla base dei fatti accertati, pare
3. assorbente il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale : a) l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
""accipiens" versasse in dolo³%; b) L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato4%; c) in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere;
d) in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate να ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali ... ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del
1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988. a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
6 nel caso in esame, inoltre, assume rilievo la previsione 4. normativa ex art. 15 dl 78/107, secondo la quale l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all CP_1
e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni;
alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali ora
5. richiamati si ritiene che nel caso in esame sussista il legittimo affidamento del ricorrente che nelle dichiarazioni reddituali trasmesse all'amministrazione finanziaria³, non contestate in giudizio ed anzi riconosciute dall' CP_1, non ha omesso di dichiarare i redditi che secondo la prospettazione di parte convenuta hanno determinato il superamento delle soglie previste per la fruizione della prestazione;
per completezza si osserva che la sentenza citata e prodotta
6. da parte convenuta in sede di discussione non appare pertinente poiché nella motivazione si dà espressamente atto che la ricorrente, in primo grado non aveva prodotto alcuna dichiarazione dei redditi inoltrata all'Agenzia delle Entrate per gli anni in discussione che comprovasse che aveva assolto all'onere di dichiarare anche i redditi come collaboratrice pacificamente avvenuta nel domestica... 10, cosa che invece presente giudizio;
in conclusione, deve essere dichiarata la non ripetibilità delle 7. somme erogate fino alla data in cui è stato comunicato il provvedimento dell' CP_6
IV
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, vale a dire: materia previdenziale;
scaglione: €. 5.200,00-26.000,00; tutte le fasi processuali;
valore medi: non sussistendo ragioni, ex art. 4, comma 1, DM 55/14, per disporre aumenti o diminuzioni.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria dell' CP_1 di cui alla comunicazione in data 16 luglio 2024 con la quale è chiesta la restituzione dell'importo di €. 10.588,60; dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore dell'avv. Michela Bonaldi, anticipataria, delle spese di lite e dei compensi professionali, liquidati in €. 5.391,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA, e successive occorrende, come per legge.
Torino, 16 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
Marco RA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 cfr. doc 8 ric., pag. 3 mem. conv. e deposizione all'udienza del 7 ottobre 2025.
3 Cass. Civ., Sez. Lav., 9 novembre 2018, n. 28771.
4 Cass. Civ., Sez. Lav., 15 ottobre 2019, n. 26036.
5 Cass. Civ., 30 giugno 2020 n. 13223
6 Cass. Cv. Sez. Lav., 20 maggio 2021, n. 1395.
7 Decreto legge, 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla lg 3 agosto 2009, n. 102 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.
8 Cfr. doc. 8 ric.
9 Cfr. Corte Appello Roma, Sezione Lavoro, 24 giugno 2025, RG 1986-2086/24.
10 Cfr. pag, 6 della motivazione.
11 Cfr. comunicazione del 16 luglio 2024, doc. 2 ric.