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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9976 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27307/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/07/2025 da 1) Parte_1
Nata il 10/04/1967 in MAROCCO cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]31 20010 SA FA NO (MI) con l'Avv. AMBRASSA SARA NANCY elettivamente domiciliato CORSO VITTORIO VENETO, 57 12038 SAVIGLIANO - in gratuito patrocinio. e 2) Parte_2
Nato il 28/03/1962 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5/A 12010 SA FA NO (MI) con l'Avv. CORTIANA FEDERICO MARIA elettivamente domiciliato VIALE PREMUDA, 16 20129 MILANO, del foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio civile in SA AN IN (MI) il 30/10/1999 (anno 1999 atto n. 1 parte I)
separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 06/07/2020, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 18.09.2020;
con i seguenti figli maggiorenni:
− nata a [...] il [...], cf: , cittadina italiana Persona_1 C.F._3
− nato a [...] il [...] cf: cittadino italiana Persona_2 C.F._4
pagina 1 di 3
FATTO Parte attrice come sopra rappresentata, con ricorso depositato in data 20.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: assegnazione casa coniugale identificata a Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN foglio 5, mappale 535, sub.9, piano 2-S1 – Cat. A2 – cl. 3 – vani 7 – R.C. € 560,36 alla stessa ove vive con la figlia RA maggiorenne ma non economicamente indipendente, un contributo al mantenimento ordinario della figlia RA a carico del padre pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% spese extra come da protocollo;
Parte convenuta come sopra rappresentata con propria comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: assegnazione casa coniugale identificata a Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN foglio 5, mappale 535, sub.9, piano 2-S1 – Cat. A2 – cl. 3 – vani 7 – R.C. € 560,36 limitata come indicato in atti, contributo al mantenimento ordinario della figlia RA a carico del padre pari ad € 200,00 mensili come in separazione e un contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico della Per_2 madre pari ad € 200,00 mensili. vive col padre. Per_2
All'udienza del 11.11.2025 – svoltasi innanzi al GOT delegato – le parti hanno raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio, chiedendo di voler procedere ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. e di ottenere una pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti concordano sullo scioglimento del matrimonio.
2) La casa coniugale identificata a Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN foglio 5, mappale 535, sub.9, piano 2-S1 – Cat. A2 – cl. 3 – vani 7 – R.C. € 560,36, di proprietà esclusivo del sig, resta assegnata alla sig.ra che la abiterà con la figlia Parte_2 Parte_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa e comunque non Persona_1 oltre il ventiseiesimo anno di età. L'assegnazione della casa coniugale di cui sopra resta limitata all'abitazione principale, al monolocale di circa 50 mq posto nel seminterrato dello stabile non collegato direttamente all'appartamento e che funge da taverna e locale lavanderia ed al box singolo accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN al foglio 5, mappale 535, sub.27 – piano S1 – Cat. C6 – Cl. 3 – mq.16 – R.C. € 30,57, posto nel corsello dello stabile. Di contro la sig.ra lascerà libero da persone o cose l'autorimessa doppia Parte_1 accatastata a Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN al foglio 5, mappale 535, sub.16, piano S1 – Cat. C6 – Cl. 3, mq 39 – R.C. € 74,52 ed il locale cantina annesso alla stessa entro 30 giorni decorrenti dall'11/11/2025 per restituirlo al sig. . Parte_2
3) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile omnia Parte_2 Parte_1 comprensivo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e Persona_1 comprensive delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Milano, a mezzo BB continuativo entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese in corso, somma rivalutabile secondo gli indici Istat e si farà interamente carico del costo della patente per la figlia RA e provvederà a rimborsare il 50% delle spese dentistiche recentemente affrontate da RA e che pagina 2 di 3 ammontano a complessivi € 500,00. 4) Il Sig. provvederà al mantenimento diretto in via esclusiva del figlio Parte_2 [...]
maggiorenne ma non economicamente indipendente e con lui convivente. Per_2
5) Le parti rinunciano ad ogni reciproca pretesa pregressa con riferimento al mantenimento dei figli RA e nonché alle spese straordinarie. Per_2
6) Il sig. consente alla sig.ra fintanto che ricorreranno le condizioni di cui al punto Pt_2 Pt_3
2), di concedere in locazione il box singolo accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN al foglio 5, mappale 535, sub.27 – piano S1 – Cat. C6 – Cl. 3 – mq.16 – R.C. € 30,57 alla stessa assegnato.
8) L'Avv Ambrassa si impegna e depositare nota spese relativa al gratuito patrocinio.
9) Spese di lite compensate.
Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza e, con successive note scritte, hanno confermato le condizioni pattuite
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SA AN IN (MI) il
30.10.1999 tra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA AN IN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/07/2025 da 1) Parte_1
Nata il 10/04/1967 in MAROCCO cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]31 20010 SA FA NO (MI) con l'Avv. AMBRASSA SARA NANCY elettivamente domiciliato CORSO VITTORIO VENETO, 57 12038 SAVIGLIANO - in gratuito patrocinio. e 2) Parte_2
Nato il 28/03/1962 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5/A 12010 SA FA NO (MI) con l'Avv. CORTIANA FEDERICO MARIA elettivamente domiciliato VIALE PREMUDA, 16 20129 MILANO, del foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio civile in SA AN IN (MI) il 30/10/1999 (anno 1999 atto n. 1 parte I)
separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 06/07/2020, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 18.09.2020;
con i seguenti figli maggiorenni:
− nata a [...] il [...], cf: , cittadina italiana Persona_1 C.F._3
− nato a [...] il [...] cf: cittadino italiana Persona_2 C.F._4
pagina 1 di 3
FATTO Parte attrice come sopra rappresentata, con ricorso depositato in data 20.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: assegnazione casa coniugale identificata a Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN foglio 5, mappale 535, sub.9, piano 2-S1 – Cat. A2 – cl. 3 – vani 7 – R.C. € 560,36 alla stessa ove vive con la figlia RA maggiorenne ma non economicamente indipendente, un contributo al mantenimento ordinario della figlia RA a carico del padre pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% spese extra come da protocollo;
Parte convenuta come sopra rappresentata con propria comparsa di costituzione e risposta del 03.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: assegnazione casa coniugale identificata a Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN foglio 5, mappale 535, sub.9, piano 2-S1 – Cat. A2 – cl. 3 – vani 7 – R.C. € 560,36 limitata come indicato in atti, contributo al mantenimento ordinario della figlia RA a carico del padre pari ad € 200,00 mensili come in separazione e un contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico della Per_2 madre pari ad € 200,00 mensili. vive col padre. Per_2
All'udienza del 11.11.2025 – svoltasi innanzi al GOT delegato – le parti hanno raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio, chiedendo di voler procedere ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. e di ottenere una pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti concordano sullo scioglimento del matrimonio.
2) La casa coniugale identificata a Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN foglio 5, mappale 535, sub.9, piano 2-S1 – Cat. A2 – cl. 3 – vani 7 – R.C. € 560,36, di proprietà esclusivo del sig, resta assegnata alla sig.ra che la abiterà con la figlia Parte_2 Parte_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa e comunque non Persona_1 oltre il ventiseiesimo anno di età. L'assegnazione della casa coniugale di cui sopra resta limitata all'abitazione principale, al monolocale di circa 50 mq posto nel seminterrato dello stabile non collegato direttamente all'appartamento e che funge da taverna e locale lavanderia ed al box singolo accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN al foglio 5, mappale 535, sub.27 – piano S1 – Cat. C6 – Cl. 3 – mq.16 – R.C. € 30,57, posto nel corsello dello stabile. Di contro la sig.ra lascerà libero da persone o cose l'autorimessa doppia Parte_1 accatastata a Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN al foglio 5, mappale 535, sub.16, piano S1 – Cat. C6 – Cl. 3, mq 39 – R.C. € 74,52 ed il locale cantina annesso alla stessa entro 30 giorni decorrenti dall'11/11/2025 per restituirlo al sig. . Parte_2
3) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile omnia Parte_2 Parte_1 comprensivo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e Persona_1 comprensive delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Milano, a mezzo BB continuativo entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese in corso, somma rivalutabile secondo gli indici Istat e si farà interamente carico del costo della patente per la figlia RA e provvederà a rimborsare il 50% delle spese dentistiche recentemente affrontate da RA e che pagina 2 di 3 ammontano a complessivi € 500,00. 4) Il Sig. provvederà al mantenimento diretto in via esclusiva del figlio Parte_2 [...]
maggiorenne ma non economicamente indipendente e con lui convivente. Per_2
5) Le parti rinunciano ad ogni reciproca pretesa pregressa con riferimento al mantenimento dei figli RA e nonché alle spese straordinarie. Per_2
6) Il sig. consente alla sig.ra fintanto che ricorreranno le condizioni di cui al punto Pt_2 Pt_3
2), di concedere in locazione il box singolo accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di SA AN IN al foglio 5, mappale 535, sub.27 – piano S1 – Cat. C6 – Cl. 3 – mq.16 – R.C. € 30,57 alla stessa assegnato.
8) L'Avv Ambrassa si impegna e depositare nota spese relativa al gratuito patrocinio.
9) Spese di lite compensate.
Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza e, con successive note scritte, hanno confermato le condizioni pattuite
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SA AN IN (MI) il
30.10.1999 tra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA AN IN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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