Sentenza 16 marzo 2024
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03735/2026REG.PROV.COLL.
N. 08416/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 8416 del 2024, proposto da
GE MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Rosario Buccella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima quater) n. 5326/2024 del 16 marzo 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le note di udienza con richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione presentate da entrambe le parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il Cons. AR LA CA;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Il giudizio ha ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 118 c.p.a. proposta dal Ministero dell’interno avverso il decreto ingiuntivo n. 3804/2021 emesso dal T.a.r. Lazio, con cui era stato ordinato il pagamento in favore di GE MI di somme pari a € 88.059,36 per compensi relativi a ore di lavoro straordinario rese nel servizio di scorta dell’Arma dei Carabinieri.
2. In base al contenuto della documentazione prodotta in giudizio e non specificamente contestata dalle parti si illustrano i fatti salienti del presente giudizio.
2.1. La controversia trae origine dalla domanda monitoria proposta dall’odierno appellante, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, rivolta al T.a.r. Lazio col fine di ingiungere al Ministero dell’interno il pagamento di € 88.059,36 per prestazioni rese in occasione di numerose missioni di scorta e protezione di persone sottoposte a tutela, svolte in un periodo tra il 2007 e il 2013. Secondo l’appellante, si trattava di servizi continuativi, spesso fuori sede e con pernottamento, durante i quali egli seguiva la persona protetta in tutti i suoi spostamenti sul territorio nazionale, anche per più giorni consecutivi.
2.2. La pretesa economica era articolata in due voci principali: 18 ore di straordinario per ogni missione fuori sede protrattasi per almeno 24 ore consecutive più l’indennità per il servizio notturno per 8 ore.
2.3. A sostegno della domanda, lo stesso appellante dichiarava di aver svolto complessivamente 143 missioni fuori sede, regolarmente documentate da fogli di viaggio e altra documentazione consegnata dal Servizio amministrativo dell’Arma il 2 ottobre 2014. Egli inoltre riferiva di avere richiesto il pagamento in via stragiudiziale, con nota del 25 marzo 2014, poi rinnovata con messa in mora del 20 dicembre 2017, senza ottenere alcun riscontro utile. Al fine di quantificare il credito, produceva la relazione della consulente del lavoro all’uopo incaricata, datata 29 gennaio 2020, che stimava il dovuto in € 46.244,80 per straordinario diurno e feriale e in € 41.814,56 per straordinario notturno e festivo.
2.4. il T.a.r. Lazio, con decreto ingiuntivo n. 3804/2021, accoglieva il ricorso ex art. 118 c.p.a. presentato dal militare e, per l’effetto, condannava il Ministero a “ pagare al ricorrente la somma di € di euro 88.059,36 (ottantottomilacinquantanove/36), al lordo degli oneri erariali e previdenziali, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo, da corrispondersi con i criteri di calcolo precisati in premessa, nel termine di giorni 40 (quaranta) decorrente dalla notifica del presente provvedimento, con avvertenza che, entro lo stesso termine, potrà essere proposta opposizione al presente decreto e che, in mancanza, lo stesso diventerà esecutivo ”.
3. L’Amministrazione nei termini previsti proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 118 c.p.a., articolando tre distinti motivi di ricorso, così rubricati:
a) “ Difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio ” (esteso da pag. 2 al pag. 5 del ricorso introduttivo);
b) “ Carenza dei presupposti di cui agli artt. 118 c.p.a. e 633 e ss. c.p.c. ” (pag. 6 del ricorso introduttivo);
c) “ Prescrizione ” (esteso da pag. 6 a pag. 7 del ricorso introduttivo).
3.1. Il Ministero deduceva, anzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto di impiego del ricorrente intercorresse con il Ministero della difesa, e non con il Ministero dell’interno. In secondo luogo, l’Amministrazione eccepiva l’infondatezza della pretesa economica, osservando che le ore di straordinario rivendicate sarebbero state prestate senza autorizzazione dell’organo competente e che, in ogni caso, per prestazioni rese in assenza di disponibilità del relativo monte ore, il dipendente avrebbe potuto far valere soltanto il diritto ai riposi compensativi, da richiedere tempestivamente secondo la disciplina contrattuale vigente.
4. Con l’impugnata sentenza n. 5326 del 16 marzo 2024, il T.a.r. per il Lazio adito ha accolto il ricorso in opposizione e revocato il decreto ingiuntivo (compensando integralmente le spese di lite).
4.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso in opposizione fondato alla stregua delle seguenti ragioni:
a) il rapporto di pubblico impiego del ricorrente era intercorso con il Ministero della difesa, per cui la titolarità del credito retributivo per straordinari e indennità di lavoro notturno andava riferita a tale Amministrazione; secondo la giurisprudenza, il rapporto funzionale tra Arma dei Carabinieri e Ministero della difesa attiene all’organizzazione generale e non incide sull’imputazione degli atti operativi e dei relativi effetti patrimoniali;
b) quanto al merito della pretesa economica, il T.a.r. ha richiamato il principio secondo cui, anche nei servizi di scorta, la prestazione straordinaria non determina automaticamente il diritto alla remunerazione, perché il pagamento incontra un limite nelle risorse del relativo stanziamento di bilancio. In tale prospettiva, oltre il limite di budget, la prestazione può dar luogo al diritto ai riposi compensativi, che il dipendente ha l’onere di richiedere entro un termine preciso;
c) da ultimo, secondo il primo giudice, non avendo il militare documentato adeguatamente di aver presentato tempestivamente la domanda di fruizione dei riposi compensativi, né la loro eventuale reiezione per esigenze di servizio, non sarebbe maturato il diritto alla remunerazione dello straordinario.
5. L’interessato ha proposto appello – notificato in data 12 ottobre 2024 e depositato il successivo 11 novembre 2024 – affidato a due motivi di ricorso:
a) primo motivo (esteso da pag. 6 a pag. 8 dell’atto di appello), rubricato: “ Erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione di legge. Illogicità e contradditorietà della motivazione, travisamento dei fatti e della prova. Incoerenza ed irragionevolezza ”;
b) secondo motivo (esteso da pag. 8 a pag. 11 dell’atto di appello), rubricato: “ Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l’iniziativa monitoria per non aver documentato di avere inoltrato, nei tempi prescritti, apposita domanda di fruizione dei riposi compensativi. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione di legge. Illogicità e contradditorietà della motivazione, travisamento dei fatti e della prova. Incoerenza ed irragionevolezza ”.
5.1. In sintesi, col primo motivo egli ha censurato la sentenza per avere ritenuto legittimato passivamente il Ministero della difesa e non quello dell’interno, nonostante sui fogli di viaggio fosse indicato espressamente che “ la missione è a carico del Ministero Interno ”, sicché la riferibilità del credito non sarebbe solo funzionale ma anche contabile. A suo dire, la stessa Amministrazione avrebbe ammesso che fino al 31 dicembre 2015 i capitoli “interforze” erano allocati presso il Ministero dell’Interno, e il periodo controverso è proprio anteriore a tale data.
5.2. Col secondo motivo, egli ha contestato il passaggio motivazionale relativo ai riposi compensativi: il servizio di scorta, per sua natura, sfugge a una disciplina oraria rigida e comporta normalmente la necessità di seguire il protetto in tutti gli spostamenti, con conseguente onerosità della prestazione. In questa prospettiva, l’appello sostiene che il diritto al compenso non potrebbe essere escluso per il solo difetto di una domanda formale di riposo compensativo, soprattutto quando la prestazione è pacificamente svolta e non è stata mai contestata. L’appellato ha da ultimo richiamato l’ulteriore il principio per cui ogni attività di lavoro subordinato si presume onerosa, salvo prova contraria della gratuità.
6. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 13 novembre 2024 per resistere all’appello.
7. In data 6 dicembre 2024, l’Amministrazione ha depositato tempestivamente memorie e appello incidentale condizionato – notificato in data 4 dicembre 2024- con il quale ha chiesto al Consiglio di Stato di dichiarare l’appello principale inammissibile e infondato, confermando in tal modo le statuizioni del T.a.r.
7.1. In subordine, ove una censura fosse accolta, l’Amministrazione chiede di dichiarare comunque prescritto il credito azionato dall’appellante: difatti, le pretese di quest’ultimo si riferirebbero al periodo 2007-2013 mentre il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato solo il 3 novembre 2021, quindi ben oltre il termine di prescrizione. L’Avvocatura ha aggiunto che non risultano tempestivi atti interruttivi idonei nei confronti del Ministero dell’interno, poiché la raccomandata del 2014 era diretta ad altri soggetti e la p.e.c. del 20 dicembre 2017, anche se considerata, non potrebbe incidere su una prescrizione già maturata per il quinquennio anteriore.
7.2. Nel corso del giudizio, parte appellante ha prodotto documenti, in data 11 novembre 2024 e 24/03/2026.
8. All’udienza pubblica del 5 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione dell’Amministrazione circa la inammissibilità, stante il divieto dei nova in appello, della documentazione prodotta dall’appellante, in quanto le due missive prodotte dall’appellante risultano depositate nel fascicolo n.6196/2020 R.G. (relativo al ricorso per decreto ingiuntivo) avanti al T.A.R. Lazio.
10. Il Collegio (in conformità al principio della ragione più liquida, che rappresenta il corollario del principio di economia processuale e consente al giudice di derogare all'ordine logico di esame delle questioni: tra le tante, Consiglio di Stato sez. VII, 25/08/2023, n. 7970) prende in esame la censura incidentale con la quale il Ministero dell’interno lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata esaminata ed accolta l’eccezione di prescrizione.
10.1. L’eccezione è fondata.
10.2. Le ore di lavoro straordinario per cui è causa ed oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo sono state svolte tra il 2007 e il 2013.
10.3. Come noto, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. è applicabile anche alle retribuzioni dei pubblici dipendenti, ivi compresi i diritti al compenso per lavoro straordinario (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 4/02/2004, n. 16 e giur. ivi richiamata: Cons. di Stato sez. V, 17.1.2000 n. 287; sez. VI, 3.2.2000 n. 647; sez. VI, 28.2.2000 n. 1044).
10.4. Nel caso in questione, come eccepito dall’Amministrazione, la nota del 25.3.2014 era inidonea ad interrompere la prescrizione in quanto diretta al MEF e al Ministero della difesa e non all’intimato Ministero dell’interno, soggetto al quale è stato richiesto giudizialmente il pagamento.
Conseguentemente devono dichiararsi prescritte le pretese attinenti al periodo dall’anno 2007 al 20.11.2012 (le date sono state evinte dal prospetto depositato dal ricorrente nel giudizio di primo grado).
Infatti, per le retribuzioni periodiche, il termine prescrizionale di 5 anni inizia a decorrere mese per mese. Pertanto, le competenze del 2012 hanno iniziato a prescriversi progressivamente a partire dal 2012, completando il termine quinquennale alla fine del quinto anno successivo.
11. Invece la nota del 20 dicembre 2017, inoltrata (anche) al Ministero dell’interno, è idonea ad interrompere la prescrizione per il periodo successivo.
12. Ciò posto, impregiudicato l’esame di tutte le questioni, in rito e nel merito, sollevate con l’appello principale e con quello incidentale, preliminarmente il Collegio ritiene necessari approfondimenti istruttori.
In particolare, il Ministero dell’interno intimato dovrà trasmettere, entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte, una relazione, corredata dalla documentazione di riferimento, nella quale risultino quantificate le somme astrattamente dovute al militare a titolo di lavoro straordinario per il periodo di tempo non dichiarato prescritto e venga attestata la capienza o incapienza dello stanziamento annuale in bilancio dei fondi assegnati a tale titolo nel periodo in questione, tenendo conto della situazione esistente alla data di maturazione del diritto.
L’ulteriore prosecuzione del giudizio viene rinviata all’udienza in dispositivo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dichiara prescritte le pretese attinenti al periodo dall’anno 2007 al 20.11.2012.
Ordina all’Amministrazione intimata di trasmettere i documentati chiarimenti di cui in motivazione, entro il termine ivi indicato.
Dispone la prosecuzione del giudizio all’udienza del 10 novembre 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CA SC, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
AR LA CA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AR LA CA | GI CA SC |
IL SEGRETARIO