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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 16/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Perenzoni Marisa e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Tartarotti n.45, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 10.05.2008 in Trambileno preso atto che all'udienza del 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1.pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2.disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i coniugi con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
3. disporre che il Signor provveda al mantenimento delle Parte_2
figlie versando la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della Signora le cui Parte_1
coordinate bancarie sono già note all'onerato e ciò sino a quando le figlie non saranno entrambe economicamente autosufficienti;
4. disporre a carico dei genitori il 50% del rimborso/pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, per tali intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo del C.N.F., tutte da documentarsi e da concordarsi previamente fra i genitori qualora la singola spesa sia uguale o superiore ad € 200,00 e da rimborsarsi al genitore che le pag. 2 di 4 ha effettuate il giorno 05 del mese successivo alla richiesta, provvedendo, anche per il rimborso delle spese straordinarie, a bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando ed non Per_1 Per_2
saranno entrambe economicamente autosufficienti;
5. il padre non intende tenere le figlie con sé in ragione dei propri orari di lavoro;
pertanto non vi sono previsioni di frequentazione padre-figlie; in ogni caso, sempre in accordo con la madre, se il Signor intenderà Pt_2
e potrà vedere e tenere con sé le figlie e sempre se le figlie vorranno permanere con il padre, la frequentazione padre-figlie non verrà ostacolata dalla madre;
6. la Signora fruirà in via esclusiva dell'assegno unico Parte_1
universale, così come dell'assegno provinciale, di ogni altra agevolazione/ indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge in quanto collocataria in via prevalente delle figlie;
7. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
8. i coniugi dichiarano di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, salvo il perfetto e puntuale adempimento di tutte le clausole della presente convenzione.
9. Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 16.10.2025.
Il Presidente
pag. 3 di 4 Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Perenzoni Marisa e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Tartarotti n.45, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 10.05.2008 in Trambileno preso atto che all'udienza del 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1.pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2.disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i coniugi con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
3. disporre che il Signor provveda al mantenimento delle Parte_2
figlie versando la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della Signora le cui Parte_1
coordinate bancarie sono già note all'onerato e ciò sino a quando le figlie non saranno entrambe economicamente autosufficienti;
4. disporre a carico dei genitori il 50% del rimborso/pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, per tali intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo del C.N.F., tutte da documentarsi e da concordarsi previamente fra i genitori qualora la singola spesa sia uguale o superiore ad € 200,00 e da rimborsarsi al genitore che le pag. 2 di 4 ha effettuate il giorno 05 del mese successivo alla richiesta, provvedendo, anche per il rimborso delle spese straordinarie, a bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando ed non Per_1 Per_2
saranno entrambe economicamente autosufficienti;
5. il padre non intende tenere le figlie con sé in ragione dei propri orari di lavoro;
pertanto non vi sono previsioni di frequentazione padre-figlie; in ogni caso, sempre in accordo con la madre, se il Signor intenderà Pt_2
e potrà vedere e tenere con sé le figlie e sempre se le figlie vorranno permanere con il padre, la frequentazione padre-figlie non verrà ostacolata dalla madre;
6. la Signora fruirà in via esclusiva dell'assegno unico Parte_1
universale, così come dell'assegno provinciale, di ogni altra agevolazione/ indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge in quanto collocataria in via prevalente delle figlie;
7. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
8. i coniugi dichiarano di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, salvo il perfetto e puntuale adempimento di tutte le clausole della presente convenzione.
9. Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 16.10.2025.
Il Presidente
pag. 3 di 4 Dott. Giulio Adilardi
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