Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01564/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2023, proposto da
Gruppo Alimentare Fontanella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
A) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania prot.n. 1/2023 del 4/1/23, con la quale è stata disposta la demolizione di opere ritenute abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;
B) di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente il verbale redatto con il sopralluogo prot.n.58299/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente è proprietaria di un fondo nel Comune di Giugliano in Campania, in via San Francesco a Patria snc, riportato nel catasto terreni al foglio 62 particella 452 sub 2.
Sul suddetto terreno insistono due fabbricati destinati ad attività commerciali (Corpo A e Corpo B), realizzati in assenza di titolo edilizio e condonati con permesso di costruire in sanatoria n.1989 – 2056/San/04 del 2011.
Deduce parte ricorrente che, all’esito di un sopralluogo avvenuto nel 2018, il Comune, ha annullato il condono, con provvedimento prot. 16668/2019 del 12/2/19 ed ha ingiunto, con l’ordinanza impugnata nel presente giudizio la demolizione di entrambi i fabbricati condonati.
Le opere da demolire sono così descritte:
- “ Corpo “A” Capannone avente una lunghezza di mt. 40.00 e una larghezza di mt. 25.00, come da grafici di concessione edilizia in sanatoria, il solaio di copertura è due falde (in concessione tetto piano), con struttura portante in travi di acciaio. L’altezza interna al colmo è di mt 6.60 e alle falde mt. 6.00. Tutto il corpo “A” è stato realizzato con struttura portante metallica. Le tompagnature risultano in muratura di blocchetti. Sul prospetto nord di rilevano due porte scorrevoli e pannelli isotec. Il prospetto principale, lato Sud, composto da n. 3 gradoni, da rampa di accesso laterale e n. 5 finestre. Il pavimento è stato realizzato con massetto industriale, ed ha quota dal piano di campana, lato nord mt. 0.80, lato sud mt. 0.55;
- Corpo “B” Posto al confine lato nord-est del lotto a una distanza dal Corpo “A” di circa mt. 25. Internamente, si presenta libero da tramezzature, ha una larghezza di circa mt. 12.50 e una lunghezza circa di mt. 21.10, le tompagnature sono state realizzate con muretti di cemento per circa mt. 0.90 con sovrastante struttura in ferro e pannelli coibentati, il pavimento risulta con massetto industriale .”.
Con il ricorso in trattazione, la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell’art.7 e segg. della l.7/8/90 n.241 – violazione del giusto procedimento.
Sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento, a seguito della quale parte ricorrente avrebbe potuto chiarire che le opere abusive realizzate sarebbero state da qualificare come frutto di un intervento di manutenzione su manufatti esistenti. Pertanto esse non avrebbero dovuto essere sanzionate con l’ordine di demolizione impugnato.
II. Violazione e falsa applicazione del dpr 06/06/01 n.380 – violazione e falsa applicazione dell’art.3 della l.7/8/90 n.241 – violazione del giusto procedimento - difetto assoluto di motivazione – carenza di istruttoria – eccesso di potere. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per carenza di motivazione atteso che esso si limita ad evidenziare la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire. L’Amministrazione, invece, avrebbe dovuto indicare le norme urbanistiche violate e le ragioni che avrebbero impedito la realizzazione dell’opera.
Si è costituito il Comune di Giugliano in Campania contestando nel merito le avverse censure.
All’esito dell’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’ordinanza di demolizione impugnata consegue all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria con il quale erano state legittimati i capannoni che ne formano l’oggetto. Nessuna prova offre il ricorrente sulla qualificabilità delle opere abusive realizzate quali interventi di manutenzione, avendo di contro affermato che i capannoni oggetto dell’ordinanza impugnata sono stati realizzati in assenza di permesso di costruire. Non è, dunque, chiaro quali argomenti a sostegno dell’illegittimità del provvedimento impugnato la ricorrente avrebbe potuto addurre nel corso del procedimento, ove gliene fosse stato comunicato l’avvio.
In ogni caso, per costante indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. V, 03/11/2025, n.8537) “L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione.”.
3. Infondato è anche il secondo motivo, atteso che, per consolidato orientamento (Consiglio di Stato sez. III, 30/04/2025, n.3695): “L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti.”.
Sotto altro profilo, l’ordinanza di demolizione di opere realizzate sine titulo non necessita di una motivazione che si spinga ad affermare il contrasto sostanziale delle opere con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, poiché alla stregua dell’art. 31, D.P.R. 380/2001 è soggetto alla sanzione reale anche il c.d. abuso “formale ”. La valutazione sulla “ doppia conformità ” delle opere abusive (alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della loro realizzazione e a quello della presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001) è oggetto del diverso procedimento di accertamento di conformità, che presuppone sempre un’apposita istanza di parte.
4. In conclusione, il ricorso è infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AL, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
AN ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZZ | NN AL |
IL SEGRETARIO