TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 401
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non ha fornito prova della qualificabilità delle opere come interventi di manutenzione. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'ordinanza di demolizione di opere abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, avendo natura vincolata.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento per difetto di motivazione e carenza di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, risultando sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. Ha inoltre precisato che la valutazione sulla "doppia conformità" delle opere è oggetto di un diverso procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 401
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 401
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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