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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.01.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARCHINA SONIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara (PV) in
Corso Garibaldi n. 28;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mortara, in data 26/01/2018, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); separati consensualmente con Sentenza n. 792/2024 pubbl. il 30/04/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio prevedendo che nessuno dei due coniugi debba versare assegni di mantenimento all'altro ordinando al passaggio in giudicato la trasmissione del provvedimento in copia autentiva al competente Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
Pag. 1 di 3
1. Vero che il IG. ha lasciato la casa coniugale sita in Robbio Via CP_1
Fratelli Cervi n. 57 nell'estate 2019;
2. Vero che a far tempo dall'estate 2019 ha omesso di fare rientro CP_1
presso la casa coniugale;
3. Vero che la ricorrente ha reso edotto il marito dell'avvio del presente procedimento e del contenuto delle sue istanze;
4. Vero che ha dichiarato di volersi separare. CP_1
5. Vero che ha inviato alla ricorrente la dichiarazione prodotta come CP_1
doc. 2);
6. Vero che ha omesso di contribuire ai bisogni materiali e morali della CP_1 moglie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. ha chiesto di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma I.
Con Sentenza n. 792/2024 pubbl. il 30/04/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, parte ricorrente ha confermato la richiesta di pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con Sentenza n. 792/2024 pubbl. il 30/04/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 2 di 3 Stante la pronuncia della separazione e del conseguente divorzio in punto di solo status, nulla viene disposto in punto di spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Mortara, in data 26/01/2018, (atto n.1, parte I, del CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.01.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARCHINA SONIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara (PV) in
Corso Garibaldi n. 28;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mortara, in data 26/01/2018, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); separati consensualmente con Sentenza n. 792/2024 pubbl. il 30/04/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio prevedendo che nessuno dei due coniugi debba versare assegni di mantenimento all'altro ordinando al passaggio in giudicato la trasmissione del provvedimento in copia autentiva al competente Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
Pag. 1 di 3
1. Vero che il IG. ha lasciato la casa coniugale sita in Robbio Via CP_1
Fratelli Cervi n. 57 nell'estate 2019;
2. Vero che a far tempo dall'estate 2019 ha omesso di fare rientro CP_1
presso la casa coniugale;
3. Vero che la ricorrente ha reso edotto il marito dell'avvio del presente procedimento e del contenuto delle sue istanze;
4. Vero che ha dichiarato di volersi separare. CP_1
5. Vero che ha inviato alla ricorrente la dichiarazione prodotta come CP_1
doc. 2);
6. Vero che ha omesso di contribuire ai bisogni materiali e morali della CP_1 moglie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. ha chiesto di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma I.
Con Sentenza n. 792/2024 pubbl. il 30/04/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, parte ricorrente ha confermato la richiesta di pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con Sentenza n. 792/2024 pubbl. il 30/04/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 2 di 3 Stante la pronuncia della separazione e del conseguente divorzio in punto di solo status, nulla viene disposto in punto di spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Mortara, in data 26/01/2018, (atto n.1, parte I, del CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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