Sentenza 6 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2020, n. 20013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20013 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2019 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI: "Inammissibilità del ricorso"
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, Sezione riesame, con ordinanza del 5 novembre 2019, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da RC RN avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 10 ottobre 2019 che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere relativamente al reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, e art. 80 T.U. stup.; reati commessi il 1, 2 e 6 luglio 2018. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 273 e 274, lettera C, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza confonde la posizione del ricorrente con quella di Santo Spinella, sui gravi indizi di colpevolezza. La custodia cautelare risulta applicata dopo un anno dalla commissione di fatti di cui all'imputazione. Il Tribunale argomentava sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati relativamente alla circostanza che il ricorrente abitasse ancora vicino al luogo dei commessi reati (via Timoleone 145), nonché dalle modalità di commissione dei fatti e dai precedenti specifici. Invece, il ricorrente non abita più vicino ai luoghi dello spaccio, ma in un paese distante, Acicatena (CT), dove, del resto, è stato arrestato. Per il Tribunale del riesame la condotta sarebbe replicabile anche in altra abitazione. Tuttavia, non sussiste adeguata motivazione sulla concretezza ed attualità dell'esigenza cautelare da tutelare. i 2. 2. Violazione di legge (art. 274, lettera C, 274 e 284 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari. Il ricorrente viveva al momento dell'arresto in altro Comune, distante dal luogo dei fatti reato in accertamento. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. L'ordinanza impugnata non motiva adeguatamente sulla inidoneità degli arresti domiciliari per la tutela delle esigenze cautelari di reiterazione dei reati. Del resto, il ricorrente ha commesso i fatti in solo tre date (1, 2 e 6 luglio 2018) in assenza di un'adesione stabile e continuativa all'associazione ex art. 74 T.U. stup. Inoltre, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catania del 12 ottobre 2011 è stata dichiarata estinta la pena per l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ciò evidenzia il rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni. Nei confronti del coindagato AR TO IC, indagato anche per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup., il Tribunale del riesame disponeva gli arresti domiciliari con il controllo elettronico. La scelta della misura cautelare meno afflittiva nei confronti di posizioni ben più gravi rispetto a quella del ricorrente si risolve in una mancanza di corretta valutazione di adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere. 2. 3. Violazione di legge e mancanza della motivazione (art. 275, comma 3 bis, 275 e 284 cod. proc. pen. con riferimento al braccialetto elettronico. I giudici del riesame e il provvedimento genetico della misura cautelare non motivano circa la possibilità di applicazione del braccialetto elettronico, quale strumento idoneo per tutelare le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha motivato sulla possibilità di applicazione del controllo elettronico. Inoltre, il braccialetto elettronico doveva valutarsi unitamente alla residenza (luogo dei domiciliari) in un altro luogo (Città diversa da quella di commissione dei fatti). Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (neanche contestati nel ricorso in cassazione), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come il ricorrente agiva in una piazza di spaccio ben collaudata, con una vera e propria fidelizzazione dei consumatori come era emerso dalle videoriprese e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio D'Arrigo.
4. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manìfeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione ai numerosi episodi di cessione (per i giorni 1, 2 e 6 luglio 2018) e in considerazione dei precedenti penali (con recidiva specifica). Il ricorrente conservava lo stupefacente nella sua abitazione e all'occorrenza lo forniva;
egli rivestiva, pertanto, un importante ruolo nelle numerose vendite dì marijuana. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelarí, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). L'ordinanza impugnata poi evidenzia come in considerazione della spiccata capacità a delinquere del ricorrente ("Le caratteristiche della condotta delineano un'attività di spaccio non occasionale, ma inserita, seppure in modo non organico, in un contesto organizzato di elevato spessore") l'unica misura idonea per prevenire il pericolo di recidiva è quella della custodia cautelare in carcere, mancando peraltro un giudizio positivo sull'affidabilità dello stesso. Il ricorso sul punto non si confronta con le adeguate motivazioni ma in via generica e con argomentazioni in fatto, peraltro reiterative del motivo del riesame al quale l'ordinanza ha fornito adeguata risposta, prospetta un vizio della motivazione.
5. Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovìsi, Rv. 26665101). Nel nostro caso, quindi, il Tribunale ha implicitamente valutato l'inidoneità del braccialetto elettronico per le gravi esigenze cautelari, in considerazione della ritenuta inadeguatezza pregiudiziale degli arresti domiciliari.
6. Il riferimento alla posizione del coindagato AR TO IC (nei cui confronti è stata applicata la misura degli arresti domiciliari) risulta manifestamente infondato, poiché emerge che lo stesso risulta incensurato, al contrario del ricorrente gravato da numerosi precedenti specifici. Del resto, le posizioni non risultano trattate con asserzioni irragionevoli o paradossali, ma considerate adeguatamente nei loro aspetti oggettivi e soggettivi (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, La Penna e altri, Rv. 26402001)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dì cui all'art