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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2265 del 02.10.2024 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente , , si è opposta all'avviso di accertamento, per l'anno 2020, n.2265 del 01.10.2024 notificato in data 23.11.2024 con il quale le veniva chiesto il pagamento della somma di euro 190,00 complessivi quale tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche comprensivi di sanzioni amministrative .Deduceva, sostanzialmente, la mancanza del presupposto impositivo per l'applicazione del tributo in questione , e che già con sentenza di cui in atti , emessa da questa Corte, era stato accolto il ricorso avverso avviso di accertamento relativo all'anno 2018 . Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato . Si costituiva l'Ente Impositore chiedendo il rigetto del ricorso. Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Infatti nel caso di specie è possibile stabilire lo stato dei luoghi come da allegazioni fotografiche prodotte dalla parte ricorrente da cui si evince l'assenza di occupazione di suolo pubblico ,ossia di opere destinate alla fruizione della sede stradale o del marciapiede da parte del soggetto destinatario dell'atto di accertamento. In merito vi è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 04/12/2003 n.18557 sezione Tributaria
,la quale ha previsto il pagamento della Tosap per i passi carrabili a raso ,solo nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'art. 44 del D.Lgs. n-507/1993 quando vi è stato il rilascio di apposito cartello segnaletico da parte dell'ente su espressa richiesta del proprietario dell'immobile .Nell'ipotesi di meri passi carrabili a raso ossia senza la realizzazione di opere che rendono concretamete l'occupazione stabile di aree pubbliche non è prevista alcuna tassazione ai fini Tosap per mancanza del presupposto di occupazione del suolo pubblico. Pertanto l'atto impugnato va annullato con condanna alle spese dell'ente convenuto liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria ,in composizione monocratica ,accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la Citta Metropolitana Di Palermo al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessive euro 200,00 oltre accessori se dovuti. Palermo lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2265 del 02.10.2024 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente , , si è opposta all'avviso di accertamento, per l'anno 2020, n.2265 del 01.10.2024 notificato in data 23.11.2024 con il quale le veniva chiesto il pagamento della somma di euro 190,00 complessivi quale tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche comprensivi di sanzioni amministrative .Deduceva, sostanzialmente, la mancanza del presupposto impositivo per l'applicazione del tributo in questione , e che già con sentenza di cui in atti , emessa da questa Corte, era stato accolto il ricorso avverso avviso di accertamento relativo all'anno 2018 . Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato . Si costituiva l'Ente Impositore chiedendo il rigetto del ricorso. Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Infatti nel caso di specie è possibile stabilire lo stato dei luoghi come da allegazioni fotografiche prodotte dalla parte ricorrente da cui si evince l'assenza di occupazione di suolo pubblico ,ossia di opere destinate alla fruizione della sede stradale o del marciapiede da parte del soggetto destinatario dell'atto di accertamento. In merito vi è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 04/12/2003 n.18557 sezione Tributaria
,la quale ha previsto il pagamento della Tosap per i passi carrabili a raso ,solo nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'art. 44 del D.Lgs. n-507/1993 quando vi è stato il rilascio di apposito cartello segnaletico da parte dell'ente su espressa richiesta del proprietario dell'immobile .Nell'ipotesi di meri passi carrabili a raso ossia senza la realizzazione di opere che rendono concretamete l'occupazione stabile di aree pubbliche non è prevista alcuna tassazione ai fini Tosap per mancanza del presupposto di occupazione del suolo pubblico. Pertanto l'atto impugnato va annullato con condanna alle spese dell'ente convenuto liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria ,in composizione monocratica ,accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la Citta Metropolitana Di Palermo al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessive euro 200,00 oltre accessori se dovuti. Palermo lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca