Art. 84. Congedo straordinario per richiamo alle armi
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo e' considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo e' considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.