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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/11/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I VASTO
Il Giudice del Tribunale di Vasto, dott.ssa Stefania Izzi, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 274 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di buoni postali, trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025 a trattazione scritta e vertente
TRA
(C.F. ), P. IVA - con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, viale Europa n. 190, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Secondino ( giusta C.F._1 procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, rep.n Persona_1
54368, Racc. n. 15494, registrata a Roma in data 11.09.2020 n.8841, elettivamente domiciliata in Vasto presso l'Ufficio postale di in via Giulio Parte_1
Cesare n.20 cap 66054.
-opponente- E
(c.f. ) residente a [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Menghini (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a San Salvo C.F._3
(CH) in Via Trignina n. 147.
-opposto-
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2022 del 14 Parte_1 febbraio 2022 con il quale è stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di €
27.668,53 oltre interessi e spese processuali, a titolo di sorte capitale e interessi dovuti in relazione a n. 5 buoni fruttiferi postali serie Q/P (“Q”), emessi tra il 9.9.1988 e il
18.12.1989. L'opponente ha chiesto, previa dichiarazione di infondatezza /nullità
/inefficacia/ /improcedibilità/ del decreto ingiuntivo, indicato in premessa, notificato a esclusa ogni responsabilità della Società opponente, ritenere Parte_1 legittimo l'operato di e, per l'effetto, infondata in fatto e diritto la Parte_1 pretesa di rimborso delle somme così come richieste dal sig. CP_1 relativamente ai buoni postali fruttiferi di cui al Decreto Ingiuntivo n° 37/2022 del
14.2.2022, nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di opposizione.
, costituendosi in giudizio, ha insistito per il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma del decreto monitorio opposto, con vittoria di spese processuali e in subordine di condannare al pagamento di somma come determinata Parte_1 in corso di giudizio o altra ritenuta di giustizia.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da sia fondata. Parte_1
ha richiesto la liquidazione di 5 buoni postali fruttiferi e lamenta che gli CP_1 sono stati liquidati importi inferiori a quelli dovuti, poiché detti buoni sono stati emessi successivamente alla emanazione del D.M. 13.6.1986 con l'utilizzo di moduli preesistenti senza alcuna modifica del regime di rendimento originariamente stampigliato per il periodo dal 21° anno al 30° anno dalla emissione.
Ebbene, i suindicati buoni appartengono alla serie “Q” e sono stati emessi – come stabilito dall'art. 5 D.M. 1986 – con l'utilizzo di un modulo della precedente serie
“P”, sul quale sono stati puntualmente apposti (sia sul fronte, sia sul retro) i previsti timbri indicanti l'appartenenza del buono alla serie “Q/P” e (sul retro) l'indicazione della “misura dei nuovi tassi”.
Gli stessi sono conformi alla previsione dell'art. 5 del citato DM: in particolare quelli indicati ai nn 1) e 2), risultano emessi su moduli della precedente serie “P” e risultano
2 adeguati alla suddetta norma con l'apposizione sul frontespizio del timbro recante la dicitura “Serie Q/P” e con l'apposizione sul retro di un altro timbro recante la misura dei nuovi tassi per i primi venti anni.
L'odierno opposto ha determinato l'importo maturato all'esito del trentennio calcolando gli interessi sulla base della tabella timbrata sul retro dei titoli riferita ai primi venti anni e della dicitura – stampata sempre sul retro - relativa agli interessi spettanti per il periodo dal 21° al 30° anno di validità dei buoni, ma riferita alla precedente disciplina, invocando l'applicazione del principio enunciato dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 13979/2007 e dall'Arbitro Bancario Finanziario.
L'opponente sostiene invece che la tabella riportata sul retro dei moduli non può più considerarsi in vigore, essendo ormai i tassi d'interesse disciplinati per la serie “Q” dal d.m. 13/06/1986, con capitalizzazione composta fino al 20° anno e capitalizzazione semplice per gli anni successivi fino al 30°.
Ora, è un fatto che sui titoli in questione è stato apposto un timbro con i rendimenti riferiti alla nuova disciplina solo per i primi venti anni (quella del già citato d.m. del
1986), ma non risultano indicate le nuove condizioni di rendimento per il periodo dal
21° al 30° anno, continuando ad essere stampate quelle riferite alla precedente serie.
Inoltre, il timbro è sovrapposto all'intera precedente disciplina dei rendimenti stampata sul retro del titolo, tutta interamente ancora visibile e leggibile.
Da tale situazione di fatto – oggettivamente riscontrabile analizzando i buoni fruttiferi in questione – l'opposto ne fa discendere la conseguenza che si sarebbe ingenerato nel portatore un affidamento giuridicamente rilevante circa il non mutamento della regola stampata sul titolo in relazione ai criteri di rimborso per il periodo successivo al 21° anno.
La tesi non può essere condivisa.
Il rapporto tra l'emittente dei buoni postali ed il sottoscrittore non può essere ricostruito in termini esclusivamente civilistici atteso che la disciplina dei tassi di rendimento è fissata con decreti del Ministero del Tesoro, quindi in via autoritativa, senza che l'ente che provvede al collocamento dei buoni postali possa mutare le condizioni o creane di nuove.
Basti in proposito considerare – come ha fatto Cass. sez. un. n. 3963 dell'11 febbraio
2019 – che secondo la normativa primaria (art. 173 del d.p.r. 156/1973 e s.m.) i tassi
3 di rendimento stabiliti con i decreti ministeriali non solo si applicano alle nuove emissioni, ma possono modificare anche in peius i rendimenti di quelle precedenti.
E' quindi escluso -già in linea di principio- che nuove condizioni di rendimento possano determinarsi per effetto di “nuove combinazioni” tra condizioni risultanti dal titolo in base alla sua interpretazione letterale, che dovrebbe addirittura prevalere sulla pubblicità dei rendimenti conseguita a seguito della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei d.m. che li prevede.
E' utile osservare, poi, che nella sentenza delle Sezioni Unite innanzi indicata è richiamata anche la decisione di legittimità invocata dalla parte opposta (Cass. sez. un. n. 13979/2007), anche se in termini diversi da quelli indicati in fase monitoria, atteso che secondo detto orientamento i buoni fruttiferi sono titoli di legittimazione e sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, cosicchè le variazioni medio tempore del tasso d'interesse disposte con decreti ministeriali costituiscono un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c..
E' poi pacifico che la conoscenza dei tassi di rendimento è assicurata dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Esaminando il proprio precedente del 2007, le Sezioni Unite del 2019 ne hanno evidenziato l'assoluta peculiarità e l'impossibilità di trarne principi di generale applicazione.
Infatti hanno evidenziato che “in quella controversia si discuteva di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla
PA con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui
l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla loro emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte dell'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un
4 meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione di cui all'art.
1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso d'interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
Nel caso specie, con riferimento ai titoli serie “P” – modificati al momento della loro emissione in titoli della Serie Q/P con l'apposizione dei due timbri secondo le prescrizioni dell'art. 5 del d.m. del 1986 – il meccanismo di integrazione di cui all'art. 1339 c.c. determina ex se l'applicazione esclusiva della nuova disciplina senza possibilità che residuino dubbi nell'investitore circa una residua sopravvivenza parziale della precedente disciplina, atteso che – pur volendo privilegiare la letteralità del titolo – una tale combinazione, tra la disciplina del timbro e quella stampata riferita alla vecchia disciplina, non risulta neppure dal titolo ed è frutto di una personale interpretazione dell'opposto.
Se è pur vero che il timbro riporta solo le condizioni di rendimento per i primi venti anni, senza nulla disporre per la terza decade, la conseguenza logica non è ritenere che continua ad applicarsi la vecchia disciplina stampata sul titolo, visto che alcun elemento contenuto nel timbro – cioè nella nuova disciplina – giustificherebbe un tale rinvio, ma sarebbe stata piuttosto quella di ritenere o che il titolo durasse venti anni o che non fosse previsto alcun rendimento per la terza decade visto che il timbro nulla dice in proposito.
Alcun elemento poteva indurre ad operare una “combinazione” tra due discipline essendo evidente che l'apposizione del timbro indicava senza dubbio alcuno la sostituzione della disciplina già stampata sul titolo in quanto non più vigente, ancorchè materialmente non cancellata;
l'”estensione” di tale sostituzione a tutta la precedente disciplina o a parte di essa non dipende affatto dalla letteralità del titolo, ma dalla mera convinzione dell'investitore non giustificata da alcun elemento del titolo.
Non può infine parlarsi di affidamento tutelabile quando si tratta di prestazioni patrimoniali disciplinate dalla legge, in questo caso secondo le previsioni dell'art. art. 173 del d.p.r. 156/1973 e dei dd.mm. pubblicati in Gazzetta Ufficiale, destinati ad integrarne le previsioni alle quali l'investitore privato si limita ad aderire senza trattativa alcuna.
Sul punto si richiamano le seguenti pronunce della Corte di Cassazione, che si
5 condividono: l'ordinanza n. 4384 del 10.2.2022 secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”; sentenza n.22619 del 26.7.2023 secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché
l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Conseguentemente, l'opposizione proposta va accolta e il decreto Parte_1 ingiuntivo deve essere revocato.
Sussistono le condizioni per procedere ad una integrale compensazione delle spese
6 processuali, in ragione della qualità dell'opposto di piccolo risparmiatore e di orientamenti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità ondivaghi.
P.Q.M.
1) Accoglie l'opposizione posta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
2) Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Vasto, 28 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Stefania Izzi)
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