Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2021, proposto da
IO De TI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Rocco Carabba, Luca Maccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Emanuela Capannolo, Roberta Del Sordo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
... e per la condanna ...
dell’Istituto Previdenziale al pagamento delle differenze maturate e maturande sui ratei di pensione con gli accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa CA PE e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Il ricorrente, signor IO De TI, militare dell’Esercito Italiano, congedato a domanda dal giorno 29 aprile 2017, agisce nei confronti dell’I.N.P.S. per l’accertamento del diritto a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987 n. 472.
Rappresenta, infatti, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla normativa citata, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti normativamente attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda ai sensi dell’art. 6 bis , comma 2, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387.
Espone di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’applicazione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio, in quanto al momento del congedo aveva un’età anagrafica di 56 anni e un’anzianità di servizio pari a 41 anni, 9 mesi e 18 giorni.
Documenta di aver richiesto all’I.N.P.S. il ricalcolo del trattamento di fine servizio con missiva del 14 luglio 2020, mai riscontrata dall’Ente previdenziale.
Con un unico motivo di ricorso, dopo aver indicato la normativa applicabile al caso di specie, chiede l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Amministrazione al ricalcolo di quest’ultimo.
Si è costituito in giudizio l’Ente previdenziale che, con memoria del 30 dicembre 2021, segnalata preliminarmente la tassatività delle voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, ha opposto la non applicabilità al ricorrente dell’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 per mancanza dei presupposti necessari.
Precisa la difesa dell’Istituto previdenziale che la posizione giuridica del ricorrente non è sussumibile nel disposto di cui al comma 1 dell’art. 6 bis citato, non essendo cessato dal servizio per limite di età, per permanente inabilità al servizio o per decesso.
Eccepisce, altresì, come nel caso di specie non sarebbe applicabile neanche il comma 2 del citato articolo 6 bis , in ragione delle previsioni di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n. 165, che al comma 1 prevede che «(…) i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 », disponendo al comma 2 che « Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ».
Segnala, in particolare, l’Ente previdenziale che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna prova per il ricorrente dell’avvenuto pagamento della restante contribuzione previdenziale.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni già sostenute dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie sovrapponibili alla presente, che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10938; Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831; Consiglio di Stato, Sez. II, 16 marzo 2023 n. 2762).
In particolare, con la sentenza 20 marzo 2023 n. 2831, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha ricostruito le coordinate storico-giuridiche dell’istituto, precisando che « Con l’art. 13 l. 804/1973 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682, d.lgs. 66/2010) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9 bis l. 224/1986 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”). Ai sensi dell’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 536/1971, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987. Ora, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987 che limitava l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da questo Cons. di Stato (CGARS 2022) a proposito della norma contenuta nell’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale. Si aggiunga che il Codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990 ha altresì statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell’art. 1911. Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990 abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa. Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d.l. 387/1987 ».
L’applicabilità alle forze di polizia ad ordinamento militare dell’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 è, infatti, espressamente contemplata dall’art. 1911, comma 3, del Decreto Legislativo n. 66/2010, a mente del quale « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ».
Tale disposizione è espressione, in definitiva, della volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento per le forze di polizia ad ordinamento militare rispetto a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, coerentemente con il fine perseguito della equiparazione del trattamento economico delle diverse forze di polizia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 7 febbraio 2024, n. 2317).
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, quindi, la disposizione di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 riguarda non solo la Polizia di Stato, ma anche le altre forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, rientranti nel concetto generale di “Forze di Polizia” declinato dall’art. 16 della Legge 1° aprile 1981 n. 121.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, l’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 dispone al primo comma che: «(…) Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ».
Al secondo comma è poi stabilito che: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ».
L’art. 6 bis citato contempla due distinti casi in cui al personale delle forze di polizia è riconosciuto il beneficio del conteggio dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del trattamento di fine rapporto: la prima ipotesi riguarda il personale cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età, per sopravvenuta permanente inabilità al servizio o per decesso; la seconda ipotesi, applicabile al caso di specie, riguarda il personale che abbia maturato i requisiti di anzianità anagrafica (cinquantacinque anni di età) e contributiva (trentacinque anni di servizio utile).
Ebbene, il ricorrente appartiene a questa seconda categoria, in quanto collocato in congedo a domanda con un’età anagrafica di 56 anni e un’anzianità di servizio pari a 41 anni, 9 mesi e 18 giorni.
Non appare poi condivisibile la tesi, sostenuta dall’I.N.P.S., secondo cui l’art. 6 bis citato risulterebbe non applicabile al caso di specie, in ragione del disposto di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che ammetterebbe al beneficio in questione il personale cessato dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, circostanza questa non provata per il ricorrente.
L’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n. 165, rubricato « Maggiorazione della base pensionabile », prevede al comma 1 che « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 »; al comma 2 che « Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ».
Osserva il Collegio che, mentre l’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 disciplina l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n. 165 disciplina invece l’applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento pensionistico, non esistendo peraltro una specifica disposizione che affermi che la base di calcolo della prestazione pensionistica e quella dell’indennità di buonuscita debbano necessariamente corrispondere (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 29 gennaio 2024, n. 1676).
Sul punto è stato condivisibilmente osservato che « L’art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione (…) all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987 » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831).
Per completezza espositiva, il Collegio precisa che neppure potrebbe ritenersi ostativa alla concessione del beneficio in questione l’eventuale presentazione della domanda oltre il termine del 30 giugno dell’anno nel quale l’interessato ha maturato entrambi i requisiti di anzianità temporale.
L’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 prevede al comma secondo che « la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ».
Il Collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che «(…) il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti » (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
Lo stesso Consiglio di Stato è tornato più diffusamente sulla questione con la citata sentenza n. 2831/2023, in cui ha precisato che il termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza, previsto dal comma secondo dell’art. 6 bis , deve essere letto congiuntamente a quanto disposto dal successivo comma 3, a mente del quale “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ”; ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è meramente funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10916). Pertanto «(…) Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831).
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10938).
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale non univoco sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso, almeno fino alle richiamate pronunce del Consiglio di Stato sulla materia, disponendosi però la rifusione al ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di ES, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Spese compensate, con rifusione al ricorrente da parte dell’I.N.P.S. del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AR AV, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
CA PE, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CA PE | AR AR AV |
IL SEGRETARIO