TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 256
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6 bis del D.L. 387/1987 al personale militare cessato a domanda

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, confermando l'applicabilità dell'art. 6 bis del D.L. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda, purché in possesso dei requisiti di età e anzianità di servizio. Ha altresì chiarito che l'art. 4 del D.Lgs. 165/1997 disciplina i fini pensionistici e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita. Infine, ha considerato non perentorio il termine per la presentazione della domanda di quiescenza.

  • Accolto
    Conseguenza del ricalcolo del trattamento di fine servizio

    L'accoglimento della domanda principale comporta l'obbligo per l'INPS di rideterminare il trattamento di fine rapporto e corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 256
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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