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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 645.
(Navi non soggette a pignoramento e a sequestro).
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni;
d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.
(Navi non soggette a pignoramento e a sequestro).
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni;
d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.
Commentari • 14
- 1. Capo VII - Dei lodi stranieriWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme. Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Bolzano, decreto 09/01/2023Provvedimento: N. R.G. 4272/2022 LANDESGERICHT BOZEN - TRIBUNALE DI BO ZAHLUNGSBEFEHL - DECRETO INGIUNTIVO (telematisch CP_1 – emesso in via telematica) Allg. Reg. Nr. 4272/2022 R.G. Auf der Grundlage des Antrags auf Erlass eines Zahlungsbefehls samt beigebrachten Urkunden, eingereicht von RA EN GA (St. C.F._1Nr. ), Parte erachtet, dass dem Antrag auf der Grundlage der Artt. 633 ff. stattzugeben ist (vgl. insbesondere Dok. 22); erlässt die Richterin folgenden ZAHLUNGSBEFEHL: CP_2 C.F._2 (St. Nr. ), wird angewiesen, an RA Persona_1 (40) Tage ab Zustellung aus den Titeln und Rechtsgründen laut Antrag folgendes zu bezahlen: 1. Den Betrag von € 10321,00, zusätzlich 15% allgemeiner Spesen, 4% …Leggi di più...