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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2646/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegato all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Mario
MA e ON GA, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via
Trieste n. 2, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano Menghini, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv.
RA Di EN, sito in Salerno alla via Eugenio Caterina n. 60;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 10/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 177/2021 con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore dell'opposta, della somma pari ad €
38.439,13 quale saldo debitore del contratto di conto corrente bancario n.
1000-00004998, oltre interessi e e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova della titolarità del credito azionato in via monitoria, atteso che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non si evince quali crediti sarebbero stati oggetto della cessione “in blocco” in favore della oltre a non avere prodotto il contratto di cessione Controparte_1
del credito e considerato che della avvenuta cessione non è stata effettuata l'iscrizione nel Registro delle imprese;
quale secondo motivo di opposizione, che la opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione, avendo depositato soltanto un mero
“saldaconto”, non rispettoso del disposto dell'art. 50 T.U.B.; quale terzo motivo di opposizione, che nel contratto di conto corrente il cui saldo creditore è stato attivato in via monitoria sono state applicate condizioni economiche illegittime e, segnatamente, la violazione del divieto di anatocismo, l'illegittimo esercizio dello “ius variandi”, la commissione di massimo scoperto priva di causa, indeterminata e/o indeterminabile, commissioni nuove non pattuite per iscritto, nonché interessi debitori ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari e valute cc.dd. “fittizie”.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 177/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati MARIO MANZO e SIMONA
MAGAZZENO, dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
procuratrice deducendo: che essa ha fornito la Controparte_3
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza prova del credito azionato in via monitoria, depositando: copia del contratto di apertura di conto corrente;
copia dell'apertura di credito;
copia della comunicazione di revoca affidi;
copia del passaggio “a sofferenza”; certificato ex art. 50 T.U.B.; copia estratto contabile autenticato;
diffide inviate all'opponente; che a dimostrazione della assoluta infondatezza delle contestazioni mosse da controparte si producono in tale sede gli estratti conto riferito al c/c n. 1000/00004998; che la giurisprudenza ha chiarito che non occorre la prova da parte del cessionario dell'inclusione del credito nella cessione “in blocco”, essendo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
che inoltre l'elenco dei crediti ceduti è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com e, cercando nel predetto elenco l'NDG indicato sulla copertina dei contratti depositati nel monitorio, sarà possibile individuare la relativa linea;
che ad ogni modo deposita la dichiarazione di cessione rilasciata da Intesa Sanpaolo a con Controparte_1
riferimento alla posizione l'NDG 6756912690000 (EX ABI/NDG 3069 -
7955758124000) – ; che le contestazioni circa Parte_1
l'illegittimità delle condizioni economiche pattuite sono generiche, oltre che infondate.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_3
rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
177/2021; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare, in ogni caso, al pagamento, in suo Parte_1
favore, della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo
5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
10/10/2022).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 10/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
10/10/2022).
2. – Fermo quanto innanzi esposto Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la opposta sarebbe priva della titolarità attiva a far valere il credito oggetto di ingiunzione, non avendo fornito la prova di essersi resa cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla non avendo Controparte_4
depositato il contratto di cessione dei crediti “in blocco” tra cui rientra anche quello oggetto di causa, oltre a non avere dimostrato l'inclusione del credito attivato in via monitoria nella suddetta cessione “in blocco”.
Il motivo è infondato e va respinto.
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex pluribus” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”. In termini si è espressa altresì la
Suprema Corte, Sezione Prima, con l'ordinanza n. 28790/2024, secondo cui ai fini della prova della titolarità in ordine al diritto di credito oggetto di cessione non occorre indefettibilmente la produzione del contratto di cessione ai fini della prova della sua esistenza, ed essendo sufficienti altri elementi – finanche presuntivi – come la dichiarazione della parte cedente, che va considerata insieme alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ed alla disponibilità, in capo all'opposta, della documentazione contrattuale e contabile del rapporto bancario intrattenuto dalla società debitrice principale con la cedente.
2.1. – Applicando le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie ne deriva che deve ritenersi che la parte opposta abbia fornito la prova di essersi resa titolare del diritto di credito fatto valere mediante ricorso per ingiunzione, atteso che non è indispensabile ai fini della dimostrazione dell'avvenuto trasferimento la produzione del contratto traslativo di cessione del credito (cfr. Cass. Civ., n.
28970/2024, apparendo assertive le ordinanze della Suprema Corte,
Sezione Prima, nn. 23834, 23849 e 23852, che hanno escluso che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito equivalga a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute), e che l'opposta ha prodotto documenti idonei a
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza comprovare, sia pure in via presuntiva, di avere acquistato il credito di cui al Decreto Ingiuntivo da avendo ritualmente Controparte_4
depositato fin dalla fase documentazione contrattuale e contabile proveniente dalla cedente (cfr. all.ti 1-2-3-4-5 della Controparte_4
produzione della fase monitoria e gli estratti conto all. 4 della produzione di parte opposta), documentazione di cui non può che essere, evidentemente, in possesso per essersi resa cessionaria del credito dalla originaria mutuante (art. 1262 c.c.).
Quanto poi alla contestazione dell'opponente secondo cui l'opposta non avrebbe iscritto nel Registro delle Imprese l'avvenuta della cessione “in blocco” nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58, comma 4, T.U.B., deve rilevarsi che trattasi di mero adempimento pubblicitario rilevante ai soli fini dell'adempimento liberatorio al creditore cedente oppure di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa (artt. 1264 e 1265 c.c.); circostanze, queste, ininfluenti nel presente giudizio, atteso che da una parte la natura pacificamente bilaterale del contratto di cessione del credito, che si perfeziona in forza del consenso validamente prestato da cedente e cessionario, rende superflua per il prodursi dell'effetto traslativo l'iscrizione nel Registro delle imprese, oltre a non avere l'opponente corrisposto gli importi azionati in via monitoria in suo danno e, dall'altra parte, che non risultano esservi conflitti tra più aventi causa dalla cedente Controparte_4
[...]
2.2. – Quanto poi alla contestazione circa l'assenza di prova dell'inclusione del credito attivato in via monitoria tra quelli oggetto della cessione “in blocco” stipulata tra l'originaria contraente e la Controparte_4
odierna opposta, deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere (Cass. Civ., n. 7110/2019; Cass. Civ., n. 15884/2019;
Cass. Civ., n. 29872/2024) che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Facendo applicazione di tale principio di diritto al caso di specie deve ritenersi provato che le caratteristiche dei crediti indicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 05/5/2018 (cfr. all. C della produzione di parte opposta) consentano di considerare incluso nella cessione del 20/4/2018 il credito di cui al presente giudizio, in quanto derivante da apertura di credito, conclusa tra il 01/1/1955 ed il 31/12/2017 e qualificate come
“deteriorate” (cfr. all. 4 della produzione della fase monitoria).
3. – Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione, avendo depositato soltanto un mero
“saldaconto”, non rispettoso del disposto dell'art. 50 T.U.B.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Infatti, la parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria depositando (cfr. all.ti 1-2-3-4-5-6-7 della produzione della fase monitoria):
- copia del contratto di apertura di conto corrente;
- copia dell'apertura di credito;
- copia della comunicazione di revoca affidi;
- copia del passaggio “a sofferenza”;
- certificato ex art. 50 T.U.B.;
- copia estratto contabile autenticato;
- diffide inviate all'opponente;
- estratti conto dall'accensione del rapporto di conto corrente fino alla
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza chiusura (cfr. all. 4 della produzione di parte opposta).
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di conto corrente con apertura di credito, né di avere utilizzato le somme di cui l'opposta chiede in questa sede la restituzione, né di non averle restituite, né tanto meno ha fornito la prova, pur essendo a ciò tenuta (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di avere provveduto ad adempiere alla propria obbligazione restitutoria.
4. – Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che nel contratto di conto corrente posto alla base della domanda monitoria sarebbero state applicate condizioni economiche illegittime.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettoso delle norme
“ratione temporis” applicabili e della documentazione prodotta dalle parti.
L'ausiliario ha accertato che il contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa reca analitica indicazione dei criteri di capitalizzazione periodica trimestrale delle competenze attive e passive, della misura dei tassi attivi e passivi, delle spese di tenuta conto e dei giorni valuta applicati alle diverse tipologie di operazioni;
con riferimento alle commissioni di massimo scoperto trimestrale, il contratto reca indicazione della sola misura percentuale applicata senza fornire alcuna analitica indicazione delle effettive modalità di calcolo e di addebito delle stesse (c.m.s.t. per superi affidamento: 1%) di talché, in ossequio a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., n. 19825/2022) deve ritenersi indeterminata e/o indeterminabile e, come tale, nulla ed i relativi addebiti, quantificati in complessivi € 521,30, vanno epurati dal saldo creditore oggetto di ingiunzione. Dunque il C.T.U. ha poi provveduto a ricalcolare gli interessi di mora dovuti dal sig. partendo dal saldo epurato di Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza addebiti illegittimi, ed ha rideterminato alla data del 28/9/2020 il saldo del conto corrente n. 1000-00004998 in €. 35.664,70 a debito di Pt_1
in luogo di € 38.439,03 a debito, come risultante dagli estratti
[...]
conto.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 177/2021 va revocato e va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
e per essa quale procuratrice della Controparte_1 CP_2
di complessivi € 35.664,70 quale saldo del contratto di conto
[...]
corrente n. 1000-00004998 alla data del 28/9/2020.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, considerato che l'opposizione è stata accolta, con riduzione del credito azionato in via monitoria nella misura di € 2.774,33, sono poste a carico di e, tenuto conto della natura della controversia, del Parte_1
valore (€ 35.664,70 pari a quello del “decisum”) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.
n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), nonché € 268,00 per l'attività di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
6. - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di Pt_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
177/2021 e condanna al pagamento, in favore Parte_1
della e per essa quale procuratrice della Controparte_1
di complessivi € 35.664,70 quale saldo del Controparte_2
contratto di conto corrente n. 1000-00004998 alla data del
28/9/2020;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
e per essa la procuratrice Parte_2 Parte_3
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.077,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di Pt_1
.
[...]
Così deciso in Salerno il 22/12/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2646/2021 - Sentenza