Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2000, n. 12446
CASS
Sentenza 10 ottobre 2000

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Massime1

La condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) ricomprende, se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizione di inferiorità fisica o psichica, qualsiasi atto - anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo - che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente, atteso che il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma ricomprendere anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologica-sociologica erogene, ovvero tali da dimostrare l'istinto sessuale.

Commentario1

  • 1Pacca sul sedere costituisce violenza sessuale ma non anche atto oscenoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2000, n. 12446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12446
Data del deposito : 10 ottobre 2000

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