Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
Il termine concesso per la integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti ha natura perentoria, di guisa che non può essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche per forza maggiore che abbia impedito la tempestiva notificazione dell'ordinanza di integrazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA LI, AN BI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AM SS in LCA, in persona del Commissario Liquidatore Rag. Francesco Corrado, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato SOTERO SALIS, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANGELO DEL BORRELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LI TA, AN BI, AN EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MORTELLITI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LCA LA PENINSULARE SPA IN PERS COMM LIQ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 183/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 24/10/95 e depositata il 17/01/96 (R.G. 3117/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Giovanni MORTELLITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1991, i Sig.ri RT NE, FA ed LI NT premesso che:
- il Sig. CI NT (marito della NE e padre di FA ed LI) era deceduto in seguito ad un incidente stradale causato da un'autovettura guidata dal sig. FA NA, di proprietà della Sig.ra GI AR e assicurata con la NI s.p.a.;
- per tale fatto, il NA era stato condannato, nella sentenza penale a suo carico, a risarcire i danni civili nella misura del 70% in favore sia degli istanti, che del Sig. AL NT, fratello del defunto;
- l'BR Assicurazioni s.p.a., agendo come quale impresa designata (essendo l'originario assicuratore in liquidazione coatta amministrativa), aveva provveduto a pagare il massimale di L.20.000.000 (L.
5.000.000 a ciascuno dei danneggiati, che avevano accettato a titolo di acconto);
tutto ciò premesso:
hanno citato davanti al Tribunale di Roma la AR e il NA, chiedendo la loro condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Costituitosi il contraddittorio, i convenuti hanno chiesto la chiamata in garanzia dell'BR e della NI (quest'ultima per mala gestio). Dopo ulteriori vicende processuali determinate dalla liquidazione coatta dell'BR (poi riammessa in bonis, il Tribunale, con sentenza resa in data 22.11.1993, ha condannato il NA e la AR in solido al pagamento della somma di L.112.488.000 in favore della NE, di L.74.390.000 in favore di LI NT e di L.58.839.000 in favore di FA NT;
ha condannato inoltre i predetti convenuti e l'BR in solido al pagamento, in favore di ciascun attore, degli interessi legali maturati sulla somma di L.
5.000.000 pagata a ciascuno di essi (dall'11.1.1984 fino al 15.12.1990), nonché degli interessi legali per il periodo successivo;
ha inoltre condannato i convenuti e l'BR al pagamento delle spese giudiziarie.
Avverso tale sentenza, la AR e il NA hanno proposto appello nei confronti degli eredi NT e della BR, ma non hanno provveduto alla integrazione del contraddittorio ordinata dalla Corte d'Appello di Roma nei confronti del commissario liquidatore della NI (originaria assicuratrice).
La Corte d'Appello con sentenza resa in data 24.10.1995, ha dichiarato inammissibile l'appello con la seguente motivazione. Posto che il veicolo danneggiante risultava assicurato presso una impresa posta in liquidazione successivamente al sinistro ma prima dell'introduzione del giudizio, si doveva applicare la disposizione di cui all'art. 23 della L. 990/69, per il giudizio promosso ai sensi dell'art. 19 sub lett. C, della stessa legge. Avverso tale sentenza la AR e il NA hanno proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi, al quale la NE, FA ed LI NT e l'BR resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - formulato per violazione degli artt. 19 e 25 della L. 990/69 e 9 L. 39/77- i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere questa valutato che, quando la liquidazione dell'impresa assicuratrice sia intervenuta dopo il sinistro, ma prima della (data di esperimento dell'azione risarcitoria, tale azione deve essere proposta "nei confronti dell'impresa designata al pagamento del danno, in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio con il Commissario liquidatore". Peraltro, seguendo il ragionamento della sentenza impugnata, siccome in primo grado il libello introduttivo non venne notificato nei confronti della NI, allora contumace, il procedimento dovrebbe retroagire al primo grado per la integrazione "ex officio" del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario allora pretermesso".
Il motivo è infondato.
Gli artt. 19, comma 1, lett. C, 23 e 25 della L. 990/69 disciplinano tre diverse ipotesi.
La prima, quando l'impresa assicuratrice si trovi già in stato di liquidazione coatta al momento del sinistro e l'azione sia stata proposta nei confronti dell'impresa designata;
la seconda, quando l'impresa assicuratrice "venga posta (in liquidazione) successivamente (al sinistro)", ma l'azione venga proposta nei confronti dell'impresa designata. Per entrambe, l'art. 23 (ultimo periodo) dispone che "deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice". L'art. 25 comma 2 invece riguarda l'ipotesi che la liquidazione sia successiva all'azione esperita nei confronti della (originaria) impresa assicuratrice. In quest'ultimo caso, il giudizio, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 207 e 109 l.f. e (eventualmente) dell'art. 300 c.p.c., prosegue nei confronti della originaria convenuta, salve le facoltà di intervento e di opposizione riconosciute alla impresa designata a norma dei commi 3 e 2 dello stesso articolo.
Diverso (almeno parzialmente) dalle precedenti ipotesi, è il caso in esame, per il quale la Corte d'Appello, come si è già esposto, aveva ordinato la integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c. nei confronti del commissario liquidatore dell'originaria assicuratrice.
In questo caso, posto che la sentenza di primo grado era stata emessa (anche) nei confronti della impresa designata e questa era pertanto divenuta parte (come tale) citata in appello, il problema della integrazione del contraddittorio nei confronti (del commissario liquidatore) dell'originaria assicuratrice risulta estraneo alla fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, che si riferisce alla ipotesi in cui l'impresa designata non sia stata ancora citata (e non abbia quindi ancora assunto il ruolo di "parte" nel processo). Non è neppure rilevante, come sostenuto nel controricorso, che il commissario liquidatore fosse stato citato già in primo grado, dato che l'appello non riguardava la pretesa per la quale tale commissario era stato citato, ma soltanto i capi relativi agli eredi NT e alla società BR;
pertanto correttamente il problema della integrazione del contraddittorio è stato riferito alla posizione dell'BR.
In tale situazione, quando l'impresa designata è già parte, si deve applicare l'art. 23, ult. Periodo, sia perché si tratta di un giudizio ormai istaurato nei confronti di tale impresa, sia perché permangono le sesse ragioni di tutela dell'originaria assicuratrice con le quali "deve essere convenuto anche il (suo) commissario liquidatore". (Non si può pertanto, per diversificabilità dei rispettivi interessi, condividere quanto sostenuto in giurisprudenza, sia pure prima del la riforma a norma dell'art. 126 d.l. 175/1995 e per un caso diverso, ritenendosi che l'impresa cessionaria e il commissario liquidatore di quella in liquidazione rappresentino un solo centro di interessi (Cass.7.4.1993, n. 4145). Il secondo motivo - formulato per violazione dell'art. 331 c.p.c. e per omissione di motivazione - lamenta che la sentenza impugnata abbia del tutto omesso di motivare sulla richiesta di rinnovo del termine per la notifica (della chiamata in causa del commissario liquidatore della NI), avanzata dal procuratore della parte (allora) appellante, per l'impossibilità di eseguirla nel proprio domicilio (come risultava dalla relazione negativa di notifica).
Anche tale motivo è infondato, posto che, per costante giurisprudenza di questo S.C., il termine concesso per la integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra di loro dipendenti ha natura perentoria e "non consente che esso possa essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche per forza maggiore, che abbia impedito la tempestiva notificazione dell'ordinanza di integrazione" (Cass. 18.6.1996, n. 5572; cfr. Cass.6.2.1998, n. 1205; 24.1.1995, n. 791).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Sussistono fondate ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999