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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 219/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tatangelo Stella giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sarrecchia Cristian giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi trasformata in separazione consensuale e successivo divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 4/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/1/24 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 nonché il successivo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con in NA ( Albania ) il 14/04/09; che CP_1
1 dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 9/4/13 ) e ( il Per_1 Per_2
18/5/18 ); che la relazione coniugale è entrata in crisi in conseguenza e a causa dei comportamenti aggressivi e violenti posti in essere dal marito;
che in ragione di tali violenze l'attrice ha sporto denuncia contro il;
che quest'ultimo soffre Pt_1 inoltre di dipendenza da cocaina e da gioco d'azzardo; che a causa della condotta del , la ricorrente e i figli sono stati sottoposti a misura di protezione e sono Pt_1 stati trasferiti in una casa rifugio. L'attrice argomentava circa le cause della rottura dell'unione familiare e sulle rispettive condizioni reddituali ed economico- patrimoniali delle parti. Concludeva chiedendo dapprima l'adozione inaudita altera parte dei provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli minori, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., poi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e successivo divorzio con le seguenti conclusioni di merito: “I. - Voglia disporre/confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art.473 bis.22 c.p.c adottati con il decreto di cui all'art.473bis.15 c.p.c, ovvero come sopra richiesti. II. Previa verifica della responsabilità genitoriale del resistente, disporre in conseguenza ai sensi degli art.330 e 333 c.c. III. Disporre che la ricorrente percepisca CP_ l'intera misura dell'AUU erogato dall' per i figli, nonché eventuali indennità erogate ad altro titolo. IV.
Voglia pronunciare , con SENTENZA PARZIALE, la separazione personale dei predetti coniugi e dichiarare che la separazione è addebitabile al marito, CONFERMANDO a carico di i provvedimenti sopra CP_1 richiesti. V. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione personale, chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma dei provvedimenti economici e riguardanti la prole. VI.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, da devolversi in favore dell'Erario in forza della richiesta ammissione al beneficio del patrocinio per non abbienti se concesso e sussistendone le condizioni per la durata della causa.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione e alla successiva domanda di divorzio ma contestando le allegazioni fattuali effettuate dall'attrice ed esponendo fatti diversi come causa della rottura dell'affectio coniugalis: il sosteneva, infatti, di non aver mai assunto Pt_1 comportamenti aggressivi nei confronti della moglie e che la condizione di isolamento in cui la stessa e tutto il nucleo familiare versava era in realtà dipesa esclusivamente dal credo religioso della sig.ra ; negava inoltre di essere Pt_1 dipendente da droghe e di aver contratto debiti per il gioco d'azzardo in Italia.
Argomentava a sua volta, inoltre, sulle rispettive condizioni reddituali ed economico-patrimoniali delle parti. Concludeva chiedendo nel merito in relazione alla domanda di separazione quanto segue: “a. Pronunciare con sentenza la separazione 2 personale dei coniugi, ai patti ed alle condizioni indicate in prosieguo. b. Disporre che i coniugi vivranno separati e nel mutuo e reciproco rispetto e che la casa familiare sita in Ceprano, con tutti gli arredi ivi esistenti, rimanga assegnata al Sig. . c. Disporre l'affidamento condiviso dei figli nato in [...] CP_1 Persona_3
09.04.2013 a Frosinone e nata in data [...] a [...] con collocamento dei minori presso il Per_4 domicilio materno. d. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente schema: -Il Per_ Sig. avrà diritto a tenere con sè i figli e a fine settimana alternati, nel periodo CP_1 Per_2 invernale/scolastico dalle ore 09:00 del sabato (ovvero dalle ore 14,00 qualora il sabato fosse un giorno di scuola) e sino alle ore 21:00 della domenica, nel periodo estivo dalle ore 09.00 del sabato alle ore 22:00 della domenica. -Il sig. , compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, avrà diritto di avere con sé i figli un CP_1 giorno della settimana (possibilmente il giovedì), nel periodo invernale/scolastico dalle ore 17.00 fino alle ore
21:00, con l'impegno di accompagnarli e riprenderli dalle attività extra scolastiche, nel periodo estivo l'intera giornata dalle ore 17.00 alle ore 22:00. I suddetti giorni ed orari potranno essere variati compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, previo accordo con la madre. -Per quanto concerne le Per_ vacanze natalizie e di fine/inizio anno, anche compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, i figli e trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, Per_2 ovvero dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre e dal giorno 31 dicembre al 6 gennaio. Per quanto riguarda le Per_ vacanze pasquali, i figli e le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in Per_2 modo alternato, dal giovedì precedente la Pasqua fino al lunedì. Relativamente alle vacanze estive, i figli Per_
e avranno diritto di trascorrere, con il padre, almeno 15 giorni, nel periodo compreso tra i mesi di Per_2 giugno, luglio, agosto e settembre;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e degli impegni scolastici e extrascolastici dei minori. I ricorrenti dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. In tutti i casi sopraindicati il Sig. potrà tenere con sé la figlia dalle CP_1 ore 8,00 del primo giorno fino alle ore 20,00 dell'ultimo giorno, salvo diversi accordi tra la parti. e. Disporre che ciascun genitore non dovrà ostacolare il vincolo affettivo dei figli verso ognuno di loro. f. Revocare l'assegno di mantenimento per la Sig.ra , accertando e dichiarando che alla stessa nulla è dovuto a tale titolo Parte_2
e/o a qualsiasi altro titolo. g. Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i figli di Euro CP_1
400.00 mensili (Euro 200.00 per ciascuno figlio), da versarsi direttamente alla Sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat del costo della vita nonché il rimborso delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Frosinone h. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato CP_ accoglimento delle richieste di cui ai punti f) e/o g) disporre che l'assegno unico erogato dall sarà percepito al 50% da ciascun coniuge, al pari di eventuali ed ulteriori indennità erogate ad altro titolo. i.
Disporre che le parti comunichino vicendevolmente eventuali cambi di residenza e/o domicilio nonché
3 l'indirizzo presso cui essi trascorreranno eventuali vacanze con i figli. j. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata e per l'effetto rigettare la richiesta di addebito della separazione, di decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale del Sig. e di nomina di un curatore CP_1 speciale. k. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata ogni altra domanda avversa. l.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Con decreto del 21/02/24 il Giudice rel. adottava i provvedimenti indifferibili nel senso di disporre la secretazione dell'indirizzo della struttura in cui si trovavano i figli minori unitamente alla madre, disporre il collocamento della prole presso la madre, porre a carico del sig. un mantenimento della prole per € 500,00 Pt_1 mensili, oltre rimborso delle spese straordinarie per la metà, e un mantenimento per la coniuge di € 200,00 mensili, con ordine di versamento al datore di lavoro del resistente, disporre il divieto di avvicinamento del sig. alla coniuge e ai Pt_1 bambini, disporre infine la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Ceprano.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 20/3/24 il Giudice rel. revocava il divieto di avvicinamento del padre ai figli e alla coniuge, confermando nel resto le disposizioni del predetto decreto.
Con ordinanza del 28/5/24 il Giudice rel. confermava i provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti con l'ordinanza del 20/03/24; disponeva che l'assegno unico familiare erogato dall' per i due figli venisse percepito interamente CP_2 dalla madre;
conferiva incarico al Servizio TSMREE della Asl di Parte_1
Fiumicino di prendere in carico i minori e . Per_2 Persona_3
Alla successiva udienza del 26/11/24, su accordo delle parti, venivano parzialmente modificati i provvedimenti relativi alla frequentazione padre-figli e le parti chiedevano l'emissione di una sentenza non definitiva sullo status coniugale, e che all'esito la causa proseguisse in via contenziosa per le restanti questioni inerenti alle condizioni di separazione nonché al successivo divorzio: il
Giudice rel. rimetteva pertanto una prima volta la causa al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1140 del 3/12/24 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e e disponeva la Parte_1 CP_1 rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Nel corso della conseguente fase contenziosa, e in particolare all'udienza del
25/3/25, le parti raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della
4 loro separazione nei sensi seguenti: “1- I coniugi rinunciano a reciproche domande di mantenimento in quanto autosufficienti.
2- I figli minori , nato il [...] in [...], e Persona_5 Per_4
nata il [...] in [...], sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di
[...] maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Sarà la madre a continuare ad occuparsi della residenza , del rinnovo dei permessi di soggiorno, dell'iscrizione dei figli presso gli istituti scolastici e sanitari del luogo in cui sono collocati, senza necessità dell'assenso del padre al rilascio del nulla-osta, il quale ne sarà da lei tenuto al corrente.
3- La residenza prevalente dei figli e , che attualmente risiedono in Fiumicino in via Giannantonio Per_5 Per_2
Manci n.7 lettera A , rimane presso l'abitazione della madre.
4- Il padre terrà i figli con sé a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, prelevandoli e riaccompagnandoli in luogo preventivamente concordato con la madre. Sono previsti altri incontri durante la settimana compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi-scolastici e sociali dei genitori e dei figli.
5- Ogni giorno in orario pomeridiano i figli potranno essere contattati dal padre , tramite internet (whatsapp, skype, ecc.) o telefonicamente , per dieci/quindici minuti).
6- Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per tre settimane , non consecutive
(salvo diverso accordo previa comunicazione del luogo e tempo di soggiorno), da suddividersi in periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni. Per analoghi periodi gli incontri con il padre saranno sospesi se la madre porterà i figli in vacanza fuori dal luogo di residenza.
7- Il sig. verserà CP_1 un assegno di mantenimento per i figli di € 510,00 (€255,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (prima rivalutazione: marzo 2026), nonché il rimborso delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Frosinone;
l'assegno dovrà pervenire sul conto corrente della signora entro i primi cinque giorni di ogni mese . Parte_1
8- Il sig. consente che l'assegno di mantenimento dei figli, di cui al punto che precede, venga CP_1 corrisposto direttamente dall'INAIL alla sig.ra , trattenuto sulla rendita n. 4900/705/10483037 di cui Parte_1
è titolare (posizione 8277399);
9- L'AUU viene percepito per intero e per entrambi i figli dalla madre. Il sig.
consegnerà tempestivamente la documentazione occorrente (ISEE, ecc.). 10- Resta CP_1 impregiudicato il credito della sig. verso il sig. per arretrati dell'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento , €641,75 per la quota di spese straordinarie sostenute per la prole ed €3.000 per il risarcimento dei danni di cui al procedimento penale n. 2023/3865 R.G.N.R. a carico del sig. CP_1
5 definito con Sentenza di patteggiamento innanzi al GUP Tribunale di Frosinone. 11- I coniugi concordano che ciascuno di loro , solo dopo esplicito consenso per iscritto dell'altro genitore, potrà portare i figli con sé all'estero per motivi turistici per un periodo massimo di una settimana. 12- I coniugi con il presente accordo dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro rispetto alle domande dedotte in giudizio. 13- Le spese legali sono compensate.”. I difensori delle parti, pertanto, insistevano per l'omologa delle condizioni di separazione ed altresì per la rimessione della causa sul ruolo per la domanda di scioglimento del matrimonio, con relativa istanza di sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., e inoltre raggiungevano un accordo anche in ordine alla domanda di divorzio.
Quindi il Giudice rel. preso atto dell'accordo delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione “e che ben possa essere definita con unica pronuncia che statuendo sullo scioglimento del matrimonio deciderà anche sulle restanti questioni”, fissava termine perentorio alle parti fino al 5/6/25 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter
c.p.c..
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 4/6/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta relativa all'omologa delle condizioni della loro separazione già statuita con sentenza n. 1140 del 3/12/24 di questo Tribunale, formulando fin da allora le seguenti conclusioni congiunte anche in relazione alla domanda divorzile: “I. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata il [...] a [...] e , nato il [...] a [...] Parte_1 CP_1
(Albania), in data 14 aprile 2009 in NA (Albania) ( Atto iscritto al n.53 Anno 2009 del Registro degli atti di matrimonio di USC Sezione 8 NA) II. Disporre che la signora , nata il [...] a [...] Parte_1
(Albania), a propria scelta, potrà sostituire il cognome del marito e riprendere il proprio cognome da nubile
III. Compensare le spese di giudizio. IV. Regolare l'affidamento dei figli minori alle seguenti Pt_3
CONDIZIONI:
2- I coniugi rinunciano a reciproche domande di mantenimento in quanto autosufficienti.
2- I figli minori , nato il [...] in [...], e nata il [...] in [...], sono affidati Persona_5 Per_4 congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Sarà la madre a continuare ad occuparsi della residenza , del rinnovo dei permessi di soggiorno, dell'iscrizione dei figli presso gli istituti scolastici e sanitari del luogo in cui sono collocati, senza necessità dell'assenso del padre al rilascio del nulla-osta, il quale ne sarà da lei tenuto al corrente.
3- La residenza prevalente dei figli e , Per_5 Per_2 che attualmente risiedono in Fiumicino in via Giannantonio Manci n.7 lettera A , rimane presso l'abitazione
6 della madre.
4- Il padre terrà i figli con sé a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, prelevandoli e riaccompagnandoli in luogo preventivamente concordato con la madre. Sono previsti altri incontri durante la settimana compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi-scolastici e sociali dei genitori e dei figli.
5- Ogni giorno in orario pomeridiano i figli potranno essere contattati dal padre , tramite internet
(whatsapp, skype, ecc.) o telefonicamente , per dieci/quindici minuti).
6- Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per tre settimane , non consecutive (salvo diverso accordo previa comunicazione del luogo e tempo di soggiorno), da suddividersi in periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni. Per analoghi periodi gli incontri con il padre saranno sospesi se la madre porterà i figli in vacanza fuori dal luogo di residenza.
7- Il sig. verserà un assegno di mantenimento per i figli di € CP_1
510,00 (€255,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita
(prima rivalutazione: marzo 2026), nonché il rimborso delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Frosinone;
l'assegno dovrà pervenire sul conto corrente della signora entro i primi cinque giorni di ogni mese.
9- L'AUU viene percepito per intero e per Parte_1 entrambi i figli dalla madre. Il sig. consegnerà tempestivamente la documentazione occorrente CP_1
(ISEE, ecc.). 10- Resta impregiudicato il credito della sig. verso il sig. per arretrati Parte_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento , €641,75 per la quota di spese straordinarie sostenute per la prole ed €3.000 per il risarcimento dei danni di cui al procedimento penale n. 2023/3865 R.G.N.R. a carico del sig. CP_1 definito con Sentenza di patteggiamento innanzi al GUP Tribunale di Frosinone. 11- I coniugi concordano che ciascuno di loro , solo dopo esplicito consenso per iscritto dell'altro genitore, potrà portare i figli con sé all'estero per motivi turistici per un periodo massimo di una settimana. 12- I coniugi con il presente accordo dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro rispetto alle domande dedotte in giudizio. 13- Le spese legali sono compensate.”. Con le predette note le parti documentavano l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza sullo status coniugale inerente alla loro separazione, dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano nella loro domanda divorzile congiunta.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 6/6/25, viste le note di trattazione scritta
– in sostituzione d'udienza – tempestivamente depositate dalle parti, rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non risultino ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle predette condizioni della
7 separazione concordate dalle parti, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire l'interesse morale e materiale dei loro figli minorenni ed Per_5
Per_2
Inoltre, stante l'istanza congiunta delle parti, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L.
162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi personalmente in data
28/5/24 innanzi al Giudice rel. in relazione alla loro domanda di separazione e vista la cit. sentenza di questo Tribunale n. 1140 del 3/12/24, passata in giudicato ( cfr. il doc. allegato alle note di trattazione scritta del 4/6/25 ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo richiamate nelle note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 4/6/25: anche in tal caso le condizioni in questione si appalesano idonee a perseguire l'interesse morale e materiale dei figli minorenni delle parti ed Per_5 Per_2
Va rilevato che la mancata trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio estero contratto dalle parti costituisce una mera irregolarità che, in virtù del principio del favor matrimoni desumibile dagli artt. 117 segg. c.c. ( in forza del quale l'atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e seguenti cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento ), non ne fa venire meno per ciò soltanto la validità. Invero la trascrizione del matrimonio - seppure sia un atto dovuto e obbligatorio - non ha natura costitutiva bensì meramente certificativa, fermo restando che se una delle parti vorrà in futuro rendere pubblico il loro matrimonio, e la loro successiva separazione e divorzio qui
8 statuiti, avrà l'onere di provvedere alla richiesta di tardiva trascrizione del matrimonio e, in seguito, di presentare istanza giudiziale di emanazione di ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di effettuare la correlativa annotazione della presente sentenza.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone che la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 pronunciata con la sentenza non definitiva n. 1140 del 3/12/24, sia regolamentata con le condizioni concordate dalle parti all'udienza del
25/3/25, sopratrascritte;
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NA ( Albania ) il
14/04/2009 da e alle condizioni di cui alle loro Parte_1 CP_1 conclusioni congiunte formulate con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
4/6/25;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 219/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tatangelo Stella giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sarrecchia Cristian giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi trasformata in separazione consensuale e successivo divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 4/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/1/24 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 nonché il successivo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con in NA ( Albania ) il 14/04/09; che CP_1
1 dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 9/4/13 ) e ( il Per_1 Per_2
18/5/18 ); che la relazione coniugale è entrata in crisi in conseguenza e a causa dei comportamenti aggressivi e violenti posti in essere dal marito;
che in ragione di tali violenze l'attrice ha sporto denuncia contro il;
che quest'ultimo soffre Pt_1 inoltre di dipendenza da cocaina e da gioco d'azzardo; che a causa della condotta del , la ricorrente e i figli sono stati sottoposti a misura di protezione e sono Pt_1 stati trasferiti in una casa rifugio. L'attrice argomentava circa le cause della rottura dell'unione familiare e sulle rispettive condizioni reddituali ed economico- patrimoniali delle parti. Concludeva chiedendo dapprima l'adozione inaudita altera parte dei provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli minori, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., poi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e successivo divorzio con le seguenti conclusioni di merito: “I. - Voglia disporre/confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art.473 bis.22 c.p.c adottati con il decreto di cui all'art.473bis.15 c.p.c, ovvero come sopra richiesti. II. Previa verifica della responsabilità genitoriale del resistente, disporre in conseguenza ai sensi degli art.330 e 333 c.c. III. Disporre che la ricorrente percepisca CP_ l'intera misura dell'AUU erogato dall' per i figli, nonché eventuali indennità erogate ad altro titolo. IV.
Voglia pronunciare , con SENTENZA PARZIALE, la separazione personale dei predetti coniugi e dichiarare che la separazione è addebitabile al marito, CONFERMANDO a carico di i provvedimenti sopra CP_1 richiesti. V. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione personale, chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma dei provvedimenti economici e riguardanti la prole. VI.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, da devolversi in favore dell'Erario in forza della richiesta ammissione al beneficio del patrocinio per non abbienti se concesso e sussistendone le condizioni per la durata della causa.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione e alla successiva domanda di divorzio ma contestando le allegazioni fattuali effettuate dall'attrice ed esponendo fatti diversi come causa della rottura dell'affectio coniugalis: il sosteneva, infatti, di non aver mai assunto Pt_1 comportamenti aggressivi nei confronti della moglie e che la condizione di isolamento in cui la stessa e tutto il nucleo familiare versava era in realtà dipesa esclusivamente dal credo religioso della sig.ra ; negava inoltre di essere Pt_1 dipendente da droghe e di aver contratto debiti per il gioco d'azzardo in Italia.
Argomentava a sua volta, inoltre, sulle rispettive condizioni reddituali ed economico-patrimoniali delle parti. Concludeva chiedendo nel merito in relazione alla domanda di separazione quanto segue: “a. Pronunciare con sentenza la separazione 2 personale dei coniugi, ai patti ed alle condizioni indicate in prosieguo. b. Disporre che i coniugi vivranno separati e nel mutuo e reciproco rispetto e che la casa familiare sita in Ceprano, con tutti gli arredi ivi esistenti, rimanga assegnata al Sig. . c. Disporre l'affidamento condiviso dei figli nato in [...] CP_1 Persona_3
09.04.2013 a Frosinone e nata in data [...] a [...] con collocamento dei minori presso il Per_4 domicilio materno. d. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente schema: -Il Per_ Sig. avrà diritto a tenere con sè i figli e a fine settimana alternati, nel periodo CP_1 Per_2 invernale/scolastico dalle ore 09:00 del sabato (ovvero dalle ore 14,00 qualora il sabato fosse un giorno di scuola) e sino alle ore 21:00 della domenica, nel periodo estivo dalle ore 09.00 del sabato alle ore 22:00 della domenica. -Il sig. , compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, avrà diritto di avere con sé i figli un CP_1 giorno della settimana (possibilmente il giovedì), nel periodo invernale/scolastico dalle ore 17.00 fino alle ore
21:00, con l'impegno di accompagnarli e riprenderli dalle attività extra scolastiche, nel periodo estivo l'intera giornata dalle ore 17.00 alle ore 22:00. I suddetti giorni ed orari potranno essere variati compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, previo accordo con la madre. -Per quanto concerne le Per_ vacanze natalizie e di fine/inizio anno, anche compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, i figli e trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, Per_2 ovvero dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre e dal giorno 31 dicembre al 6 gennaio. Per quanto riguarda le Per_ vacanze pasquali, i figli e le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in Per_2 modo alternato, dal giovedì precedente la Pasqua fino al lunedì. Relativamente alle vacanze estive, i figli Per_
e avranno diritto di trascorrere, con il padre, almeno 15 giorni, nel periodo compreso tra i mesi di Per_2 giugno, luglio, agosto e settembre;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e degli impegni scolastici e extrascolastici dei minori. I ricorrenti dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. In tutti i casi sopraindicati il Sig. potrà tenere con sé la figlia dalle CP_1 ore 8,00 del primo giorno fino alle ore 20,00 dell'ultimo giorno, salvo diversi accordi tra la parti. e. Disporre che ciascun genitore non dovrà ostacolare il vincolo affettivo dei figli verso ognuno di loro. f. Revocare l'assegno di mantenimento per la Sig.ra , accertando e dichiarando che alla stessa nulla è dovuto a tale titolo Parte_2
e/o a qualsiasi altro titolo. g. Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i figli di Euro CP_1
400.00 mensili (Euro 200.00 per ciascuno figlio), da versarsi direttamente alla Sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico bancario o postale entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat del costo della vita nonché il rimborso delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Frosinone h. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato CP_ accoglimento delle richieste di cui ai punti f) e/o g) disporre che l'assegno unico erogato dall sarà percepito al 50% da ciascun coniuge, al pari di eventuali ed ulteriori indennità erogate ad altro titolo. i.
Disporre che le parti comunichino vicendevolmente eventuali cambi di residenza e/o domicilio nonché
3 l'indirizzo presso cui essi trascorreranno eventuali vacanze con i figli. j. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata e per l'effetto rigettare la richiesta di addebito della separazione, di decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale del Sig. e di nomina di un curatore CP_1 speciale. k. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata ogni altra domanda avversa. l.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Con decreto del 21/02/24 il Giudice rel. adottava i provvedimenti indifferibili nel senso di disporre la secretazione dell'indirizzo della struttura in cui si trovavano i figli minori unitamente alla madre, disporre il collocamento della prole presso la madre, porre a carico del sig. un mantenimento della prole per € 500,00 Pt_1 mensili, oltre rimborso delle spese straordinarie per la metà, e un mantenimento per la coniuge di € 200,00 mensili, con ordine di versamento al datore di lavoro del resistente, disporre il divieto di avvicinamento del sig. alla coniuge e ai Pt_1 bambini, disporre infine la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Ceprano.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 20/3/24 il Giudice rel. revocava il divieto di avvicinamento del padre ai figli e alla coniuge, confermando nel resto le disposizioni del predetto decreto.
Con ordinanza del 28/5/24 il Giudice rel. confermava i provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti con l'ordinanza del 20/03/24; disponeva che l'assegno unico familiare erogato dall' per i due figli venisse percepito interamente CP_2 dalla madre;
conferiva incarico al Servizio TSMREE della Asl di Parte_1
Fiumicino di prendere in carico i minori e . Per_2 Persona_3
Alla successiva udienza del 26/11/24, su accordo delle parti, venivano parzialmente modificati i provvedimenti relativi alla frequentazione padre-figli e le parti chiedevano l'emissione di una sentenza non definitiva sullo status coniugale, e che all'esito la causa proseguisse in via contenziosa per le restanti questioni inerenti alle condizioni di separazione nonché al successivo divorzio: il
Giudice rel. rimetteva pertanto una prima volta la causa al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1140 del 3/12/24 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e e disponeva la Parte_1 CP_1 rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Nel corso della conseguente fase contenziosa, e in particolare all'udienza del
25/3/25, le parti raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della
4 loro separazione nei sensi seguenti: “1- I coniugi rinunciano a reciproche domande di mantenimento in quanto autosufficienti.
2- I figli minori , nato il [...] in [...], e Persona_5 Per_4
nata il [...] in [...], sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di
[...] maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Sarà la madre a continuare ad occuparsi della residenza , del rinnovo dei permessi di soggiorno, dell'iscrizione dei figli presso gli istituti scolastici e sanitari del luogo in cui sono collocati, senza necessità dell'assenso del padre al rilascio del nulla-osta, il quale ne sarà da lei tenuto al corrente.
3- La residenza prevalente dei figli e , che attualmente risiedono in Fiumicino in via Giannantonio Per_5 Per_2
Manci n.7 lettera A , rimane presso l'abitazione della madre.
4- Il padre terrà i figli con sé a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, prelevandoli e riaccompagnandoli in luogo preventivamente concordato con la madre. Sono previsti altri incontri durante la settimana compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi-scolastici e sociali dei genitori e dei figli.
5- Ogni giorno in orario pomeridiano i figli potranno essere contattati dal padre , tramite internet (whatsapp, skype, ecc.) o telefonicamente , per dieci/quindici minuti).
6- Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per tre settimane , non consecutive
(salvo diverso accordo previa comunicazione del luogo e tempo di soggiorno), da suddividersi in periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni. Per analoghi periodi gli incontri con il padre saranno sospesi se la madre porterà i figli in vacanza fuori dal luogo di residenza.
7- Il sig. verserà CP_1 un assegno di mantenimento per i figli di € 510,00 (€255,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (prima rivalutazione: marzo 2026), nonché il rimborso delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Frosinone;
l'assegno dovrà pervenire sul conto corrente della signora entro i primi cinque giorni di ogni mese . Parte_1
8- Il sig. consente che l'assegno di mantenimento dei figli, di cui al punto che precede, venga CP_1 corrisposto direttamente dall'INAIL alla sig.ra , trattenuto sulla rendita n. 4900/705/10483037 di cui Parte_1
è titolare (posizione 8277399);
9- L'AUU viene percepito per intero e per entrambi i figli dalla madre. Il sig.
consegnerà tempestivamente la documentazione occorrente (ISEE, ecc.). 10- Resta CP_1 impregiudicato il credito della sig. verso il sig. per arretrati dell'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento , €641,75 per la quota di spese straordinarie sostenute per la prole ed €3.000 per il risarcimento dei danni di cui al procedimento penale n. 2023/3865 R.G.N.R. a carico del sig. CP_1
5 definito con Sentenza di patteggiamento innanzi al GUP Tribunale di Frosinone. 11- I coniugi concordano che ciascuno di loro , solo dopo esplicito consenso per iscritto dell'altro genitore, potrà portare i figli con sé all'estero per motivi turistici per un periodo massimo di una settimana. 12- I coniugi con il presente accordo dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro rispetto alle domande dedotte in giudizio. 13- Le spese legali sono compensate.”. I difensori delle parti, pertanto, insistevano per l'omologa delle condizioni di separazione ed altresì per la rimessione della causa sul ruolo per la domanda di scioglimento del matrimonio, con relativa istanza di sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., e inoltre raggiungevano un accordo anche in ordine alla domanda di divorzio.
Quindi il Giudice rel. preso atto dell'accordo delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione “e che ben possa essere definita con unica pronuncia che statuendo sullo scioglimento del matrimonio deciderà anche sulle restanti questioni”, fissava termine perentorio alle parti fino al 5/6/25 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter
c.p.c..
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 4/6/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta relativa all'omologa delle condizioni della loro separazione già statuita con sentenza n. 1140 del 3/12/24 di questo Tribunale, formulando fin da allora le seguenti conclusioni congiunte anche in relazione alla domanda divorzile: “I. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata il [...] a [...] e , nato il [...] a [...] Parte_1 CP_1
(Albania), in data 14 aprile 2009 in NA (Albania) ( Atto iscritto al n.53 Anno 2009 del Registro degli atti di matrimonio di USC Sezione 8 NA) II. Disporre che la signora , nata il [...] a [...] Parte_1
(Albania), a propria scelta, potrà sostituire il cognome del marito e riprendere il proprio cognome da nubile
III. Compensare le spese di giudizio. IV. Regolare l'affidamento dei figli minori alle seguenti Pt_3
CONDIZIONI:
2- I coniugi rinunciano a reciproche domande di mantenimento in quanto autosufficienti.
2- I figli minori , nato il [...] in [...], e nata il [...] in [...], sono affidati Persona_5 Per_4 congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Sarà la madre a continuare ad occuparsi della residenza , del rinnovo dei permessi di soggiorno, dell'iscrizione dei figli presso gli istituti scolastici e sanitari del luogo in cui sono collocati, senza necessità dell'assenso del padre al rilascio del nulla-osta, il quale ne sarà da lei tenuto al corrente.
3- La residenza prevalente dei figli e , Per_5 Per_2 che attualmente risiedono in Fiumicino in via Giannantonio Manci n.7 lettera A , rimane presso l'abitazione
6 della madre.
4- Il padre terrà i figli con sé a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, prelevandoli e riaccompagnandoli in luogo preventivamente concordato con la madre. Sono previsti altri incontri durante la settimana compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi-scolastici e sociali dei genitori e dei figli.
5- Ogni giorno in orario pomeridiano i figli potranno essere contattati dal padre , tramite internet
(whatsapp, skype, ecc.) o telefonicamente , per dieci/quindici minuti).
6- Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per tre settimane , non consecutive (salvo diverso accordo previa comunicazione del luogo e tempo di soggiorno), da suddividersi in periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni. Per analoghi periodi gli incontri con il padre saranno sospesi se la madre porterà i figli in vacanza fuori dal luogo di residenza.
7- Il sig. verserà un assegno di mantenimento per i figli di € CP_1
510,00 (€255,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita
(prima rivalutazione: marzo 2026), nonché il rimborso delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Frosinone;
l'assegno dovrà pervenire sul conto corrente della signora entro i primi cinque giorni di ogni mese.
9- L'AUU viene percepito per intero e per Parte_1 entrambi i figli dalla madre. Il sig. consegnerà tempestivamente la documentazione occorrente CP_1
(ISEE, ecc.). 10- Resta impregiudicato il credito della sig. verso il sig. per arretrati Parte_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento , €641,75 per la quota di spese straordinarie sostenute per la prole ed €3.000 per il risarcimento dei danni di cui al procedimento penale n. 2023/3865 R.G.N.R. a carico del sig. CP_1 definito con Sentenza di patteggiamento innanzi al GUP Tribunale di Frosinone. 11- I coniugi concordano che ciascuno di loro , solo dopo esplicito consenso per iscritto dell'altro genitore, potrà portare i figli con sé all'estero per motivi turistici per un periodo massimo di una settimana. 12- I coniugi con il presente accordo dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro rispetto alle domande dedotte in giudizio. 13- Le spese legali sono compensate.”. Con le predette note le parti documentavano l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza sullo status coniugale inerente alla loro separazione, dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano nella loro domanda divorzile congiunta.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 6/6/25, viste le note di trattazione scritta
– in sostituzione d'udienza – tempestivamente depositate dalle parti, rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non risultino ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle predette condizioni della
7 separazione concordate dalle parti, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire l'interesse morale e materiale dei loro figli minorenni ed Per_5
Per_2
Inoltre, stante l'istanza congiunta delle parti, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L.
162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi personalmente in data
28/5/24 innanzi al Giudice rel. in relazione alla loro domanda di separazione e vista la cit. sentenza di questo Tribunale n. 1140 del 3/12/24, passata in giudicato ( cfr. il doc. allegato alle note di trattazione scritta del 4/6/25 ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo richiamate nelle note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 4/6/25: anche in tal caso le condizioni in questione si appalesano idonee a perseguire l'interesse morale e materiale dei figli minorenni delle parti ed Per_5 Per_2
Va rilevato che la mancata trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio estero contratto dalle parti costituisce una mera irregolarità che, in virtù del principio del favor matrimoni desumibile dagli artt. 117 segg. c.c. ( in forza del quale l'atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e seguenti cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento ), non ne fa venire meno per ciò soltanto la validità. Invero la trascrizione del matrimonio - seppure sia un atto dovuto e obbligatorio - non ha natura costitutiva bensì meramente certificativa, fermo restando che se una delle parti vorrà in futuro rendere pubblico il loro matrimonio, e la loro successiva separazione e divorzio qui
8 statuiti, avrà l'onere di provvedere alla richiesta di tardiva trascrizione del matrimonio e, in seguito, di presentare istanza giudiziale di emanazione di ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di effettuare la correlativa annotazione della presente sentenza.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone che la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 pronunciata con la sentenza non definitiva n. 1140 del 3/12/24, sia regolamentata con le condizioni concordate dalle parti all'udienza del
25/3/25, sopratrascritte;
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NA ( Albania ) il
14/04/2009 da e alle condizioni di cui alle loro Parte_1 CP_1 conclusioni congiunte formulate con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
4/6/25;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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