Art. 8.
Il Ministro per la sanita', avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:
corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;
corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell' articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 ; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.
I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica Istruzione.
Il Ministro per la sanita', avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:
corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;
corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell' articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 ; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.
I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica Istruzione.