Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9079 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 07/03/2024 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIESSI STEFANIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSTINO PATRIZIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25/3/2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Precisazione delle conclusioni parte resistente: evidenzia che le ragazze vanno dal padre solo quattro giorni al mese, mentre la gestione quotidiana è tutta a carico della madre, chiede un incremento dell'assegno con condanna alle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/03/2024 , premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale sono nate in Controparte_1 Per_1 Per_2
data 21/9/2009, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 25/3/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 23/9/2024 compariva personalmente il solo ricorrente. Il Giudice delegato rinviava alla successiva udienza del 24/10/2024 al fine di consentire l'audizione di entrambe le part. All'udienza del 24/10/2024 comparivano le parti le quali rendevano dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, adottati i provvedimenti ritenuti necessari e urgenti e respinte le istanze istruttorie, ha rinviato per la discussione della causa all'udienza del 19/12/2024.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 22/01/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno un accordo, risalente al 2013, concernente l'esercizio della responsabilità e le visite.
Le parti chiedono di confermare questa intesa da sempre applicata (con la precisazione fatta con ordinanza 473-bis.22cpc in relazione alle vacanze paterne). Il tribunale ovviamente condivide la conferma di un regime che si è dimostrato funzionale e che garantisce la presenza di entrambi i genitori. La questione è solamente economica. Il giudice delegato ha così disposto:
…..Rimane la questione economica e, in particolare, la determinazione dell'assegno mensile.
Il signor è dipendente comunale con un reddito costante di circa 2.300 euro mensili (al Pt_1 netto delle minime variazioni annuali e di progressione). Egli vive nella casa dell'attuale compagna e contribuisce alle spese di mutuo con una quota non definita. La signora CP_1
è anch'essa dipendente e ha anche lei un reddito costante, attorno ai 1.700 euro, pure in questo caso con le normali minime variazioni legate a annate e progressione. Ella spende 900 euro per una locazione e riceve 790 euro a titolo di assegno unico, anche per un terzo figlio nato da altra relazione. Il padre è presente nella vita dei figli, ma con una frequentazione sicuramente inferiore a quella materna. Inoltre il padre ha un reddito leggermente più alto. Ritiene lo scrivente che l'assegno già proposto in via transattiva nel corso dell'udienza (unitamente all'assegno unico già percepito dalla madre) sia congruo e proporzionato alle possibilità delle parti.
La causa è documentale e non richiede istruttoria.
La situazione è del tutto immutata, così come è condivisibile la valutazione del Giudice delegato. La resistente percepisce un importo complessivo (tenuto conto dell'assegno unico che – pro quota – è imputabile anche ad altro figlio nato da diversa relazione per un ammontare non computabile sul totale di euro 790) di almeno 1.200/1.300 euro. Si tratta di somma più che sufficiente per compensare il mantenimento diretto che la madre sostiene in misura superiore.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, con accordo e parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA le minori ed in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_2 Per_1
prevalente presso la madre, con facoltà del padre di tenerle a week end alternati, con facoltà di recupero, da venerdì dopo la scuola fino a domenica prima di cena;
il padre potrà venire a trovare le figlie almeno una volta durante la settimana, previo accordo e compatibilmente con gli impegni delle minori. Per le ferie estive il padre terrà le figlie per almeno quattro settimane anche non consecutive. Lo stesso dicasi per la madre. I genitori concorderanno tale periodo entro giugno
2) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
700,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2024;
3) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia
4) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) DICHIARA compensate le spese di lite;
6) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22/01/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni