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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9161 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. RG NZ ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8542 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 28.04.2025 e vertente
TRA
(c.f. e p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria Imperatrice
ATTRICE
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rodolfo La Torre
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.04.2025, svoltasi in forma cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, CP_1
respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: 1.- accertare il diritto
dell'attrice al risarcimento dei danni ex art 1218 e 2043 c.c, derivante dai fatti di cui in narrativa, lesivi del
suo onore e della sua reputazione per l'illecita segnalazione e conseguentemente;
2.- condannare il
convenuto a risarcire i danni di cui al punto 1).-, quantificati in 500.000,00 euro comprensivi del danno non
patrimoniale, o nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con ricorso
occorrendo alla liquidazione equitativa, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. 3.-
condannare il convenuto a rifondere all'attrice spese, diritti e onorari di causa e successive occorrende.”.
Ha premesso la società attrice di essere una società di capitali avente ad oggetto la gestione di unità
immobiliari, consistente nell'acquisto, nella vendita o nella concessione in locazione di immobili ad uso residenziale, industriale o commerciale.
Ha, poi, aggiunto che in data 18/02/2011 subentrava nel contratto di locazione finanziaria,
originariamente sottoscritto tra la società Meap Utensili S.r.l. e la Banca Agrileasing S.p.A. (oggi ), CP_1
avente ad oggetto un'area edificabile sita nel comune di Maerne – Martellago (VE) destinato alla costruzione di un'unità immobiliare ad opera della utilizzatrice.
Nell'originario contratto di compravendita del terreno, ha dedotto sempre l'attrice, la Banca proprietaria otteneva le agevolazioni fiscali per i piani particolareggiati previste dall'art. 33 L. n. 388/2000, dall'art. 76
L. n. 448/2001, e dall'art. 1 co. 25 e 28 L n. 244/2007 per cui era dovuto il versamento di un'imposta di registro pari all'1% in luogo dell'8% a condizione che entro 5 anni, poi estesi per legge ad 11, fosse realizzato un intervento edificatorio sull'appezzamento di terreno compravenduto. Ha dedotto, sul punto,
l'attrice che nel medesimo articolo 7 del contratto di compravendita veniva pattuito che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sarebbero rimaste in capo alla società di leasing. Ha rilevato, quindi, che in data 28/11/2014 le parti, di comune accordo ed in piena deroga a quanto pattuito nel contratto di leasing finanziario, che aveva una durata di 216 mesi, procedevano alla compravendita dell'area edificabile prima ancora che la provvedesse alla costruzione del Parte_1
fabbricato come inizialmente previsto. In ragione di tale operazione, l'Agenzia delle Entrate revocava il beneficio fiscale precedentemente concesso alla Banca convenuta, notificando ad Controparte_1
l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20081T004616000 del 21/08/2015 con cui veniva richiesto il
[...]
pagamento della somma di euro 29.806,13 quale differenza tra l'imposta di registro dovuta, pari all'8%, e l'1% versato per l'occasione dalla banca;
somma che la Banca provvedeva prontamente a richiedere in rimborso ad per complessive € 36.581,37 comprensive di iva. Parte_1
Essa istante, come da essa dedotto nelle premesse in fatto del proprio atto introduttivo, rifiutava di adempiere al pagamento richiesto ritenendolo non dovuto e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nel frattempo azionato dalla Banca creditrice conclusosi con il rigetto della domanda e la conferma del decreto opposto.
Ha dedotto, quind, di aver appreso casualmente, nel corso dell'anno 2021, di essere stata segnalata alla
Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia per il debito sopra descritto e, per tale ragione, proponeva ricorso cautelare affinché la Banca provvedesse alla immediata cancellazione della segnalazione.
Il Tribunale di Roma accoglieva l'istanza cautelare confermata in sede collegiale nel procedimento di reclamo.
Nelle ordinanze cautelari, richiamate dall'attrice, il Tribunale affermava che la risoluzione anticipata del contratto di leasing determinava l'estinzione dello stesso e, pertanto, la non avrebbe avuto titolo per CP_1
procedere alla segnalazione in ragione del fatto che l'inadempimento era conseguente ad un rapporto non più
esistente.
L'attrice, pertanto, ed in ragione della pretesa illegittima segnalazione, ha sostenuto di aver subito danni per non aver potuto accedere ad alcuni finanziamenti richiesti;
in particolare, rifiutava la concessione CP_2
in mutuo dell'importo di € 500.000,00 pregiudicando l'attività della stessa che vedeva Parte_1 naufragare anche alcuni progetti di costruzione, con conseguenze pregiudizievoli sul piano economico e dell'immagine. Per tale motivo ha chiesto di essere risarcita di tutti i danni subiti.
Si è costituita la contestando in toto la domanda di parte attrice in quanto Controparte_1
infondata. Ha dedotto al riguardo che il contratto di locazione finanziaria era stato tutt'altro che risolto per mutuo consenso, tanto che le obbligazioni assunte nel contratto di leasing, tra cui la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 5 per cui : -“a) che tutti i maggiori costi ed oneri afferenti l'immobile, ivi compresi,
in via meramente esemplificativa, quelli di perizia tecnica e legale, quelli fiscali, in particolare l'imposta
principale e complementare di registro dovute e non pagate dal dante causa del concedente, e comunque di
tutte le imposte, anche se a carico del venditore, che dovranno o potranno essere sostenute per privilegio
fiscale dal concedente daranno luogo all'adeguamento dei canoni a scadere, fermo restando che è in facoltà
del concedente richiederne, in alternativa, il rimborso all'utilizzatore, in unica soluzione;” continuavano ad esplicare i loro effetti.
Parte convenuta ha richiamato, a tal proposito, la decisione del Tribunale di Roma in merito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che nella sentenza così affermava “deve escludersi che possa fondatamente
invocarsi il negozio di mutuo dissenso non avendo le parti posto in essere alcun contratto avente contenuto
uguale e contrario a quello in essere né alcuna espressa pattuizione sulla risoluzione del contratto di
locazione finanziaria”.
In ragione della validità del contratto di locazione finanziaria, la Banca convenuta ha sostenuuto la piena legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia in esecuzione di un obbligo imposto dalla circolare CICR del 29 marzo 1994. Segnalazione, peraltro, di mero credito contestato e non di sofferenza che attiene alla valutazione di uno stato di latente decozione del debitore, con effetti ben più
pregiudizievoli rispetto alla prima classificazione.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda ed in subordine un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del creditore per aver con il proprio comportamento determinato l'incresciosa situazione. Dopo essere stati concessi i termini 183, VI comma, c.p.c. la causa, ritenuta di natura documentale e sufficientemente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/04/2025, ove
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e relative repliche.
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La domanda di deve essere rigetta in quanto infondata e non provata. Parte_1
Ed invero, va conferito rilievo in questa sede alla statuizione del Tribunale di Roma che, con sentenza passata in giudicato n. 19887del 2021, emessa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento Rg. n. 40614/2018, ha espressamente sancito che “deve escludersi che possa fondatamente
invocarsi il negozio di mutuo dissenso non avendo le parti posto in essere alcun contratto avente contenuto
uguale e contrario a quello in essere né alcuna espressa pattuizione sulla risoluzione del contratto di
locazione finanziaria”.
Il decisum, che supera anche le ordinanze cautelari emesse in seno ai procedimenti ex art. 700 c.p.c. e del reclamo in ragione del loro carattere provvisorio in quanto emesse in fase di delibazione sommaria, non può
essere posto in discussione e fa stato e grado nei confronti delle parti per gli effetti dell'art. 2909 c.c.., stante il divieto di bis in idem in un successivo giudizio quando l'azione ivi spiegata abbia identici elementi costitutivi, estendendo i suoi effetti il giudicato al dedotto ed al deducibile, quindi anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa.
La decisione, peraltro, appare condivisibile atteso che le parti, con la sottoscrizione del contratto di compravendita anticipato, non hanno sostituito l'obbligazione originaria (il contratto di leasing) con altra
(compravendita) non emergendo elementi inequivocabili in tal senso;
come ciò giustificato dalla stessa
Banca convenuta che ha azionato in via monitoria il credito derivante dal precedente rapporto (contratto di leasing) in perfetta esecuzione degli obblighi ancora in essere.
L'art. 1230, ultimo comma, c.c., infatti, è eloquente nell'affermare che: “La volontà di estinguere
l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”. Dunque, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come la creditrice nei CP_1
confronti di in pendenza di rapporti contrattuali di natura finanziaria (quale è il contratto di Parte_1
leasing), ha necessariamente dovuto attivare le procedure impostele dagli organi di legge ed amministrativi inviando i flussi debitori agli istituti preposti (tra cui la Centrale Rischi gestita da Banca d'Italia).
La sussistenza del credito derivante dal predetto rapporto è stata affermata nella decisione del Tribunale
di Roma, sopra richiamata, che è passata in giudicato.
D'altro canto, la clausola contenuta nell'art. 5 del richiamato contratto di leasing, non si presta ad interpretazione alcuna apparendo chiaro che eventuali variazioni dei costi, derivanti anche dalla perdita dei benefici fiscali, sarebbero rimasti in capo alla società utilizzatrice.
Va aggiunto poi, che la domanda di parte attrice, anche nel caso si fosse ravvista la sussistenza di un'ipotesi di illegittima segnalazione, sarebbe risultata comunque infondata non avendo Parte_1
fornito alcuna prova riguardo il danno che la stessa compagine dichiara di aver subito.
L'attrice si è limitata a depositare una lettera di diniego di superata, in effetti, da una CP_3
comunicazione avvenuta il giorno seguente (cfr. doc. n. 20 allegato alla comparsa di risposta), con cui il confermava l'erogazione di un finanziamento di € 400.000,00 con garanzia Controparte_4
per insolvenza sino all'80%.
Dalla visura degli estratti della Centrale Rischi è emerso, poi, che la società attrice paventava altre pendenze debitorie, ad esempio con Credito Emiliano, addirittura precedenti a quella segnalata da , CP_1
ragion per cui non può considerarsi determinante la condotta della odierna convenuta in ordine ai riflessi negativi delle segnalazioni effettuate.
La società attrice, poi, non ha fornito alcuna documentazione di supporto a dimostrazione del naufragio di alcuni progetti di costruzione limitandosi a depositare copia di due computi metrici sottoscritti, ma da cui non è dato emergere alcun impegno concreto alla loro realizzazione. La domanda risarcitoria, dunque, non è provata non avendo l'attrice assolto il proprio onere probatorio riguardo la sussistenza degli elementi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Il rigetto della domanda comporta la liquidazione delle spese in favore della parte convenuta in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., spese che si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147
del 2022 (valore fino ad € 520.000,00, onorari medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore di che liquida in € 22.457,00, oltre rimborso forfettario Controparte_1
al 15% ed oltre accessori di legge.
Roma, 18/06/2025
Il Giudice
RG NZ