Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01800/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01663/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2023, proposto da TT VI e TT MA, rappresentati e difesi dall’Avv. Ramona Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, dall’Avv. Antonio Andreottola, dall’Avv. Bruno Crimaldi, dall’Avv. Annalisa Cuomo, dall’Avv. Giacomo Pizza, dall’Avv. Bruno Ricci, dall’Avv. Eleonora Carpentieri, dall’Avv. Anna Ivana Furnari e dall’Avv. Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento
- della Disposizione Dirigenziale n. 326/A del 31 agosto 2022 – Contenzioso Amministrativo 617/2021 + 166/1998, di ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di demolizione dele opere abusivamente eseguite in Napoli alla via Salita Miradois n. 53 ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 380/2001, emessa dal Comune di Napoli, notificata ai ricorrenti data 07 marzo 2023;
- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, preordinato, connesso, collegato o comunque consequenziale ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa ER TA MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 3 aprile 2023 e depositato il successivo 5 aprile, i ricorrenti impugnavano il provvedimento (Disposizione Dirigenziale n. 326/A del 31 agosto 2022) con cui era stata ingiunta la demolizione (al ricorrente TT VI) delle opere abusive realizzate, in pendenza di domanda di condono ex l. 326/2003, presso l’immobile sito in Napoli, alla via Salita Miradois n. 53. A sostegno del ricorso i ricorrenti articolavano tre ordini di censura, con cui, in sintesi: 1) lamentavano l’errata qualificazione delle opere ai fini della loro assoggettabilità all’ordine di demolizione ex art. 33 D.P.R. 380/2001, tenuto conto che, per le loro modeste dimensioni e caratteristiche, sarebbero rientrate nel regime dell’edilizia libera (“errata assoggettabilità di tutte le opere contestate [senza distinzioni] al regime di cui all’art. 33 del D.P.R. 380/2001”); 2) lamentavano la violazione del legittimo affidamento maturato in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dei contestati abusi; 3) eccepivano la carenza di motivazione e di istruttoria alla base della determinazione adottata in ragione dell’omesso espresso accertamento di cui al primo motivo (1).
2.- Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (13 aprile 2023), successivamente depositando documenti (4 luglio 2025) e memoria (17 luglio 2025) con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
3. - All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. - Viene all’esame del Collegio la Disposizione Dirigenziale n. 326/A del 31 agosto 2022, con cui il Comune di Napoli ha ingiunto al ricorrente TT VI (n.q. di responsabile) la demolizione delle (ulteriori) opere sine titulo realizzate presso l’immobile, già oggetto di domanda di condono ex l. 326/2003 non ancora esitata (pratica condono n. 8584 del 2005), sito in Napoli, via Salita Miradois n. 53 (NCEU sez. SCA fg. 23 p.iia 118 sub 101); opere, a quanto consta, accertate in occasione del sopralluogo di personale incaricato dell’08 settembre 2021 (di cui al verbale n. 52169/PG/2021/740406/ED del 12 ottobre 2021) e consistenti in: a) “sul terrazzo di copertura dell’immobile, in aderenza al torrino scala, un volume realizzato con struttura in legno di mq. 15,00 ad uso deposito” e b) “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti nella posa di nuova pavimentazione, impiantistica idro-elettrica e innalzamento di due muri di confine”.
5. – In tali termini circoscritto il perimento della decisione, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, in ragione dei principi, più volte enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale (e dai quali, in questa sede, non ci si intende discostare) e tali per cui “ successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest’ultima sia decisa, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell’immobile abusivo, valendo il principio in forza del quale è la prosecuzione in sé dei lavori ad essere preclusa, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile, anche in termini di trattamento sanzionatorio. Pertanto, le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell’istanza di condono - ancorché interne o pertinenziali, oppure astrattamente riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria/straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, o della ristrutturazione edilizia - devono dirsi abusive e in prosecuzione dell’indebita attività edilizia pregressa, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo dell’amministrazione comunale di ordinarne la demolizione ai sensi dell’ art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001; ciò, peraltro, non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende l’istanza di condono, ma solo affermare che, a pena dell’assoggettamento alla medesima sanzione demolitoria prevista per il manufatto abusivo di riferimento, tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell’art. 35 della L. n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati anche dalla successiva legislazione condonistica (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. II, 19 aprile 2021 n. 3171; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 4 luglio 2018 n. 4415; TAR Campania Napoli, Sez. II, 20 gennaio 2017 n. 436)” (così T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sent., (data ud. 20/02/2024) 27/02/2024, n. 1298). Ebbene, in applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche - pacifico ed incontestato che le opere in questa sede contestate (vd. supra a) e b)), sono state realizzate in pendenza di domanda di condono non ancora esitata (circostanza ben esplicitata nel provvedimento impugnato) e non risultando attivato il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 35 della L. n. 47 del 1985 - ben poteva essere comminata la sanzione demolitoria, per tutte le opere accertate, senza distinzioni; né, in proposito, poteva ritenersi maturato alcun legittimo affidamento in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi (peraltro non quantificato), posto che “in materia di abuso edilizio […] il decorso del tempo non contribuisce a creare un legittimo affidamento in capo al privato sulla legittimità del fabbricato abusivo, in quanto l’abuso edilizio è un illecito permanente” (Cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 20/01/2026, n. 444; vedi anche T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, Sentenza, 04/11/2024, n. 2062, per cui: “Il passare del tempo non è quindi idoneo a consolidare alcun legittimo affidamento in capo al privato”). Né infine, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto motivare in ordine all’interesse pubblico a demolire, posto che “la repressione degli abusi edilizi costituisce un’attività vincolata della Pubblica Amministrazione, che non richiede una particolare motivazione sulle ragioni di pubblico interesse per l’emanazione di ordinanze demolitorie anche molti anni dopo la realizzazione dell’abuso” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, Sentenza, 04/11/2024, n. 2062).
5.1. - Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
5.2. - Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso:
- condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
ER TA MM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TA MM | LO EV |
IL SEGRETARIO