Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fondazione Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ottavio Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è domiciliata ex lege.
nei confronti
Comune di Caltagirone, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento
Quanto al ricorso introduttivo:
– del D.D.G. del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223/DRP del 17 aprile 2025, recante ratifica delle decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia–Tunisia relative all’approvazione delle graduatorie per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, delle liste di riserva e delle liste dei progetti non ammessi, presentati nell’ambito dell’Avviso n. 01/2024;
– delle graduatorie allegate al medesimo D.D.G. n. 223/DRP del 17 aprile 2025;
– del verbale della riunione dell’8 aprile 2025 del Comitato di Sorveglianza;
– della griglia di valutazione n. 2 dell’11 marzo 2025, a firma del sig. RO Lafarga NE;
– ove occorra, delle ulteriori griglie di valutazione relative ai progetti presentati;
– ove occorra, dell’Avviso pubblico n. 01/2024, approvato con D.D.G. n. 19 del 24 gennaio 2024;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Quanto ai primi motivi aggiunti (depositati il 28 agosto 2025):
– del D.D.G. del Dipartimento regionale della Programmazione n. 455 del 1° luglio 2025, recante presa d’atto e ratifica delle decisioni del Comitato di Sorveglianza relative alla griglia di valutazione del progetto “ NEXT HERITAGE ” e conseguente aggiornamento delle liste di riserva dei progetti dell’Avviso n. 01/2024;
– ove occorra, della nota prot. n. 8650 del 25 giugno 2025 del Comitato di Sorveglianza, di approvazione della griglia di riesame e della nuova valutazione del progetto “NEXT HERITAGE”;
– ove occorra, della nuova griglia di valutazione redatta dal sig. RO Lafarga NE a seguito del riesame e delle controdeduzioni della ricorrente, recante l’attribuzione del punteggio complessivo di 70;
– ove occorra, delle aggiornate liste di riserva allegate al D.D.G. n. 455 del 1° luglio 2025;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Quanto ai secondi motivi aggiunti (depositati il 15 ottobre 2025):
– della nota prot. n. 7518 del 13 giugno 2024 del Dipartimento regionale della Programmazione – Area 7 “ Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale”;
– delle Linee guida per la valutazione e selezione delle proposte progettuali;
– del Regolamento interno del Comitato di valutazione dei progetti standard.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Presidenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. EA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 16 giugno 2025, la Fondazione Federico II ha chiesto al TAR l’annullamento del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione n. 223 DRP del 17 aprile 2025, con cui è stata approvata la graduatoria del Programma INTERREG NEXT Italia-Tunisia, nella parte in cui la proposta progettuale “NEXTHERITAGE” della stessa Fondazione è stata inserita al secondo posto della lista di riserva, anziché tra i progetti ammessi a finanziamento. La Fondazione ha inoltre chiesto l’annullamento delle griglie di valutazione e dei verbali di approvazione della graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, con conseguente domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la parte ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) La Fondazione Federico II ha partecipato, quale capofila di un partenariato transfrontaliero, al bando Avviso 01/2024 del Programma INTERREG NEXT Italia-Tunisia, presentando un articolato progetto denominato “NEXTHERITAGE”, con un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, finalizzato a valorizzare e rendere accessibile il patrimonio culturale siciliano e tunisino mediante innovazioni tecnologiche.
b) A conclusione della fase istruttoria, il Comitato di Sorveglianza del Programma ha collocato la proposta della Fondazione nella lista dei progetti di riserva, con un punteggio medio di 85,67, calcolato in modo controverso sulla base di tre diverse schede di valutazione compilate da tre valutatori esterni.
c) La Fondazione, ricevuti gli atti mediante accesso agli atti, ha rilevato la violazione delle regole procedurali dettate dall’Avviso e dal Comitato di Sorveglianza, che imponevano una doppia valutazione di qualità indipendente per ciascun progetto, evidenziando altresì macroscopiche anomalie e contraddizioni nella seconda scheda di valutazione che aveva attribuito un punteggio di 65 punti in evidente distonia rispetto alle altre due valutazioni (pari a 101 e 91 punti).
d) A seguito di proprie controdeduzioni trasmesse all’amministrazione, rimaste prive di riscontro, la Fondazione ha ritenuto di proporre impugnazione, reputando gravemente lesivo l’operato della Commissione in quanto foriero di un pregiudizio irreparabile, con la perdita delle risorse per il progetto e il rischio di compromettere la prosecuzione dell’iniziativa già avviata.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso.
In primo luogo, la Fondazione ha lamentato la violazione della cosiddetta lex speciali s, ossia dell’Avviso pubblico 01/2024 e del Manuale per i richiedenti, nonché delle regole di selezione approvate dal Comitato di Sorveglianza, che prevedevano in modo chiaro la sottoposizione di ogni progetto a una doppia valutazione indipendente. L’Amministrazione, invece, avrebbe illegittimamente sottoposto la proposta della Fondazione a tre valutazioni, senza alcuna motivazione e in totale contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento sanciti dagli artt. 1 e 12 della l. 241/1990 e dall’art. 73 del Regolamento UE 2021/1060.
La ricorrente ha poi censurato la metodologia di calcolo del punteggio finale, frutto della media aritmetica di tre schede discordanti, e quindi intrinsecamente irrazionale, in quanto ha determinato un risultato che penalizza ingiustamente la Fondazione rispetto ad altri progetti valutati regolarmente con due sole griglie. In particolare, la Fondazione ha evidenziato che due valutazioni erano molto vicine tra loro (101 e 91 punti), mentre la terza (65 punti) era manifestamente anomala e frutto, a suo dire, di un grave travisamento di fatti e contenuti progettuali, come si evince dalla stessa griglia in cui mancano dati identificativi essenziali e vi sono commenti contraddittori.
Inoltre, è stato dedotto un vizio di motivazione e di istruttoria in relazione alla scheda n. 2, redatta dal valutatore Lafarga NE, che avrebbe espresso rilievi palesemente smentiti dalla documentazione progettuale. La Fondazione ha riportato dettagliatamente nel ricorso la corrispondenza tra i contenuti del progetto e i rilievi criticati, dimostrando come le osservazioni negative fossero infondate, incoerenti o del tutto arbitrarie, compromettendo così l’attendibilità dell’intera valutazione.
Infine, la ricorrente ha denunciato l’ingiustizia sostanziale derivante dalla scelta del Comitato di Sorveglianza di non escludere il punteggio abnorme espresso dalla seconda griglia, che, se correttamente sostituito con la media dei due giudizi più coerenti, avrebbe consentito l’ammissione del progetto a finanziamento. Da ciò è derivata una lesione grave e irreparabile dei propri interessi legittimi, giustificante la domanda cautelare per la sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati, onde evitare il rischio di perdita definitiva dei fondi disponibili.
2 – Con memoria di costituzione depositata il 4 luglio 2025, la Presidenza della Regione Siciliana ha illustrato le proprie difese in relazione al ricorso proposto dalla Fondazione Federico II.
La resistente ha rappresentato che la Fondazione aveva preso parte alla procedura indetta con l’Avviso pubblico n. 1/2024 per il Programma Interreg NEXT Italia-Tunisia, presentando il progetto NextHeritage. Al termine dell’iter valutativo, il progetto era stato collocato nella lista di riserva con un punteggio medio di 85,67, risultante dalla media di tre griglie di valutazione (con punteggi rispettivamente pari a 101, 65 e 91 punti), e non era stato finanziato per carenza di risorse.
A seguito di istanza di accesso agli atti e delle successive osservazioni della Fondazione, l’Amministrazione ha provveduto a trasmettere tali controdeduzioni al valutatore responsabile della scheda n. 2, che aveva attribuito il punteggio di 65. Quest’ultimo, rivalutando la proposta, ha incrementato il punteggio assegnato a 70 punti, facendo così salire il punteggio medio complessivo del progetto a 87, comunque insufficiente per l’ammissione al finanziamento.
La nuova valutazione è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza, che l’ha approvata con nota di chiusura del 25 giugno 2025, poi ratificata dal Dirigente Generale con provvedimento del 1° luglio 2025, aggiornando conseguentemente la lista di riserva. Gli atti aggiornati sono stati comunicati alla Fondazione in data 2 luglio 2025.
In ragione di tali aggiornamenti, la Presidenza ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a proseguire il giudizio sul precedente provvedimento ormai superato e ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, ovvero, in subordine, il suo rigetto in quanto infondato nel merito.
3 – Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 la causa è stata rinviata per consentire al ricorrente di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto.
4 – Con motivi aggiunti depositati il 28 agosto 2025, contenenti istanza cautelare, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento sopravvenuto articolando all’indirizzo dei quest’ultimo, gli stessi motivi di doglianza formulati avverso l’atto sostituito.
5 – La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 25 settembre 2025 per decidere sulla istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti, ma il ricorrente ha chiesto (e ottenuto) rinvio per impugnare le linee guida nel frattempo prodotte dall’Amministrazione regionale.
6 – Con motivi aggiunti depositati il 2 ottobre 2025, la Fondazione Federico II ha esteso l’impugnativa e le relative pretese cautelari alle “Linee guida per la valutazione e selezione delle proposte progettuali”, approvate con procedura scritta del 13 giugno 2024, nonché alla nota prot. n. 7518/2024 di approvazione del regolamento interno del Comitato di valutazione, deducendone l’illegittimità sia in via derivata sia per vizi autonomi.
Relativamente a questi ultimi la Fondazione sostiene anzitutto la piena impugnabilità delle Linee guida che, pur trattandosi formalmente di atti interni, avrebbero inciso in modo diretto e vincolante sull’esito della procedura, producendo effetti immediatamente lesivi sulla posizione in graduatoria e non essendo state previamente pubblicate o rese conoscibili ai partecipanti.
Nel merito, si deduce la violazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza e parità di trattamento, poiché le Linee guida avrebbero introdotto criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’Avviso pubblico, in particolare con riferimento alla gestione delle divergenze tra valutatori (soglia di scarto, ricorso al terzo valutatore e media aritmetica dei punteggi), senza adeguata predeterminazione e pubblicità.
La Fondazione contesta, inoltre, la scelta di applicare automaticamente la media aritmetica anche in presenza di un punteggio significativamente difforme, ritenendo tale metodo irragionevole e privo di adeguata motivazione, in quanto idoneo a penalizzare ingiustamente il progetto presentato.
Vengono infine dedotti profili di eccesso di potere, disparità di trattamento e difetto di trasparenza, sul rilievo che la disciplina interna adottata si discosterebbe dalle prassi europee in materia di valutazione comparativa e avrebbe compromesso il diritto di difesa e la piena partecipazione alla procedura.
7 – La causa, chiamata alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 e rinviata dapprima al 3 dicembre 2025 e successivamente al 5 febbraio 2026, al fine di consentire alla parte ricorrente di documentare l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti che la precedevano in graduatoria, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 5 febbraio 2026, previa discussione, per la trattazione congiunta della domanda cautelare e del merito. In tale sede, la difesa erariale ha eccepito l’irricevibilità dei secondi motivi aggiunti, deducendone la tardività con riferimento all’impugnazione delle Linee guida.
8 – Va premesso che il ricorso originario era stato proposto per ottenere l’annullamento del D.D.G. n. 223 del 17 aprile 2025, con cui era stata approvata la graduatoria nella quale il progetto presentato dalla Fondazione risultava collocato in posizione di riserva, con un punteggio medio di 85,67.
Successivamente, a seguito delle contestazioni sollevate dalla ricorrente, l’Amministrazione ha riesaminato le precedenti valutazioni. Tale rettifica ha comportato l’innalzamento della media complessiva a 87 punti e l’aggiornamento della graduatoria, formalizzato con nuovo decreto dirigenziale del 1° luglio 2025.
Ne consegue che l’originario provvedimento impugnato deve considerarsi definitivamente sostituito, con effetto innovativo, dal citato D.D.G. del 1° luglio 2025, notificato alla ricorrente. Pertanto, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9 – Ciò posto, in ordine logico devono essere esaminati congiuntamente i primi e i secondi motivi aggiunti nella parte in cui entrambi investono il profilo della triplice valutazione, ossia il meccanismo che ha condotto, nel caso di specie, all’intervento del terzo scrutinatore.
In particolare, con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 1° luglio 2025, censurando (tra le altre cose) l’assoggettamento del proprio progetto a tre valutazioni in asserita violazione della lex specialis, che avrebbe previsto esclusivamente una doppia valutazione indipendente; solo successivamente, venuta a conoscenza dell’atto presupposto che disciplinava tale meccanismo, ha proposto secondi motivi aggiunti avverso le Linee guida del 13 giugno 2024 e il regolamento interno del Comitato di valutazione, nella parte in cui prevedono il ricorso al terzo valutatore. Le censure, scandite secondo la progressiva conoscenza degli atti rilevanti, convergono dunque sulla medesima questione: la legittimità del meccanismo della triplice valutazione.
In limine è da respingere l’eccezione di irricevibilità dei secondi motivi aggiunti sollevata dalla difesa erariale all’udienza del 5 giugno 2026, non avendo l’Amministrazione fornito alcuna prova in ordine alla effettiva conoscenza, da parte della ricorrente, delle Linee guida in epoca anteriore alla loro produzione in giudizio. In particolare, non risulta dimostrata né la loro pubblicazione nelle forme idonee a garantirne la conoscibilità legale, né la loro comunicazione individuale alla ricorrente; sicché, in difetto di prova circa la decorrenza del termine decadenziale, i secondi motivi aggiunti devono ritenersi tempestivi.
Venendo quindi al merito, si osserva che il meccanismo oggetto delle doglianze della parte ricorrente — come puntualmente descritto nelle Linee guida — prevede una doppia valutazione indipendente quale regola generale; solo nel caso in cui tra i due punteggi assegnati emerga uno scarto pari o superiore a 15 punti, ritenuto indice di significativa divergenza valutativa, si attiva automaticamente un correttivo procedurale consistente nella nomina di un terzo valutatore esterno, chiamato a esprimere un giudizio autonomo. In tale ipotesi, il punteggio finale è determinato mediante la media aritmetica dei tre giudizi complessivamente espressi. La previsione della soglia di 15 punti non è casuale, ma individua convenzionalmente un livello di scostamento tale da far presumere una possibile anomalia o, comunque, una marcata disomogeneità di giudizio tra i primi due esperti.
La ratio della disciplina — come evidenziato dall’Amministrazione resistente — è dunque quella di rafforzare l’attendibilità e la coerenza dell’esito valutativo, evitando che una divergenza particolarmente ampia possa incidere in modo sproporzionato sulla posizione del singolo progetto.
Ciò posto in linea generale, con riferimento alle censure contenute nei primi e nei secondi motivi aggiunti deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, non può ritenersi che l’intervento del terzo valutatore integri una violazione della lex specialis (Avviso e Manuale) né che costituisca una modalità estemporanea di svolgimento della procedura. È vero che né l’Avviso 01/2024 né il Manuale per i richiedenti contengono un espresso riferimento alla possibilità di attribuire tre punteggi distinti; tuttavia, tali atti si limitano a disciplinare i criteri sostanziali di valutazione delle proposte, vale a dire le aree di indagine e i parametri qualitativi da applicare. Diverso è il profilo delle modalità procedurali di svolgimento della valutazione, che è stato oggetto di una disciplina successiva e specifica, approvata dall’Autorità di Gestione con procedura scritta conclusa il 13 giugno 2024, mediante l’adozione delle Linee guida che hanno introdotto il meccanismo del terzo scrutinatore. Non vi è, pertanto, alcuna alterazione delle regole di gara, ma l’applicazione di una disciplina organizzativa previamente approvata.
Quanto alle doglianze rivolte all’indirizzo delle linee guida, queste non presentano, anzitutto, profili di illegittimità derivata. Trattandosi di atto presupposto e antecedente rispetto ai provvedimenti applicativi di attribuzione del punteggio, non può configurarsi una derivazione del vizio dagli atti successivi alla fonte regolativa che li precede; al contrario, sarebbe l’eventuale illegittimità delle Linee guida a riflettersi sugli atti applicativi che ne costituiscono attuazione, e non viceversa.
Neppure sussistono profili di illegittimità propria.
L’art. 12 della legge n. 241/1990 è, infatti, impropriamente invocato. Tale disposizione impone la predeterminazione e la pubblicità dei criteri di valutazione, che nel caso di specie risultano contenuti nella lex specialis, regolarmente pubblicata. Le Linee guida del 13 giugno 2024 disciplinano invece aspetti meramente procedurali — quali il numero dei valutatori e la gestione delle divergenze tra i punteggi — che rientrano nella sfera organizzativa dell’Amministrazione e non attengono alla definizione dei criteri sostanziali di selezione, sicché non ricadevano nell’ambito applicativo dell’art. 12 citato.
Parimenti infondate sono le censure relative alla scelta della media aritmetica quale metodo di determinazione del punteggio finale, nonché quelle prospettate sotto il profilo dell’illogicità, dello sviamento o della violazione delle best practices europee. La scelta di calcolare il punteggio finale mediante la media aritmetica dei valori attribuiti dai valutatori — con eventuale intervento di un terzo esperto in caso di scarto superiore a 15 punti — costituisce un criterio oggettivo e neutro, volto ad assicurare equilibrio e coerenza nella valutazione. Si tratta di una soluzione tecnica ampiamente utilizzata nelle procedure comparative, che consente di attenuare l’incidenza di giudizi eccessivamente divergenti e di pervenire a un risultato medio rappresentativo dell’andamento complessivo della valutazione.
Tale opzione metodologica rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Autorità di Gestione, che ha operato in coerenza con la ratio delle Linee guida: prevenire che scarti troppo ampi tra due valutatori compromettano la coerenza del giudizio finale. L’alternativa prospettata dalla ricorrente (ricorso alla mediana o esclusione del valore estremo) rappresenta una diversa soluzione tecnica, non imposta da alcuna norma né dal diritto dell’Unione, che il giudice non può sostituire a quella adottata dall’Amministrazione in assenza di manifesta irrazionalità, nella specie non ravvisabile. Né è stato dimostrato che l’uso della media aritmetica abbia prodotto effetti discriminatori o arbitrari.
Quanto, infine, alla lamentata difformità rispetto alle prassi europee, essa non assume rilievo invalidante. I programmi di cooperazione territoriale, pur ispirandosi ai principi di trasparenza e imparzialità di matrice unionale, godono di ampia autonomia organizzativa nella definizione delle modalità interne di valutazione, purché non siano violati i principi di parità di trattamento e non discriminazione. Il sistema adottato dal Programma Interreg Italia–Tunisia, fondato sulla soglia di 15 punti e sulla media dei tre punteggi, rientra pienamente tra le metodologie ammissibili e non si pone in contrasto con alcuna disposizione del diritto dell’Unione.
In definitiva, la procedura seguita si presenta coerente, ragionevole e conforme al quadro normativo di riferimento; ne consegue l’infondatezza delle censure proposte, sotto tale profilo, con i primi motivi aggiunti avverso il decreto dirigenziale del 1° luglio 2025 e con i secondi motivi aggiunti avverso le Linee guida.
10 – Quanto poi alla contestazione relativa alla non corretta valutazione del progetto, contenuta nei primi motivi aggiunti, si osserva che il Programma INTERREG NEXT Italia–Tunisia nasce con lo scopo di sostenere progetti transfrontalieri capaci di rafforzare i legami culturali, economici e sociali tra le due sponde del Mediterraneo.
Tra gli obiettivi specifici vi è quello di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere un turismo sostenibile come strumento di sviluppo e inclusione sociale. In questo contesto la Fondazione Federico II ha presentato il progetto “NEXTHERITAGE”, pensato per rendere più accessibile e innovativa la fruizione del patrimonio italo–tunisino, con particolare attenzione all’inclusione dei soggetti fragili e all’impiego di tecnologie immersive.
Il progetto si fonda sulla creazione di “hotspot” culturali, ossia installazioni mobili dotate di mappe tattili, ricostruzioni tridimensionali e strumenti di realtà aumentata, capaci di rendere visibile e fruibile anche ciò che normalmente rimane invisibile, come decorazioni architettoniche non accessibili o aspetti immateriali della tradizione culturale. L’idea è quella di costruire una rete di capsule itineranti che, oltre a valorizzare siti UNESCO come la Cappella Palatina di Palermo o il Museo del Bardo di Tunisi, possano spostarsi in scuole, porti, aeroporti o piccoli centri, ampliando la platea dei fruitori e creando nuove opportunità di attrazione turistica.
Proprio per la sua coerenza con gli obiettivi del bando e per l’innovazione proposta, il progetto ha ottenuto da due valutatori punteggi molto alti, pari a 101 e 91. Tuttavia, la scheda di valutazione n. 2, redatta dal valutatore esterno Lafarga NE, si distingue per un giudizio drasticamente inferiore, prima pari a 65 punti e poi, dopo il riesame, corretto a 70. È proprio questa scheda ad essere contestata, perché caratterizzata da macroscopiche incoerenze e da veri e propri errori di fatto.
Nella parte introduttiva della valutazione, lo stesso esperto riconosce che il progetto è in linea con gli obiettivi del Programma, che offre soluzioni tecnologiche innovative, che il piano di lavoro appare ben strutturato e che la metodologia di gestione include adeguate strutture di coordinamento. Nonostante tali premesse, quando passa alla valutazione dei singoli criteri, il giudizio cambia radicalmente: il piano di lavoro viene improvvisamente ritenuto incoerente, la gestione poco dettagliata, la sostenibilità debole. Si crea così una contraddizione interna evidente: a fronte di commenti elogiativi, i punteggi sono ingiustificatamente bassi.
A ciò si aggiunge un travisamento sostanziale del contenuto del progetto. Nella scheda n. 2, anche dopo il riesame, il valutatore continua a fondare i suoi rilievi sull’idea che il progetto NEXTHERITAGE presupponga l’accesso diretto a venti siti UNESCO. Nei commenti generali si legge infatti che “l’accès aux 20 sites mentionnés reste incertain” (l’accesso ai 20 siti menzionati resta incerto) e lo stesso dubbio viene ribadito più avanti, quando si sostiene che i partner non garantirebbero la possibilità di intervenire “dans jusqu’à 20 espaces différents” (in fino a 20 spazi differenti).
Questo punto costituisce il cuore dell’errore. Il formulario non parlava di “accedere” o di “operare” stabilmente in venti siti, ma di realizzare venti hotspot mobili: capsule tecnologiche trasportabili, progettate per essere collocate temporaneamente in prossimità di siti UNESCO, ma anche in scuole, porti, aeroporti o spazi pubblici urbani. L’intervento non richiedeva quindi venti diversi pacchetti di autorizzazioni per monumenti e complessi museali, bensì la capacità logistica e tecnica di montare e gestire venti unità mobili. La differenza è sostanziale: confondere i due piani significa attribuire al progetto un grado di complessità burocratica e organizzativa che non gli appartiene.
Da questa incomprensione discendono a cascata altri giudizi penalizzanti. Il partenariato, ad esempio, è stato considerato inadeguato perché non in grado di garantire accessi multipli a siti monumentali, quando invece la vera prova richiesta era la capacità di sviluppare, installare e animare hotspot itineranti. Analogamente, la valutazione dell’innovazione è stata abbassata con l’argomento che il trasferimento degli hotspot in luoghi diversi avrebbe richiesto una “nouvelle configuration logicielle non prévue par le projet” (nuova configurazione software non prevista dal progetto) e, nella replica, si è confermato che “les 20 installations mobiles nécessitent une adaptation” (le 20 installazioni mobili necessitano di un adattamento). Ma questo non smentisce l’idea di mobilità: è normale che ogni dispositivo tecnologico necessiti di minimi adattamenti quando viene spostato; ciò non significa che l’intero impianto progettuale perda di senso o diventi irrealistico.
In sostanza, il valutatore riconosce formalmente che il progetto prevede venti hotspot mobili, ma continua a giudicarlo come se pretendesse l’accesso a venti siti culturali diversi. È un travisamento evidente del contenuto della proposta, che non solo inquina il giudizio sul criterio dell’efficacia, ma influisce anche sulla valutazione del partenariato e sull’apprezzamento dell’innovazione, trascinando il punteggio verso il basso senza reali motivazioni.
Un ulteriore profilo di criticità della scheda n. 2 riguarda il modo in cui il valutatore ha gestito le controdeduzioni presentate dalla Fondazione dopo la prima valutazione. La Fondazione aveva infatti prodotto un’ampia memoria difensiva, nella quale richiamava puntualmente passaggi del formulario già depositato per chiarire aspetti che la scheda aveva ritenuto carenti: dalla gestione della qualità, alla strategia di comunicazione, fino alla giustificazione dei costi. Si trattava dunque non di nuovi elementi aggiunti “a posteriori”, ma di spiegazioni ricavate direttamente dalla documentazione progettuale, che avrebbero meritato un’attenta rilettura.
Nella nuova scheda, invece, questi chiarimenti vengono sistematicamente respinti con una formula ripetitiva: il valutatore scrive più volte che “le nuove informazioni non possono essere prese in considerazione perché non contenute nel formulario”. È un’affermazione che non regge, perché i chiarimenti non introducevano affatto elementi esterni, ma richiamavano proprio il formulario, cercando di evidenziare ciò che era stato trascurato o male interpretato nella prima valutazione. In questo modo, l’esame delle controdeduzioni non è stato reale, ma meramente apparente: il valutatore si è limitato a ribadire la propria posizione iniziale, senza confrontarsi davvero con le argomentazioni della Fondazione.
Infine, la scheda si distingue anche per omissioni formali: a differenza delle altre valutazioni, non riporta dati essenziali come il titolo del progetto, il codice di riferimento e l’obiettivo specifico. Un difetto che, se preso isolatamente, potrebbe sembrare marginale, ma che in questo contesto contribuisce a rafforzare l’impressione di un giudizio approssimativo, redatto senza l’attenzione necessaria.
Un ulteriore elemento che rende evidente la fragilità della scheda n. 2 è il confronto con le altre due valutazioni rese sullo stesso progetto. Mentre la prima griglia aveva assegnato 101 punti e la terza 91 punti, la scheda n. 2 si è fermata a 65 punti, con uno scarto abnorme di oltre 25 punti rispetto alla più vicina. Una differenza di questa portata non può essere spiegata con la normale variabilità insita nella discrezionalità tecnica: è troppo ampia, soprattutto se si considera che la proposta della Fondazione distava meno di sei punti dall’ultima utile per l’ammissione al finanziamento.
In sintesi, la scheda di valutazione n. 2 si presenta come un giudizio intrinsecamente incoerente, viziato da contraddittorietà e da veri e propri errori di comprensione del progetto. Ne deriva un punteggio abnormemente più basso rispetto agli altri due, senza che sia fornita alcuna motivazione convincente a giustificazione dello scostamento. È proprio per queste ragioni che le censure della Fondazione – illogicità, sproporzione, travisamento e difetto di motivazione – appaiono fondate e trovano pieno riscontro nella lettura della nuova valutazione.
11 – In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra svolte: i) il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; ii) i primi motivi aggiunti sono fondati e comportano l’annullamento del decreto dirigenziale del 1° luglio 2025 nei termini dianzi precisati; iii) i secondi motivi aggiunti, invece, devono essere respinti in quanto infondati.
12 – Le spese di giudizio, avuto riguardo agli esiti complessivi della controversia vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’Amministrazione resistente; esse si liquidano in complessivi euro 2.700,00, oltre oneri e accessori di legge, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, sui primi motivi aggiunti e sui secondi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo avverso il D.D.G. n. 223 del 17 aprile 2025 di approvazione della graduatoria definitiva, per sopravvenuta carenza di interesse;
– accoglie i primi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il D.D.G. n. 455 del 1° luglio 2025, nonché la nota del Comitato di Sorveglianza prot. n. 8650 del 25 giugno 2025, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione;
– rigetta i secondi motivi aggiunti proposti avverso le Linee guida per la valutazione e selezione delle proposte progettuali approvate il 13 giugno 2024 e il regolamento interno del Comitato di valutazione;
– compensa le spese di giudizio nella misura di un terzo e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, oltre oneri e accessori di legge, ponendo a carico della stessa l’importo di euro 1.800,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA MI | NO NC |
IL SEGRETARIO