TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 564
TAR
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione della lex specialis (Avviso pubblico 01/2024 e Manuale per i richiedenti)

    Il Tribunale rileva che la procedura di triplice valutazione è stata introdotta con Linee guida successive, approvate dall'Autorità di Gestione, e non costituisce una violazione della lex specialis originaria né un'alterazione delle regole di gara.

  • Rigettato
    Metodologia di calcolo del punteggio finale (media aritmetica)

    La scelta della media aritmetica, eventualmente integrata da un terzo valutatore in caso di scarto significativo, è considerata un criterio oggettivo e neutro, rientrante nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell'Amministrazione, e non risulta manifestamente irrazionale o discriminatoria.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e di istruttoria nella scheda di valutazione n. 2

    Il Tribunale riscontra un travisamento sostanziale del contenuto del progetto da parte del valutatore, che ha confuso la realizzazione di 'hotspot' mobili con l'accesso a venti siti UNESCO, inficiando la valutazione di vari criteri. Anche la gestione delle controdeduzioni è ritenuta apparente.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis (Avviso pubblico 01/2024 e Manuale per i richiedenti)

    Il Tribunale rileva che la procedura di triplice valutazione è stata introdotta con Linee guida successive, approvate dall'Autorità di Gestione, e non costituisce una violazione della lex specialis originaria né un'alterazione delle regole di gara.

  • Rigettato
    Metodologia di calcolo del punteggio finale (media aritmetica)

    La scelta della media aritmetica, eventualmente integrata da un terzo valutatore in caso di scarto significativo, è considerata un criterio oggettivo e neutro, rientrante nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell'Amministrazione, e non risulta manifestamente irrazionale o discriminatoria.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e di istruttoria nella scheda di valutazione n. 2

    Il Tribunale riscontra un travisamento sostanziale del contenuto del progetto da parte del valutatore, che ha confuso la realizzazione di 'hotspot' mobili con l'accesso a venti siti UNESCO, inficiando la valutazione di vari criteri. Anche la gestione delle controdeduzioni è ritenuta apparente.

  • Rigettato
    Impugnabilità delle Linee guida

    Il Tribunale ritiene che le Linee guida disciplinino aspetti procedurali e organizzativi, non criteri sostanziali di selezione, e non rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 12 della L. 241/1990. Inoltre, l'Amministrazione non ha fornito prova della conoscenza anteriore delle Linee guida da parte della ricorrente, rendendo tempestivi i secondi motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990

    Il Tribunale ritiene che l'art. 12 della L. 241/1990 sia impropriamente invocato, poiché le Linee guida disciplinano aspetti procedurali e non criteri sostanziali di selezione. La procedura seguita è considerata coerente, ragionevole e conforme al quadro normativo.

  • Rigettato
    Scelta della media aritmetica come metodo di calcolo del punteggio finale

    La scelta della media aritmetica è considerata una soluzione tecnica oggettiva e neutra, rientrante nella discrezionalità tecnico-amministrativa, volta a garantire equilibrio e coerenza nella valutazione, e non risulta manifestamente irrazionale.

  • Rigettato
    Difformità rispetto alle prassi europee

    Il Tribunale afferma che i programmi di cooperazione territoriale godono di ampia autonomia organizzativa e che il sistema adottato rientra tra le metodologie ammissibili, non ponendosi in contrasto con il diritto dell'Unione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 564
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 564
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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