TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RG
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa MA CE LD CA Presidente dr.ssa IA MA MP Giudice relatore dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025, da: ata a RG (BG) il 12/10/1988, con il proc. dom. Parte_1 avv. MO NO GIUSEPPINA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
MO NO GIUSEPPINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RG
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al
1 mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], nata dalla Per_1
convivenza more uxorio delle Parti, oramai cessata.
Per l'udienza del 3.11.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato una nota scritta, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso (v. nota dell'11.06.2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi non necessario ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente
MA CE LD CA
Il Giudice relatore est.
IA MA MP
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RG
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa MA CE LD CA Presidente dr.ssa IA MA MP Giudice relatore dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025, da: ata a RG (BG) il 12/10/1988, con il proc. dom. Parte_1 avv. MO NO GIUSEPPINA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
MO NO GIUSEPPINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RG
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al
1 mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], nata dalla Per_1
convivenza more uxorio delle Parti, oramai cessata.
Per l'udienza del 3.11.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato una nota scritta, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso (v. nota dell'11.06.2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi non necessario ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente
MA CE LD CA
Il Giudice relatore est.
IA MA MP
2