Sentenza breve 18 febbraio 2026
Decreto collegiale 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2025, proposto da
Pv Mars S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Varotto, Pietro Pizzolato, Federico Chiopris, Alice De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa Dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 15693 del 28.05.2025, ricevuto dalla Ricorrente via PEC in medesima data, con cui la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, a nome del Direttore del Servizio Matteo Muntoni, ha comunicato la "improcedibilità e archiviazione" del "Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021" avente ad oggetto "Impianto agro-fotovoltaico denominato SERRAMANNA AGRIPV della potenza di 18.011,340 kW e delle relative opere connesse, nel territorio del Comune di RRmanna (SU), in località Fattoria del Re". Proponente: PV Mars S.r.l.";
b) nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota inviata via PEC dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 25.02.2025 ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, recante "Impianto agro-fotovoltaico denominato SERRAMANNA AGRIPV della potenza di 18.011,340 kW e delle relative opere connesse, nel territorio del Comune di RRmanna (SU), in località Fattoria del Re". Proponente: PV Mars S.r.l. Istanza per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità.";
c) della nota prot. 31452 del 22.10.2024, recante "Comunicazione", a mezzo della quale la Regione Sardegna ha comunicato alla Ricorrente che non avrebbe dato seguito all'istanza presentata sino al termine previsto dalla L.R. Sardegna n. 5/2024; e, per quanto occorrer possa, della nota prot. D.G.A. n. 26528 del 3.09.2024 a mezzo della quale la Direzione Generale dell'Ambiente ha dato indicazioni al Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali circa l'applicazione della L.R. 5/2024 e della nota prot. 38729 del 20.12.2024, recante "Comunicazione riavvio" a mezzo della quale la Regione Sardegna ha comunicato il "riavvio" del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa Dell’Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AB RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente PV Mars ha esposto di aver presentato, in data 16.10.2024, istanza per il rilascio del Provvedimento Unico regionale in Materia Ambientale (P.A.U.R.), per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "SERRAMANNA AGRIPV" della potenza di 18,011 MW, da ubicarsi nel territorio del Comune di RRmanna (SU), in località Fattoria del Re.
Il procedimento è stato dapprima sospeso in forza della l.r. n. 5 del 2024 e poi ripreso a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2024, concludendosi con l’impugnata nota prot. n. 15693 del 28.05.2025.
Con essa la Regione ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza e la sua archiviazione in quanto l’intervento proposto ricade in aree non idonee, di cui all’allegato B della L.R. n. 20/2024 (lett. r, punto 4; lett. w punto 7; lett. bb) con conseguente applicabilità dell’art. 1, co. 5, della medesima Legge regionale, a tenore del quale “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E, e dai commi 9 e 11[...] ” e “ Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. […] ”.
2. La ricorrente l’ha impugnata deducendone l’illegittimità, per quanto qui rileva e inter alia , in ragione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 5. LR 20/2024 e relativi allegati per violazione degli artt. 3, e 117, co. 1 e co. 3 della Costituzione.
3. A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, la ricorrente ha presentato autonoma istanza di misure cautelari, evidenziando il fumus boni iuris ed allegando la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili connessi all’imminente scadenza dei contratti sottoscritti ai fini della disponibilità dei terreni nonché la necessità di prorogarli e alla scadenza del preventivo di connessione con conseguente possibile mutamento delle condizioni economiche e tecniche sottese.
4. Resiste in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna.
5. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e previo avviso alle parti.
6. Il ricorso è infatti fondato in relazione al suo assorbente secondo motivo, proprio con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, richiamata dalla ricorrente nell’istanza cautelare per evidenziare il fumus boni iuris proprio rispetto a tale secondo motivo di ricorso.
7. In tal senso, coglie in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, come anche di recente già osservato dalla Sezione (sent. 22 gennaio 2026, n. 60; 16 gennaio 2026, n. 14).
8. Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “ chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER) ”.
9. Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non possa determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stato espunto con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.
Sicché i provvedimenti impugnati sono illegittimi, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto.
È invece necessario che la sua fattibilità venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.
10. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.
10.1. Sotto questo profilo, per completezza, vale rilevare che non può comunque trovare ingresso in questo giudizio il sopravvenuto d.lgs. n. 175 del 2025.
Ciò perché esso non è parametro normativo valutato nel procedimento esitato con il provvedimento impugnato in questa sede ed è certamente inammissibile una domanda giudiziale di accertamento dell’applicabilità di una normativa sopravvenuta alla fattispecie concreta.
La questione dell’applicabilità di tale normativa sopravvenuta dovrà evidentemente porsi in sede di riesercizio del potere da parte dell’amministrazione regionale, che ne valuterà per la prima volta l’applicabilità – fattuale e giuridica – al caso che occupa, non potendo questo giudice svolgere in merito valutazioni anticipate rispetto all’esercizio - per la prima volta, rispetto alla sopravvenienza normativa - del potere, a ciò ostando l’art. 34, comma 2 c.p.a.
11. In conclusione, il ricorso è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
12. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui al par. 11 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio PL, Presidente FF
AB RR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB RR | Antonio PL |
IL SEGRETARIO