TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/11/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5828/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ROCCA RICCARDO e dell'avv. RINALDI ANDREA ( ) VIALE C.F._2 NAVIGAZIONE INTERNA N.51 35129 PADOVA;
elettivamente domiciliato in VIALE NAVIGAZIONE INTETRNA N. 51 35129 PADOVA presso il difensore avv. ROCCA RICCARDO
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Controparte_1 P.IVA_1 UD e dell'avv. CRAVOTTA MAURO ( ) VIA TORINO N. C.F._3 180 MESTRE - VENEZIA;
elettivamente domiciliato in PIAZZETTA MONSIGNOR PE OLIVOTTI 9 30171 VENEZIA MESTRE presso il difensore avv. MARINI UD
Resistente
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ex art 281 decies cpc, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 chiedendo pronunciarsi la risoluzione dei contratti di “conferimento Controparte_1 incarico” per studio preliminare di fattibilità e di appalto tra loro conclusi, con condanna della pagina 1 di 7 convenuta al pagamento dell'importo di € 1980, a titolo di restituzione dell'importo versato quale deposito cauzionale, e dell'ulteriore somma pari ad € 21.000, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. A sostegno della domanda ha esposto:
- che nel mese di ottobre 2021, la le aveva proposto di realizzare lavori di Controparte_1 ristrutturazione ed efficientamento energetico presso l'immobile di sua proprietà usufruendo dei benefici fiscali previsti dal c.d “Superbonus 110%”;
-di aver sottoscritto, in data 16.11.2021, un “contratto di conferimento d'incarico” avente ad oggetto l'esecuzione di studi preliminari per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso al Superbonus;
-di aver quindi corrisposto, in virtù di detto contratto, l'importo di € 1980 a titolo di deposito cauzionale, da restituirsi al completamento dei lavori;
-che in data 30.3.2022 le parti avevano sottoscritto un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori in questione;
-che il computo metrico estimativo, indicato quale allegato essenziale al contratto, non era mai stato consegnato;
-che con pec del 29.4.2022 aveva comunicato di revocare la proposta contrattuale non avendo mai ricevuto gli allegati essenziali al contratto, con la conseguenza che il contratto non poteva ritenersi perfezionato;
-che in ogni caso la convenuta si era resa inadempiente non avendo consegnato gli allegati essenziali (tra cui il computo metrico) e non avendo svolto i lavori, mai iniziati, nel termine di sei mesi dalla consegna del deposito cauzionale;
-che la risoluzione del contratto di appalto determinava la risoluzione anche del contratto di conferimento di incarico stante la sussistenza di un collegamento negoziale, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo di € 1980 corrisposto a titolo di deposito cauzionale;
-di aver quindi diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione dei lavori, ai costi e disagi per il tempo perduto e alla perdita della possibilità di beneficiare del bonus fiscale. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto. Dopo un rinvio per pendenza trattative, all'udienza del 13.3.2024 sono stati assegnati alle parti i termini per le memorie ex art 281duodecies cpc. Con ordinanza del 3.7.2024 sono state respinte le istanze istruttorie e l'istanza di verificazione proposta dalla convenuta e fissata udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies cpc. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c, a seguito di discussione tra le parti.
2. È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti e comunque risultante dalla documentazione in atti che:
pagina 2 di 7 -a seguito di comunicazioni a mezzo mail (cfr doc. 1 di parte ricorrente), in data 16.11.2021 le parti sottoscrivevano un “contratto di conferimento d'incarico” con cui la si Controparte_1 impegnava a svolgere una consulenza per la verifica della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per il godimento delle agevolazioni fiscali di cui al c.d “superbonus 110”. In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico sarebbe stata oggetto di un separato contratto di appalto affidato sempre alla (cfr art CP_1
2). Il successivo art. 3 prevedeva la corresponsione di un deposito cauzionale pari ad € 1980, da restituire successivamente alla chiusura del cantiere in caso di esecuzione dei lavori.
“Qualora, pur a fronte dell'esito positivo dello studio di fattibilità, il Committente decida di non stipulare il contratto di appalto di cui all'art 2, l'importo di cui sopra sarà trattenuta da quale corrispettivo per l'attività professionale prestata in virtù del Controparte_1 presente contratto, che il Committente dichiara sin d'ora di accettare e di ritenere congruo ed equo. Qualora invece non fossero sussistenti i presupposti che consentano al Committente di godere dell'agevolazione fiscale prevista, e quindi non fosse possibile il conseguimento dell'efficientamento energetico …. tratterrà unicamente la somma di € 750 Controparte_1 oltre IVA a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente incarico…” (cfr doc. 2 di parte ricorrente);
-la ricorrente provvedeva al pagamento del deposito cauzionale in data 17.11.2021 (cfr doc. 3);
-in data 30.3.2022 le parti sottoscrivevano contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dell'immobile di proprietà della ricorrente (cfr doc. 4 di parte ricorrente);
-in data 22.4.2022 la convenuta inviava alla ricorrente copia del contratto di appalto, mentre con successiva mail del 26.4.2022 venivano inoltrati gli allegati ma non il computo metrico estimativo (cfr doc. 13 di parte convenuta “per quanto riguarda il computo metrico non glielo allego in quanto bisogna modificare il numero dei serramenti – n.22 – e le valvole – n.30”; cfr altresì doc. 14);
-in data 29.4.2022, la ricorrente comunicava la volontà di “revocare la proposta contrattuale (e, in ogni caso, di recedere dall'eventuale, denegato, contratto)” (cfr doc. 5 di pate ricorrente).
3. Così ricostruite le risultanze documentali e venendo alle domande proposte, parte ricorrente ha chiesto, in primo luogo, accertarsi la nullità del contratto di appalto sottoscritto (così precisata la domanda in sede di prima memoria ex art 281 duodecies cpc) per mancanza del computo metrico estimativo, ritenuto elemento essenziale e quindi oggetto del contratto. Con la costituzione, ha prodotto gli allegati al contratto di appalto nonché il Controparte_1 computo metrico estimativo, tutti riportanti la sottoscrizione della ricorrente (cfr per il computo metrico il doc. 8)
pagina 3 di 7 All'udienza del 13.3.2024, quest'ultima ha richiesto il deposito del computo metrico in originale “per valutare la conformità alla copia e per eventuale futuro disconoscimento delle sottoscrizioni”. Con la prima memoria ex art 281 duodecies cpc ha poi disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta ai sensi dell'art 215 cpc. A sua volta la ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento in quanto Controparte_1 tardivo e proposto, in via subordinata, istanza di verificazione ex art 216 cpc. Va confermata, sul punto, l'ordinanza del 3.7.2024 e l'irrilevanza della verificazione della sottoscrizione riportata nel computo metrico, in quanto la sua asserita mancanza non incide sulla validità del contratto concluso. L'oggetto del contratto di appalto, infatti, deve essere individuato nell'esecuzione di lavori su un determinato bene dietro pagamento di un corrispettivo. Tali elementi sono presenti nel contratto per cui è causa, posto che i lavori venivano indicati in quelli di “riqualificazione energetica dell'immobile” idonei a rientrare negli incentivi fiscali del c.d “superbonus 110”, da svolgere sull'immobile di proprietà di sito a Parte_1
Padova in via Molmenti 5, dietro pagamento del prezzo di € 104.745,10 ivato (cfr art 4 del contratto). Il computo metrico indica, più nello specifico, la tipologia dei lavori e le relative quantità, ma ciò non incide sull'oggetto del contratto che viene già determinato dall'indicazione dello svolgimento di “opere di efficientamento energetico”. Ad abundantiam, va comunque rilevata l'inammissibilità del disconoscimento operato. Ai sensi dell'art 215 cpc, infatti, questo deve essere effettuato dalla parte nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Nel caso di specie, a fronte della produzione del computo metrico sottoscritto con la comparsa di costituzione e risposta, alla prima udienza successiva la ricorrente non ha effettuato un chiaro e specifico disconoscimento, avendo solo chiesto la produzione dell'originale “per valutare la conformità alla copia e per un eventuale futuro disconoscimento delle sottoscrizioni”, formulato poi espressamente solo con la prima memoria ex art 281 duodecies cpc. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte della produzione documentale la ricorrente poteva a) contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione, (b) ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione (cfr Cass. 7775/2014). Posto che nessuna della due cose è stata svolta dalla ricorrente, il disconoscimento della sottoscrizione effettuato deve ritenersi tardivo.
4. Confermata la validità del contratto di appalto (e il suo perfezionamento), va analizzata la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta.
pagina 4 di 7 Sul punto va innanzitutto precisato che con pec del 29.4.2022 la ricorrente committente ha comunicato la sua volontà di “revocare la proposta contrattuale (e, in ogni caso, di recedere dall'eventuale, denegato, contratto)”. Tale comunicazione deve essere qualificata come recesso del committente dal contratto ai sensi dell'art 1671 cc. Ne consegue che non è possibile pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto, essendo già venuto meno il rapporto tra le parti. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “quanto al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/07/1983; contra Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 12 luglio 1943)”. In ogni caso, conclude la Corte di Cassazione, “l'esercizio del diritto di recesso riservato al committente non priva il recedente del diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove esso sia imputabile a difformità o vizi dell'opera (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 18/04/1975; Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974; Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 16/12/1971; Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 10/06/1959)” (cfr in motivazione Cass. 421/2024). Dovrà quindi procedersi ad una valutazione dell'inadempimento allegato stante la domanda di risarcimento del danno proposta. Secondo la ricorrente, sarebbe inadempiente per non aver consegnato il Controparte_1 computo metrico estimativo e per non aver eseguito né iniziato i lavori fino alla comunicazione del recesso dal contratto. Ad avviso del Tribunale l'inadempimento lamentato non sussiste. Quanto alla mancata consegna del computo metrico e dei costi delle opere, va rilevato che non è stato specificamente contestato da parte ricorrente che il figlio di quest'ultima, ad aprile 2022, avrebbe segnalato la necessità di modificare le quantità di infissi e di valvole termiche riportate. Tale circostanza, che di per sé rende poco plausibile una mancata conoscenza del pagina 5 di 7 computo metrico da parte della ricorrente, trova conferma nella documentazione prodotta, posto che in data 26.4.2022, la trasmetteva gli allegati al contratto precisando di non CP_1 inviare anche il computo metrico stante la necessità di una sua modifica ( “per quanto riguarda il computo metrico non glielo allego in quanto bisogna modificare il numero dei serramenti – n.22 – e le valvole – n.30” cfr doc. 13 di parte convenuta), poi commissionata allo studio tecnico competente (cfr doc. 14 non contestato dalla ricorrente). Dovendo quindi il documento essere modificato, un suo mancato invio non configura un inadempimento del contratto. Per quanto riguarda il mancato inizio dei lavori, il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 30.3.2022 e in esso era previsto (cfr art 2.2.) che l'appaltatore si impegnava ad eseguire le opere entro 180 giorni dall'avveramento delle condizioni previste dall'art 3.2 (il cui avveramento al momento di conclusione del contratto non è stato oggetto di contestazione tra le parti). Il termine decorreva pertanto dalla conclusione dell'appalto e non, come sostenuto dalla ricorrente, dal pagamento del deposito cauzionale. Quanto riportato nella mail del 7.11.2021 (cfr doc. 1 di parte ricorrente “la durata totale dell'iter (dalla data di ricezione del deposito cauzionale) si attesta sui sei mesi in totale”), infatti, è una descrizione indicativa, dovendo darsi rilievo alla successiva pattuizione contrattuale. Dalla conclusione del contratto del 30.3.22 al recesso del 29.4.2022 è trascorso un ristretto periodo di tempo, sicchè il mancato inizio dei lavori in tale periodo non può configurare un inadempimento grave in capo alla convenuta, essendo fisiologico un periodo di attesa tra la conclusione del contratto e l'inizio dei lavori e ciò considerando anche la necessità, sopra evidenziata, di aggiornare il computo metrico. In conclusione, pertanto, non si ravvisa un inadempimento in capo alla convenuta, e i danni lamentati dalla ricorrente per la mancata esecuzione dei lavori e la perdita del bonus fiscale risultano conseguenza del recesso della committente e della sua decisione di non proseguire il rapporto. La domanda risarcitoria va, quindi, respinta.
5. Va del pari respinta la domanda di restituzione del deposito cauzionale di € 1980. Più che tra contratto di appalto e conferimento di incarico, un collegamento negoziale pare individuarsi tra l'appalto e la disciplina del deposito di cui all'art 3 del contratto del 16.11.2021, accordo avente natura accessoria. L'art 3 prevedeva tre distinte ipotesti: a) in caso di esito positivo dello studio di fattibilità ed esecuzione dei lavori, l'importo corrisposto sarebbe stato restituito alla committente successivamente alla chiusura del cantiere;
b) in caso di esito positivo dello studio di fattibilità e decisione del committente di non stipulare il contratto di appalto, l'importo sarebbe stato trattenuto quale corrispettivo per l'attività professionale prestata in virtù del contratto di conferimento incarico;
c) in caso di studio di fattibilità negativo e impossibilità di pagina 6 di 7 conseguire l'efficientamento energetico richiesto dalla normativa, avrebbe restituito CP_1 la metà dell'importo, trattenendo il resto a titolo di rimborso delle spese sostenute. Nel caso di specie, a seguito di studio di fattibilità positivo, il contratto di appalto è stato sottoscritto, ma il rapporto è poi venuto meno per esercizio del recesso da parte della committente dopo meno di un mese. Tale ipotesi, ad avviso del Tribunale, va equiparata a quella sub b), e, quindi, alla decisione della committente di non stipulare il contratto di appalto, con conseguente trattenimento dell'importo corrisposto.
6. Il ricorso proposto va quindi respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5200 ad € 26.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria (stante il deposito delle sole memorie ex art 281duodecies cpc) e decisionale (stante la discussione orale della causa senza deposito di scritti conclusivi finali).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA il ricorso proposto da Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 3387 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5828/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ROCCA RICCARDO e dell'avv. RINALDI ANDREA ( ) VIALE C.F._2 NAVIGAZIONE INTERNA N.51 35129 PADOVA;
elettivamente domiciliato in VIALE NAVIGAZIONE INTETRNA N. 51 35129 PADOVA presso il difensore avv. ROCCA RICCARDO
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Controparte_1 P.IVA_1 UD e dell'avv. CRAVOTTA MAURO ( ) VIA TORINO N. C.F._3 180 MESTRE - VENEZIA;
elettivamente domiciliato in PIAZZETTA MONSIGNOR PE OLIVOTTI 9 30171 VENEZIA MESTRE presso il difensore avv. MARINI UD
Resistente
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ex art 281 decies cpc, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 chiedendo pronunciarsi la risoluzione dei contratti di “conferimento Controparte_1 incarico” per studio preliminare di fattibilità e di appalto tra loro conclusi, con condanna della pagina 1 di 7 convenuta al pagamento dell'importo di € 1980, a titolo di restituzione dell'importo versato quale deposito cauzionale, e dell'ulteriore somma pari ad € 21.000, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. A sostegno della domanda ha esposto:
- che nel mese di ottobre 2021, la le aveva proposto di realizzare lavori di Controparte_1 ristrutturazione ed efficientamento energetico presso l'immobile di sua proprietà usufruendo dei benefici fiscali previsti dal c.d “Superbonus 110%”;
-di aver sottoscritto, in data 16.11.2021, un “contratto di conferimento d'incarico” avente ad oggetto l'esecuzione di studi preliminari per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso al Superbonus;
-di aver quindi corrisposto, in virtù di detto contratto, l'importo di € 1980 a titolo di deposito cauzionale, da restituirsi al completamento dei lavori;
-che in data 30.3.2022 le parti avevano sottoscritto un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori in questione;
-che il computo metrico estimativo, indicato quale allegato essenziale al contratto, non era mai stato consegnato;
-che con pec del 29.4.2022 aveva comunicato di revocare la proposta contrattuale non avendo mai ricevuto gli allegati essenziali al contratto, con la conseguenza che il contratto non poteva ritenersi perfezionato;
-che in ogni caso la convenuta si era resa inadempiente non avendo consegnato gli allegati essenziali (tra cui il computo metrico) e non avendo svolto i lavori, mai iniziati, nel termine di sei mesi dalla consegna del deposito cauzionale;
-che la risoluzione del contratto di appalto determinava la risoluzione anche del contratto di conferimento di incarico stante la sussistenza di un collegamento negoziale, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo di € 1980 corrisposto a titolo di deposito cauzionale;
-di aver quindi diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione dei lavori, ai costi e disagi per il tempo perduto e alla perdita della possibilità di beneficiare del bonus fiscale. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto. Dopo un rinvio per pendenza trattative, all'udienza del 13.3.2024 sono stati assegnati alle parti i termini per le memorie ex art 281duodecies cpc. Con ordinanza del 3.7.2024 sono state respinte le istanze istruttorie e l'istanza di verificazione proposta dalla convenuta e fissata udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies cpc. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c, a seguito di discussione tra le parti.
2. È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti e comunque risultante dalla documentazione in atti che:
pagina 2 di 7 -a seguito di comunicazioni a mezzo mail (cfr doc. 1 di parte ricorrente), in data 16.11.2021 le parti sottoscrivevano un “contratto di conferimento d'incarico” con cui la si Controparte_1 impegnava a svolgere una consulenza per la verifica della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per il godimento delle agevolazioni fiscali di cui al c.d “superbonus 110”. In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico sarebbe stata oggetto di un separato contratto di appalto affidato sempre alla (cfr art CP_1
2). Il successivo art. 3 prevedeva la corresponsione di un deposito cauzionale pari ad € 1980, da restituire successivamente alla chiusura del cantiere in caso di esecuzione dei lavori.
“Qualora, pur a fronte dell'esito positivo dello studio di fattibilità, il Committente decida di non stipulare il contratto di appalto di cui all'art 2, l'importo di cui sopra sarà trattenuta da quale corrispettivo per l'attività professionale prestata in virtù del Controparte_1 presente contratto, che il Committente dichiara sin d'ora di accettare e di ritenere congruo ed equo. Qualora invece non fossero sussistenti i presupposti che consentano al Committente di godere dell'agevolazione fiscale prevista, e quindi non fosse possibile il conseguimento dell'efficientamento energetico …. tratterrà unicamente la somma di € 750 Controparte_1 oltre IVA a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente incarico…” (cfr doc. 2 di parte ricorrente);
-la ricorrente provvedeva al pagamento del deposito cauzionale in data 17.11.2021 (cfr doc. 3);
-in data 30.3.2022 le parti sottoscrivevano contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dell'immobile di proprietà della ricorrente (cfr doc. 4 di parte ricorrente);
-in data 22.4.2022 la convenuta inviava alla ricorrente copia del contratto di appalto, mentre con successiva mail del 26.4.2022 venivano inoltrati gli allegati ma non il computo metrico estimativo (cfr doc. 13 di parte convenuta “per quanto riguarda il computo metrico non glielo allego in quanto bisogna modificare il numero dei serramenti – n.22 – e le valvole – n.30”; cfr altresì doc. 14);
-in data 29.4.2022, la ricorrente comunicava la volontà di “revocare la proposta contrattuale (e, in ogni caso, di recedere dall'eventuale, denegato, contratto)” (cfr doc. 5 di pate ricorrente).
3. Così ricostruite le risultanze documentali e venendo alle domande proposte, parte ricorrente ha chiesto, in primo luogo, accertarsi la nullità del contratto di appalto sottoscritto (così precisata la domanda in sede di prima memoria ex art 281 duodecies cpc) per mancanza del computo metrico estimativo, ritenuto elemento essenziale e quindi oggetto del contratto. Con la costituzione, ha prodotto gli allegati al contratto di appalto nonché il Controparte_1 computo metrico estimativo, tutti riportanti la sottoscrizione della ricorrente (cfr per il computo metrico il doc. 8)
pagina 3 di 7 All'udienza del 13.3.2024, quest'ultima ha richiesto il deposito del computo metrico in originale “per valutare la conformità alla copia e per eventuale futuro disconoscimento delle sottoscrizioni”. Con la prima memoria ex art 281 duodecies cpc ha poi disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta ai sensi dell'art 215 cpc. A sua volta la ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento in quanto Controparte_1 tardivo e proposto, in via subordinata, istanza di verificazione ex art 216 cpc. Va confermata, sul punto, l'ordinanza del 3.7.2024 e l'irrilevanza della verificazione della sottoscrizione riportata nel computo metrico, in quanto la sua asserita mancanza non incide sulla validità del contratto concluso. L'oggetto del contratto di appalto, infatti, deve essere individuato nell'esecuzione di lavori su un determinato bene dietro pagamento di un corrispettivo. Tali elementi sono presenti nel contratto per cui è causa, posto che i lavori venivano indicati in quelli di “riqualificazione energetica dell'immobile” idonei a rientrare negli incentivi fiscali del c.d “superbonus 110”, da svolgere sull'immobile di proprietà di sito a Parte_1
Padova in via Molmenti 5, dietro pagamento del prezzo di € 104.745,10 ivato (cfr art 4 del contratto). Il computo metrico indica, più nello specifico, la tipologia dei lavori e le relative quantità, ma ciò non incide sull'oggetto del contratto che viene già determinato dall'indicazione dello svolgimento di “opere di efficientamento energetico”. Ad abundantiam, va comunque rilevata l'inammissibilità del disconoscimento operato. Ai sensi dell'art 215 cpc, infatti, questo deve essere effettuato dalla parte nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Nel caso di specie, a fronte della produzione del computo metrico sottoscritto con la comparsa di costituzione e risposta, alla prima udienza successiva la ricorrente non ha effettuato un chiaro e specifico disconoscimento, avendo solo chiesto la produzione dell'originale “per valutare la conformità alla copia e per un eventuale futuro disconoscimento delle sottoscrizioni”, formulato poi espressamente solo con la prima memoria ex art 281 duodecies cpc. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte della produzione documentale la ricorrente poteva a) contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione, (b) ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione (cfr Cass. 7775/2014). Posto che nessuna della due cose è stata svolta dalla ricorrente, il disconoscimento della sottoscrizione effettuato deve ritenersi tardivo.
4. Confermata la validità del contratto di appalto (e il suo perfezionamento), va analizzata la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta.
pagina 4 di 7 Sul punto va innanzitutto precisato che con pec del 29.4.2022 la ricorrente committente ha comunicato la sua volontà di “revocare la proposta contrattuale (e, in ogni caso, di recedere dall'eventuale, denegato, contratto)”. Tale comunicazione deve essere qualificata come recesso del committente dal contratto ai sensi dell'art 1671 cc. Ne consegue che non è possibile pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto, essendo già venuto meno il rapporto tra le parti. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “quanto al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/07/1983; contra Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 12 luglio 1943)”. In ogni caso, conclude la Corte di Cassazione, “l'esercizio del diritto di recesso riservato al committente non priva il recedente del diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove esso sia imputabile a difformità o vizi dell'opera (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 18/04/1975; Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974; Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 16/12/1971; Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 10/06/1959)” (cfr in motivazione Cass. 421/2024). Dovrà quindi procedersi ad una valutazione dell'inadempimento allegato stante la domanda di risarcimento del danno proposta. Secondo la ricorrente, sarebbe inadempiente per non aver consegnato il Controparte_1 computo metrico estimativo e per non aver eseguito né iniziato i lavori fino alla comunicazione del recesso dal contratto. Ad avviso del Tribunale l'inadempimento lamentato non sussiste. Quanto alla mancata consegna del computo metrico e dei costi delle opere, va rilevato che non è stato specificamente contestato da parte ricorrente che il figlio di quest'ultima, ad aprile 2022, avrebbe segnalato la necessità di modificare le quantità di infissi e di valvole termiche riportate. Tale circostanza, che di per sé rende poco plausibile una mancata conoscenza del pagina 5 di 7 computo metrico da parte della ricorrente, trova conferma nella documentazione prodotta, posto che in data 26.4.2022, la trasmetteva gli allegati al contratto precisando di non CP_1 inviare anche il computo metrico stante la necessità di una sua modifica ( “per quanto riguarda il computo metrico non glielo allego in quanto bisogna modificare il numero dei serramenti – n.22 – e le valvole – n.30” cfr doc. 13 di parte convenuta), poi commissionata allo studio tecnico competente (cfr doc. 14 non contestato dalla ricorrente). Dovendo quindi il documento essere modificato, un suo mancato invio non configura un inadempimento del contratto. Per quanto riguarda il mancato inizio dei lavori, il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 30.3.2022 e in esso era previsto (cfr art 2.2.) che l'appaltatore si impegnava ad eseguire le opere entro 180 giorni dall'avveramento delle condizioni previste dall'art 3.2 (il cui avveramento al momento di conclusione del contratto non è stato oggetto di contestazione tra le parti). Il termine decorreva pertanto dalla conclusione dell'appalto e non, come sostenuto dalla ricorrente, dal pagamento del deposito cauzionale. Quanto riportato nella mail del 7.11.2021 (cfr doc. 1 di parte ricorrente “la durata totale dell'iter (dalla data di ricezione del deposito cauzionale) si attesta sui sei mesi in totale”), infatti, è una descrizione indicativa, dovendo darsi rilievo alla successiva pattuizione contrattuale. Dalla conclusione del contratto del 30.3.22 al recesso del 29.4.2022 è trascorso un ristretto periodo di tempo, sicchè il mancato inizio dei lavori in tale periodo non può configurare un inadempimento grave in capo alla convenuta, essendo fisiologico un periodo di attesa tra la conclusione del contratto e l'inizio dei lavori e ciò considerando anche la necessità, sopra evidenziata, di aggiornare il computo metrico. In conclusione, pertanto, non si ravvisa un inadempimento in capo alla convenuta, e i danni lamentati dalla ricorrente per la mancata esecuzione dei lavori e la perdita del bonus fiscale risultano conseguenza del recesso della committente e della sua decisione di non proseguire il rapporto. La domanda risarcitoria va, quindi, respinta.
5. Va del pari respinta la domanda di restituzione del deposito cauzionale di € 1980. Più che tra contratto di appalto e conferimento di incarico, un collegamento negoziale pare individuarsi tra l'appalto e la disciplina del deposito di cui all'art 3 del contratto del 16.11.2021, accordo avente natura accessoria. L'art 3 prevedeva tre distinte ipotesti: a) in caso di esito positivo dello studio di fattibilità ed esecuzione dei lavori, l'importo corrisposto sarebbe stato restituito alla committente successivamente alla chiusura del cantiere;
b) in caso di esito positivo dello studio di fattibilità e decisione del committente di non stipulare il contratto di appalto, l'importo sarebbe stato trattenuto quale corrispettivo per l'attività professionale prestata in virtù del contratto di conferimento incarico;
c) in caso di studio di fattibilità negativo e impossibilità di pagina 6 di 7 conseguire l'efficientamento energetico richiesto dalla normativa, avrebbe restituito CP_1 la metà dell'importo, trattenendo il resto a titolo di rimborso delle spese sostenute. Nel caso di specie, a seguito di studio di fattibilità positivo, il contratto di appalto è stato sottoscritto, ma il rapporto è poi venuto meno per esercizio del recesso da parte della committente dopo meno di un mese. Tale ipotesi, ad avviso del Tribunale, va equiparata a quella sub b), e, quindi, alla decisione della committente di non stipulare il contratto di appalto, con conseguente trattenimento dell'importo corrisposto.
6. Il ricorso proposto va quindi respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5200 ad € 26.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria (stante il deposito delle sole memorie ex art 281duodecies cpc) e decisionale (stante la discussione orale della causa senza deposito di scritti conclusivi finali).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: RIGETTA il ricorso proposto da Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 3387 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 7 di 7