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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10901 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 55432/2023 promossa da:
(C.U.I. ) nato a Badioure in [...] il Parte_1 C.F._1 31/03/1989, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Cavallini;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
Oggetto: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Parte_1 Latina ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 10.11.2022. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
******
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente deve rilevarsi che non è applicabile, ratione temporis, il d.l.
n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7, trovando invece applicazione il d.l. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, poiché la richiesta di permesso di soggiorno per protezione special è stata avanzata prima del 6 maggio 2023. Tale normativa ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent.,
(ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2 Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_3 CP_2 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § Persona_4 Per_ 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) Per_7 Per_8 Per_9
o commerciali ( e IA Oy c. Finlandia Parte_2 GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Premessa tale ricostruzione in ordine alla normativa applicabile, nel caso in esame si apprezza l'esistenza di un proficuo percorso di inserimento avviato dal ricorrente nel nostro Paese. Il ricorrente, in particolare, presta attività lavorativa come smerigliatore di metalli presso la società Steel srl come dimostrato dalla comunicazione
Unilav e dalle buste paga depositate. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui
Pag. 2 di 3 all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Come detto, infatti, non è infatti applicabile, ratione temporis, il d.l. n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di (C.U.I. ) nato a [...] in Parte_1 Nume_1
Senegal il 31/03/1989, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, d.lgs. n. 25/2008 come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 22 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 55432/2023 promossa da:
(C.U.I. ) nato a Badioure in [...] il Parte_1 C.F._1 31/03/1989, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Cavallini;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
Oggetto: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Parte_1 Latina ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 10.11.2022. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente deve rilevarsi che non è applicabile, ratione temporis, il d.l.
n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7, trovando invece applicazione il d.l. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, poiché la richiesta di permesso di soggiorno per protezione special è stata avanzata prima del 6 maggio 2023. Tale normativa ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent.,
(ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2 Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_3 CP_2 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § Persona_4 Per_ 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) Per_7 Per_8 Per_9
o commerciali ( e IA Oy c. Finlandia Parte_2 GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Premessa tale ricostruzione in ordine alla normativa applicabile, nel caso in esame si apprezza l'esistenza di un proficuo percorso di inserimento avviato dal ricorrente nel nostro Paese. Il ricorrente, in particolare, presta attività lavorativa come smerigliatore di metalli presso la società Steel srl come dimostrato dalla comunicazione
Unilav e dalle buste paga depositate. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui
Pag. 2 di 3 all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Come detto, infatti, non è infatti applicabile, ratione temporis, il d.l. n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di (C.U.I. ) nato a [...] in Parte_1 Nume_1
Senegal il 31/03/1989, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, d.lgs. n. 25/2008 come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 22 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
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