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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2781 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liata in VIA PRESTISIMONE N. 17 CEFALU', presso lo studio dell'avv.
ZAPPONE MARIA FRANCESCA, che la rappresenta e difende per procu- ra in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 03/08/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e di essere soggetto por- tatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decor- renza dalla data della visita di revisione.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
[...]
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della do- Per_1
cumentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “la SI.ra
, ha diritto al riconoscimento del grado di invalidità Parte_1
lavorativa quantificato in misura dell' 85%. Per i motivi sopra esposti, ritengo che la decorrenza di detto diritto debba essere riferita al mese di gennaio 2024. Detta per- centuale di invalidità lavorativa accertata dell'85%, limitatamente agli aspetti medico-legali,
NON giustifica il superamento della soglia per accedere alla prestazio- ne richiesta. La ricorrente NON ha diritto al riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3 Legge 104/92) risultando corretto il già riconosciuto stato soggetto portatore di handicap (ex art. 3, comma
1 Legge 104/92)” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1 lecontainer
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 09/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2781 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liata in VIA PRESTISIMONE N. 17 CEFALU', presso lo studio dell'avv.
ZAPPONE MARIA FRANCESCA, che la rappresenta e difende per procu- ra in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 03/08/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e di essere soggetto por- tatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decor- renza dalla data della visita di revisione.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
[...]
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della do- Per_1
cumentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “la SI.ra
, ha diritto al riconoscimento del grado di invalidità Parte_1
lavorativa quantificato in misura dell' 85%. Per i motivi sopra esposti, ritengo che la decorrenza di detto diritto debba essere riferita al mese di gennaio 2024. Detta per- centuale di invalidità lavorativa accertata dell'85%, limitatamente agli aspetti medico-legali,
NON giustifica il superamento della soglia per accedere alla prestazio- ne richiesta. La ricorrente NON ha diritto al riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3 Legge 104/92) risultando corretto il già riconosciuto stato soggetto portatore di handicap (ex art. 3, comma
1 Legge 104/92)” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1 lecontainer
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 09/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile