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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. TH DE ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/07/2025, assunto in decisione in data 02/12/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
RO EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/11/1976, con l'Avvocato TREZZI SARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Le parti si impegnano, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cui al presente procedimento, al fine di definire tra loro i rispettivi rapporti patrimoniali, come segue:
2.a) il sig. trasferirà, a corpo, alla sig.ra , che accetta, la quota di sua pertinenza, Parte_2 Parte_1 pari al 50% pro-indiviso, delle porzioni di fabbricato urbano [casa coniugale e relative pertinenze (cantina ed autorimessa)] poste in Comune di Brugherio, nello stabile di Via San Cristoforo n. 101, acquistate in edilizia convenzionata, con atto di compravendita a ministro del Notaio Dott. del 22 Persona_1 dicembre 2014, repertorio gen. n. 149793/raccolta n. 60808 (registrato a Milano 2 il 09/01/2015 al n.
465, serie 1T e trascritto all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano 2, il 12/01/2015, numero di presentazione 136, al reg. gen. n. 1425, reg. part. N. 1027 (all_4), costituite da:
- un appartamento al piano terra composto da tre locali, cucina, disimpegno, doppi servizi e terrazzi con annessi giardino di proprietà al piano terra e cantina al piano primo sotterraneo;
- box ad uso autorimessa privata al piano primo sotterraneo di pertinenza dell'appartamento di cui sopra.
Il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune così come segue:
Foglio 25 (venticinque), mappale 448 (quattocentoquarantotto), subalterno 9 (nove), via San Cristoforo
n. 101, piano T-S1, categoria A/3, classe 5, vani 6, rendita catastale Euro 666,23 Foglio 25 (venticinque), mappale 448 (quattrocentoquarantotto), subalterno 79 (settantanove), via San Cristoforo n. 103, piano
S1, categoria C/6, classe 8, mq. 14, rendita catastale Euro 55,67.
Coerenze in contorno ed in senso orario: - dell'appartamento con annesso giardino in un sol corpo: cortile comune, prospetto su vuoto, ente comune, mappale 421, sub. 8, ente comune, sub. 10, cortile comune;
- della cantina: subalterni 7, 63 e 45, corridoio comune di accesso;
- del box: subalterno 78, terrapieno, subalterno 80, corsello comune box.
Il tutto salvo errore e come meglio in fatto.
Alle suddette porzioni d'immobile compete la proporzionale quota di comproprietà delle parti e spazi comuni dell'intero fabbricato di cui fan parte e in genere di tutto quanto è previsto dall'art. 1117 Codice
Civile, e del Regolamento di condominio citato in atto con annesse tabelle millesimali (trovasi allegato sotto la lettera “B” all'atto in data 26 marzo 2014 n. 146226/59143 di repertorio Notaio Dott. Per_1 registrato a Milano 2 in data 8 aprile 2014 al n. 5199 Serie 1T). Per tutto quant'altro non ivi
[...] riportato, i ricorrenti fanno espresso richiamo a tutte le pattuizioni contenute nell'atto di compravendita di cui infra, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e si impegnano sin da ora ad eseguire detto trasferimento nel pieno rispetto dei requisiti oggettivi, soggettivi e di prezzo di cui alle convenzioni indicate in atto.
In particolare, entrambe le parti dichiarano:
- di essere a conoscenza del contenuto della convenzione di cui all'atto in data 25 maggio 2010 n.
69836/16725 di rep. a rogito notaio (registrato a Monza il giorno 8 giugno 2010 al n. 7877 Persona_2 serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Milano 2 il 9 giugno 2010 ai n. 71844/42441) e successivo atto integrativo in data 19 marzo 2013 n. 72135/18302 di rep. A rogito notaio (registrato a Persona_2 Monza il giorno 5 aprile 2013 al n. 3515 serie 1T e trascritto a Milano 2 il giorno 5 aprile 2013 al n.
32043/22127), accettando i relativi effetti formali e sostanziali;
- di essere edotte del contenuto dell'atto in data 10 novembre 2006 n. 111587/38863 rep. Notaio
registrato a Monza 1 il 20 novembre 2006 al n. 12727 Serie 1T e trascritto presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio Milano Servizi di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione 2 in data 21 novembre
2006 ai nn. 178890/92941, in data 25 maggio 2010 n. 69836/16725 di repertorio del Notaio Persona_2 di Monza, registrato a Monza il giorno 8 giugno 2010 al n. 7877 serie 1T e trascritto all'Agenzia del
Territorio di Milano 2 in data 9 giugno 2010 ai nn. 71848/42445, cui ha fatto seguito l'atto integrativo di appendice alla Convenzione urbanistica stipulato con atto in data 19 marzo 2013 n. 72135/18302 di repertorio del Notaio di Monza, registrato a Monza il 5 aprile 2013 al n. 3515 Serie 1T, Persona_2 nonché in data 25 maggio 2010 n. 69837/16726 di repertorio del Notaio i Monza, registrato Persona_2
a Monza il giorno 8 giugno 2010 al n. 7878 Serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Milano 2 in data 9 giugno 2010 ai nn. 71851/42448 e 71852/42449;
- di essere, altresì, edotte che con il sopra citato atto in data 25 maggio 2010 n. 69836/16725 di repertorio del Notaio di Monza, la società tipulava con il Comune di Persona_2 Parte_3
Brugherio un atto di convenzione urbanistica per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento di riqualificazione urbanistica del Comparto San Cristoforo relativo alle aree comprese tra via Andreani, via
Monte RV e via Sa Cristoforo in Comune di Brugherio e si obbligano a rispettarne tutte le clausole in esso contenute, che qui si intendono riportate e trascritte, con particolare riferimento all'articolo relativo alle modalità di realizzazione dei fabbricati destinati all'edilizia residenziale convenzionata di cui all'articolo 15, commi da 1 a 8, che ha il seguente letterale tenore:
“ART. 15 – Modalità di realizzazione dei fabbricati destinati ad ospitare persone, all'edilizia residenziale convenzionata ed all'edilizia residenziale comunale 1.In ottemperanza ai “Criteri di ammissibilità” dei PII, di cui al punto 8.1. lettera j) del Documento di Inquadramento, gli OPERATORI si impegnano a predisporre i progetti esecutivi nel rispetto dei requisiti prestazionali contenuti nel documento denominato “Allegato al Regolamento Edilizio – Linee Guida per la definizione di un Regolamento
Edilizio tipo Provinciale – 5 dicembre 2005” predisposto dal “TAVOLO ENERGIA & AMBIENTE” del Settore Energia – Assessorato all'Ambiente Provincia di Milano.
2.Gli 'impegnano a Parte_4 realizzare, al piano terra degli edifici privati, una volumetria di mc. 9.937 (novemilanovecentotrentasette), come risulta dalla Tavola n. 13, schematicamente corrispondente a circa n. 34 alloggi, suddivisi in bilocali, trilocali e quadrilocali in edilizia residenziale convenzionata, ai sensi dell'art. 17.1 del DPR 380/2001, al prezzo al metroquadrato commerciale di euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta virgola zerozero); si impegnano inoltre a realizzare autorimesse ed eventuali posti auto scoperti al prezzo cadauno, rispettivamente, di euro 18.000,00 (diciottomila virgola zerozero) e di euro 10.000 (diecimila). I futuri acquirenti degli alloggi dovranno impegnarsi, contestualmente prenotazione dell'alloggio, anche all'acquisto di un box.
Tale importo unitario, non soggetto a revisione prezzo, è definito sulla base dei seguenti elementi:
-prezzo di riferimento di un mq di superficie per alloggi di edilizia residenziale corrispondente a 2.440.00
(duemilaquattrocentoquaranta virgola zerozero) euro/mq determinato sulla base dei valori di mercato;
-abbattimento del 20% del valore di mercato.
Resta nella facoltà insindacabile degli OPERATORI procedere in sede esecutiva a tagli diversi degli alloggi, secondo le mutate esigenze del mercato, senza che ciò costituisca variante al PII.
3.Per quanto riguarda le spese tecniche (frazionamento, accatastamento, tabelle millesimali, ecc.) sono stabilite nella misura massima del 3% (tre per cento) del valore di ogni singola unità immobiliare e box/posto auto pertinenziale;
per quanto riguarda le spese di allacciamento ai servizi (ENEL,
TELECOM; Acqua, Gas, Fognatura, ecc) compresi oneri di assistenza muraria per eventuali anelli di collegamento, cabina elettrica, ecc., verranno addebitate in quote millesimali in base ai costi effettivamente sostenuti e documentati.
Rimarranno inoltre a carico dell'acquirente le spese notarili, l'IVA, le spese relative al rilascio delle fideiussioni e della polizza assicurativa decennale prevista dal decreto legislativo n. 122 del 20 giugno
2005 e le eventuali altre imposte richieste dalla normativa vigente alla data della stipula degli atti. Il costo della pratica di mutuo sarà pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) della quota mutuata e dovrà essere versato alla consegna dell'immobile.
4.La misurazione commerciale per la determinazione della superficie di ogni unità immobiliare è stabilita, con riferimento al regolamento per l'attuazione dell'edilizia economico popolare, come somma CP_1 degli elementi di cui ai punti seguenti:
-la superficie lorda di pavimento dell'alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali, calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni e al 50% nel caso contrario;
-la superficie di balconi e altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con l'alloggio, calcolata al 50%;
-la superficie di cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, giardini calcolata al 25%;
-la superficie delle parti comuni: androni, scale, porticati, etc. calcolata forfetariamente nella misura del
5% della superficie lorda di pavimento dell'alloggio come precedentemente individuata.
5.Gli OPERATORI si obbligano a richiedere il titolo abilitativo per la realizzazione del 10% della volumetria riferita agli edifici di edilizia residenziale convenzionata, entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione. Le date di inizio e fine lavori risulteranno da un apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale.
6.Gli OPERATORI si impegnano a realizzare gli alloggi suddetti con le caratteristiche costruttive elencate indicativamente nell'allegato elaborato. In sede di presentazione di richiesta di titolo abilitativo, gli operatori si impegnano ad allegare la versione definitiva dello schema preliminare di compravendita, con le modalità di esecuzione e di pagamento, corredato dalla descrizione delle caratteristiche tecniche e di finitura, nonché una tabella riassuntiva delle superfici commerciali e dei relativi prezzi convenzionati di vendita.
7.Gli alloggi in edilizia convenzionata verranno assegnati a soggetti indicati dal sulla base di CP_2 una graduatoria formulata a seguito della pubblicazione di apposito bando pubblico emesso dal
CP_2
Il primo bando dovrà essere emesso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente
Convenzione e, comunque, riservato ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per la assegnazione di edilizia economica popolare (edilizia convenzionata, agevolata e secondo le modalità previste CP_1 dal Regolamento Comunale.
Dopo 3 mesi dal primo bando e nel caso in cui ci fosse una residua disponibilità di alloggi, il Comune effettuerà un secondo bando riservato a soggetti con i requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione in edilizia economica popolare e stabiliti nel regolamento comunale.
La residenza e la attività lavorativa devono sussistere dalla data di adozione del P.I.I. Trascorsi comunque
12 mesi per l'assegnazione degli alloggi da parte del Comune, gli OPERATORI potranno assegnare direttamente gli alloggi non assegnati a soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge per la assegnazione in edilizia economica popolare.
8.I trasferimenti di proprietà successivi al primo potranno avvenire solo a favore di soggetti aventi i requisiti di reddito previsti per la prima assegnazione e dovranno avvenire secondo un prezzo così concordato:
-al prezzo di prima assegnazione verrà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio dell'indice ISTAT per i costi degli alloggi residenziali di Milano, tale nuovo prezzo sarà ridotto per deprezzamento come segue:
-da 5 a 10 anni fino al 5%
-da 10 a 20 anni fino al 10%
-da 20 a 30 anni fino al 20%
- oltre i 30 anni fino al 30%.
Il prezzo di cessione successivo alla prima assegnazione sarà verificato dal sulla base di CP_2 conteggi predisposti dal venditore,
In caso di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà, come per il secondo, in base al meccanismo sopra detto.
Tali modalità di successivo trasferimento delle unità immobiliari dovranno essere inserite nei contratti preliminari ed essere sottoposte a specifica sottoscrizione (come da Elaborato N).
Eventuali clausole contrastanti con tali pattuizioni devono intendersi nulle.
OMISSIS” -di essere a conoscenza che con Determinazione del Comune di Brugherio n. 509 GEN/2011 del 31 maggio 2011 e successiva comunicazione al medesimo Comune di Brugherio in data 31 ottobre 2013 n.
30696 di Protocollo, sono state individuate le unità immobiliari assoggettate a regime di edilizia convenzionata, relative all'attuazione del Programma Integrato di Intervento Comparto C1.4 – via San
Cristoforo, in sette appartamenti al piano terra e sette box singoli identificati con i subalterni 4-5-6-7-8-
9-10-50-57-58-59-77-79-86;
-di essere, altresì, a conoscenza che successivamente a detta Convenzione il Comune di Brugherio ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19 luglio 2011 il Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata disciplinante le modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale convenzionata (allegato D), con particolare riferimento all'articolo 8 relativo alle autorimesse.
In base a tale articolo 8 il box costituisce pertinenza dell'appartamento cui è riferito e non può essere venduto/locato separatamente dall'alloggio stesso.
Detta clausola è valida anche per le vendite/locazioni successive alla prima;
-di essere edotti che l'autorimessa in contratto identificata con il subalterno 79 non può essere ceduta separatamente dall'appartamento in contratto identificato con il subalterno 9 al quale è stato legato da vincolo pertinenziale.
-di essere a conoscenza, pertanto, che per procedere al trasferimento della quota pari al 50% (cinquanta percento) del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto 2.a) da parte del sig. in Parte_2 favore della sig.ra , in ossequio alla disciplina della suddetta Convenzione, dovrà essere inviata Parte_1 apposita istanza al Comune di Brugherio, affinché lo stesso determini l'eventuale prezzo di cessione, verificando, altresì, la presenza dei requisiti soggettivi in capo alla sig.ra ; Parte_1
-di pattuire fin da adesso, che nell'ipotesi di determinazione del prezzo di cessione della quota pari al 50%
(cinquanta percento) del diritto di proprietà dei suddetti immobili da parte del Comune di Brugherio, il relativo importo verrà corrisposto dalla sig.ra in favore del sig. in occasione Parte_1 Parte_2 dell'atto di trasferimento della proprietà innanzi al Notaio individuato dalla sig.ra , anche Parte_1 mediante l'utilizzo delle somme incassate dalla vendita degli immobili meglio descritti ai punti 2.b) e 2.c), come infra meglio precisato e convenuto.
Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la porzione immobiliare con tutte le servitù attive e passive inerenti, con tutte le dipendenze e le pertinenze, con fissi ed infissi a sensi di legge,
a corpo e non a misura ed il sig. ne garantisce la proprietà in ragione della quota pari al Parte_2
50% e disponibilità.
2.b) l'immobile situato nel Comune di Brugherio, nel fabbricato condominiale avente accesso da Via San
Cristoforo n. 101 e più precisamente box ad uso autorimessa posto al pianto primo seminterrato, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 25 (venticinque), mappale 448
(quattrocentoquarantotto), sub. 74 (settantaquattro), via San Cristoforo n. 103, P. S1, categoria C/6, classe 8, mq. 15, superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale euro 59,65, di proprietà al 50% pro- indiviso ciascuno dei coniugi e da loro acquistato in regime di separazione dei beni con atto di compravendita a ministro del Notaio Avv. del 18 marzo 2022 (repertorio n. 14897, raccolta Persona_3
n. 12591 ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto), registrato a D.P.
II Milano il 31 marzo 2022 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano-
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 con nota del 01/04/2022, presentazione n. 620 di pari data, registro generale n. 44354, registro particolare n. 29912 (all_5), verrà venduto a terzi ed il relativo ricavato verrà integralmente versato al sig. Si precisa, in ogni caso, che la parte del Parte_2 prezzo di vendita che quest'ultimo incasserà per il trasferimento a terzi della quota di pertinenza della sig.ra sarà da imputare, se necessario e se richiesto in virtù delle convenzioni di cui al punto Parte_1
2.a), al prezzo che verrà stabilito per la cessione della sua quota (1/2) degli immobili descritti nel medesimo punto – quali la casa coniugale e relative pertinenze (cantina ed autorimessa) dal sig. Pt_2 alla sig.ra ;
[...] Parte_1
2.c) l'immobile situato nel Comune di Monno (BS), via Roma sn, facente parte della Palazzina A del
“Complesso Miramonti” e più precisamente appartamento al piano terra di due locali utili, angolo cottura, bagno, disimpegno, balcone e corte esclusiva, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 18 (diciotto), mappale n. 515 (cinquecentoquindici), subalterno 37 (trentasette), via Roma, p. 2 Zc. U, categoria A/2, classe 3, vani 2,5 superficie catastale 40, rendita catastale Euro 99,93, di proprietà esclusiva della sig.ra e dalla stessa acquistato in regime di separazione dei beni con atto di compravendita a Parte_1 ministro del Notaio Dott.ssa del 18 aprile 2007 (repertorio n. 106314, raccolta n. Persona_4
28432 ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto), registrato a Breno il
26 aprile 2007, al n. 1474, serie 1T e trascritto presso l'allora Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Ufficio Provinciale del Territorio di Brescia, Sezione Staccata di Breno con nota del
27/04/2007, presentazione n. 5 di pari data, registro generale n. 4737, registro particolare n. 3585 (all_6), verrà venduto a terzi ed il relativo ricavato verrà integralmente versato al sig. Si precisa, in Parte_2 ogni caso, che il prezzo di vendita che quest'ultimo incasserà per il trasferimento a terzi dell'immobile de quo di proprietà esclusiva della sig.ra sarà da imputare, se necessario e se richiesto in virtù Parte_1 delle convenzioni di cui al precedente punto 2.a), al prezzo che verrà stabilito per la cessione della sua quota (1/2) degli immobili descritti sempre al punto 2.a) – quali la casa coniugale e relative pertinenze
(cantina ed autorimessa) dal sig. alla sig.ra . Parte_2 Parte_1
In ogni caso, le parti danno atto che il trasferimento del 50% della proprietà dei beni descritti al punto
2.a) ed i trasferimenti di cui ai punti 2.b) e 2.c) costituiscono elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale e che, in particolare, il trasferimento di cui al punto 2.a) verrà formalizzato – usufruendo delle esenzioni di legge – innanzi al Notaio Dott. (con Persona_5 studio in Cavenago di Brianza-MB, alla via Giuseppe Mazzini n. 25B), già scelto dalla sig.ra . Parte_1 Tutte le spese relative a tali trasferimenti dai punti 2.a) a 2.c), quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: compensi notarili e relative spese, imposte e tasse, compensi dei tecnici Geom. Per_6
e Geom. e relative spese, diritti di segreteria, eventuali sanzioni amministrative per
[...] Persona_7 eventuale necessaria regolarizzazione urbanistica e/o catastale degli immobili, spese per APE, ecc.., saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
I coniugi, infine, chiedono l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
3) Nelle more del trasferimento di cui al precedente punto 2.a), la casa coniugale e le relative pertinenze
(cantina ed autorimessa), con quanto l'arreda e correda, sono assegnate alla sig.ra , in quanto Parte_1 collocataria in via prevalente dei figli (maggiorenne non economicamente autosufficiente) e Per_8
(minorenne) i quali continueranno a mantenere in loco la loro residenza anagrafica. Per_9 Pt_2
4) Tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) relative agli immobili descritti dai punti 2.a) a
2.c) sono suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno fino alla data della sottoscrizione dei singoli atti di compravendita. Dal giorno successivo alla sottoscrizione dei singoli atti di compravendita, tutte le spese (ordinarie e straordinarie) saranno sostenute integralmente dal rispettivo proprietario.
5) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_10 prevalente presso la madre, come previsto al precedente punto 3). 6) Stante l'età del minore Per_10
(a dicembre compirà 16 anni), padre e figlio concorderanno direttamente tra loro tempi e modalità
[...] di frequentazione sia durante la settimana, sia durante il periodo delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Ad ogni modo, sarà garantito al padre il diritto di vedere e tenere con sé a fine settimana alternati Per_9 dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad un giorno nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna e due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il weekend non è di competenza paterna, tenendo sempre in primaria e debita considerazione le esigenze di vita, di relazione e gli impegni scolastici e non di . Per_9
7) In relazione al contributo di mantenimento ordinario dei figli e , tenuto conto dei Per_8 Per_9 redditi percepiti dai coniugi e del collocamento prevalente presso la residenza materna, il sig. Pt_2 verserà alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, l'importo
[...] Parte_1 mensile di euro 500,00= (euro 250,00 a figlio) da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno. Detto importo sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT ed i coniugi concordano che il primo adeguamento verrà calcolato a gennaio 2026. Il tutto, fino alla indipendenza economica di e . Per_8 Per_9
8) L'assegno unico universale, stante il prevalente collocamento presso la residenza materna, sarà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1 9) Le spese straordinarie riguardanti i figli e saranno suddivise tra i genitori secondo le Per_8 Per_9 linee guida del Tribunale di Monza, che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte e che i coniugi dichiarano di ben conoscere e condividere in toto (all_7).
10) In relazione al patrimonio mobiliare, i coniugi dichiarano di aver già chiuso i conti correnti di corrispondenza a loro precedentemente cointestati presso BCC e Monte dei Paschi di Siena e di aver già suddiviso tra loro al 50% le giacenze attive di tali conti.
11) Ciascuno dei coniugi continuerà a rimanere proprietario esclusivo del proprio autoveicolo, facendosi carico integrale delle relative spese (assicurazione, bollo, manutenzione, spese di revisione, ecc.): per la sig.ra veicolo Fiat 500 tg. FV258FH e per il sig. veicolo Fiat 500X tg. Parte_1 Parte_2
GD836PK. 12) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti percependo entrambi redditi da lavoro dipendente e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contribuzione personale (all_8).
13) Entrambe le parti si danno reciproco assenso, anche nell'interesse dei figli, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
14) Le parti dichiarano che le presenti condizioni sono state da loro concordate e condivise motivo per cui si ritengono ampiamente soddisfatti dell'accordo raggiunto e dichiarano di aver definito qualsivoglia questione di carattere economico e patrimoniale, fatte salve quelle di cui alle presenti condizioni.
15) I coniugi, in ogni caso, prestano acquiescenza all'emittenda sentenza, rinunciando sin da ora alla relativa impugnazione. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.05.2004 a Brugherio Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione sono nati i figli (06.05.2006) e (14.12.2009); Per_8 Per_9
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 03.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 30/07/2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Brugherio (MB) in data 22.05.2004 (Atto n. 17, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio (MB)), recependo e omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH DE NA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. TH DE ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/07/2025, assunto in decisione in data 02/12/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
RO EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/11/1976, con l'Avvocato TREZZI SARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Le parti si impegnano, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cui al presente procedimento, al fine di definire tra loro i rispettivi rapporti patrimoniali, come segue:
2.a) il sig. trasferirà, a corpo, alla sig.ra , che accetta, la quota di sua pertinenza, Parte_2 Parte_1 pari al 50% pro-indiviso, delle porzioni di fabbricato urbano [casa coniugale e relative pertinenze (cantina ed autorimessa)] poste in Comune di Brugherio, nello stabile di Via San Cristoforo n. 101, acquistate in edilizia convenzionata, con atto di compravendita a ministro del Notaio Dott. del 22 Persona_1 dicembre 2014, repertorio gen. n. 149793/raccolta n. 60808 (registrato a Milano 2 il 09/01/2015 al n.
465, serie 1T e trascritto all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano 2, il 12/01/2015, numero di presentazione 136, al reg. gen. n. 1425, reg. part. N. 1027 (all_4), costituite da:
- un appartamento al piano terra composto da tre locali, cucina, disimpegno, doppi servizi e terrazzi con annessi giardino di proprietà al piano terra e cantina al piano primo sotterraneo;
- box ad uso autorimessa privata al piano primo sotterraneo di pertinenza dell'appartamento di cui sopra.
Il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune così come segue:
Foglio 25 (venticinque), mappale 448 (quattocentoquarantotto), subalterno 9 (nove), via San Cristoforo
n. 101, piano T-S1, categoria A/3, classe 5, vani 6, rendita catastale Euro 666,23 Foglio 25 (venticinque), mappale 448 (quattrocentoquarantotto), subalterno 79 (settantanove), via San Cristoforo n. 103, piano
S1, categoria C/6, classe 8, mq. 14, rendita catastale Euro 55,67.
Coerenze in contorno ed in senso orario: - dell'appartamento con annesso giardino in un sol corpo: cortile comune, prospetto su vuoto, ente comune, mappale 421, sub. 8, ente comune, sub. 10, cortile comune;
- della cantina: subalterni 7, 63 e 45, corridoio comune di accesso;
- del box: subalterno 78, terrapieno, subalterno 80, corsello comune box.
Il tutto salvo errore e come meglio in fatto.
Alle suddette porzioni d'immobile compete la proporzionale quota di comproprietà delle parti e spazi comuni dell'intero fabbricato di cui fan parte e in genere di tutto quanto è previsto dall'art. 1117 Codice
Civile, e del Regolamento di condominio citato in atto con annesse tabelle millesimali (trovasi allegato sotto la lettera “B” all'atto in data 26 marzo 2014 n. 146226/59143 di repertorio Notaio Dott. Per_1 registrato a Milano 2 in data 8 aprile 2014 al n. 5199 Serie 1T). Per tutto quant'altro non ivi
[...] riportato, i ricorrenti fanno espresso richiamo a tutte le pattuizioni contenute nell'atto di compravendita di cui infra, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e si impegnano sin da ora ad eseguire detto trasferimento nel pieno rispetto dei requisiti oggettivi, soggettivi e di prezzo di cui alle convenzioni indicate in atto.
In particolare, entrambe le parti dichiarano:
- di essere a conoscenza del contenuto della convenzione di cui all'atto in data 25 maggio 2010 n.
69836/16725 di rep. a rogito notaio (registrato a Monza il giorno 8 giugno 2010 al n. 7877 Persona_2 serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Milano 2 il 9 giugno 2010 ai n. 71844/42441) e successivo atto integrativo in data 19 marzo 2013 n. 72135/18302 di rep. A rogito notaio (registrato a Persona_2 Monza il giorno 5 aprile 2013 al n. 3515 serie 1T e trascritto a Milano 2 il giorno 5 aprile 2013 al n.
32043/22127), accettando i relativi effetti formali e sostanziali;
- di essere edotte del contenuto dell'atto in data 10 novembre 2006 n. 111587/38863 rep. Notaio
registrato a Monza 1 il 20 novembre 2006 al n. 12727 Serie 1T e trascritto presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio Milano Servizi di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione 2 in data 21 novembre
2006 ai nn. 178890/92941, in data 25 maggio 2010 n. 69836/16725 di repertorio del Notaio Persona_2 di Monza, registrato a Monza il giorno 8 giugno 2010 al n. 7877 serie 1T e trascritto all'Agenzia del
Territorio di Milano 2 in data 9 giugno 2010 ai nn. 71848/42445, cui ha fatto seguito l'atto integrativo di appendice alla Convenzione urbanistica stipulato con atto in data 19 marzo 2013 n. 72135/18302 di repertorio del Notaio di Monza, registrato a Monza il 5 aprile 2013 al n. 3515 Serie 1T, Persona_2 nonché in data 25 maggio 2010 n. 69837/16726 di repertorio del Notaio i Monza, registrato Persona_2
a Monza il giorno 8 giugno 2010 al n. 7878 Serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Milano 2 in data 9 giugno 2010 ai nn. 71851/42448 e 71852/42449;
- di essere, altresì, edotte che con il sopra citato atto in data 25 maggio 2010 n. 69836/16725 di repertorio del Notaio di Monza, la società tipulava con il Comune di Persona_2 Parte_3
Brugherio un atto di convenzione urbanistica per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento di riqualificazione urbanistica del Comparto San Cristoforo relativo alle aree comprese tra via Andreani, via
Monte RV e via Sa Cristoforo in Comune di Brugherio e si obbligano a rispettarne tutte le clausole in esso contenute, che qui si intendono riportate e trascritte, con particolare riferimento all'articolo relativo alle modalità di realizzazione dei fabbricati destinati all'edilizia residenziale convenzionata di cui all'articolo 15, commi da 1 a 8, che ha il seguente letterale tenore:
“ART. 15 – Modalità di realizzazione dei fabbricati destinati ad ospitare persone, all'edilizia residenziale convenzionata ed all'edilizia residenziale comunale 1.In ottemperanza ai “Criteri di ammissibilità” dei PII, di cui al punto 8.1. lettera j) del Documento di Inquadramento, gli OPERATORI si impegnano a predisporre i progetti esecutivi nel rispetto dei requisiti prestazionali contenuti nel documento denominato “Allegato al Regolamento Edilizio – Linee Guida per la definizione di un Regolamento
Edilizio tipo Provinciale – 5 dicembre 2005” predisposto dal “TAVOLO ENERGIA & AMBIENTE” del Settore Energia – Assessorato all'Ambiente Provincia di Milano.
2.Gli 'impegnano a Parte_4 realizzare, al piano terra degli edifici privati, una volumetria di mc. 9.937 (novemilanovecentotrentasette), come risulta dalla Tavola n. 13, schematicamente corrispondente a circa n. 34 alloggi, suddivisi in bilocali, trilocali e quadrilocali in edilizia residenziale convenzionata, ai sensi dell'art. 17.1 del DPR 380/2001, al prezzo al metroquadrato commerciale di euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta virgola zerozero); si impegnano inoltre a realizzare autorimesse ed eventuali posti auto scoperti al prezzo cadauno, rispettivamente, di euro 18.000,00 (diciottomila virgola zerozero) e di euro 10.000 (diecimila). I futuri acquirenti degli alloggi dovranno impegnarsi, contestualmente prenotazione dell'alloggio, anche all'acquisto di un box.
Tale importo unitario, non soggetto a revisione prezzo, è definito sulla base dei seguenti elementi:
-prezzo di riferimento di un mq di superficie per alloggi di edilizia residenziale corrispondente a 2.440.00
(duemilaquattrocentoquaranta virgola zerozero) euro/mq determinato sulla base dei valori di mercato;
-abbattimento del 20% del valore di mercato.
Resta nella facoltà insindacabile degli OPERATORI procedere in sede esecutiva a tagli diversi degli alloggi, secondo le mutate esigenze del mercato, senza che ciò costituisca variante al PII.
3.Per quanto riguarda le spese tecniche (frazionamento, accatastamento, tabelle millesimali, ecc.) sono stabilite nella misura massima del 3% (tre per cento) del valore di ogni singola unità immobiliare e box/posto auto pertinenziale;
per quanto riguarda le spese di allacciamento ai servizi (ENEL,
TELECOM; Acqua, Gas, Fognatura, ecc) compresi oneri di assistenza muraria per eventuali anelli di collegamento, cabina elettrica, ecc., verranno addebitate in quote millesimali in base ai costi effettivamente sostenuti e documentati.
Rimarranno inoltre a carico dell'acquirente le spese notarili, l'IVA, le spese relative al rilascio delle fideiussioni e della polizza assicurativa decennale prevista dal decreto legislativo n. 122 del 20 giugno
2005 e le eventuali altre imposte richieste dalla normativa vigente alla data della stipula degli atti. Il costo della pratica di mutuo sarà pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) della quota mutuata e dovrà essere versato alla consegna dell'immobile.
4.La misurazione commerciale per la determinazione della superficie di ogni unità immobiliare è stabilita, con riferimento al regolamento per l'attuazione dell'edilizia economico popolare, come somma CP_1 degli elementi di cui ai punti seguenti:
-la superficie lorda di pavimento dell'alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali, calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni e al 50% nel caso contrario;
-la superficie di balconi e altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con l'alloggio, calcolata al 50%;
-la superficie di cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, giardini calcolata al 25%;
-la superficie delle parti comuni: androni, scale, porticati, etc. calcolata forfetariamente nella misura del
5% della superficie lorda di pavimento dell'alloggio come precedentemente individuata.
5.Gli OPERATORI si obbligano a richiedere il titolo abilitativo per la realizzazione del 10% della volumetria riferita agli edifici di edilizia residenziale convenzionata, entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione. Le date di inizio e fine lavori risulteranno da un apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale.
6.Gli OPERATORI si impegnano a realizzare gli alloggi suddetti con le caratteristiche costruttive elencate indicativamente nell'allegato elaborato. In sede di presentazione di richiesta di titolo abilitativo, gli operatori si impegnano ad allegare la versione definitiva dello schema preliminare di compravendita, con le modalità di esecuzione e di pagamento, corredato dalla descrizione delle caratteristiche tecniche e di finitura, nonché una tabella riassuntiva delle superfici commerciali e dei relativi prezzi convenzionati di vendita.
7.Gli alloggi in edilizia convenzionata verranno assegnati a soggetti indicati dal sulla base di CP_2 una graduatoria formulata a seguito della pubblicazione di apposito bando pubblico emesso dal
CP_2
Il primo bando dovrà essere emesso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente
Convenzione e, comunque, riservato ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per la assegnazione di edilizia economica popolare (edilizia convenzionata, agevolata e secondo le modalità previste CP_1 dal Regolamento Comunale.
Dopo 3 mesi dal primo bando e nel caso in cui ci fosse una residua disponibilità di alloggi, il Comune effettuerà un secondo bando riservato a soggetti con i requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione in edilizia economica popolare e stabiliti nel regolamento comunale.
La residenza e la attività lavorativa devono sussistere dalla data di adozione del P.I.I. Trascorsi comunque
12 mesi per l'assegnazione degli alloggi da parte del Comune, gli OPERATORI potranno assegnare direttamente gli alloggi non assegnati a soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge per la assegnazione in edilizia economica popolare.
8.I trasferimenti di proprietà successivi al primo potranno avvenire solo a favore di soggetti aventi i requisiti di reddito previsti per la prima assegnazione e dovranno avvenire secondo un prezzo così concordato:
-al prezzo di prima assegnazione verrà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio dell'indice ISTAT per i costi degli alloggi residenziali di Milano, tale nuovo prezzo sarà ridotto per deprezzamento come segue:
-da 5 a 10 anni fino al 5%
-da 10 a 20 anni fino al 10%
-da 20 a 30 anni fino al 20%
- oltre i 30 anni fino al 30%.
Il prezzo di cessione successivo alla prima assegnazione sarà verificato dal sulla base di CP_2 conteggi predisposti dal venditore,
In caso di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà, come per il secondo, in base al meccanismo sopra detto.
Tali modalità di successivo trasferimento delle unità immobiliari dovranno essere inserite nei contratti preliminari ed essere sottoposte a specifica sottoscrizione (come da Elaborato N).
Eventuali clausole contrastanti con tali pattuizioni devono intendersi nulle.
OMISSIS” -di essere a conoscenza che con Determinazione del Comune di Brugherio n. 509 GEN/2011 del 31 maggio 2011 e successiva comunicazione al medesimo Comune di Brugherio in data 31 ottobre 2013 n.
30696 di Protocollo, sono state individuate le unità immobiliari assoggettate a regime di edilizia convenzionata, relative all'attuazione del Programma Integrato di Intervento Comparto C1.4 – via San
Cristoforo, in sette appartamenti al piano terra e sette box singoli identificati con i subalterni 4-5-6-7-8-
9-10-50-57-58-59-77-79-86;
-di essere, altresì, a conoscenza che successivamente a detta Convenzione il Comune di Brugherio ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19 luglio 2011 il Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata disciplinante le modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale convenzionata (allegato D), con particolare riferimento all'articolo 8 relativo alle autorimesse.
In base a tale articolo 8 il box costituisce pertinenza dell'appartamento cui è riferito e non può essere venduto/locato separatamente dall'alloggio stesso.
Detta clausola è valida anche per le vendite/locazioni successive alla prima;
-di essere edotti che l'autorimessa in contratto identificata con il subalterno 79 non può essere ceduta separatamente dall'appartamento in contratto identificato con il subalterno 9 al quale è stato legato da vincolo pertinenziale.
-di essere a conoscenza, pertanto, che per procedere al trasferimento della quota pari al 50% (cinquanta percento) del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto 2.a) da parte del sig. in Parte_2 favore della sig.ra , in ossequio alla disciplina della suddetta Convenzione, dovrà essere inviata Parte_1 apposita istanza al Comune di Brugherio, affinché lo stesso determini l'eventuale prezzo di cessione, verificando, altresì, la presenza dei requisiti soggettivi in capo alla sig.ra ; Parte_1
-di pattuire fin da adesso, che nell'ipotesi di determinazione del prezzo di cessione della quota pari al 50%
(cinquanta percento) del diritto di proprietà dei suddetti immobili da parte del Comune di Brugherio, il relativo importo verrà corrisposto dalla sig.ra in favore del sig. in occasione Parte_1 Parte_2 dell'atto di trasferimento della proprietà innanzi al Notaio individuato dalla sig.ra , anche Parte_1 mediante l'utilizzo delle somme incassate dalla vendita degli immobili meglio descritti ai punti 2.b) e 2.c), come infra meglio precisato e convenuto.
Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la porzione immobiliare con tutte le servitù attive e passive inerenti, con tutte le dipendenze e le pertinenze, con fissi ed infissi a sensi di legge,
a corpo e non a misura ed il sig. ne garantisce la proprietà in ragione della quota pari al Parte_2
50% e disponibilità.
2.b) l'immobile situato nel Comune di Brugherio, nel fabbricato condominiale avente accesso da Via San
Cristoforo n. 101 e più precisamente box ad uso autorimessa posto al pianto primo seminterrato, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 25 (venticinque), mappale 448
(quattrocentoquarantotto), sub. 74 (settantaquattro), via San Cristoforo n. 103, P. S1, categoria C/6, classe 8, mq. 15, superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale euro 59,65, di proprietà al 50% pro- indiviso ciascuno dei coniugi e da loro acquistato in regime di separazione dei beni con atto di compravendita a ministro del Notaio Avv. del 18 marzo 2022 (repertorio n. 14897, raccolta Persona_3
n. 12591 ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto), registrato a D.P.
II Milano il 31 marzo 2022 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano-
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 con nota del 01/04/2022, presentazione n. 620 di pari data, registro generale n. 44354, registro particolare n. 29912 (all_5), verrà venduto a terzi ed il relativo ricavato verrà integralmente versato al sig. Si precisa, in ogni caso, che la parte del Parte_2 prezzo di vendita che quest'ultimo incasserà per il trasferimento a terzi della quota di pertinenza della sig.ra sarà da imputare, se necessario e se richiesto in virtù delle convenzioni di cui al punto Parte_1
2.a), al prezzo che verrà stabilito per la cessione della sua quota (1/2) degli immobili descritti nel medesimo punto – quali la casa coniugale e relative pertinenze (cantina ed autorimessa) dal sig. Pt_2 alla sig.ra ;
[...] Parte_1
2.c) l'immobile situato nel Comune di Monno (BS), via Roma sn, facente parte della Palazzina A del
“Complesso Miramonti” e più precisamente appartamento al piano terra di due locali utili, angolo cottura, bagno, disimpegno, balcone e corte esclusiva, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 18 (diciotto), mappale n. 515 (cinquecentoquindici), subalterno 37 (trentasette), via Roma, p. 2 Zc. U, categoria A/2, classe 3, vani 2,5 superficie catastale 40, rendita catastale Euro 99,93, di proprietà esclusiva della sig.ra e dalla stessa acquistato in regime di separazione dei beni con atto di compravendita a Parte_1 ministro del Notaio Dott.ssa del 18 aprile 2007 (repertorio n. 106314, raccolta n. Persona_4
28432 ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto), registrato a Breno il
26 aprile 2007, al n. 1474, serie 1T e trascritto presso l'allora Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Ufficio Provinciale del Territorio di Brescia, Sezione Staccata di Breno con nota del
27/04/2007, presentazione n. 5 di pari data, registro generale n. 4737, registro particolare n. 3585 (all_6), verrà venduto a terzi ed il relativo ricavato verrà integralmente versato al sig. Si precisa, in Parte_2 ogni caso, che il prezzo di vendita che quest'ultimo incasserà per il trasferimento a terzi dell'immobile de quo di proprietà esclusiva della sig.ra sarà da imputare, se necessario e se richiesto in virtù Parte_1 delle convenzioni di cui al precedente punto 2.a), al prezzo che verrà stabilito per la cessione della sua quota (1/2) degli immobili descritti sempre al punto 2.a) – quali la casa coniugale e relative pertinenze
(cantina ed autorimessa) dal sig. alla sig.ra . Parte_2 Parte_1
In ogni caso, le parti danno atto che il trasferimento del 50% della proprietà dei beni descritti al punto
2.a) ed i trasferimenti di cui ai punti 2.b) e 2.c) costituiscono elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale e che, in particolare, il trasferimento di cui al punto 2.a) verrà formalizzato – usufruendo delle esenzioni di legge – innanzi al Notaio Dott. (con Persona_5 studio in Cavenago di Brianza-MB, alla via Giuseppe Mazzini n. 25B), già scelto dalla sig.ra . Parte_1 Tutte le spese relative a tali trasferimenti dai punti 2.a) a 2.c), quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: compensi notarili e relative spese, imposte e tasse, compensi dei tecnici Geom. Per_6
e Geom. e relative spese, diritti di segreteria, eventuali sanzioni amministrative per
[...] Persona_7 eventuale necessaria regolarizzazione urbanistica e/o catastale degli immobili, spese per APE, ecc.., saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
I coniugi, infine, chiedono l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
3) Nelle more del trasferimento di cui al precedente punto 2.a), la casa coniugale e le relative pertinenze
(cantina ed autorimessa), con quanto l'arreda e correda, sono assegnate alla sig.ra , in quanto Parte_1 collocataria in via prevalente dei figli (maggiorenne non economicamente autosufficiente) e Per_8
(minorenne) i quali continueranno a mantenere in loco la loro residenza anagrafica. Per_9 Pt_2
4) Tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) relative agli immobili descritti dai punti 2.a) a
2.c) sono suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno fino alla data della sottoscrizione dei singoli atti di compravendita. Dal giorno successivo alla sottoscrizione dei singoli atti di compravendita, tutte le spese (ordinarie e straordinarie) saranno sostenute integralmente dal rispettivo proprietario.
5) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_10 prevalente presso la madre, come previsto al precedente punto 3). 6) Stante l'età del minore Per_10
(a dicembre compirà 16 anni), padre e figlio concorderanno direttamente tra loro tempi e modalità
[...] di frequentazione sia durante la settimana, sia durante il periodo delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Ad ogni modo, sarà garantito al padre il diritto di vedere e tenere con sé a fine settimana alternati Per_9 dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad un giorno nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna e due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il weekend non è di competenza paterna, tenendo sempre in primaria e debita considerazione le esigenze di vita, di relazione e gli impegni scolastici e non di . Per_9
7) In relazione al contributo di mantenimento ordinario dei figli e , tenuto conto dei Per_8 Per_9 redditi percepiti dai coniugi e del collocamento prevalente presso la residenza materna, il sig. Pt_2 verserà alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, l'importo
[...] Parte_1 mensile di euro 500,00= (euro 250,00 a figlio) da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno. Detto importo sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT ed i coniugi concordano che il primo adeguamento verrà calcolato a gennaio 2026. Il tutto, fino alla indipendenza economica di e . Per_8 Per_9
8) L'assegno unico universale, stante il prevalente collocamento presso la residenza materna, sarà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1 9) Le spese straordinarie riguardanti i figli e saranno suddivise tra i genitori secondo le Per_8 Per_9 linee guida del Tribunale di Monza, che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte e che i coniugi dichiarano di ben conoscere e condividere in toto (all_7).
10) In relazione al patrimonio mobiliare, i coniugi dichiarano di aver già chiuso i conti correnti di corrispondenza a loro precedentemente cointestati presso BCC e Monte dei Paschi di Siena e di aver già suddiviso tra loro al 50% le giacenze attive di tali conti.
11) Ciascuno dei coniugi continuerà a rimanere proprietario esclusivo del proprio autoveicolo, facendosi carico integrale delle relative spese (assicurazione, bollo, manutenzione, spese di revisione, ecc.): per la sig.ra veicolo Fiat 500 tg. FV258FH e per il sig. veicolo Fiat 500X tg. Parte_1 Parte_2
GD836PK. 12) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti percependo entrambi redditi da lavoro dipendente e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contribuzione personale (all_8).
13) Entrambe le parti si danno reciproco assenso, anche nell'interesse dei figli, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
14) Le parti dichiarano che le presenti condizioni sono state da loro concordate e condivise motivo per cui si ritengono ampiamente soddisfatti dell'accordo raggiunto e dichiarano di aver definito qualsivoglia questione di carattere economico e patrimoniale, fatte salve quelle di cui alle presenti condizioni.
15) I coniugi, in ogni caso, prestano acquiescenza all'emittenda sentenza, rinunciando sin da ora alla relativa impugnazione. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.05.2004 a Brugherio Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione sono nati i figli (06.05.2006) e (14.12.2009); Per_8 Per_9
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 03.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 30/07/2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Brugherio (MB) in data 22.05.2004 (Atto n. 17, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio (MB)), recependo e omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH DE NA