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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1240/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1240/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania (CT), Via Parte_1 C.F._1
Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA e C. F. Controparte_1
, rapp.ta e difesa per mandato in atti, dall'avv. prof. Ugo Antonino Salanitro P.IVA_1
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3844/2023, pubblicata in data 27.9.2023, il Tribunale di Catania rigettava tutte le domande proposte da nei confronti di e lo Parte_1 Controparte_2 condannava al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, premesso che l'attore aveva concluso, in data 5.8.2010, un mutuo ipotecario dell'importo di
€ 150.000,00 con la banca convenuta, il primo giudice rilevava che nell'art. 5 del detto contratto risultavano indicati il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio, che l'adozione del piano di ammortamento c.d. alla francese, secondo la giurisprudenza prevalente, non impingeva nel divieto di anatocismo e che in relazione alla dedotta violazione della disciplina antiusura l'attore avesse “omesso del tutto di dettagliare ed articolare, come suo onere, la detta censura, ovvero in base a quale calcolo il tasso indicato debba essere considerato in violazione della disciplina antiusura;
non viene neanche indicato il tasso soglia rilevante al momento della stipula, né eventuali altri elementi in base ai quali
l'attore “ritiene che la convenuta abbia violato le norme antiusura vigenti”. CP_1
Avverso la detta sentenza interponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_2
Con nota depositata in data 10.12.2024 l'avvocato Vincenzo Drago, procuratore dell'appellante, Contr rappresentava che in data 15.10.2024 gli era stata notificata da parte del sentenza di conferma della sospensione dall'albo forense per anni uno.
All'udienza del 12.2.2025 la Corte dichiarava interrotto il processo.
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 l'appellante, con il ministero dell'avv. Vincenzo Drago, rappresentava che con ordinanza del 4.3.2025 la Corte di Cassazione aveva cassato, senza rinvio, la pronuncia del CNF di conferma della sospensione dall'albo forense dell'avv. Drago per intervenuta estinzione dell'azione disciplinare e chiedeva che venisse fissata, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto in data 26.4.2025 la Corte fissava l'udienza di discussione e decisione della causa per il pagina 2 di 5 5.11.2025, ore di rito, assegnando alle parti termine fino a gg. 30 prima per il deposito di note conclusionali.
Nessuna delle parti si avvaleva del termine concesso.
Alla detta udienza l'avv. Claudio Longhitano, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Drago, rappresentava di aver provveduto a notificare a controparte il ricorso ed il decreto e di aver depositato telematicamente prova dell'avvenuta notifica. Nel merito, insisteva in atti e contestava le avverse difese. Reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado. In subordine, discuteva oralmente la causa e precisava le conclusioni come in atti, chiedendo che la causa venisse decisa.
L'appellata, invece, eccepiva la tardività della riassunzione “in quanto il termine decorre dalla comunicazione della sospensione dell'Avvocato e non dal provvedimento della Corte che ha solo valore dichiarativo”. In subordine, insisteva in atti, discuteva oralmente la causa e precisava le conclusioni come in atti, chiedendo che la causa venga decisa.
La Corte tratteneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di estinzione, per tardiva riassunzione della causa, sollevata dall'appellata all'udienza di discussione.
Ritiene la Corte che l'eccezione sia infondata.
Invero, incontestato l'effetto automatico della causa di interruzione consistente nella sospensione del procuratore dall'albo degli avvocati prevista dall'art. 301 c.p.c., secondo la giurisprudenza assolutamente pacifica della S.C.: “Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece,
l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello
“ius postulandi”, per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo” (così Cass., sez. VI, 11 novembre 2019, n. 29144; Cass., sez. II, 8 agosto 2019, n. 21211 e Cass., sez. II, 13 aprile 2022, n. 11918).
pagina 3 di 5 Nel caso a mani la causa di interruzione è venuta meno con l'ordinanza della Cassazione in data
3.4.2025 ed il ricorso in riassunzione è stato depositato cinque giorni dopo, di talché, del tutto irrilevante risultando la data di interruzione del processo (peraltro da individuare in quella di presa di efficacia della sospensione dall'albo dell'avvocato e non già in quella del provvedimento, meramente dichiarativo, adottato dalla Corte), deve escludersi la tardività della riassunzione avuto riguardo alla data del dies a quo della stessa.
Nel merito l'appello si appalesa senz'altro infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura bisognerebbe sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori.
Si tratta di una tesi tassativamente smentita dal pacifico orientamento della S.C., a cui la Corte intende adeguarsi stante la sua piena condivisibilità, secondo cui: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi
e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass., sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214 ed anche Cass., sez. VI – I, 4 novembre 2021, n. 31615 e Cass., sez. III, 20 maggio 2020, n. 9237).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si è doluto della omessa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di CTU.
Si tratta di un motivo inammissibile.
Invero, per quanto possa apparire scontato, non è evidentemente inutile osservare che, una volta esclusa, dal punto di vista giuridico, la sussistenza dei profili di nullità dedotti dall'attore, non vi è alcuna ragione per disporre un approfondimento tecnico contabile volto ad accertarne le ricadute sul rapporto, non vedendosi nemmeno, sotto altro profilo, quale specifico mandato dovrebbe essere affidato al consulente.
L'appello va quindi certamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1240/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 3844/2023, Parte_1 pubblicata in data 27.9.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1240/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania (CT), Via Parte_1 C.F._1
Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA e C. F. Controparte_1
, rapp.ta e difesa per mandato in atti, dall'avv. prof. Ugo Antonino Salanitro P.IVA_1
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3844/2023, pubblicata in data 27.9.2023, il Tribunale di Catania rigettava tutte le domande proposte da nei confronti di e lo Parte_1 Controparte_2 condannava al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, premesso che l'attore aveva concluso, in data 5.8.2010, un mutuo ipotecario dell'importo di
€ 150.000,00 con la banca convenuta, il primo giudice rilevava che nell'art. 5 del detto contratto risultavano indicati il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio, che l'adozione del piano di ammortamento c.d. alla francese, secondo la giurisprudenza prevalente, non impingeva nel divieto di anatocismo e che in relazione alla dedotta violazione della disciplina antiusura l'attore avesse “omesso del tutto di dettagliare ed articolare, come suo onere, la detta censura, ovvero in base a quale calcolo il tasso indicato debba essere considerato in violazione della disciplina antiusura;
non viene neanche indicato il tasso soglia rilevante al momento della stipula, né eventuali altri elementi in base ai quali
l'attore “ritiene che la convenuta abbia violato le norme antiusura vigenti”. CP_1
Avverso la detta sentenza interponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_2
Con nota depositata in data 10.12.2024 l'avvocato Vincenzo Drago, procuratore dell'appellante, Contr rappresentava che in data 15.10.2024 gli era stata notificata da parte del sentenza di conferma della sospensione dall'albo forense per anni uno.
All'udienza del 12.2.2025 la Corte dichiarava interrotto il processo.
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 l'appellante, con il ministero dell'avv. Vincenzo Drago, rappresentava che con ordinanza del 4.3.2025 la Corte di Cassazione aveva cassato, senza rinvio, la pronuncia del CNF di conferma della sospensione dall'albo forense dell'avv. Drago per intervenuta estinzione dell'azione disciplinare e chiedeva che venisse fissata, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto in data 26.4.2025 la Corte fissava l'udienza di discussione e decisione della causa per il pagina 2 di 5 5.11.2025, ore di rito, assegnando alle parti termine fino a gg. 30 prima per il deposito di note conclusionali.
Nessuna delle parti si avvaleva del termine concesso.
Alla detta udienza l'avv. Claudio Longhitano, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Drago, rappresentava di aver provveduto a notificare a controparte il ricorso ed il decreto e di aver depositato telematicamente prova dell'avvenuta notifica. Nel merito, insisteva in atti e contestava le avverse difese. Reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado. In subordine, discuteva oralmente la causa e precisava le conclusioni come in atti, chiedendo che la causa venisse decisa.
L'appellata, invece, eccepiva la tardività della riassunzione “in quanto il termine decorre dalla comunicazione della sospensione dell'Avvocato e non dal provvedimento della Corte che ha solo valore dichiarativo”. In subordine, insisteva in atti, discuteva oralmente la causa e precisava le conclusioni come in atti, chiedendo che la causa venga decisa.
La Corte tratteneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di estinzione, per tardiva riassunzione della causa, sollevata dall'appellata all'udienza di discussione.
Ritiene la Corte che l'eccezione sia infondata.
Invero, incontestato l'effetto automatico della causa di interruzione consistente nella sospensione del procuratore dall'albo degli avvocati prevista dall'art. 301 c.p.c., secondo la giurisprudenza assolutamente pacifica della S.C.: “Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece,
l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello
“ius postulandi”, per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo” (così Cass., sez. VI, 11 novembre 2019, n. 29144; Cass., sez. II, 8 agosto 2019, n. 21211 e Cass., sez. II, 13 aprile 2022, n. 11918).
pagina 3 di 5 Nel caso a mani la causa di interruzione è venuta meno con l'ordinanza della Cassazione in data
3.4.2025 ed il ricorso in riassunzione è stato depositato cinque giorni dopo, di talché, del tutto irrilevante risultando la data di interruzione del processo (peraltro da individuare in quella di presa di efficacia della sospensione dall'albo dell'avvocato e non già in quella del provvedimento, meramente dichiarativo, adottato dalla Corte), deve escludersi la tardività della riassunzione avuto riguardo alla data del dies a quo della stessa.
Nel merito l'appello si appalesa senz'altro infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura bisognerebbe sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori.
Si tratta di una tesi tassativamente smentita dal pacifico orientamento della S.C., a cui la Corte intende adeguarsi stante la sua piena condivisibilità, secondo cui: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi
e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass., sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214 ed anche Cass., sez. VI – I, 4 novembre 2021, n. 31615 e Cass., sez. III, 20 maggio 2020, n. 9237).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si è doluto della omessa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di CTU.
Si tratta di un motivo inammissibile.
Invero, per quanto possa apparire scontato, non è evidentemente inutile osservare che, una volta esclusa, dal punto di vista giuridico, la sussistenza dei profili di nullità dedotti dall'attore, non vi è alcuna ragione per disporre un approfondimento tecnico contabile volto ad accertarne le ricadute sul rapporto, non vedendosi nemmeno, sotto altro profilo, quale specifico mandato dovrebbe essere affidato al consulente.
L'appello va quindi certamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1240/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 3844/2023, Parte_1 pubblicata in data 27.9.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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