Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 28/07/2025), a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, proposta da -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. – Con ricorso notificato in data 18/09/2025, -OMISSIS-, cittadina dominicana residente in Italia dal 1998, ha impugnato il decreto – meglio identificato in epigrafe – a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento del suo permesso di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998, in ragione dell’affermata insufficienza dei redditi dalla stessa prodotti nel corso del 2023.
A fondamento della propria impugnazione, la ricorrente ha articolato tre motivi di gravame, di seguito compendiati:
« I. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. Sviamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta », avente ad oggetto l’omesso esame della documentazione lavorativa e reddituale trasmessa ex art. 10- bis legge n. 241/1990, nonché della complessiva condizione sociale e familiare della ricorrente in Italia;
« II. Violazione e falsa applicazione degli art. 9 e 29 d. Lgs. N. 286/1998 e della direttiva 2003/109/CE. Irrilevanza del requisito reddituale in fase di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo », diretto a rivendicare l’irrilevanza ex art. 9, co. 2 d.lgs. n. 186/1998 della condizione reddituale della ricorrente ai fini del rinnovo del suo permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo;
« III. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’art. 9 del d. Lgs. n. 286/1998 anche in merito al mancato rilascio di un permesso di soggiorno ordinario », a mezzo del quale la ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione, nel respingere l’istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, non abbia verificato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo diverso, come prescritto dall’art. 9, co. 9 d.lgs. 286/1998.
2. – L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile, senza formulare difese di merito.
3. – Con ordinanza del 17/10/2025 n. 499, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso e ha sospeso l’efficacia esecutiva della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta dalla ricorrente.
4. – Nelle more del giudizio, a dispetto delle diffide inviate dalla ricorrente (docc. 3-15 istanza del 08/01/2026), la Questura intimata non ha adempiuto al dictum cautelare e non ha riaperto l’istruttoria procedimentale.
In data 08/01/2026, la ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 59 c.p.a., chiedendo l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’attuazione delle statuizioni cautelari assunte in suo favore. Il Tribunale ha accolto l’istanza attorea, ordinando all’Amministrazione di avviare il procedimento di riesame e di provvedere alla sua conclusione con provvedimento espresso entro il termine assegnato (ord. 29/01/2026 n. 63).
5. – Nel corso dell’udienza pubblica del 01/04/2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato che le misure cautelari rese dal tribunale ex artt. 55 e 59 c.p.a. non erano state ottemperate. All’esito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
6. – Il ricorso è procedibile.
Pur a fronte dell’accoglimento con remand dell’istanza di sospensiva proposta dalla ricorrente nonché dell’accoglimento del ricorso dalla stessa proposto ex art. 59 c.p.a., non risulta che l’Amministrazione abbia riaperto l’istruttoria e verificato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998 in favore di -OMISSIS-. La perdurante inazione della Prefettura trova riscontro nelle difese orali del procuratore attoreo nel corso dell’udienza pubblica di discussione.
Poiché dunque non vi è prova dell’adozione di determinazioni sopravvenute, è doveroso reputare che il provvedimento impugnato sia ancora produttivo di effetti (seppur sospesi in fase cautelare) e che, pertanto, la ricorrente conservi un interesse al suo annullamento e alle statuizioni conseguenti.
7. – Tanto precisato in rito, l’impugnazione di -OMISSIS- è manifestamente fondata.
7.1 - Il fondamento della determinazione impugnata va ravvisato nell’affermata incapienza reddituale della ricorrente. In particolare, la Questura ha reputato che i redditi prodotti da -OMISSIS- negli anni precedenti alla proposizione dell’istanza fossero inferiori all’ammontare annuo dell’assegno sociale, come disciplinato dagli artt. 29 d.lgs. 286/1998 e art. 16, co. 4 lett. c) d.p.r. n. 394/1999, e che pertanto non consentissero il rinnovo del titolo di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998 (« La richiedente non ha mai prodotto reddito, ad eccezione dell’anno 2023, durante il quale ha percepito emolumenti pari a € 3.600, desunti dal Modello 730/2024, che comunque non sono sufficienti ai sensi dell’art. 9 in combinato con l’art. 29 del D. L.vo 286/98 e art. 16 co. 4 lett. c D.P.R. 394/99, a fronte di un importo annuo minimo previsto pari a Euro 6.542 […] il rapporto di lavoro alle dipendenze della Congregazione delle suore di Immacolata Concezione di Ivrea è cessato in data 31/12/2024 e la medesima non ha prodotto alcuna documentazione relativa ad altra attività lavorativa […] Ad integrazione della suindicata comunicazione, la richiedente ha prodotto l’attestazione di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego di Ivrea, e da accertamenti esperiti presso la banca dati INPS, è emerso che la medesima percepisce l’indennità di disoccupazione dal 08/01/2025 […] alla luce di quanto tutto quanto sopra esposto, non sussistono le condizioni per il riconoscimento in favore della cittadina straniera di cui sopra dello status di soggiornante di lungo periodo […] »).
7.2 - Così inquadrata la ratio decidendi , la motivazione del provvedimento rende palese che l’Amministrazione abbia omesso di valutare la documentazione lavorativa e reddituale trasmessa dalla ricorrente ex art. 10- bis legge n. 241/1990.
In particolare, con PEC del 11/11/2024, -OMISSIS- aveva documentato di aver percepito redditi lordi pari a € 13.541,97 nel corso del 2024 (CUD 2025, doc. 17 ricorso introduttivo). Con successiva del 08/04/2025, ella aveva documento di essere stata assunta a tempo indeterminato quale collaboratrice domestica di un privato di Ivrea, con previsione di un compenso mensile netto di € 1.137,86 (Comunicazione UNILAV, doc. 14 ricorso). La rilevanza della documentazione dimessa, ai fini delle contestazioni elevate alla ricorrente nel preavviso di rigetto del 06/08/2024 (doc. 4 ricorso), era stata evidenziata dal difensore della ricorrente sia nelle menzionate memorie trasmesse ex art. 10- bis legge n. 241/1990, sia nelle note di sollecito inviate in data 28/02/2025, 21/03/2025 e 16/05/2025, in cui invitava la Questura a concludere il procedimento, al fine di consentire il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare di -OMISSIS- con i figli minori, affetti da disabilità (docc. 19-21 ricorso).
Alla luce della documentazione lavorativa dimessa e della sua rituale trasmissione all’Amministrazione procedente, nessun dubbio può esservi sulla lacunosità dell’istruttoria procedimentale svolta e sulla correlata violazione delle prerogative partecipative della ricorrente ex art. 10- bis legge n 241/1990.
7.3 - In disparte tale vizio istruttorio, l’Amministrazione non ha fatto corretta applicazione della disciplina che presiede al rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per quanto di interesse in questa sede, l’art. 9 d.lgs. 286/1998 prevede che:
« 1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza […]
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 10; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni ».
A norma di tali previsioni, il rinnovo del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (co. 2) è connotato da tendenziale automatismo, poiché non richiede una rinnovata indagine in ordine alla sussistenza dei requisiti per il suo rilascio: il titolo comporta, infatti, il riconoscimento permanente dello status di lungo-soggiornante in favore dello straniero che ne sia titolare, fermo il potere dell’Amministrazione di disporre la revoca del permesso di soggiorno nelle ipotesi tassativamente previste dal co. 7, con ogni conseguente onere partecipativo in favore del privato ( ex multis , TAR Veneto, Sez. III, 09/05/2025, n. 703; nonché da ultimo TAR Piemonte, Sez. I, 16/02/2026 n. 284).
Nel caso di specie, il richiamo agli artt. 29 d.lgs. 286/1998 e 16, co. 4 lett. c) d.p.r. n. 394/1999, contenuto nella motivazione del provvedimento, rende palese come l’Amministrazione abbia subordinato il rinnovo del titolo di -OMISSIS- (art. 9, co. 2 d.lgs. 286/1998) alle medesime condizioni previste per il suo rilascio (art. 9, co. 1 d.lgs. 286/1998), giacché le ha imposto di dimostrare la percezione di redditi annui superiori all’ammontare dell’assegno sociale. In questa misura, l’Amministrazione è incorsa in un manifesto errore nell’esercizio della funzione, vuoi per non essersi avveduta del fatto che l’istanza attorea era diretta al rinnovo – recte , all’« aggiornamento » – del titolo, vuoi per aver applicato all’istanza della ricorrente la disciplina del primo comma dell’art. 9 d.lgs. 286/1998 (anziché quella del secondo).
7.4 - Alla luce di tali considerazioni, i motivi di gravame primo e secondo si appalesano pienamente fondati e conducono all’integrale accoglimento del ricorso.
Resta invece assorbito il terzo motivo di gravame, diretto al rilascio in favore di -OMISSIS- di un titolo di soggiorno “ordinario”, dunque logicamente subordinato al mancato riconoscimento dei presupposti per il rinnovo del titolo ex art. 9 d.lgs. 286/1998.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione gravata e restituzione degli atti al Ministero intimato, ai fini del riesame dell’istanza proposta da -OMISSIS-.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione, alla luce delle sopravvenienze intervenute medio tempore , intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine ai presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9, co. 2 d.lgs. 286/1998 e agli oneri istruttori/decisori ad esso correlati.
8. – La documentazione reddituale dimessa nel corso del giudizio attesta il superamento del limite reddituale di cui all’art. 76 d.p.r. n. 115/2002, di talché il Tribunale deve disporre la revoca dell’ammissione di -OMISSIS- al patrocinio alle spese dello Stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore del procuratore attoreo deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come da ultimo aggiornati, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1 del predetto DM, in ragione della natura e della modesta complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- revoca l’ammissione della ricorrente al patrocinio alle spese dello Stato;
- condanna il Ministero intimato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | EL ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.