Art. 1.
Per la corresponsione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro previste dai regolamenti della Comunita' economica europea, l'A.I.M.A. dispone il pagamento agli aventi titolo, a mezzo assegno circolare non trasferibile che viene emesso a favore del beneficiario da parte di un istituto di credito di diritto pubblico per l'importo corrispondente alla quantita' di prodotto ammessa all'integrazione. L'assegno circolare deve essere spedito all'indirizzo del beneficiario medesimo, con tassa a suo carico, a mezzo del servizio postale.
I rapporti tra l'A.I.M.A. e l'istituto di credito incaricato del servizio di emissione e spedizione degli assegni sono regolati con apposita convenzione.
La spedizione dell'assegno da parte dell'istituto di credito, incaricato del servizio, ha valore liberatorio del pagamento della somma indicata nell'assegno.
Nel caso di mancata riscossione da parte dei beneficiari dell'assegno la relativa somma dovra' affluire alla gestione finanziaria dell'A.I.M.A. a cura dello stesso istituto di credito.
Gli atti autorizzativi della somministrazione all'istituto di credito incaricato, delle somme occorrenti al pagamento, sono emessi dal Ministro presidente dell'A.I.M.A. o, per sua delega, dal direttore generale dell'A.I.M.A. sulle disponibilita' finanziarie assegnate dalla Comunita' economica europea e sono soggetti al visto ed alla registrazione presso gli organi di controllo sugli atti dell'A.I.M.A.
Per la corresponsione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro previste dai regolamenti della Comunita' economica europea, l'A.I.M.A. dispone il pagamento agli aventi titolo, a mezzo assegno circolare non trasferibile che viene emesso a favore del beneficiario da parte di un istituto di credito di diritto pubblico per l'importo corrispondente alla quantita' di prodotto ammessa all'integrazione. L'assegno circolare deve essere spedito all'indirizzo del beneficiario medesimo, con tassa a suo carico, a mezzo del servizio postale.
I rapporti tra l'A.I.M.A. e l'istituto di credito incaricato del servizio di emissione e spedizione degli assegni sono regolati con apposita convenzione.
La spedizione dell'assegno da parte dell'istituto di credito, incaricato del servizio, ha valore liberatorio del pagamento della somma indicata nell'assegno.
Nel caso di mancata riscossione da parte dei beneficiari dell'assegno la relativa somma dovra' affluire alla gestione finanziaria dell'A.I.M.A. a cura dello stesso istituto di credito.
Gli atti autorizzativi della somministrazione all'istituto di credito incaricato, delle somme occorrenti al pagamento, sono emessi dal Ministro presidente dell'A.I.M.A. o, per sua delega, dal direttore generale dell'A.I.M.A. sulle disponibilita' finanziarie assegnate dalla Comunita' economica europea e sono soggetti al visto ed alla registrazione presso gli organi di controllo sugli atti dell'A.I.M.A.