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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/12/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
918/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. UR D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Rhêmes-EO (AO), EA Le ND n. 57,
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Pa EO (AO), EA Le ND n. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Locatelli (C.F. , PEC. C.F._3
del Foro di Aosta e presso il cui studio sono elettivamente Email_1
domiciliati in Aosta, via Festaz n. 31,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Rhêmes-EO (AO), in data 17/09/1994, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rhêmes-EO (AO), al n. 2, Parte
II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
pagina 1 di 4 Dalla loro unione sono nati i figli , ad Aosta (AO) il 16/06/1995 e , Persona_1 Persona_2
ad Aosta (AO) il 09/06/1998, economicamente autosufficienti.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e la facoltà di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno.
2) Ciascuno dei due coniugi, siccome entrambi economicamente autosufficienti, dichiara e riconosce all'altro coniuge che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla corresponsione di assegno di mantenimento a proprio favore.
3) La casa familiare, sita in Rhêmes-EO (AO), EA Le ND n. 57, di proprietà del signor , è attribuita in via esclusiva, con tutti gli arredi che la compongono, al signor Parte_2
medesimo, che ivi continuerà a vivere. Parte_2
4) La signora si impegna ad asportare tutti i propri effetti personali dalla casa Parte_1
familiare entro e non oltre la data di comparizione dei coniugi.
5) La signora riconosce che nulla le è dovuto in relazione al mobilio e agli arredi Parte_1 contenuti nell'ex casa familiare e relative pertinenze.
6) Quanto depositato sul conto corrente bancario IBAN [...] presso
Banca Intesa San-paolo di IL (AO) rimarrà di proprietà esclusiva della signora Parte_1
ed il signor si obbliga ad estinguere il predetto conto, senza nulla pretendere, a
[...] Parte_2
semplice richiesta della signora;
Parte_1
7) Quanto depositato sul conto corrente bancario IBAN [...] presso la
Banca Unicredit di Aosta, via Paravera rimarrà di proprietà esclusiva del signor e la Parte_2
signora si obbliga ad estinguere il predetto conto, senza nulla pretendere, a Parte_1
semplice richiesta del signor;
Parte_2
8) La signora riconosce di nulla avere a pretendere in relazione alle polizze Parte_1
stipulate con n. 2579354 e n. 21757134 e si obbliga, quanto alla polizza n. Controparte_1
2579354, di cui è parte contraente e assicurata, ad effettuare tutte le modifiche contrattuali necessarie a estinguere la predetta polizza e comunque a tra-sferire il capitale assicurato al signor Pt_2
.
[...]
9) Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili regi-strati.
10) Compenso e spese legali, saranno sopportati da entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno.
pagina 2 di 4 11) I coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata nel ricorso, è già stata definita in separata sede e di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione e di fare acquiescenza alla stessa”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse delle parti.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione tra i coniugi
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
06/09/2025, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Rhêmes-EO (AO), in data 17/09/1994, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rhêmes-EO (AO), al n. 2, Parte
II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Rhêmes-EO (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
pagina 3 di 4 Dott. UR D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. UR D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Rhêmes-EO (AO), EA Le ND n. 57,
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Pa EO (AO), EA Le ND n. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Locatelli (C.F. , PEC. C.F._3
del Foro di Aosta e presso il cui studio sono elettivamente Email_1
domiciliati in Aosta, via Festaz n. 31,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Rhêmes-EO (AO), in data 17/09/1994, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rhêmes-EO (AO), al n. 2, Parte
II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
pagina 1 di 4 Dalla loro unione sono nati i figli , ad Aosta (AO) il 16/06/1995 e , Persona_1 Persona_2
ad Aosta (AO) il 09/06/1998, economicamente autosufficienti.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e la facoltà di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno.
2) Ciascuno dei due coniugi, siccome entrambi economicamente autosufficienti, dichiara e riconosce all'altro coniuge che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla corresponsione di assegno di mantenimento a proprio favore.
3) La casa familiare, sita in Rhêmes-EO (AO), EA Le ND n. 57, di proprietà del signor , è attribuita in via esclusiva, con tutti gli arredi che la compongono, al signor Parte_2
medesimo, che ivi continuerà a vivere. Parte_2
4) La signora si impegna ad asportare tutti i propri effetti personali dalla casa Parte_1
familiare entro e non oltre la data di comparizione dei coniugi.
5) La signora riconosce che nulla le è dovuto in relazione al mobilio e agli arredi Parte_1 contenuti nell'ex casa familiare e relative pertinenze.
6) Quanto depositato sul conto corrente bancario IBAN [...] presso
Banca Intesa San-paolo di IL (AO) rimarrà di proprietà esclusiva della signora Parte_1
ed il signor si obbliga ad estinguere il predetto conto, senza nulla pretendere, a
[...] Parte_2
semplice richiesta della signora;
Parte_1
7) Quanto depositato sul conto corrente bancario IBAN [...] presso la
Banca Unicredit di Aosta, via Paravera rimarrà di proprietà esclusiva del signor e la Parte_2
signora si obbliga ad estinguere il predetto conto, senza nulla pretendere, a Parte_1
semplice richiesta del signor;
Parte_2
8) La signora riconosce di nulla avere a pretendere in relazione alle polizze Parte_1
stipulate con n. 2579354 e n. 21757134 e si obbliga, quanto alla polizza n. Controparte_1
2579354, di cui è parte contraente e assicurata, ad effettuare tutte le modifiche contrattuali necessarie a estinguere la predetta polizza e comunque a tra-sferire il capitale assicurato al signor Pt_2
.
[...]
9) Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili regi-strati.
10) Compenso e spese legali, saranno sopportati da entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno.
pagina 2 di 4 11) I coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata nel ricorso, è già stata definita in separata sede e di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione e di fare acquiescenza alla stessa”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse delle parti.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione tra i coniugi
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
06/09/2025, in relazione al matrimonio concordatario contratto in Rhêmes-EO (AO), in data 17/09/1994, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rhêmes-EO (AO), al n. 2, Parte
II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Rhêmes-EO (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
pagina 3 di 4 Dott. UR D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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