Art. 11. Contributi per l'irrigazione
Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117 .
Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando alla irrigazione e' interessata una pluralita' di aziende contadine o quando nella pluralita' delle aziende interessate vi siano anche aziende non contadine, sempre che la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non sia superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, puo' essere elevato fino al 65 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , in quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8 nonche' in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni e integrazioni, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ove la superficie irrigabile delle aziende non contadine superi il limite indicato, il contributo spettante alle aziende contadine verra' concesso fino ai limiti massimi indicati nel medesimo comma.
Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117 .
Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando alla irrigazione e' interessata una pluralita' di aziende contadine o quando nella pluralita' delle aziende interessate vi siano anche aziende non contadine, sempre che la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non sia superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, puo' essere elevato fino al 65 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , in quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8 nonche' in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni e integrazioni, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ove la superficie irrigabile delle aziende non contadine superi il limite indicato, il contributo spettante alle aziende contadine verra' concesso fino ai limiti massimi indicati nel medesimo comma.