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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Di Appello di Napoli Ottava Sezione Civile in persona del Consigliere delegato dott.ssa Maria Rosaria Pupo, nella causa iscritta al n. 4736/2024 R.G. avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali – Ricorso ex art.170 Dpr 115/2002 vertente TRA
avv. Nunziata, (cod. fis. ), con studio in AN Pt_1 C.F._1
GE NO (NA), alla via Nuova Saviano n. 27, ivi elett.te dom.to, quale procuratore di se stesso - fax 081-8656135 e PEC
Email_1 opponente- C O N T R O 1) , c.f. in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla Via Diaz n.11, c.f. fax 081-4979313, posta C.F._2 certificata : Email_2
2) Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli,
(c.f. ), in persona del Procuratore Generale p.t., dom.to per ragione P.IVA_2 della carica in Napoli (80143), alla Piazza Enrico Cenni n. 3; opposti- 3) (c.f. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._3
NO (NA), il 06.02.1951, ed ivi residente a[...]; opposto contumace
OGGETTO: ricorso per l'annullamento del provvedimento, depositato il 14.06.2024 e notificato in data 25.10.2024, con il quale la Corte di Appello di Napoli, Sesta Sezione Penale, ha rideterminato gli importi già liquidati, con decreto depositato il 23.11.2021, notificato in data 21.02.2024.
CONCLUSIONI
- per l'appellante Avv. GI Nunziata: " A) Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, previo annullamento del provvedimento depositato il 14.06.2024, e notificato in data 25.10.2024, confermare il precedente decreto depositato il 23.11.2021, e notificato in data 21.02.2024 (prot. SIAMM n. 393/2021), con il quale si liquida la complessiva somma di Euro 1.421,92 (millequattrocentoventuno/92), oltre IVA e CPA come per legge e spese generali al 10%. B) Conseguentemente, liquidare, in favore del ricorrente, spese e compenso professionale del presente giudizio”.
1 - per l'appellato : “Rigettare l'opposizione perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto”.
Svolgimento del processo L'avv. GI Nunziata nel procedimento penale iscritto a ruolo sub n. 6017/2018 r.g. app. depositava in data 29.01.2021 istanza web n. 2502989, acquisita al prot. SIAMM n. 393/2021 per la liquidazione delle competenze professionali per l'attività difensiva dal medesimo svolta innanzi alla Sesta Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli quale difensore di ufficio del sig.
definito con sentenza n. 8446/2019 che, riformando la Controparte_3 pronuncia del Tribunale di Nola n. 2062/2017, appellata dall'istante, riduceva la pena irrogata all'imputato, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Asseriva il ricorrente di aver inutilmente esperito la procedura di recupero del credito nei confronti dell' e di aver pertanto richiesto ed ottenuto CP_3
l'ammissione al diritto di recupero del credito spettante con modalità identiche a quelle previste per i patrocinatori ammessi al gratuito patrocinio.
Tanto premesso, mette conto rilevare che la causa aveva ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola di condanna dell'imputato nr.
8446/2019 il cui giudizio di gravame si era concluso con la riduzione della pena irrogata ed applicazione del beneficio della sospensione della pena, all'esito del quale la Corte di appello di Napoli VI Penale emetteva il decreto depositato il 23.11.2021, notificato in data 21.02.2024, che, pronunciando sull'istanza di liquidazione così statuiva: “liquida in favore dell'Avv. GI Nunziata del Foro di Nola, quale difensore di ufficio di n. a AN PP NO Controparte_3
(NA) il 6/2/1951, per l'attività svolta nel processo sopra indicato, a titolo di onorario, la complessiva somma di Euro 1.421,92 (millequattrocentoventuno/92), oltre IVA e CPA” come per legge e spese generali al 10% e ne ordina il pagamento, detratte le imposte ed operate le ritenute di legge.” Tuttavia, successivamente, con provvedimento notificato il 25.10.2024, e steso in calce al precedente decreto, la medesima Corte di Appello di Napoli VI Penale, revocava il decreto di liquidazione in contestazione in ragione della seguente motivazione: “ritenuto che le spese per il recupero del credito professionale non debbano essere rimborsate (Cass. pen. n. 46741/07), ridetermina in euro 900,00 oltre iva e cpa e spese generali 10%, l'importo liquidato”
Con ricorso depositato il 01.11.2024 ed iscritto a ruolo sub nrg 4736/2024, GI Nunziata impugnava il prefato decreto di revoca chiedendone l'annullamento, deducendo a sostegno: 1) la nullità del provvedimento opposto per violazione e falsa applicazione di
2 norme di diritto -abnormità. La Sesta Sezione Penale della Corte di Appello, rideterminando, in via di autotutela, gli importi di cui al precedente decreto di liquidazione non opposto, veniva censurata per “aver fatto ricorso ad un procedimento non consentito dalla Legge”. Per il ricorrente, il decreto di liquidazione pronunciato in relazione all'istanza di liquidazione web n. 2502989 (prot. SIAMM n. 393/2021), notificato al ricorrente, in data 21.02.2024, non è stato mai opposto, costituendo, pertanto, titolo di pagamento della spesa, a norma dell'art. 171 del D.P.R. n. 115/2002, tant'è che il decreto di liquidazione, quale atto solutorio di natura giurisdizionale, costituisce titolo esecutivo, in relazione al quale è previsto uno speciale procedimento di opposizione, che consente al Magistrato procedente, su istanza del beneficiario e delle parti processuali, allorquando ricorrono giusti motivi, di sospenderne l'esecuzione provvisoria;
2) la nullità del provvedimento opposto per insufficiente, contraddittoria e superficiale motivazione. Il ricorrente sosteneva che nella rideterminazione dei compensi già liquidati il mero richiamo ad un risalente arresto giurisprudenziale
(“Cass. pen. n° 46741/07”), non fosse idoneo ad integrare il requisito della sufficiente motivazione. Citava a conferma dell'orientamento la Cass. Pen., Sez. 4, 29.04.2019 sent. n. 17668 secondo cui ““Il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento (se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione (art. 170 Dpr 115/2002) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento” e “Il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore ha pertanto natura decisoria e giurisdizionale e non risulta suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale”.
Concludeva per l'illegittimità della revoca operata d'ufficio dalla Corte e con la richiesta di liquidazione anche delle spese della presente procedura a carico dell'Erario. Si costituivano con unico atto il , (c.f. e Controparte_1 P.IVA_3 la presso la Corte di Appello di Napoli, (c.f. Controparte_4
), rappresentati e difesi ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_2
Stato di Napoli (C.F. , che chiedevano il rigetto del ricorso C.F._2 perché del tutto infondato e destituito di fondamento, sostenendo che, nel caso di specie, il POTERE DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO che aveva ad oggetto la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto,
3 è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Precisavano che nella fattispecie in esame non vi era stata modificazione essenziale del decreto ma adeguamento del provvedimento alla normativa di settore, configurandosi la liquidazione di un importo non dovuto ex lege, causa di nullità del titolo esecutivo opponibile in sede esecutiva. All'esito della prima udienza di trattazione, celebrata col deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies ult. comma. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente in rito si osserva come, secondo il combinato disposto degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore e consulente tecnico sia ammessa opposizione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.
150/2011. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, nella specie il Presidente della Corte ovvero un suo delegato, con rito semplificato, come espressamente previsto dal D.Lgs. 150/2011, articoli richiamati. Ciò posto, è tempestiva l'opposizione introdotta con ricorso depositato il 01/11/24 avverso il decreto del 25/10/2024 pronunciato dalla Corte d'Appello di Napoli VI Sezione Penale, nell'ambito del procedimento penale recante r.g.app.
6017/2018, con il quale è stato revocato il precedente decreto di Liquidazione in favore dell'avv.to GI Nunziata, con rideterminazione delle spese legali.
Quanto al merito si osserva che, con i due motivi di ricorso, unitamente considerati, è stata censurata l'abnormità, l'assenza di motivazione e la violazione nonché falsa applicazione degli artt. 82, 84 e 170 d.P.R. 115/2002 per essere stato riformato un decreto di liquidazione dei compensi riconosciuti al difensore in assenza di opposizione e sulla base dell'esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede. Il motivo è fondato. Invero la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto alla liquidazione del suo compenso, sia titolare di un diritto soggettivo patrimoniale desumibile anche dalla disciplina processual-civilistica dell'opposizione a decreto di pagamento (cfr. Cass.
S.U. 3/9/2009 a 19161). Ne segue che il decreto che decide in merito al compenso ha natura giurisdizionale, con sua impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre non è passibile di revoca da parte dell'autorità giudiziaria che ha lo ha emesso, per avere essa consumato il proprio potere decisionale con la sua adozione, come confermato dalla lettera dell'art. 170, d.p.r. n. 115/2002 secondo cui «avverso il decreto di pagamento le parti processuali, compreso il pubblico ministero,
4 possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente».
Ebbene, trattasi di termine perentorio che mal si concilia con il potere di Con autotutela dell' del tutto estraneo all'intera fisionomia del d.p.r. n. 115/2002, per essere tale istituto tipico del solo diritto amministrativo (cfr. Cass. n. 14594/2008). Per quanto fin qui argomentato l'opposizione è fondata e merita accoglimento con annullamento del decreto del 25/10/2024 pronunciato dalla
Corte d'Appello di Napoli VI Sezione Penale, nell'ambito del procedimento penale recante r.g.app. 6017/2018. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM 147/22, (tenuto conto del valore della controversia fino ad € 5200,00, assente la fase istruttoria- trattazione) in € 1.346,10 (con la Riduzione del 30 % su € 1.923,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -576,90 ) oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nulla per spese vive trattandosi di controversia esente dal CU, con attribuzione all'avv.to GI Nunziata.
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona del Consigliere delegato dott.ssa Maria Rosaria Pupo, definitivamente pronunciando così provvede: 1) annulla il decreto del 25/10/2024 pronunciato dalla Corte d'Appello di
Napoli VI Sezione Penale, nell'ambito del procedimento penale recante r.g.app. 6017/2018; 2) condanna il in persona del ministro p.t. a Controparte_1 rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 1.346,10 (con la Riduzione del 30 % su € 1.923,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -576,90 ) oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nulla per spese vive trattandosi di controversia esente dal CU, con attribuzione all'avv.to GI Nunziata. Così deciso in Napoli, lì 06/10/25 Il Consigliere delegato dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Sara Galletta.
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