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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/12/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1207/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Maria
OS AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1207/2022, riservata in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza del 10.07.2025 e promossa da:
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AR IE ed elettivamente domiciliata in Termoli alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto, presso l'avv. Marco D'Errico
-ATTRICE- contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ER MU nel cui studio, in Termoli al C.so F.lli Brigida 162, è elettivamente domiciliato
-CONVENUTO -
OGGETTO: assicurazione-rivalsa.
CONCLUSIONI Come da note ritualmente depositate per l' udienza del 10.07.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto
1 Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 la ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
5.000,00, oltre interessi di mora a far data dal 02.08.2022 e rivalutazione monetaria, in uno a tutte le ulteriori somme dovute, anche per spese, accessori e compensi. All'uopo chiedeva che fosse accertato il proprio diritto di rivalsa nei confronti del convenuto in quanto rinvenuto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza allorquando, in data 12.06.2022 alle ore 23:30 in
Termoli in prossimità di Viale Padre Pio Snc, si era verificato un sinistro stradale, che vedeva coinvolta la autovettura Audi A4 Avant targata EK493AP di proprietà del Sig. CP_1
e dallo stesso condotta, a seguito del quale la con la quale il mezzo
[...] Controparte_2 risultava assicurato per la R.C.A., aveva risarcito danni a terzi per la complessiva somma di €
16.150,00.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_3
10.03.2023, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza per valore del tribunale. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda escludendo ogni addebito a suo carico tenuto conto che la guida in stato di ebbrezza doveva ancora essere accertata nell'ambito del giudizio penale ancora pendente e che era stato già già definito, dal Giudice di Pace di Termoli, il procedimento che aveva annullato l'accertamento della guida in stato di ebbrezza.
La causa, ammesse le prove orali articolate da ambo le parti, è stata istruita mediante prove documentali ed escussione di un solo teste di parte attrice ( ; stante la reiterata Testimone_1 assenza dei testi di parte convenuta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata alla scrivente solo nella fase decisoria.
******
I.
L'eccezione di incompetenza per valore del tribunale, sollevata dalla parte convenuta, è infondata e va disattesa.
Ed invero costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ai fini della determinazione del valore del giudizio, la competenza per valore va individuata tenuto conto della regola espressa dall'art. 10 c.p.c. che al secondo comma prevede che “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”. Secondo la giurisprudenza al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito, in ordine a domanda avente ad oggetto una determinata somma di denaro, anche la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della
2 proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2 , c.p.c., con il capitale e gli interessi di mora maturati ante causam. (Cass. Civ. n. 17991/2020; n. 34023/2019).
Nel caso di specie , con l'introduzione del presente giudizio, la società attrice ha chiesto il rimborso della somma predeterminata di € 5.000,00 (quantum previsto nel contratto di assicurazione e non contestato dal convenuto) oltre interessi di mora a far data dal 02.08.2022.
Quanto a quest' ultima voce, pur non essendo stati espressamente quantificati dalla compagnia assicuratrice gli interessi moratori, possono agevolmente determinarsi sulla base del DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51. Spetterebbe pertanto all'attrice dalla data della liquidazione del danno (2.8.2022) alla data della domanda (12.12.2022) l'ulteriore complessiva somma di € 144,66.
Sommando tutte le voci innanzi richiamate, può affermarsi che il valore complessivo della presente causa di merito è pari ad € 5.144,66.
Ciò posto è sufficiente rilevare che solo a partire dal 28 febbraio 2023, con l'entrata in vigore del D. Lgs 149/2022 (Riforma Cartabia) e quindi dopo l'introduzione del presente giudizio, è stata aumentata ad € 10.000,00 la competenza per valore del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili. Va quindi dichiarata la competenza per valore del Tribunale.
II.
Passando al merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle stesse dichiarazioni rese dal e riportate nel rapporto di incidente stradale CP_3 redatto dal Commissariato di Polizia di Termoli (doc. 1 fasc. attrice) risulta che il giorno
12.06.2022, alle ore 23.20 circa, in V.le P. Pio in abitato di Termoli, egli alla guida della propria autovettura targata EK493AP, ne aveva perso il controllo ed aveva danneggiato una serie di autovetture ivi parcheggiate. Si legge pure nel citato rapporto che al convenuto era stato riscontrato un tasso alcolemico pari ad 1,78 gr/l.
Parimenti documentata, e non contestata, è la circostanza che siano stati liquidati i danni da parte della in favore dei proprietari delle auto parcheggiate su V.le P. Pio Controparte_4 rimaste danneggiate dall'Audi del (docc. 2-3-4 fasc. attrice). CP_3
Parte convenuta, non negando l'evento in sé e l'avvenuto risarcimento dei danni da parte della
, si è limitata a contestare la non correttezza degli accertamenti eseguiti sulla sua Pt_1 persona da parte degli agenti di P.S. e la circostanza che tali accertamenti fossero ancora al vaglio del giudice penale. In limine risulta contestata l'omessa prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro.
3 Riguardo a tale ultimo aspetto rileva il giudicante che, oltre alle ammissioni rese agli agenti di
P.S. dallo stesso (ndr “ .. a seguito dell'impatto si sono attivati gli airbag e non ho CP_3 più visto la strada. Sono sceso e mi sono reso conto che avevo tamponato altre autovetture”) , sono agli atti le dichiarazioni dei proprietari delle auto danneggiate, Persona_1 Per_2
e (quest'ultimo ha dichiarato di aver visto l'auto del
[...] Persona_3 CP_3 sbandare e colpire la sua), oltre alle foto ritraenti i mezzi ed il luogo del sinistro, a fronte della quali nessuna prova di segno contrario è stata offerta dal convenuto.
Quanto al primo dei motivi di doglianza rammenta il tribunale che l'art. 144 del d.lgs.
209/2005 e succ.mod. (cd. codice delle Assicurazioni), nel disciplinare l'azione diretta del danneggiato, prevede tra l'altro espressamente che: “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. (Cass. Civ. n. 4756/2024)
Deve inoltre rammentarsi che, in tema di inefficacia della polizza per guida in stato di ebbrezza, secondo il prevalente indirizzo della Suprema Corte “l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui
è chiesto di accertarne la fondatezza. Con la conseguenza che il giudizio sull'accertamento della fondatezza di tale contestazione non è pregiudicante rispetto al giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa” (Cass. Civ. ord. n. 9418/2022).
Da tale principio, dal quale questo giudice non intende discostarsi, ne deriva che l'azione di rivalsa può essere esercitata da parte della compagnia di assicurazione anche a prescindere da ulteriori giudizi aventi carattere di pregiudizialità e da qualsivoglia giudizio azionato dal danneggiato (Cass. Civ., ord. n. 25087/2020).
Parte attrice, poi, ha depositato il contratto di polizza (doc. 7) e le condizioni generali di assicurazione (doc. 8) recanti la clausola, contenuta nell'art.
4.1 denominata “franchigia e rivalsa”, che esclude l'efficacia della polizza, limitando il rischio dell'impresa assicuratrice, appunto, in caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s. espressamente richiamato nella nota n. 12 posta a piè di pagina.
Alla luce di quanto emerso e dei principi sopra richiamati la domanda di rivalsa merita accoglimento ed il convenuto dev'essere condannato a pagare alla propria compagnia assicuratrice la somma di € 5.000,00.
4 III.
Quanto agli accessori del credito, all'attrice competono, sull'importo capitale suddetto, gli interessi maturati e maturandi al tasso legale via via vigente dal 2 agosto 2022 al saldo, ma nessuna rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta escludendo in radice l'esistenza di un danno da ritardo non coperto dalla liquidazione degli interessi (è ormai consolidato, infatti, il principio secondo cui, nei debiti di valuta, interessi moratori e rivalutazione assolvono alla stessa funzione risarcitoria e non vanno quindi cumulati).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e succ. mod. ex art. 147/2022 (scaglione fino ad € 5.200 - valore medio- fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale- applicata la riduzione del 30% ex art. 4 comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 12.12.2022 nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 5.000,00, oltre interessi dal
2.8.2022 al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, delle spese processuali liquidate in Euro 126,70 per esborsi ed Euro 1.786,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Larino, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria OS AL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Maria
OS AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1207/2022, riservata in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza del 10.07.2025 e promossa da:
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AR IE ed elettivamente domiciliata in Termoli alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto, presso l'avv. Marco D'Errico
-ATTRICE- contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ER MU nel cui studio, in Termoli al C.so F.lli Brigida 162, è elettivamente domiciliato
-CONVENUTO -
OGGETTO: assicurazione-rivalsa.
CONCLUSIONI Come da note ritualmente depositate per l' udienza del 10.07.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto
1 Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 la ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
5.000,00, oltre interessi di mora a far data dal 02.08.2022 e rivalutazione monetaria, in uno a tutte le ulteriori somme dovute, anche per spese, accessori e compensi. All'uopo chiedeva che fosse accertato il proprio diritto di rivalsa nei confronti del convenuto in quanto rinvenuto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza allorquando, in data 12.06.2022 alle ore 23:30 in
Termoli in prossimità di Viale Padre Pio Snc, si era verificato un sinistro stradale, che vedeva coinvolta la autovettura Audi A4 Avant targata EK493AP di proprietà del Sig. CP_1
e dallo stesso condotta, a seguito del quale la con la quale il mezzo
[...] Controparte_2 risultava assicurato per la R.C.A., aveva risarcito danni a terzi per la complessiva somma di €
16.150,00.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_3
10.03.2023, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza per valore del tribunale. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda escludendo ogni addebito a suo carico tenuto conto che la guida in stato di ebbrezza doveva ancora essere accertata nell'ambito del giudizio penale ancora pendente e che era stato già già definito, dal Giudice di Pace di Termoli, il procedimento che aveva annullato l'accertamento della guida in stato di ebbrezza.
La causa, ammesse le prove orali articolate da ambo le parti, è stata istruita mediante prove documentali ed escussione di un solo teste di parte attrice ( ; stante la reiterata Testimone_1 assenza dei testi di parte convenuta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata alla scrivente solo nella fase decisoria.
******
I.
L'eccezione di incompetenza per valore del tribunale, sollevata dalla parte convenuta, è infondata e va disattesa.
Ed invero costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ai fini della determinazione del valore del giudizio, la competenza per valore va individuata tenuto conto della regola espressa dall'art. 10 c.p.c. che al secondo comma prevede che “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”. Secondo la giurisprudenza al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito, in ordine a domanda avente ad oggetto una determinata somma di denaro, anche la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della
2 proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2 , c.p.c., con il capitale e gli interessi di mora maturati ante causam. (Cass. Civ. n. 17991/2020; n. 34023/2019).
Nel caso di specie , con l'introduzione del presente giudizio, la società attrice ha chiesto il rimborso della somma predeterminata di € 5.000,00 (quantum previsto nel contratto di assicurazione e non contestato dal convenuto) oltre interessi di mora a far data dal 02.08.2022.
Quanto a quest' ultima voce, pur non essendo stati espressamente quantificati dalla compagnia assicuratrice gli interessi moratori, possono agevolmente determinarsi sulla base del DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51. Spetterebbe pertanto all'attrice dalla data della liquidazione del danno (2.8.2022) alla data della domanda (12.12.2022) l'ulteriore complessiva somma di € 144,66.
Sommando tutte le voci innanzi richiamate, può affermarsi che il valore complessivo della presente causa di merito è pari ad € 5.144,66.
Ciò posto è sufficiente rilevare che solo a partire dal 28 febbraio 2023, con l'entrata in vigore del D. Lgs 149/2022 (Riforma Cartabia) e quindi dopo l'introduzione del presente giudizio, è stata aumentata ad € 10.000,00 la competenza per valore del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili. Va quindi dichiarata la competenza per valore del Tribunale.
II.
Passando al merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle stesse dichiarazioni rese dal e riportate nel rapporto di incidente stradale CP_3 redatto dal Commissariato di Polizia di Termoli (doc. 1 fasc. attrice) risulta che il giorno
12.06.2022, alle ore 23.20 circa, in V.le P. Pio in abitato di Termoli, egli alla guida della propria autovettura targata EK493AP, ne aveva perso il controllo ed aveva danneggiato una serie di autovetture ivi parcheggiate. Si legge pure nel citato rapporto che al convenuto era stato riscontrato un tasso alcolemico pari ad 1,78 gr/l.
Parimenti documentata, e non contestata, è la circostanza che siano stati liquidati i danni da parte della in favore dei proprietari delle auto parcheggiate su V.le P. Pio Controparte_4 rimaste danneggiate dall'Audi del (docc. 2-3-4 fasc. attrice). CP_3
Parte convenuta, non negando l'evento in sé e l'avvenuto risarcimento dei danni da parte della
, si è limitata a contestare la non correttezza degli accertamenti eseguiti sulla sua Pt_1 persona da parte degli agenti di P.S. e la circostanza che tali accertamenti fossero ancora al vaglio del giudice penale. In limine risulta contestata l'omessa prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro.
3 Riguardo a tale ultimo aspetto rileva il giudicante che, oltre alle ammissioni rese agli agenti di
P.S. dallo stesso (ndr “ .. a seguito dell'impatto si sono attivati gli airbag e non ho CP_3 più visto la strada. Sono sceso e mi sono reso conto che avevo tamponato altre autovetture”) , sono agli atti le dichiarazioni dei proprietari delle auto danneggiate, Persona_1 Per_2
e (quest'ultimo ha dichiarato di aver visto l'auto del
[...] Persona_3 CP_3 sbandare e colpire la sua), oltre alle foto ritraenti i mezzi ed il luogo del sinistro, a fronte della quali nessuna prova di segno contrario è stata offerta dal convenuto.
Quanto al primo dei motivi di doglianza rammenta il tribunale che l'art. 144 del d.lgs.
209/2005 e succ.mod. (cd. codice delle Assicurazioni), nel disciplinare l'azione diretta del danneggiato, prevede tra l'altro espressamente che: “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. (Cass. Civ. n. 4756/2024)
Deve inoltre rammentarsi che, in tema di inefficacia della polizza per guida in stato di ebbrezza, secondo il prevalente indirizzo della Suprema Corte “l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui
è chiesto di accertarne la fondatezza. Con la conseguenza che il giudizio sull'accertamento della fondatezza di tale contestazione non è pregiudicante rispetto al giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa” (Cass. Civ. ord. n. 9418/2022).
Da tale principio, dal quale questo giudice non intende discostarsi, ne deriva che l'azione di rivalsa può essere esercitata da parte della compagnia di assicurazione anche a prescindere da ulteriori giudizi aventi carattere di pregiudizialità e da qualsivoglia giudizio azionato dal danneggiato (Cass. Civ., ord. n. 25087/2020).
Parte attrice, poi, ha depositato il contratto di polizza (doc. 7) e le condizioni generali di assicurazione (doc. 8) recanti la clausola, contenuta nell'art.
4.1 denominata “franchigia e rivalsa”, che esclude l'efficacia della polizza, limitando il rischio dell'impresa assicuratrice, appunto, in caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s. espressamente richiamato nella nota n. 12 posta a piè di pagina.
Alla luce di quanto emerso e dei principi sopra richiamati la domanda di rivalsa merita accoglimento ed il convenuto dev'essere condannato a pagare alla propria compagnia assicuratrice la somma di € 5.000,00.
4 III.
Quanto agli accessori del credito, all'attrice competono, sull'importo capitale suddetto, gli interessi maturati e maturandi al tasso legale via via vigente dal 2 agosto 2022 al saldo, ma nessuna rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta escludendo in radice l'esistenza di un danno da ritardo non coperto dalla liquidazione degli interessi (è ormai consolidato, infatti, il principio secondo cui, nei debiti di valuta, interessi moratori e rivalutazione assolvono alla stessa funzione risarcitoria e non vanno quindi cumulati).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e succ. mod. ex art. 147/2022 (scaglione fino ad € 5.200 - valore medio- fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale- applicata la riduzione del 30% ex art. 4 comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 12.12.2022 nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 5.000,00, oltre interessi dal
2.8.2022 al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, delle spese processuali liquidate in Euro 126,70 per esborsi ed Euro 1.786,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Larino, 5.12.2025
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Dott.ssa Maria OS AL
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